ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto:
- (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995.
- (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".