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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Maurizio Di Somma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliato come CP_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Laura Cavotti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 03.08.1989, dal quale è nato un figlio, maggiorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 24.10.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ognuno di fissare, ove crede, il proprio domicilio;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per cui rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
3. La casa coniugale condotta in locazione, in Marano di Napoli (NA) alla via Marano San Rocco n°130 resterà alla SI.ra , il SI. Parte_1 CP_1 lascerà i propri beni mobili all'interno della stessa casa coniugale sino a
[...] quando la SI.ra vi risiederà. Pt_1
4. Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
5. Le spese legali restano compensate tra le parti ed i procuratori rinunciano al vincolo della solidarietà.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e , c.f. ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 309, Parte II,
Serie A, sez. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5.11.24
Il giudice estensore Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Maurizio Di Somma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliato come CP_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Laura Cavotti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 03.08.1989, dal quale è nato un figlio, maggiorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 24.10.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ognuno di fissare, ove crede, il proprio domicilio;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per cui rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
3. La casa coniugale condotta in locazione, in Marano di Napoli (NA) alla via Marano San Rocco n°130 resterà alla SI.ra , il SI. Parte_1 CP_1 lascerà i propri beni mobili all'interno della stessa casa coniugale sino a
[...] quando la SI.ra vi risiederà. Pt_1
4. Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
5. Le spese legali restano compensate tra le parti ed i procuratori rinunciano al vincolo della solidarietà.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e , c.f. ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 309, Parte II,
Serie A, sez. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5.11.24
Il giudice estensore Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.