Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/04/2025 N. 11109/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. ZAMBRANO CLAUDIO e Parte_1 dall'abogada ROSSI BEATRICE PATRIZIA MARIA presso lo studio dei quali in Milano Largo Augusto n. 3 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti MANDRUZZATO Controparte_1
PIERGIOVANNI, BUSSOTTI FRANCESCA e BUFI PIETRO presso lo studio dei quali in Milano via
Mascheroni n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del d.lgs.81/2015 nel rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la resistente dal 14.10.2019 al 30.04.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato con diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di Impiegato di 1° livello del CCNL
Terziario Distribuzione e Servizi;
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38.680,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara illegittimo il recesso di e, per l'effetto, condanna la società Controparte_1
convenuta a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 3 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo al 1° livello Impiegato del CCNL Terziario Distribuzione Servizi;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della indennità Controparte_1
sostitutiva del preavviso pari a 60 giorni parametrata alla retribuzione di 1° livello Impiegato del CCNL
Terziario Distribuzione Servizi;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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