TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34764/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. CAVALLO ALESSIA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 3.11.2023 espone: Parte_1
di essere una docente inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso
AAAA in posizione 489 con punteggio pari a 163,5; di avere presentato, in fase di domanda, l'elenco delle scuole cui preferiva essere assegnata;
di non essere stata selezionata nel primo turno in cui venivano nominati, per la sua stessa classe di concorso, docenti presso sedi diverse da quelle indicate nella propria domanda, mentre nel secondo turno si vedeva preferita nella nomina da docenti con punteggio inferiore al proprio;
Lamenta, quindi, che la propria esclusione dai successivi turni di nomina costituisce violazione dell'art. 12 comma 4 della Ordinanza Ministeriale cit., la quale qualifica come “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, dizione che non autorizza il a considerare l'aspirante rimasto privo di incarico nel CP_1
proprio turno di nomine per non aver espresso preferenze per posti risultati disponibili ad essere saltato pagina 1 di 5 nel successivo turno di nomine con il risultato di individuare come legittimati ad ottenere gli incarichi docenti in possesso di un punteggio più basso.
Deduce altresì di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni non percepite, quantificate in € 16.642,31, nonché al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente ai 12 punti, che avrebbe ottenuto con uno degli incarichi sino al termine delle attività didattiche nella sua specifica classe di concorso assegnati ai docenti con punteggio inferiore al proprio.
2.- Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando in CP_1
sostanza che ove nel turno di nomina non vi sia corrispondenza tra sedi disponibili e preferenze manifestate dal docente interessato, quest'ultimo è considerato rinunciatario, ai sensi dell'art 12 comma
4 dell'O.M. 112/2022.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Con Ordinanza Ministeriale 112 del 6.5.2022 è stato disciplinato l'aggiornamento delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
L'Ordinanza in questione stabilisce quanto segue.
“Articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di pagina 2 di 5 nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. (..)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.(..)”
3.1 Come osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Frosinone, Ordinanza del
27.4.2022), dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si evince che vi sono tre diverse ipotesi di rinuncia:
a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica, e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento;
b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una pagina 3 di 5 delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo;
c) la rinuncia alla sede che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.
In linea con quanto stabilito da altri precedenti e, in particolare, dal Tribunale di Agrigento (sent. n.
621/2023), si ritiene condivisibile la seguente linea interpretativa che si attaglia alla presente fattispecie: “Il ha qualificato la ricorrente come “rinunciataria all'incarico” con CP_1
conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall' Ordinanza Ministeriale, a tenore della quale la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del non sia condivisibile poiché confonde le CP_1
due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione sopra riportata si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.
Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o nel caso di “rinuncia all'incarico”.
3.2- Ne consegue, sulla base delle considerazioni esposte, che parte ricorrente in occasione del secondo turno di nomina aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso AAAA l'I.C. via G. Messina (RMAA839002), incarico richiesto dalla ricorrente medesima come prima scelta, ma assegnata a docente inserita in posizione n
3360 con punteggio di 87,5 inferiore al proprio.
3.3- Il mancato conferimento di una delle supplenze disponibili sino al termine delle attività didattiche, oltre ad avere precluso alla docente di acquisire 12 punti in graduatoria, le ha cagionato un danno di natura patrimoniale che è, in quanto tale, risarcibile per equivalente monetario, avendo come parametro di riferimento le retribuzioni perse, pari alla somma non contestata di € 16.642,31.
pagina 4 di 5 4.- L'esistenza di orientamenti contrastanti induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore CP_1 della ricorrente, in misura pari alla somma di € 16.642,31, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché al riconoscimento di 12 punti per l'a.s. 2023/2024; compensa le spese di lite.
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34764/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. CAVALLO ALESSIA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 3.11.2023 espone: Parte_1
di essere una docente inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso
AAAA in posizione 489 con punteggio pari a 163,5; di avere presentato, in fase di domanda, l'elenco delle scuole cui preferiva essere assegnata;
di non essere stata selezionata nel primo turno in cui venivano nominati, per la sua stessa classe di concorso, docenti presso sedi diverse da quelle indicate nella propria domanda, mentre nel secondo turno si vedeva preferita nella nomina da docenti con punteggio inferiore al proprio;
Lamenta, quindi, che la propria esclusione dai successivi turni di nomina costituisce violazione dell'art. 12 comma 4 della Ordinanza Ministeriale cit., la quale qualifica come “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, dizione che non autorizza il a considerare l'aspirante rimasto privo di incarico nel CP_1
proprio turno di nomine per non aver espresso preferenze per posti risultati disponibili ad essere saltato pagina 1 di 5 nel successivo turno di nomine con il risultato di individuare come legittimati ad ottenere gli incarichi docenti in possesso di un punteggio più basso.
Deduce altresì di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni non percepite, quantificate in € 16.642,31, nonché al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente ai 12 punti, che avrebbe ottenuto con uno degli incarichi sino al termine delle attività didattiche nella sua specifica classe di concorso assegnati ai docenti con punteggio inferiore al proprio.
2.- Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando in CP_1
sostanza che ove nel turno di nomina non vi sia corrispondenza tra sedi disponibili e preferenze manifestate dal docente interessato, quest'ultimo è considerato rinunciatario, ai sensi dell'art 12 comma
4 dell'O.M. 112/2022.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Con Ordinanza Ministeriale 112 del 6.5.2022 è stato disciplinato l'aggiornamento delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
L'Ordinanza in questione stabilisce quanto segue.
“Articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di pagina 2 di 5 nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. (..)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.(..)”
3.1 Come osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Frosinone, Ordinanza del
27.4.2022), dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si evince che vi sono tre diverse ipotesi di rinuncia:
a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica, e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento;
b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una pagina 3 di 5 delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo;
c) la rinuncia alla sede che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.
In linea con quanto stabilito da altri precedenti e, in particolare, dal Tribunale di Agrigento (sent. n.
621/2023), si ritiene condivisibile la seguente linea interpretativa che si attaglia alla presente fattispecie: “Il ha qualificato la ricorrente come “rinunciataria all'incarico” con CP_1
conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall' Ordinanza Ministeriale, a tenore della quale la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del non sia condivisibile poiché confonde le CP_1
due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione sopra riportata si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.
Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o nel caso di “rinuncia all'incarico”.
3.2- Ne consegue, sulla base delle considerazioni esposte, che parte ricorrente in occasione del secondo turno di nomina aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso AAAA l'I.C. via G. Messina (RMAA839002), incarico richiesto dalla ricorrente medesima come prima scelta, ma assegnata a docente inserita in posizione n
3360 con punteggio di 87,5 inferiore al proprio.
3.3- Il mancato conferimento di una delle supplenze disponibili sino al termine delle attività didattiche, oltre ad avere precluso alla docente di acquisire 12 punti in graduatoria, le ha cagionato un danno di natura patrimoniale che è, in quanto tale, risarcibile per equivalente monetario, avendo come parametro di riferimento le retribuzioni perse, pari alla somma non contestata di € 16.642,31.
pagina 4 di 5 4.- L'esistenza di orientamenti contrastanti induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore CP_1 della ricorrente, in misura pari alla somma di € 16.642,31, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché al riconoscimento di 12 punti per l'a.s. 2023/2024; compensa le spese di lite.
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5