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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3712/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata N. 01 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6908 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed alle memorie ed insiste per l'accoglimento della domanda
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1, contro il comune di Castel Volturno (CE), impugna avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- abitazione principale, mancato riconoscimento, esenzione e carenza di motivazione.
Chiede:
- annulamento dell'impugnato avviso di accertamento;
- spese processuali, compenso professionale, IVA, CPA, rimborso forfettario per spese generali come per legge ( 15% ), con attribuzione all' avvocato anticipatario.
Si costituisce in giudizio il comune di Castel Volturno.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di giustizia.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva:
- che la questione è stata affrontata e risolta per l'annualità IMU 2019, dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 2170/02/2025 depositata il 07/05/2025 con accoglimento del ricorso;
- che risulta basato sugli identici presupposti fattuali e giuridici a sostegno della pretesa impositiva oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso è fondato.
La questione controversa riguarda il riconoscimento dell'agevolazione IMU per “abitazione principale”, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che richiede la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente nell'immobile.
È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'agevolazione non possa essere negata in base a meri indizi, quali i consumi ridotti, senza una verifica complessiva delle concrete modalità di vita del contribuente (Cass. civ., sez. V, sent. n. 17408/2022; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
2194/2021).
Nel caso in esame, il contribuente ha fornito giustificazioni plausibili e documentate circa: l'assenza di impianti di riscaldamento;
la natura stagionale del luogo di ubicazione dell'immobile; lo svolgimento di attività lavorativa fuori sede;
la stabile connessione familiare con l'abitazione per la coabitazione o prossimità con la madre anziana. Tali elementi sono idonei a dimostrare il radicamento affettivo e familiare del ricorrente nell'abitazione, che, pur nella ridotta presenza fisica, conserva i requisiti di abitazione principale ai fini IMU.
L'avviso impugnato risulta pertanto viziato per violazione di legge e difetto di istruttoria, essendo fondato su un presupposto (bassi consumi) non sufficiente né univocamente indicativo dell'assenza di dimora abituale.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna il comune di Castelvolturno alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 278,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito avv.to Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3712/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata N. 01 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6908 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed alle memorie ed insiste per l'accoglimento della domanda
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1, contro il comune di Castel Volturno (CE), impugna avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- abitazione principale, mancato riconoscimento, esenzione e carenza di motivazione.
Chiede:
- annulamento dell'impugnato avviso di accertamento;
- spese processuali, compenso professionale, IVA, CPA, rimborso forfettario per spese generali come per legge ( 15% ), con attribuzione all' avvocato anticipatario.
Si costituisce in giudizio il comune di Castel Volturno.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di giustizia.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva:
- che la questione è stata affrontata e risolta per l'annualità IMU 2019, dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 2170/02/2025 depositata il 07/05/2025 con accoglimento del ricorso;
- che risulta basato sugli identici presupposti fattuali e giuridici a sostegno della pretesa impositiva oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso è fondato.
La questione controversa riguarda il riconoscimento dell'agevolazione IMU per “abitazione principale”, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che richiede la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente nell'immobile.
È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'agevolazione non possa essere negata in base a meri indizi, quali i consumi ridotti, senza una verifica complessiva delle concrete modalità di vita del contribuente (Cass. civ., sez. V, sent. n. 17408/2022; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
2194/2021).
Nel caso in esame, il contribuente ha fornito giustificazioni plausibili e documentate circa: l'assenza di impianti di riscaldamento;
la natura stagionale del luogo di ubicazione dell'immobile; lo svolgimento di attività lavorativa fuori sede;
la stabile connessione familiare con l'abitazione per la coabitazione o prossimità con la madre anziana. Tali elementi sono idonei a dimostrare il radicamento affettivo e familiare del ricorrente nell'abitazione, che, pur nella ridotta presenza fisica, conserva i requisiti di abitazione principale ai fini IMU.
L'avviso impugnato risulta pertanto viziato per violazione di legge e difetto di istruttoria, essendo fondato su un presupposto (bassi consumi) non sufficiente né univocamente indicativo dell'assenza di dimora abituale.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna il comune di Castelvolturno alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 278,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito avv.to Difensore_1, dichiaratosi antistatario.