Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 5932/2017
Oggi 03/03/2025 ore 9.50 innanzi al giudice dott. Paolo Piana sono comparsi: per e l'avv. ETTORE ATZORI Parte_1 Parte_2 per l'avv. ROBERTA STERI CP_1
Difensori dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale che ha fatto venir meno la materia del contendere e rassegnano le seguenti conclusioni conformi: il Tribunale voglia:
- dichiarare cessata la materia del contendere;
- revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari numero 445/2017, emesso in data 05/03/2017, depositato il successivo 09/03/2017 nel procedimento numero
546/2017 RG, integrato e corretto il 14/04/2017;
- con integrale compensazione delle spese.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5932 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore Parte_1 C.F._1
ATZORI (C.F. ) e dell'avv. Massimiliano CARCANGIU (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in piazza Repubblica, 10, Cagliari, C.F._3
presso il difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ettore Parte_2 C.F._4
ATZORI (C.F. ) e dell'avv. Massimiliano CARCANGIU (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in piazza Repubblica, 10, Cagliari, C.F._3
presso il difensore, attori-opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta STERI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Palomba 64, Cagliari, presso C.F._5
il difensore, convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 24.01.2017, la società
a chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di Controparte_1 Parte_2
e dell'importo di 5.200,00 euro, oltre agli interessi di
[...] Parte_1
mora dalla data della scadenza e sino al saldo, alle spese, ai compensi professionali e agli accessori di legge del procedimento monitorio, esponendo e sostenendo:
a. di aver stipulato, il 19.02.2014, con e , Parte_2 Parte_1
un contratto di prestazione scolastica in favore di , NA
figlio minorenne dei contraenti (doc. 1 fascicolo monitorio);
b. che, in virtù del contratto, i e si erano obbligati a pagare, Pt_2 Pt_1 entro il 31.08.2016, l'importo complessivo di 5.200,00 euro a titolo di corrispettivo per i servizi educativi offerti dalla Scuola Paritaria CP_1 per l'anno scolastico 2016/2017;
c. che il 29.07.2016 e comunicarono alla Scuola, via posta Pt_2 Pt_1
elettronica certificata, la volontà di recedere dal contratto e di trasferire il figlio presso altro istituto scolastico (doc. 4 fascicolo monitorio);
d. che, ai sensi dell'art. 9 del contratto di prestazione scolastica, il diritto di recesso poteva essere esercitato dagli esercenti la potestà sugli alunni solo entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetto sul successivo anno scolastico;
pertanto, la comunicazione inviata dai coniugi e il 29.07.2016 era Pt_2 Pt_1
tardiva e aveva fatto sorgere il diritto della a esigere il pagamento CP_1
in proprio favore del corrispettivo per l'intero anno scolastico 2016-2017;
e. che e si erano espressamente rifiutati di pagare la somma Pt_2 Pt_1
richiesta, eccependo inadempimenti da parte della Scuola.
2. La a allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: Controparte_1
“1) Contratto sottoscritto in data 19/02/2014 dai signori e Parte_2 Parte_1
con la soc.
[...] Controparte_1
2) Copia “School Prospectus” con chiara indicazione delle tariffe di per Controparte_1 l'anno scolastico 2016/2017;
3) Fattura n. 1019 del 31/8/2016 di euro 5.200,00;
4) Comunicazione trasmessa via pec dai signori e alla Scuola Pt_2 Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 il 29 luglio 2016; CP_1 5) nota delle spese”.
3. La fattura numero 1019 del 31/08/2016 reca le seguenti voci:
Prodotto Descrizione Prezzo Valori IVA
01 frequenza scolastica primary
2.800,00 2.800,00 173
A.S. 16/17 per NA
02 servizio mensa primary A.S. 1.320,00 1.320,00 173
16/17
30 materiale didattico primary A.S. 480,00 480,00 173
16/17
31 prolungato orario primary A.S. 600,00 600,00 173
16/17 imponibile 5.200,00
Spese varie 0,00
Spese trasporto 0,00
IVA 0,00
Totale documento 5.200,00
4. Il 09.03.2017 il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda monitoria, emettendo a carico della sola il decreto ingiuntivo n. 445/2017 (proc. n. 546/2017 Parte_2
R.A.C.), dell'importo di 5.200,00 euro, oltre agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso al saldo ed oltre alle spese del procedimento liquidate in complessivi
685,50 euro (oltre accessori di legge), di cui 540,00 euro quale compenso per la prestazione professionale del legale e 145,50 euro per spese.
5. Con “istanza di correzione materiale” depositata il 30.03.2017, la Controparte_1
ha chiesto al giudice che aveva pronunciato il decreto la correzione e l'integrazione del provvedimento monitorio, da attuarsi con l'aggiunta del nominativo del condebitore solidale . Parte_1
6. Con decreto n. 1426/2017 del 26.04.2017, il giudice adito ha disposto che «nel decreto del
445/2017 relativo al procedimento 546/2017 in luogo di:
“alle seguenti parti: ;” Parte_2
leggasi:
“alle seguenti parti: e in solido tra Parte_2 Parte_1 loro;
”».
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 7. Il decreto ingiuntivo è stato notificato a e a Parte_1 Parte_2
rispettivamente il 09.05.2018 (spedito a notifica il 05.05.2018) e il 24.05.2018 (spedito a notifica il 22.05.2018).
8. ed hanno proposto tempestiva opposizione a Parte_1 Parte_2
mezzo atto di citazione notificato il 19.06.2018, col quale:
a. hanno eccepito l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi degli artt. 644 c.p.c. e
188 disp. att. c.p.c., perché tra la pronuncia del decreto ingiuntivo originario – avvenuta il 05.03.2017 – e la notifica dello stesso agli ingiunti – perfezionatasi nei confronti dello il 09.05.2018 (D.I. spedito a notifica il 05.05.2018) e Pt_1
nei confronti della il 24.05.2018 (D.I. spedito a notifica il 22.05.2018) – Pt_2
era spirato il termine di 60 giorni previsto dalle norme procedurali citate;
b. hanno sostenuto che il credito azionato dalla non trovasse CP_1
riscontro in alcun documento sottoscritto o approvato dagli opponenti, precisando, in particolare che:
i. il contratto di prestazione scolastica sottoscritto il 19.02.2014 (doc 1
fascicolo monitorio) non conteneva alcuna indicazione dalla quale ricavare, neppure in via indiretta, il costo del servizio offerto, ma si limitava a rimandare ad altro documento, il c.d. “School Prospectus”;
ii. gli opponenti non avevano mai sottoscritto o approvato alcun documento così denominato né, tanto meno, quello specificamente prodotto dall'opposta insieme al ricorso ingiuntivo (doc 2 fascicolo monitorio) relativo all'anno scolastico 2016-2017, documento redatto solo in lingua inglese e che riportava tariffe scolastiche modificate in aumento rispetto a quelle degli anni precedenti;
c. hanno eccepito la nullità del contratto di prestazione scolastica per omessa indicazione del corrispettivo;
d. hanno esposto che le tariffe per l'anno 2016-2017 erano state aumentate unilateralmente dalla scuola rispetto a quelle dell'anno scolastico precedente, senza preventiva comunicazione ai genitori degli alunni o approvazione da parte di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 questi ultimi e hanno sostenuto, quindi, che le stesse fossero comunque inefficaci nei loro confronti;
e. hanno eccepito la nullità per vessatorietà, ex artt. 33, 34 e 36 del D.Lgs. 205/2006, delle clausole di cui agli artt. 8, 9 e 10 del contratto di prestazione scolastica, per i seguenti motivi:
i. le clausole erano del seguente tenore letterale:
− l'art. 8, rubricato “MODIFICA DELLE TARIFFE” prevedeva che
“Chatterbox si riserva la facoltà di modificare liberamente le tariffe indicate nello “School Prospectus” per gli anni successivi”;
− l'art. 9, rubricato “DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO
ANTICIPATO”, prevedeva che “Il contratto ha durata annuale e si rinnoverà tacitamente alla scadenza qualora i genitori […] non esercitino il recesso anticipato, da comunicarsi con Parte_3 entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno”;
n.d.r.: la clausola in questione prevedeva anche che “Nel caso in cui il recesso non sia comunicato nei modi precisati, la avrà CP_1
diritto al pagamento delle rette mensili mancanti fino alla scadenza annuale del contratto”;
− l'art. 10, rubricato “MODIFICA DEL CONTRATTO”, prevedeva, da un lato, che “Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere apportate dalla entro e non oltre il 31 dicembre di ogni CP_1
anno ed entro la stessa data le modifiche, che entreranno in vigore solo a far data dall'anno scolastico successivo, verranno comunicate alle controparti tramite posta elettronica in modo da consentire il recesso anticipato nei termini previsti dall'articolo 9” e dall'altro lato che
“Dette modifiche non riguardano le tariffe che ai sensi dell'art. 8 sono modificabili della annualmente nello School Prospectus. Le CP_1
modifiche apportate al Prospectus, si intenderanno automaticamente richiamate dal contratto in corso tra le parti e in vigore tra le stesse se
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 non si procederà al recesso nei termini e con le modalità previste nell'art. 9”;
ii. dal combinato disposto delle clausole in esame si desumeva che, qualora la avesse modificato le condizioni tariffarie dello “School CP_1
Prospectus”, riferito ad un anno scolastico, in data successiva al termine di decadenza dalla facoltà di recesso previsto dall'art. 9 (31 gennaio) per quel medesimo anno, i genitori contraenti avrebbero dovuto “subire passivamente” la scelta effettuata unilateralmente dall'istituto scolastico, senza avere alcuna “via d'uscita” in quanto l'eventuale recesso sarebbe risultato necessariamente tardivo e avrebbe quindi fatto maturare in capo alla scuola il diritto di esigere l'intera retta scolastica dell'anno in questione;
iii. le clausole citate erano vessatorie, in quanto:
− determinavano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto l'art. 33 del D.Lgs. 205/2017, secondo cui “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”;
− rientravano, per tipologia tra quelle di cui all'elenco previsto dal comma 2 dello stesso articolo citato, laddove si legge:
“2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
[…]
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
[…]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
”
− con particolare riferimento ai costi del servizio e alle modalità e ai termini per la comunicazione del recesso, le clausole non rispettavano il canone della chiarezza ricavabile dall'art. 34, comma 2, D.Lgs.
206/2005, secondo cui “2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”; iv. hanno sostenuto che anche il documento “School Prospectus” dovesse considerarsi “nullo, del tutto inefficace e comunque non applicabile”, in quanto redatto unicamente in lingua inglese, peraltro nonostante il contratto avesse ad oggetto un'attività scolastica svolta in Italia dai competenti organi nazionali dell'istituto nei confronti di contraenti italiani e riconosciuta come paritaria rispetto a quella ordinaria;
nello specifico, gli opponenti hanno sostenuto che ciò comportasse:
− sia la violazione del già citato canone di chiarezza di cui all'art. 34 del
D.Lgs. 206/2005;
− sia la violazione dell'art. 9 del D.Lgs. 206/2005, secondo cui “1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue”;
f. hanno sostenuto di non essere debitori della somma ingiunta né di “alcuna altra somma ad alcun diverso titolo”, in quanto:
i. con lettera del 29.07.2016 inviata via pec, i coniugi e Pt_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 avevano comunicato alla la risoluzione del Pt_1 CP_1
contratto di prestazione scolastica del 19.02.2014 per gravi e reiterati inadempimenti addebitabili all'istituto scolastico (non specificati nella lettera); nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli attori hanno chiarito che gli inadempimenti suddetti erano consistiti:
− nella tardiva comunicazione di sostituzione dell'insegnante di italiano, effettuata oltre il termine convenzionale di decadenza per l'esercizio della facoltà di recesso;
− nella mancata comunicazione che, per il successivo anno scolastico
2016-2017, gli alunni delle sezioni A e B – tra i quali Per_1
– sarebbero stati riuniti in un'unica classe a causa di una
[...]
drastica riduzione delle iscrizioni, riduzione, in gran parte, riferita ai compagni di classe del figlio Per_1
a detta degli opponenti, anche quest'ultimo inadempimento aveva reso impossibile per i genitori esercitare il recesso dal contratto entro il termine convenzionalmente previsto del 31 gennaio;
ii. , nell'anno scolastico 2016-2017, non aveva NA
frequentato la nemmeno per un giorno e non aveva CP_1
usufruito di alcuno dei servizi dalla stessa forniti, con particolare riferimento a quelli indicati nella fattura prodotta insieme al ricorso monitorio (doc. 3 fascicolo monitorio) come “frequenza scolastica”,
“servizio mensa”, “materiale didattico” e “orario prolungato”;
g. hanno sostenuto che la risoluzione del contratto comportasse anche l'obbligo della di restituirgli l'importo di 150 euro da essi versato per CP_1
l'iscrizione del figlio all'anno scolastico 2016-2017. Per_1
9. Nel medesimo atto di citazione gli attori-opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 644 cpc e 188 disp. att. cpc, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 445/17 emesso dal tribunale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 di Cagliari nel procedimento R.G. 546/17 in data 05/03/2017 e depositato in cancelleria il 09/03/2017, notificato al Signor in data 9 maggio 2017 e alla RA Pt_1 Pt_2
in data 24 maggio 2017, con tutte le conseguenze di legge;
2) nel merito, per l'ipotesi in cui la convenuta intenda costituirsi in Controparte_1
giudizio e reiterare in sede di cognizione ordinaria le domande già proposte nel procedimento monitorio predetto, accertare e dichiarare che la somma di euro 5.200,00 pretesa da per tutti i motivi indicati in parte espositiva non è dovuta dai Controparte_1
signori e , né è da loro dovuta alcuna altra somma Parte_1 Parte_2
ad alcun diverso titolo;
3) per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in rito di cui agli artt.
644 cpc e 188 disp. att. cpc, in ogni caso previa revoca del decreto ingiuntivo n. 845/17 emesso dal Tribunale di Cagliari nel procedimento RG 546/17 in data 05/03/2017, accertare e dichiarare che la somma di euro 5.200,00 pretesa da per i Controparte_1
motivi indicati in parte espositiva non è dovuta dai Signori e Parte_1
, né è da loro dovuta alcuna altra somma ad alcun diverso titolo;
Parte_2
4) in subordine, accertare e dichiarare, la nullità del negozio giuridico sottoscritto fra le parti in data 19/02/2014, stante il mancato perfezionamento del consenso, e conseguentemente dichiarare, per tutti i motivi indicati, nullo e/o inefficace e/o inapplicabile lo School Prospectus 2016/2017;
5) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole di cui agli articoli 8), 9) e 10) del contratto concluso tra le parti e, conseguentemente, nullo e/o inefficace e/o inapplicabile lo School Prospectus 2016/2017;
6) in via gradata ed ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del contratto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di prestazione scolastica inviata alla Scuola in data 29/07/2016 per grave inadempimento della per i motivi indicati nel presente atto, salvo e Controparte_1
riservato il diritto dei Signori e di richiedere in separato giudizio il Pt_2 Pt_1
risarcimento di tutti i danni da loro e dal minore risentiti in NA
conseguenza ed a causa dell'illegittimo comportamento della medesima Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 7) in ogni caso condannare la a restituire ai Signori Controparte_1 Parte_1
ed la somma di euro 150,00 dai medesimi versata a titolo di iscrizione Parte_2
per l'anno scolastico 2016-2017 per il figlio con interessi legali dal pagamento Per_1
al saldo;
8) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con riserva, una volta valutato il comportamento della convenuta ed in esito al giudizio, di richiedere la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni in favore di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa”.
10. Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2017, si è costituita in giudizio la quale: Controparte_1
a. ha sostenuto che l'eccezione di inefficacia del D.I. opposto non fosse fondata, in quanto il decreto del 26.04.2017, con il quale quel giudice aveva rettificato il decreto ingiuntivo emesso in data 09.03.2017, non costituiva provvedimento di correzione ex art. 288 c.p.c., bensì “parte integrante dell'unico provvedimento monitorio che, dunque, è stato pubblicato nel suo contenuto definitivo e completo in data 26/4/2017, con la conseguenza che la notifica è stata ritualmente eseguita nei termini di cui all'art. 644 cpc”;
b. ha sostenuto che, anche a voler ritenere fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 445/2017, il Giudice si dovesse comunque pronunciare sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore;
sul punto ha citato l'orientamento di cui Cass. 28 settembre 2006 n. 21050 e Cass. 16/01/2013 n. 951, secondo cui
“La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'articolo 644 codice procedura civile,
l'inefficacia del provvedimento, vale dire rimuove l'intimazione di pagamento con essa espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. […] Ne deriva che, ove, sulla domanda, si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta
(in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente”;
c. ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 36 c.p.c., e/o la nullità, per mancanza dei requisiti minimi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., della domanda di accertamento negativo formulata dagli opponenti secondo cui “non è dovuta alcuna altra somma ad alcun diverso titolo”, in quanto gli opponenti non avevano indicato “in forza di quale negozio e per quali prestazioni potrebbero essere avanzate pretese nei loro confronti da parte della diverse da quelle CP_1 azionate con il ricorso ingiuntivo de quo”;
d. ha esposto che sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del contratto di prestazione scolastica del 19.02.2014 (doc. 1 fascicolo monitorio e doc. 2 comparsa di risposta), gli opponenti avevano dichiarato “di essere stato/a informato/a, di conoscere e accettare i documenti sopra indicati che si considerano pertanto ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale costituiscono parte integrante”; i documenti in questione erano:
«“Piano dell'offerta Formativa” scaricabile dal sito della scuola
“School prospectus” scaricabile dal sito della scuola
“Regolamento Interno Chatterbox School” scaricabile dal sito della scuola
“Patto educativo” pubblicato sul sito della scuola
“Informativa sulla privacy”»;
e. ha contestato l'eccezione di indeterminatezza del prezzo, sostenendo che Pt_2
e , “in sede di reiscrizione” del figlio all'anno scolastico Pt_1 Per_1
2016-2017 fossero già a conoscenza delle nuove tariffe, sia perché erano state loro comunicate per iscritto e verbalmente, sia perché erano state inserite nello School
Prospectus e questo era stato pubblicato nel sito della Scuola entro il 31/12/2015, e che quindi le avessero accettate in occasione del versamento della “quota di reiscrizione” di 150 euro, di cui chiedevano la restituzione, così rinnovando il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 contratto per il quale non era prevista la forma scritta;
f. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 8, 9 e 10 dello School Prospectus, sostenendo che fossero rispettose degli artt.
33 e 34 del Codice di Consumo, in quanto ponevano il sottoscrittore-consumatore nella condizione di conoscere pienamente i contenuti e le condizioni contrattuali e, se del caso, di recedere dal contratto in presenza di variazioni non gradite;
g. ha sostenuto che, non essendosi avvalsi della facoltà di recesso entro il termine convenzionale del 31.01.2016, gli opponenti fossero tenuti al pagamento della
“quota annuale fissata in € 5.200.00, quale tariffa RA, in unica soluzione come convenuto, entro il 31/8/2016”;
h. ha contestato di essere incorsa in alcun inadempimento nell'esecuzione del contratto di prestazione scolastica;
i. ha sostenuto che le doglianze contenute nella lettera degli opponenti del
29.07.2016 non potessero giustificare la risoluzione del contratto, in quanto riferite genericamente a “motivi già formalmente segnalati” e prive dei requisiti previsti dall'art. 1454 del codice civile, e che costituissero invece esercizio tardivo del diritto di recesso, oltre il termine previsto dall'art. 9 del contratto, a distanza di quasi sette mesi dalla reiscrizione.
11. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta-opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• “rigettare l'opposizione ed in subordine, nella ipotesi di dichiarazione di inefficacia del decreto opposto, accogliere la domanda proposta con il ricorso ingiuntivo;
• dichiarare inammissibile la domanda di accertamento negativo che dagli opponenti non è dovuta alcuna altra somma ad alcun diverso titolo, rispetto a quella relativa al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
• rigettare perché infondate tutte le altre le domande proposte dagli opponenti;
in subordine
• con vittoria delle spese del giudizio, ivi comprese spese generali ed accessori di legge”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 12. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
13. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 05.02.2018, la
: CP_1
13.1 ha prodotto documenti così descritti nell'indice:
3) Progetto educativo e Didattico;
4) Regolamento interno CP_1
5) Comunicazione email 30/12/2015;
6) School Prospectus nella versione inglese e nella versione italiana;
7) fattura n.252 del 16/2/2016;
8) fattura n.1019 del 31/8/2016;
9) verbale consiglio Istituto 14/1/2016;
11) comunicazione email 27/1/2016 con allegato;
12) comunicazione 18/2/2016 da a e . CP_1 Pt_2 Pt_1
13.2 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti e di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
a) con comunicazione telematica 30/12/2015, la ha comunicato ai signori CP_1
e che le tariffe scolastiche per l'anno 2016-2017 sono state variate Pt_1 Pt_2
rispetto al precedente anno scolastico 2015-2016 (esibire doc. 5);
b) Ricevuta detta comunicazione, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie i signori e , unitamente ad altri genitori, hanno manifestato perplessità Pt_1 Pt_2 sull'aumento tariffario ed hanno chiesto alla Dirigenza della Scuola spiegazioni in merito. Nell'occasione i medesimi e hanno dichiarato di aver ricevuto Pt_1 Pt_2
le modifiche contrattuali e tariffarie comunicate dalla CP_1
c) La questione degli aumenti tariffari è stata discussa dapprima in una riunione del
Consiglio di Istituto, tenutasi il 14/1/2016 (doc. 9), alla quale ha partecipato l'Avv.
, quale rappresentante dei genitori. Parte_2
d) Nei giorni successivi sono state tenute due riunioni dei genitori degli alunni, fra i quali gli opponenti, nel corso delle quali, la Dirigenza della ha esplicato le CP_1
motivazioni degli aumenti tariffari, come già riportati nella comunicazione 30/12/2015,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 e, preso atto delle richieste dei genitori, si è resa disponibile a riesaminare il nuovo tariffario trasmesso, prevedendo nel contempo una proroga del termine per l'esercizio dell'eventuale recesso.
e) Con comunicazione 21/1/2016, trasmessa per posta telematica ai signori e Pt_1
, la ha comunicato lo spostamento del termine per l'iscrizione all'anno Pt_2 CP_1
scolastico 2016-2017 dal 31/1/2016 al 15/2/2016 (doc.10).
f) Con successiva comunicazione 27/1/2016, trasmessa ai medesimi signori e Pt_1
per posta telematica, la ha comunicato le rettifiche apportate al Pt_2 CP_1 tariffario per l'anno 2016-2017, elaborate sulla base delle indicazioni dei genitori
(doc.11)
g) Il 29/1/2016 viene tenuta una assemblea generale presso il teatro della scuola, cui hanno partecipato anche entrambi i signori e , nel corso della quale Pt_1 Pt_2
vengono discusse le motivazioni dell'aumento delle rette e vengono fornite ai genitori le informazioni dai medesimi richieste.
h) Le definitive modifiche delle tariffe sono state riportate nello School Prospectus per l'anno 2016- 2017 che è stato comunicato ai signori e e pubblicato sul Pt_1 Pt_2
sito della Scuola. Le modifiche apportate prevedono anche la soppressione del pagamento rateale trimestrale.
i) Il 15/1/2016 i signori e hanno versato la quota di iscrizione scolastica Pt_1 Pt_2
relativa al figlio per l'anno 2016-2017, mentre non hanno saldato la retta Per_1 complessiva di € 5.200,00, da corrispondersi entro il 31/8/2016.
j) Con comunicazione 18/2/2016 inviata ai signori e , la Pt_1 Pt_2 CP_1
manifesta di essere disponibile ad attendere ulteriori trenta giorni per la formulazione di un loro recesso dal contratto di prestazione scolastica, nonostante avessero già proceduto all'iscrizione del figlio minore Per_1
14. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 05.02.2018,
e : Pt_1 Pt_2
14.1 hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e di prova per testi sui seguenti capitoli:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 “A) I genitori del minore , aderendo alla richiesta della scuola, NA
hanno versato nel mese di febbraio 2016, in favore della 150 euro, per CP_1 assicurare la permanenza del figlio per la frequenza dell'anno scolastico Per_1
successivo 2016-2017.
B) La non ha mai specificato quali voci e servizi venivano compresi nella CP_1 retta scolastica chiesta alle famiglie fino a tutto l'anno 2015 e comunque mai fino all'anno scolastico 2015-2016.
C) I genitori di hanno sempre versato alla scuola, così come per NA la SO , anticipatamente in unica soluzione e prima dell'inizio Persona_2 dell'anno scolastico, l'intero importo richiesto dalla Scuola a titolo di retta annuale;
D) La esplicitava le singole voci componenti l'importo richiesto per retta CP_1
scolastica, il, materiale didattico, tempo prolungato, mensa, attività integrative etc, solo successivamente all'avvenuto pagamento, in occasione della emissione delle relative ricevute e/o fatture.
E) I signori e hanno sempre provveduto, così come tutti gli altri Pt_2 Pt_1
genitori, ad acquistare direttamente per proprio conto tutto il materiale didattico via via richiesto dalla scuola per il figlio.
F) La si è limitata a fornire, quale materiale didattico, soltanto i libri CP_1 ministeriali (tramite le c.d. “cedole”), mentre i libri in lingua straniera sono sempre stati pagati dai genitori degli alunni, compresi gli odierni attori, separatamente dalla retta scolastica a titolo di extra.
G) Il giovane , figlio degli attori, per tutto l'anno scolastico NA
2016/2017 non ha mai frequentato le lezioni presso la Scuola CP_1
H) Nel corso dell'intero anno scolastico 2016/2017 lo stesso NA non ha mai fruito dell'orario prolungato;
I) Per tutta la durata dell'anno scolastico 2016/2017 il figlio degli odierni attori non ha fruito del servizio mensa, né al medesimo è stato dalla fornito materiale CP_1
scolastico di alcun genere;
J) Il minore ha frequentato per l'intero anno scolastico 2016- NA
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 2017 (il terzo anno della scuola primaria) presso la scuola paritaria Carlo Felice, in via
San Giacomo a Cagliari, gestita dalla impresa “Ludum - Sacro Cuore”, che tutt'ora frequenta (nella classe quarta) per l'anno scolastico 2017-2018;
K) La sino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 non ha CP_1
comunicato ai Signori e , né al figlio , né fatto Pt_1 Pt_2 NA
presente nel corso delle assemblee, la decisione di provvedere per il successivo anno scolastico 2016-2017 a sopprimere una delle due sezioni (la A e la B) della classe seconda, così da formare una unica sezione per la classe terza;
L) La sino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 non ha CP_1
comunicato ai Signori e , né al figlio , né fatto Pt_1 Pt_2 NA
presente nel corso delle assemblee, la mancata iscrizione per il successivo anno scolastico, e quindi per la classe terza, di numerosi alunni - e per l'esattezza 8 su un totale di 15 - della classe frequentata negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 dal figlio , né fatto presente che a seguito di tale circostanza la NA
costituenda unica classe terza sarebbe stata formata da 7 alunne di sesso femminile e solo 4 di sesso maschile, compreso;
NA
M) La ha provveduto a comunicare ai Signori e ed ai CP_1 Pt_1 Pt_2
genitori degli altri alunni della classe frequentata dal figlio solo dopo la NA
fine dell'anno scolastico 2015–2016, e quando era oramai perfino scaduto il termine per esercitare il recesso, la sostituzione della maestra di italiano il cui nome sarebbe stato comunicato solamente nel successivo mese di settembre.
N) Il minore ha frequentato la scuola NA CP_1
continuativamente dalla età di 18 mesi fino al completamento del secondo anno della scuola primaria.
O) La sorella di , ha frequentato la scuola dalla età di un Per_1 Per_2 CP_1
anno fino al completamento del ciclo scolastico della scuola primaria di primo grado.
P) I RAni hanno spesso usufruito negli anni dei servizi extra scolastici Pt_1
proposti dalla scuola come a titolo esemplificativo judo, cinese, ginnastica, CP_1
avviamento allo strumento musicale, piscina, accoglienza estiva, feste le più diverse, con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17 costi non compresi nella retta scolastica e sempre puntualmente pagati dai genitori.”;
14.2 hanno chiesto l'ammissione di prova per testi anche sui seguenti ulteriori capitoli:
“Q) E' stata richiesta alla la certificazione delle qualifiche di idoneità degli CP_1 insegnanti di madre lingua per poter svolgere l'attività didattica in una scuola paritaria in conformità di quanto richiesto dalla legislazione italiana, nonché dei curricula dei medesimi;
R) Sebbene più volte richiesto quanto sub Q), la si è limitata a ribadire che la CP_1
scelte degli insegnanti e didattiche erano di loro esclusiva competenza, senza mai offrire quanto sopra richiesto;
S) Durante le riunioni di inizio anno, alla presenza di tutti i genitori delle seconde classi, la ha affermato che l'insegnamento della lingua italiana sarebbe stato CP_1 affidato a due diverse insegnanti: una, già individuata nella persona di “maestra
”, per l'insegnamento della parte scritta, ed un'altra, per l'insegnamento della Per_3
parte orale, ma ancora da individuare, previa selezione.
T) Nonostante le osservazioni, i dubbi e le lamentale di alcuni genitori, in occasione della stessa assemblea la ha continuato a sostenere la bontà e l'eccellenza di CP_1
tale scelta bipartita;
U) Il 14 settembre, primo giorno di scuola 2015–2016, alla espressa richiesta del Signor
di conoscere il nominativo dell'insegnante di Italiano la Parte_1 CP_1 ha risposto “si vedrà”;
V) Nella seconda decade del mese di settembre 2015 la ancora mutando la CP_1 sua precedente scelta didattica, ha affidato l'insegnamento della lingua italiana per intero ad una sola docente, “maestra Arianna”;
W) La ha comunicato la modifica del prospetto relativa alla retta, elemento CP_1
essenziale del contratto, in data successiva al 31.12.2015;
X) La ha comunicato la modifica dei servizi previsti dalla retta, in particolare CP_1
quello di mensa, elemento essenziale del contratto, in data successiva al 31.12.2015.
Y) Notizia della perdita dei compagni di classe e degli amici ha colpito profondamente la psiche del minore , che ha dovuto ricorrere anche alla cura ed NA
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 al supporto di medici specializzati.
Z) Le famiglie degli alunni della seconda A della hanno lamentato CP_1
ripetutamente il cattivo funzionamento del servizio email della scuola e del relativo
Blog.”;
14.3 hanno formulato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc alla CP_1
del seguente tenore letterale: “ai fini della acquisizione in giudizio, di esibire tutta la
[...]
documentazione amministrativa relativa alla certificazione di idoneità all'insegnamento e curricula relativi dei docenti della classe prima e seconda, sezione A) relativi rispettivamente agli anni scolastici 2014 – 2015 e 2015 – 2016, nonché al registro presenze docenti ed assistenti tenuti per le medesime classi e gli stessi periodi, al fine di verificare se i docenti, gli assistenti e tutto il personale che ha avuto accesso alla cura dei minori - e nella specie, quindi, anche di - fosse in possesso NA
di tutte le qualifiche, anche di formazione, necessarie e previste dalla legislazione italiana. Si chiede che il medesimo ordine venga impartito alla convenuta per l'esibizione dei registri dei verbali di tutti gli organi collegiali e di tutte le commissioni e sottocommissioni previsti dalla scuola e per legge, al fine di verificare il rispetto degli obblighi normativamente incombenti sulle scuole paritarie, più volte sollecitati anche dagli attori, come risulta dalla documentazione che si allega. In difetto di ottemperanza della scuola all'ordine di esibizione si chiede che il Giudice chieda d'ufficio al MIUR, se del caso tramite le sue articolazioni periferiche, le informazioni e tutti gli atti come sopra indicati.”;
14.4 hanno formulato “Istanza di rendimento del conto e verifica tecnica contabile con
CTU Se necessario, tenuto conto che alcuna prestazione è stata effettivamente e concretamente erogata a favore dell'alunno direttamente dalla NA scuola nell'anno scolastico 2016-2017”;
14.5 hanno chiesto che il Giudice conferisse “incarico tecnico contabile per stabilire, alla luce delle ricevute e dei documenti fiscali emessi dalla ai coniugi CP_1 Per_4
, nonché della contabilità e dei Bilanci da quest'ultima tenuti, al fine di enucleare
[...]
la misura corretta della retta al netto degli altri servizi per gli anni scolastici 2014 –
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 2015 e, tenuto pure conto dell'incidenza delle sovvenzioni pubbliche eventualmente percepite dalla scuola”;
14.6 hanno prodotto documenti così descritti:
“6. n 12 ricevute scuola anni 2009, 2010 e 2011;
7. pec inviata a scuola da genitori da del 1 agosto 2016; Pt_1
8. pec inviata a scuola da 12 gennaio 2016; Pt_1
9. pec inviata a scuola da a scuola 7 ottobre 2015; Pt_1
10. pec da a scuola ora 18,24 14 del settembre 2015; Pt_1
11. pec da a scuola ora 11,25 del settembre 2015; Pt_1
12. risposta scuola a Scarparo del 14 settembre 2015, ore 15,07;
13. pec inviata a scuola da e più del 8-1-2016; Pt_2
14. Scambio n. 5 pec scuola e/o famiglie da gennaio 2016 e primoi febbraio 2016;
15. pec Vargiu/Salaris febbraio 2016;
16. pec inviata a scuola da del 8-2-2016 per verbali;
Pt_2
17. pec inviata a scuola da del 14-2-2016; Pt_2
18. pec inviata da scuola a e più del 19-2-2016, con allegati;
Pt_2
19. n. 9 verbali organi scolastici;
20. nota scuola del 4-7-2016;
21. richiesta genitori a scuola del 5-9-2016 e nulla osta Pt_1 NA
del 9-9-2016;
[...]
22. nota avv. Atzori a scuola del 19-2-2016;
23. dichiarazione fiscale n°244 del 15-2-2016 a per iscrizione;
Pt_2
24. timetable scuola aass 2015-2016;
25. nota scuola del 2-8-2016 docenze;
26. materiale scolastico richiesto alle famiglie;
27. dichiarazione fiscale n°136 b14 del 9-9-2014 a;
Pt_1
28. dichiarazione fiscale n°1018 del 31-8-2016 a e dichiarazione fiscale n° 1178 Pt_2
del 31-10-2016 a;
Pt_2
29. nota segreteria scuola del 28-10-2016;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20 30. nota scuola del 23-11-2016 a;
Pt_2
31. stralcio estratto conto per bonifico in favore scuola del 1-8-2016; 32. attività Pt_2
extra scolastiche proposte scuola 2013-2014;
33. richieste famiglia a scuola del 10-1-2016;
34. richiesta in nome e per conto delle famiglie gennaio e febbraio 2016; Pt_2
35. nota scuola 29-12-2016 richiesta somme e nota scuola 10-10-2016;
36. visura Camerale ”. CP_1
15. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 26.02.2018, la
: CP_1
15.1 con riguardo al capitolo A) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che, come risultava dalla relativa fattura (doc.7), l'importo di 150,00 euro non era stato richiesto dalla “per assicurare la permanenza del figlio per CP_1 Per_1 la frequenza ...” ma quale retta annuale di iscrizione all'anno scolastico – da corrispondersi nel mese di gennaio precedente l'anno scolastico di riferimento termine per la comunicazione del recesso per i contratti in corso – e, come tale, era stato versato dagli opponenti, in data 16/2/2016;
− che l'iscrizione per l'anno 2016-2017 era stata prorogata per tutti i genitori fino al
15/2/2016, con la comunicazione e-mail 21/1/2016 (doc. 10), con la quale si era data possibilità ai medesimi di comunicare il recesso e quindi di versare la quota di iscrizione oltre il termine contrattuale;
− che, in considerazione delle lamentele espresse dai signori e Pt_1 Pt_2
riguardo alla gestione della Scuola, con comunicazione pec 18/02/2016 (doc. 12 memoria) la aveva scritto “è bene che valutiate l'opportunità di CP_1
sciogliere il nostro rapporto e di investire in altra scuola il futuro educativo dei
Vostri figli ……”, precisando che “Qualora Voi decideste di non voler proseguire il rapporto con la nostra Scuola, riteniamo opportuno consentirvi l'esercizio del recesso anche oltre i termini ed presupposti previsti in contratto. Quindi, qualora intenderete esercitare la predetta facoltà potrete farlo entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, anche se avete già iscritto i Vostri figli per il successivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 anno scolastico.”;
− che, solo con comunicazione pervenuta datata 29/7/2016, ma spedita il 01/08/2016, quando la Scuola era chiusa per le vacanze estive, i signori e Pt_1 Pt_2 avevano comunicato l'intendimento di ritenere cessato il contratto di prestazione scolastica per inadempimento della (doc. 4 ricorso monitorio); CP_1
− che alla luce di dette risultanze documentali, il capo di prova sub A) era inammissibile perché verteva su fatto oggetto di prova documentale;
con riguardo al capitolo B) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che l'offerta formativa ed extracurriculare della Scuola era dettagliatamente prevista nel Piano formativo e le tariffe erano riportate nello School Prospectus, prezziario redatto per ciascun anno scolastico;
− che il Piano dell'offerta formativa ed il Prezziario erano stati comunicati ai genitori e pubblicati dalla Scuola;
− che per l'anno scolastico 2016-2017, con la email 30/12/2015 (doc. 5), la CP_1 aveva comunicato che “la tariffa già applicata gli scorsi anni coprirà il servizio scolastico (8.25 – 16.00) e l'accoglienza early hours (7.45 – 8.25), ma non il servizio mensa che, come già succede nelle scuole inglesi diventerà un servizio aggiuntivo non obbligatorio”;
− che il capitolo B) era inammissibile perché irrilevante a fini decisori, in quanto relativo ad annualità contrattuali diverse da quella oggetto del giudizio e non attente alle inadempienze addebitate della Scuola;
15.2 con riguardo al capitolo C) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che la circostanza relativa ai pagamenti effettuati era inammissibile per la parte relativa al contratto di prestazione scolastica della figlia , estranea alla Per_2
vicenda, e comunque perché da provarsi per iscritto, avendo ad oggetto pagamenti asseritamente effettuati in termini;
− che comunque la circostanza non era vera, perché la modalità annuale scelta dagli opponenti prevede un pagamento anticipato al 31 agosto di ciascun anno, mentre le rette annuali per i figli e erano state versate dai genitori sempre oltre Per_1 Per_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 22 i termini e, in particolare: per l'anno scolastico 2014/15, il pagamento dell'annualità per entrambi i RA era stato eseguito il 09/09/2014; per l'anno scolastico 2015/16, il pagamento dell'annualità per è stato fatto il 09/09/2015 e quello NA per 10/09/2015; per l'anno scolastico 2016/17, il pagamento per la sola Per_2
non era avvenuto in un'unica soluzione, ma in diverse tranches e non per Per_2
l'importo totale dovuto;
− che la fattura per la retta annuale veniva emessa sempre con data 31/08 per ragioni fiscali ed indipendentemente dall'effettivo pagamento, così come nel caso della posizione di;
NA
15.3 con riguardo al capitolo D) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che le voci di dettaglio riportate nelle fatture e nelle ricevute rispondevano ai criteri di trasparenza contabile richiesti dagli enti che erogano i contributi pubblici alla scuola paritaria;
− che la retta scolastica così come prevista dal contratto era un unicum inscindibile;
− che la prova per testi sul capitolo in esame era inammissibile, sia perché oggetto di prova documentale, sia perché irrilevante a fini decisori;
15.4 con riguardo ai capitoli E) e F) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che, come per tutte le scuole pubbliche e paritarie, il materiale scolastico (libri e quaderni, matite, diario, cartella, borsa…) doveva essere fornito dalla famiglia, mentre la scuola provvedeva al materiale didattico, quale fogli, pittura, materiale per cartellonistica varia, pennelli, fotocopie e tutto l'equipaggiamento per le attività di educazione motoria;
− che nel Prezziario ogni anno era indicata la seguente voce: “Reception/ CP_1
Primary: School books, equipment, external exam fees, enrolment of school exchanges, special diets and any afterschool clubs are not included in the school fees.” (traduzione: “libri di testo, materiale scolastico, tariffe di iscrizione ad esami esterni, iscrizione allo scambio scuole, richiesta di dieta speciale e attività extra scolastiche non sono inclusi nelle tariffe scolastiche”);
− che le circostanze capitolate erano inammissibili, perché contrastanti con fatti
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 23 risultante documentalmente ed erano comunque irrilevanti, anche perché non oggetto di alcuna delle contestazioni di inadempimento sollevata dagli opponenti;
15.5 con riguardo ai capitoli G), H), I) e J) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che la circostanza dedotta al capo G non era contestata;
− che, conseguentemente, erano irrilevanti anche le circostanze oggetto dei successivi capitoli;
− che in mancanza di un tempestivo recesso dal contratto di prestazione scolastica in essere, la mancata frequenza da parte del minore non esimeva dal pagamento della retta annuale.
15.6 con riguardo ai capitoli K) ed L) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che le circostanze allegate non corrispondevano al reale svolgimento dei fatti;
− che la consistenza numerica degli alunni per classe era disciplinata dal DPR 20 marzo
2009 n. 81, al quale faceva riferimento annualmente la Circolare Ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado;
− che l'art. 10 del citato DPR disponeva che “le sezioni della scuola Primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26”;
− che, nel caso di specie, la aveva dovuto accorpare due classi seconde, CP_1 sezioni A e B, per l'anno scolastico 2016/2017 solo dopo il febbraio 2016, in seguito al recesso comunicato di ben 9 alunni su 14 della classe seconda, sezione A, frequentata dal figlio degli opponenti e di altri 10 alunni su 16 della classe Per_1
seconda, sezione B;
− che l'accorpamento si era reso necessario per rispettare i parametri imposti dalla legge per la formazione delle classi e per mantenere lo status di scuola paritaria, fruendo dei conseguenti contributi pubblici;
− che l'accorpamento e/o lo smembramento delle classi per rispettare detti parametri era meccanismo ordinario di tutte le scuole pubbliche e paritarie prima dell'inizio del relativo anno scolastico, in dipendenza delle mancate reiscrizioni di vecchi alunni e delle iscrizioni di nuovi alunni;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 24 − che signori e ed in particolare quest'ultima, quale Pt_1 Pt_2
rappresentante di classe, erano perfettamente al corrente di tale fatto, avendo contatti costanti coi genitori degli altri alunni, come si desumeva anche dal contenuto di alcune delle lettere inviate dalla alla , quali ad esempio la lettera Pt_2 CP_1
datata 14/02/2016, prima della scadenza del termine di recesso, nella quale scriveva:
“Dal momento che potrebbero verificarsi delle modifiche quantitative e qualitative delle classi delle sezioni a) e b) di futura Year3 per l'anno scolastico 2016-17…”, così come nella comunicazione e-mail datata 29 luglio ed i signori dichiarano Pt_1
“ dalla scorsa primavera, ha cominciato a maturare il sospetto che numerosi Per_1
suoi compagnetti di classe non avrebbero proseguito il percorso scolastico con lui iniziato presso la Vs. Scuola”; “Venuti a conoscenza dell'esodo di massa dall'Istituto da voi gestito ad altra scuola ci siamo trovati nella condizione di dover dar conferma al bambino dell'accaduto.”;
− che questo era evidente e di pubblico dominio, date le dimensioni della scuola e le frequentazioni assidue delle famiglie;
− che la nuova classe che era stata creata, la terza A, contava 11 alunni, ai quali poi si erano aggiunti due maschietti, le cui famiglie avevano in un primo tempo dato disdetta, per un totale di 5 maschietti e 8 femminucce, con un bilanciamento quasi perfetto e comunque in linea con le statistiche;
− che i capitoli di prova in esame erano inammissibili perché irrilevanti a fini decisori, in quanto nessun obbligo contrattuale impediva la formazione e l'accorpamento di classi.
15.7 con riguardo al capitolo M) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che la circostanza dedotta era irrilevante a fini decisori, in quanto la Scuola non assumeva e non avrebbe potuto assumere l'obbligo di garantire la presenza di uno stesso insegnante per il corso di studi, in quanto gli insegnanti potevano cessare dall'incarico per una serie di legittimi motivi, non dipendenti dalla Scuola, quali il recesso, le dimissioni, la malattia dell'insegnante;
− che, di conseguenza, in mancanza di obbligo contrattuale, non poteva configurarsi un inadempimento;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 25 − che nel caso di specie, precisato che la docente prevalente nella scuola inglese non era quella di italiano ma di inglese, il nominativo della maestra degli CP_1 alunni della classe del minore (l'insegnante NA Persona_5
) era stato comunicato con tempismo perfetto già nella e-mail del 30/12/2015,
[...]
nella quale era anche già stato fatto il nominativo della maestra italiana (
[...]
); Per_6
− che la mancata conoscenza del nome della maestra, addotto come giusta causa per la cessazione del contratto, era dunque insussistente;
15.8 con riguardo ai capitoli N), O) e P) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato che erano inammissibili perché irrilevanti.
15.9 con riguardo ai capitoli P) e Q) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato che vertevano su circostanze irrilevanti, in quanto la Scuola non era tenuta a fornire le attestazioni e i curriculum degli insegnanti, anche per motivi di privacy ed era invece tenuta a notificare al i nominativi dei docenti, le Controparte_2
materie da essi insegnate le qualifiche possedute, ai fini dei controlli e del rilascio delle autorizzazioni di sua esclusiva competenza (doc. 14-15-16-17);
15.10 con riguardo ai capitoli S), T), U) e V) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato che erano inammissibili perché irrilevanti.
− sia per le ragioni esposte con riguardo ai precedenti capitoli;
− sia perché, pur conoscendo il cambiamento dell'insegnante già dal settembre 2015, gli opponenti non avevano esercitato il diritto di recesso ed anzi avevano comunque iscritto il proprio figlio per all'anno scolastico 2016-2017;
15.11 con riguardo ai capitoli W, X, Y e Z) della seconda memoria degli opponenti, ha obiettato:
− che erano inammissibili, sia perché finalizzati a provare fatti contrari al contenuto dei documenti acquisiti in causa, sia perché irrilevanti a fini decisori e sia perché non potevano formare oggetto di prova testimoniale situazioni quali i disagi psicologici del minore Per_1
15.12 con riguardo all'istanza di emissione di ordine di esibizione documentale ex art. 210
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 26 cpc, formulate dagli opponenti nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc, ha obiettato:
− che era generica in quanto non indicava i documenti, i quali erano comunque irrilevanti a fini decisori.
− che la documentazione concernente gli insegnanti non era producibile ai fini del rispetto della normativa sulla privacy;
15.13 con riguardo alle istanze di rendimento del conto e verifica contabile, ha obiettato che non avevano attinenza con l'oggetto del giudizio, tanto da apparire “un tentativo davvero risibile di incutere un qualche timore sulla ”; CP_1
15.14 ha prodotto i documenti così decritti:
“13) copia School Prospectus completo per l'anno 2016-2017;
14) ricevuta trasmissione regolare funzionamento anno 2013-14;
15) ricevuta trasmissione regolare funzionamento anno 2014-15;
16) ricevuta trasmissione regolare funzionamento anno 2015-16;
17) ricevuta trasmissione regolare funzionamento anno 2016-17.”
15.15 per l'ipotesi di ammissione dei mezzi di prova diretta indicati dagli opponenti, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale in materia contraria, sia sui capitoli di interrogatorio che su quelli della prova testimoniale.
16. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 26.02.2018,
e : Pt_1 Pt_2
16.1 hanno obiettato che il documento n. 3, prodotto dall'opponente e indicato quale
“progetto educativo e didattico”, non corrispondeva a quello vigente all'epoca dei fatti, né a quello offerto e presentato nei modi e termini di legge ai genitori per l'anno scolastico 2015-2016;
16.2 hanno contestato di avere mai ricevuto i documenti n. 4 (del 30 dicembre 2015), n. 5
(del 30/12/2015) e n. 6 prodotti dall'opposta;
16.3 hanno obiettato che documenti n. 3 e n. 4 “peraltro, sarebbero stati modificati alla bisogna ed ad libitum, senza precise procedure ed in violazione delle più elementari regole di collegialità e composizione collegiale degli organi scolastici, da intendersi requisiti essenziali per una scuola parificata”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 27 16.4 hanno obiettato che il documento n. 6 era differente da quello prodotto dalla col ricorso per decreto ingiuntivo, il quale non presentava alcuna parte CP_1 in lingua italiana, circostanza che “dimostra la confusione in cui versa parte opposta, impressione rafforzata dal fatto che il documento oggi prodotto stranamente reca in diverse parti riferimenti all'anno scolastico 2016-2017 e in altre a quello 2017-2018.”;
16.5 hanno detto che del documento n. 8 avevano avuto conoscenza solo in occasione dell'esame dei documenti prodotti in sede monitoria;
16.6 con riguardo al contenuto del documento n. 9, hanno obiettato che non era “dato sapere se approvato e comunicato conformemente al regolamento che la scuola assume di aver adottato, e neppure numerato nelle pagine) si discosta da quello della bozza a suo tempo inviata dalla alla RA con richiesta di osservazioni e CP_1 Pt_2 correzioni e da quest'ultima rimandata debitamente integrata e rivista (docc. nn. 39 e
40).”;
16.7 hanno contestato di avere ricevuto il 21.01.2016 la e-mail prodotta dall'opposta come documento n. 10, ed hanno asserito che era “pervenuta ai medesimi, invece, solo molto dopo a mezzo PEC, come risulta dalle produzioni agli atti.”;
16.8 hanno contestato di avere ricevuto i documenti n. 11 e n. 12 di controparte e, comunque, hanno obiettato che non erano stati prodotti i documenti indicati come allegati alla comunicazione del 18.02.2016; CP_1
16.9 hanno eccepito l'inammissibilità dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale chiesti dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc, in quanto “illegali, generici e tendenti a far esprimere ai testi valutazioni non consentite. In particolare la prova per testi dedotta dalla controparte in materia di prova di un contratto deve essere dichiarata inammissibile ex art. 2721, 2724 e 2726 c.c..”
16.10 hanno prodotto i seguenti ulteriori documenti:
“37. verbale CI n. 5 del 09.11.2015; 38. Verbale C.I. n 6 del 9.12.15 con glosse RA
; Pt_2
39. bozza verbale C.I. n 7 del 14.1.2016 inviata dalla a;
CP_1 Pt_2
40. bozza verbale C.I. n 7 del 14.1.2016 glossata RA;
Pt_2
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Verbale udienza - pagina 28 41. convocazione del 28.12.2015 prot. MS4281215;
42. breve scheda PTOF con glosse RA;
Pt_2
43. invio bozza del 20.1.201644. richiesta atti e documenti via pec 12.1.16; 45. nota per incontro del 08.1.16; 46. fattura n 306 del 25.2.2016;
47. n 18 ricevute di pagamento RA;
48. richiesta copia conforme verbali del Pt_1
18.3.2016;
49. richiesta famiglie 10.11.15;
50. richiesta modifica fattura dati errati del 20.7.16;
51. richiesta differimento riunione 17.5.2016; 52. bilancio 2014: 53. bilancio CP_1
2015; 54. bilancio Chetterbox 2016.” CP_1
17. Con ordinanza del 16.12.2019 il Giudice ha così disposto riguardo ai mezzi istruttori:
“1. Ammette l'interrogatorio formale degli opponenti chiesto dall'opposta nella seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 cpc.
2. Non ammette la prova per testi chiesti dall'opposta nella seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 cpc:
- sui capitoli a), e), f) perché formulati in modo generico, sia riguardo agli indirizzi di posta elettronica del mittente e del ricevente, sia riguardo l'ora dell'invio;
- sul capitolo b) perché formulato in modo generico, sia riguardo al contenuto delle perplessità manifestate dagli opponenti, sia riguardo alle circostanze di tempo (alla ripresa delle lezioni), luogo (non indicato) e persona (non indicata) in cui gli attori avrebbero esposto le loro perplessità e dichiarato di aver ricevuto le modifiche contrattuali e tariffarie comunicate dalla CP_1
- sul capitolo c), sia perché formulato in modo generico sul contenuto della discussione che si sarebbe svolta nella riunione del Consiglio di Istituto tenutasi il 14.1.2016, sia perché dalla dichiarazione della direttrice , riportata negli ultimi due Parte_4
capoversi della pagina 8 e nel primo della pagina 9 del verbale (doc. 9 opposta), sembra evidente che alla data del 14.1.2016 la scuola non dovesse avere ancora elaborato le nuove tariffe, visto che la direttrice nell'occasione si era limitata a preannunciare che sarebbero state aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente affermando: “una delle
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Verbale udienza - pagina 29 conseguenze del taglio dei contributi è che la scuola deve sopportare insieme alle famiglie questo nuovo carico e ci saranno certamente degli aumenti delle nelle rette per l'anno successivo” (1° cpv a pag. 9 del verbale)
- sul capitolo d), perché formulato in modo generico con riguardo alle date ed i luoghi delle riunioni dei rappresentanti dei genitori e sulle persone che vi hanno preso parte;
- sul capitolo g) perché irrilevante in assenza di prova che la discussione precedette la scadenza del termine per esercitare il recesso;
- sul capitolo h) perché formulato in modo generico sulla data di pubblicazione delle nuove tariffe nel sito della scuola e sulle circostanze di tempo (data ed ora), luogo e persona, nonché sulle modalità con cui le nuove tariffe vennero comunicate agli opponenti;
- sul capitolo i) perché verte su fatti pacifici;
- sul capitolo j) perché formulato in modo generico riguardo alle modalità con cui la lettera prodotta dall'opposta quale documento n. 12 sarebbe stata comunicata agli opponenti;
3. Non ammette l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e la prova per testi chiesti dagli opponenti nella seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 cpc.
- sul capitolo A) perché verte su fatto pacifico, quanto alla prima parte (fino a 150 euro)
e, quanto alla seconda, perché tende a fare esprimere opinioni in ordine alle finalità del pagamento, precluse in sede testimoniale e di interrogatorio formale;
- sul capitolo B) perché formulato in modo generico;
trattandosi di mezzo di prova contraria volto a contrastare l'assunto secondo cui la Scuola avrebbe comunicato ai signori le nuove tariffe per l'anno scolastico 2016-2017, gli Parte_5
opponenti avrebbero dovuto indicare specificamente rispetto a quale mezzo di prova diretta l'interrogatorio e la prova per testi sul capitolo in esame sono stati chiesti;
peraltro, considerato che i documenti prodotti dall'opponente per provare siffatta comunicazione sono lettere redatte da e che il giudice non Controparte_1
ammesso la prova per testi che l'opponente ha chiesto per dimostrare che sono state
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Verbale udienza - pagina 30 comunicati agli opponenti, la prova contraria in esame appare anche superflua;
- sul capitolo C):
o sia perché verte su fatto irrilevante per la decisione;
o sia perché i pagamenti debbono essere provati documentalmente (artt. 1721, 1725,
1726 c.c.);
o sia perché è formulato in modo generico sui mezzi di pagamento e sulle relative date;
- sul capitolo D) perché è formulato in modo generico sul tempo e sulle modalità con cui la scuola avrebbe comunicato le tariffe agli opponenti;
- sui capitoli E) e F):
o sia perché formulati in modo generico sul materiale didattico acquistato, sulle date degli acquisti e sui mezzi di pagamento;
o sia perché vertono su fatti incontestati;
sia perché vertono su fatti irrilevanti per la decisione;
- sui capitoli G), H), J), N) , O) e P), perché vertono su fatti irrilevanti per la decisione;
- sul capitolo K), perché verte su fatto irrilevante (l'accorpamento di due sezioni in una) per la decisione;
- sul capitolo M), perché verte su fatti irrilevanti per la decisione (la comunicazione a fine anno scolastico 2015-2016 che non si erano iscritti alla scuola per successivo di diversi alunni già compagni di classe del figlio degli opponenti, e che la maestra di italiano era stata sostituita);
- sui capitoli Q), R), S):
o sia perché formulati in modo generico sulle circostanze di tempo, luogo, persona nonché sulle modalità con cui, da un lato, gli opponenti avrebbero chiesto alla scuola la certificazione di idoneità delle maestre (capitolo Q), dall'altro, la scuola avrebbe risposto a tali istanze (capitolo R), dall'altro ancora sulle date delle riunioni e sulle persone che vi parteciparono (capitoli S e T);
o sia perché vertono su fatti che non sono oggetto dell'eccezione di inadempimento posta dagli opponenti a base delle loro difese e domande;
non avendo esse
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Verbale udienza - pagina 31 depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 cpc, il thema decidendum si è infatti cristallizzato con le domande, le eccezioni e le difese formulate dalle parti nel ricorso monitorio, nell'atto di citazione in opposizione e nella comparsa di costituzione e risposta, dove la questione degli insegnati non è trattata;
- sui capitoli T), U) e W) perché vertono su fatti irrilevanti per la decisione, riferiti all'anno scolastico 2015-2016, laddove invece la presente causa ha ad oggetto i crediti che l'opposta vanta verso i convenuti, relativi all'anno scolastico 2016-2017;
- sul capitolo X) per le stesse ragioni esposte con riguardo al capitolo D), ad esso stanzialmente sovrapponibile;
- sul capitolo Y) perché tende a fare esprimere ai testimoni giudizi ad essi preclusi sul fatto che la notizia della perdita dei compagni di classe avrebbe colpito profondamente la psiche del minore e sul fatto che il bambino abbia dovuto NA
ricorrere alla cura ed al supporto di medici specializzati;
- sul capitolo Z), perché formulato in modo generico sulle persone che avrebbero lamentato il cattivo funzionamento del servizio email della scuola, nonché sulle modalità
e sul tempo e luogo in cui tali lamentele sarebbero state mosse;
4. Rigetta, perché irrilevante per la decisione, l'istanza con cui gli opponenti hanno chiesto che il giudice ordini all'opposta l'esibizione di tutta la documentazione amministrativa relativa alla certificazione di idoneità all'insegnamento e curricula relativi dei docenti della classe prima e seconda, sezione A) relativi rispettivamente agli anni scolastici 2014 – 2015 e 2015 – 2016, nonché al registro presenze docenti ed assistenti tenuti per le medesime classi e gli stessi periodi, al fine di verificare se i docenti, gli assistenti e tutto il personale che ha avuto accesso alla cura dei minori - e nella specie, quindi, anche di - fosse in possesso di tutte le NA
qualifiche, anche di formazione, necessarie e previste dalla legislazione italiana.
5. Rigetta, perché irrilevante per la decisione, l'istanza con cui gli opponenti hanno chiesto che il giudice ordini all'opposta l'esibizione dei registri dei verbali di tutti gli organi collegiali e di tutte le commissioni e sottocommissioni previsti dalla scuola e per
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Verbale udienza - pagina 32 legge, al fine di verificare il rispetto degli obblighi normativamente incombenti sulle scuole paritarie, più volte sollecitati anche dagli attori, come risulta dalla documentazione che si allega.
6. Rigetta, perché irrilevante per la decisione, l'istanza con cui gli opponenti hanno chiesto che il giudice ordini all'opposta il rendimento del conto e verifica tecnica contabile con CTU … tecnico contabile per stabilire, alla luce delle ricevute e dei documenti fiscali emessi dalla ai coniugi , nonché della CP_1 Persona_4 contabilità e dei Bilanci da quest'ultima tenuti, al fine di enucleare la misura corretta della retta al netto degli altri servizi per gli anni scolastici 2014 – 2015 e 2016, tenuto pure conto dell'incidenza delle sovvenzioni pubbliche eventualmente percepite dalla scuola. […]”.
18. Nell'udienza del 16/01/2020:
18.1 gli opponenti hanno addotto l'impedimento del loro difensore, hanno insistito per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori che avevano indicato ed hanno osservato: “non risulta esservi alcuna prova inatti in relazione alla effettiva misura della retta, che controparte sta con fattura unilaterale pretendendo ai genitori opponenti. Ed invero nella fattura strumentalmente emessa per ottenere l'ingiunzione di pagamento ai danni degli opponenti vengono esposte voci che nulla hanno a che fare con la frequenza scolastica in una scuola primaria nel caso di specie peraltro davanti ad una frequenza mai avvenuta ed alla contribuzione pubblica di cui ancora la scuola Chatterbot risulta essere piena beneficiaria”;
18.2 L'opposta ha contestato la correttezza dell'ordinanza del 16/12/2019 nella parte in cui non era stata integralmente ammessa la prova testimoniale da essa richiesta, sostenendo che le ragioni a supporto della decisione fossero contraddittorie, considerato che gli stessi capitoli ritenuti generici erano stati ammessi per l'interrogatorio formale ed anche perché erano formulati invero in modo preciso quanto ha circostanze di tempo e luogo, e ne ha chiesto la modifica.
18.3 Il giudice ha rinviato a nuova udienza per impedimento del difensore.
19. Nell'udienza del 13/02/2020, l'opponente ha addotto un proprio Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 33 impedimento a comparire ed ha chiesto il rinvio d'udienza, richiesta a cui si è associato il difensore dell'opposta.
20. Nell'udienza del 28/02/2020 si è svolto l'interrogatorio formale dell'opponente Parte_1
, il quale ha così risposto sui capitoli formulati nella seconda memoria ex art
[...]
183, comma 6, cpc, depositata il 05/02/2018 dall'opposta:
Capo a): viene esibito il documento di cui al capo: “non è vero”
Capo b): “premesso che non ho ricevuto alcuna comunicazione scritta, l'unica occasione in cui ho manifestato le mie perplessità riguardo l'aumento tariffario in questione, oltre ad altri inadempimenti riferibili alla è stata in una riunione pubblica presso CP_1
la sede della in data 29 gennaio 2016; in quella stessa occasione la CP_1
ha comunicato al sottoscritto, oralmente, le modifiche tariffarie del servizio di CP_1
scuola primaria;
non è vero che ho dichiarato di aver ricevuto per via telematica le modifiche contrattuali e tariffarie;
Capo c): viene esibito il documento di cui al capo: “nulla so al riguardo: posso precisare dalla lettura del documento n. 9 che l'avv. si è sempre lamentata e che le riunioni Pt_2
si tenevano in lingua inglese e che il contenuto del verbale non sempre era fedele alla discussione tenutasi al Consiglio di Istituto;
peraltro nello stesso documento n. 9 non si parla delle specifiche modifiche contrattuali e tariffarie asseritamente comunicatemi dalla
Chatterbox”;
Capo d): “come ho già riferito, l'unica riunione a cui ho partecipato è stata quella del
29/01/2016; "nulla so dire di altre riunioni;
pertanto nulla so relativamente a quanto sia avvenuto nel corso delle eventuali altre riunioni”; capo e): viene esibito il documento di cui al capo: “non è vero, non ho ricevuto la comunicazione di cui al capo per via telematica;
la prima comunicazione per via telematica della é successiva al 15/02/2016”; CP_1
Capo f): viene esibito il documento di cui al capo: “ho già risposto al capo che precede”
Capo g): “è vero che il 29/01/2016 c'è stata la riunione ma in quell'occasione la si è scusata delle modifiche contrattuali tariffarie;
ad esempio, la modifica del CP_1
servizio mensa, con il pranzo al sacco, in una scuola paritaria non è consentito per legge,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 34 per il rischio di eventuali sofisticazioni o intolleranze alimentari;
inoltre si è segnalato che non era consentito l'aumento delle rette in quanto formulate dopo il termine ultimo per una loro eventuale modifica”;
Capo h): “non è vero;
mai mi è stato comunicato o trasmesso lo School Prospectus e mai l'ho sottoscritto”;
Capo i): “è vero che abbiamo versato la quota di iscrizione scolastica per l'anno 2016-
2017; le ulteriori somme non sono state versate per risoluzione del contratto e le ragioni che sono state comunicate alla ossia per avere la stessa omesso di CP_1
comunicare la sostituzione dell'insegnante di italiano, la riunione delle sezioni A e B e che tutti gli altri compagni di classe di mio figlio non avevano rinnovato il contratto”;
Capo j): “non ricordo di avere o meno ricevuto la comunicazione di cui al capo”.
21. Nella stessa udienza del 28/02/2020 si è svolto anche l'interrogatorio formale dell'opponente , la quale ha così risposto sui capitoli formulati nella Parte_2
seconda memoria ex art. 183, comma, 6 cpc, depositata il 05/02/2018 dall'opposta:
Capo a): viene esibito il documento di cui al capo: “non è vero”
Capo b): “non è vero”;
Capo c): viene esibito il documento di cui al capo: “è vero che ho partecipato alla riunione di cui al capo;
quanto al contenuto del documento n. 9, ritengo che non sia autentico, in quanto a parte non essere indicati i numeri di pagina, non vi è nessuna consecuzione logica e fattuale degli argomenti riportati, anche relativamente all'ordine del giorno;
preciso, inoltre, che nonostante fossi rappresentante d'istituto, le mie osservazioni e i miei suggerimenti non venivano dalla prese in CP_1 considerazione”;
Capo d): “non è vero, non ho partecipato alle riunioni tenutesi nei giorni successivi al
14/01/2016”; capo e): viene esibito il documento di cui al capo: “non è vero, non ho ricevuto la comunicazione di cui al presente capo”;
Capo f): viene esibito il documento di cui al capo: “non è vero virgola non abbiamo ricevuto la comunicazione di cui al presente capo”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 35 Capo g): “ricordo di aver partecipato ad una riunione presso il teatro Sacro Cuore;
non è vero che in quell'occasione siano state discusse le motivazioni circa l'aumento tariffario o che siano state fornite dai genitori le informazioni dai medesimi richieste”;
Capo h): “non è vero”;
Capo i): “è vero;
preciso che la quota da corrispondersi entro il 31/08/2016 non è stata pagata in quanto mio figlio non frequentava più quella scuola”;
Capo j): “non ricordo di avere o meno ricevuto la comunicazione di cui al capo”.
22. Le parti hanno chiesto e ottenuto diversi rinvii di udienza allo scopo di tentare di conciliarsi.
23. Con comparsa di costituzione depositata il 02/03/2022, l'Avv. Roberta STERI si è costituita in giudizio quale nuovo difensore di in sostituzione Controparte_1
dell'Avv. Elisabetta CARBONI.
24. Ulteriori rinvii sono stati disposti per impedimenti del difensore dell'opposta e delle stesse parti.
25. Fallito il tentativo di conciliare le parti, il giudice ha fissato l'udienza del 23.01.2025 per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
26. Il difensore degli opponenti ha chiesto un differimento adducendo impedimento a comparire.
27. Nella successiva udienza del 05/02/2025 le condizioni di salute del difensore hanno imposto un ulteriore rinvio all'udienza odierna, nella quale:
a. i difensori hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale il quale ha fatto venir meno la materia del contendere ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi: il Tribunale voglia:
o dichiarare cessata la materia del contendere;
o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari numero 445/2017, emesso in data 05/03/2017, depositato il successivo 09/03/2017 nel procedimento numero 546/2017 RG, integrato e corretto il 14/04/2017;
o con integrale compensazione delle spese.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 36 b. Il giudice ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
****
28. L'accordo transattivo stragiudiziale raggiunto dalle parti ha fatto venire meno il loro interesse a che il giudice si pronunci sulla domanda promossa in sede monitoria e coltivata nel presente giudizio di opposizione, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere su di essa.
29. Poiché l'accordo transattivo stragiudiziale costituisce il nuovo titolo sulla base del quale le parti hanno inteso regolare il rapporto contrattuale oggetto di causa, occorre revocare il decreto ingiuntivo.
30. Le conclusioni conformi delle parti nel senso della compensazione delle spese processuali esonera il giudice dall'esaminare la fondatezza della domanda e dell'opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale, perché comporta implicitamente la rinuncia di ciascuna parte a coltivare nei confronti dell'altra le domande di condanna alla rifusione delle spese processuali inizialmente formulate, domande sulle quali deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, come per la domanda di merito.
PER QUESTI MOTIVI
31. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in sede monitoria e coltivata nel presente giudizo di opposizione;
[...]
b. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari numero 445/2017, emesso in data 05/03/2017 nel procedimento numero 546/2017 RAC, depositato il
09/03/2017 ed integrato e corretto il 14/04/2017;
c. dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di rifusione delle spese processuali reciprocamente proposte.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5932/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 37