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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AGNUSDEI GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. , con il C.F._3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. DEL MASTRO ANTONIO L.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è in gran parte infondata.
, e , quali attuali proprietari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile sito in San Marco in Lamis al Corso Matteotti 122, condotto in locazione da
[...]
(fino alla disdetta dalla stessa comunicata in data 1.2.2021) in forza del contratto Parte_1 stipulato in data 30.4.2004 con l'allora proprietaria (rappresentata in sede di Controparte_4 stipula del contratto di locazione da ), hanno chiesto ed ottenuto Persona_1 l'emissione di ingiunzione a carico della per il pagamento della somma complessiva di euro Pt_1 12.514,32, di cui: €. 7.225,00 per canoni insoluti sino a maggio 2016; €. 1.575,00 per canoni insoluti relativi alle mensilità di maggio, giugno e luglio 2016; €. 2.250,00 per canoni insoluti relativi al periodo luglio 2020 - marzo 2021, già detratti gli importi di cui bonifici del 9/07/2021 e del 28/12/2021 imputati alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020; €. 1.091,16 pari al 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione e delle successive proroghe;
€. 373,16 per le quote fisse del canone AQP.
La ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: la carenza di legittimazione Pt_1 attiva dei ricorrenti;
l'avvenuto pagamento in contanti delle somme ingiunte, prima nelle mani pagina 1 di 3 dell'originaria proprietaria e poi nelle mani del successivo proprietario Controparte_4 [...] ; l'intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c.; la mancata Persona_1 comunicazione nei suoi confronti delle modifiche soggettive attive nella titolarità del contratto di locazione succedutesi negli anni.
I ricorrenti si sono costituiti nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Orbene, quanto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, rileva questo giudicante che la proprietà dell'immobile condotto in locazione è stata prima trasferita da ad con atto per notar del 4.8.2014 e poi è Controparte_4 Persona_1 Per_2 stata attribuita agli odierni ricorrenti all'esito del giudizio civile di divisione n. 5424/18, come da verbale di conciliazione giudiziale del 5.11.2020 (cfr. atto notarile e verbale di conciliazione allegati). Sussiste pertanto la legittimazione attiva dei ricorrenti, subentrati ai sensi dell'art. 1602 c.c. nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di locazione del 30.4.2004.
Il sopravvenuto mutamento nella titolarità del contratto di locazione era ben noto alla Urbano, come dimostrato dal fatto che la conduttrice ha comunicato a la disdetta dal contratto Controparte_3 in data 1°.
2.2021 ed ha intestato allo stesso i bonifici del 9.7.2021 e del Controparte_3
28.12.2021 in parziale pagamento dei canoni insoluti (cfr. disdetta del 30.1.2021 e bonifici allegati, documenti nei quali è indicato dalla conduttrice come proprietario Controparte_3 dell'immobile).
L'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c. è infondata. Risultano infatti allegate le lettere di costituzione in mora inviate alla conduttrice in data 20.5.2016,
8.2.2021, 17.11.2022 e 10.12.2022, tutte regolarmente ricevute, con le quali è stato utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Anche l'eccezione di pagamento è infondata. Gli unici pagamenti documentati con l'atto di opposizione sono quelli di cui ai bonifici del 9.7.2021 e del 28.12.2021 e quelli riportati nelle ricevute manoscritte relativi ai canoni maturati nel periodo gennaio 2017 – luglio 2020, periodo non oggetto della domanda monitoria.
Nel corso del presente giudizio è stato inoltre documentato il pagamento della somma ulteriore di euro 4000,00 relativa alle mensilità di canone maturate negli anni precedenti al 2017, somma che va pertanto detratta dall'importo ingiunto con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (cfr. ricevuta allegata alla memoria istruttoria di parte opponente).
La prova testimoniale articolata da parte opponente al fine di dimostrare gli ulteriori pagamenti in contanti asseritamente effettuati è inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Peraltro, risulta allegata in atti la scrittura privata del 2.1.2017, nella quale la ha riconosciuto la Pt_1 propria morosità nel pagamento dei canoni relativi al periodo 1.12.2013 – luglio 2016.
I ricorrenti hanno diritto anche al pagamento dei canoni richiesti per il periodo successivo alla disdetta della conduttrice, stante la mancata osservanza del termine di preavviso di cui all'art. 27 penultimo comma l. 392/78.
Anche il credito relativo alle spese di acqua e fogna (dovute dalla conduttrice ai sensi dell'art. 9 del contratto di locazione) e di registrazione del contratto e delle successive proroghe risulta provato dalle fatture di AQP e dalle ricevute di pagamento delle spese di registrazione.
pagina 2 di 3 L'accoglimento solo parziale dell'opposizione ed il riconoscimento della fondatezza di gran parte della pretesa creditoria giustificano la condanna dell'opponente alla rifusione in favore della controparte dei due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m.
147/22.
Non ricorre il requisito soggettivo di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a pagare in favore degli opposti la minor somma di euro 8514.32, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AGNUSDEI GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. , con il C.F._3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. DEL MASTRO ANTONIO L.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è in gran parte infondata.
, e , quali attuali proprietari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile sito in San Marco in Lamis al Corso Matteotti 122, condotto in locazione da
[...]
(fino alla disdetta dalla stessa comunicata in data 1.2.2021) in forza del contratto Parte_1 stipulato in data 30.4.2004 con l'allora proprietaria (rappresentata in sede di Controparte_4 stipula del contratto di locazione da ), hanno chiesto ed ottenuto Persona_1 l'emissione di ingiunzione a carico della per il pagamento della somma complessiva di euro Pt_1 12.514,32, di cui: €. 7.225,00 per canoni insoluti sino a maggio 2016; €. 1.575,00 per canoni insoluti relativi alle mensilità di maggio, giugno e luglio 2016; €. 2.250,00 per canoni insoluti relativi al periodo luglio 2020 - marzo 2021, già detratti gli importi di cui bonifici del 9/07/2021 e del 28/12/2021 imputati alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020; €. 1.091,16 pari al 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione e delle successive proroghe;
€. 373,16 per le quote fisse del canone AQP.
La ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: la carenza di legittimazione Pt_1 attiva dei ricorrenti;
l'avvenuto pagamento in contanti delle somme ingiunte, prima nelle mani pagina 1 di 3 dell'originaria proprietaria e poi nelle mani del successivo proprietario Controparte_4 [...] ; l'intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c.; la mancata Persona_1 comunicazione nei suoi confronti delle modifiche soggettive attive nella titolarità del contratto di locazione succedutesi negli anni.
I ricorrenti si sono costituiti nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Orbene, quanto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, rileva questo giudicante che la proprietà dell'immobile condotto in locazione è stata prima trasferita da ad con atto per notar del 4.8.2014 e poi è Controparte_4 Persona_1 Per_2 stata attribuita agli odierni ricorrenti all'esito del giudizio civile di divisione n. 5424/18, come da verbale di conciliazione giudiziale del 5.11.2020 (cfr. atto notarile e verbale di conciliazione allegati). Sussiste pertanto la legittimazione attiva dei ricorrenti, subentrati ai sensi dell'art. 1602 c.c. nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di locazione del 30.4.2004.
Il sopravvenuto mutamento nella titolarità del contratto di locazione era ben noto alla Urbano, come dimostrato dal fatto che la conduttrice ha comunicato a la disdetta dal contratto Controparte_3 in data 1°.
2.2021 ed ha intestato allo stesso i bonifici del 9.7.2021 e del Controparte_3
28.12.2021 in parziale pagamento dei canoni insoluti (cfr. disdetta del 30.1.2021 e bonifici allegati, documenti nei quali è indicato dalla conduttrice come proprietario Controparte_3 dell'immobile).
L'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c. è infondata. Risultano infatti allegate le lettere di costituzione in mora inviate alla conduttrice in data 20.5.2016,
8.2.2021, 17.11.2022 e 10.12.2022, tutte regolarmente ricevute, con le quali è stato utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Anche l'eccezione di pagamento è infondata. Gli unici pagamenti documentati con l'atto di opposizione sono quelli di cui ai bonifici del 9.7.2021 e del 28.12.2021 e quelli riportati nelle ricevute manoscritte relativi ai canoni maturati nel periodo gennaio 2017 – luglio 2020, periodo non oggetto della domanda monitoria.
Nel corso del presente giudizio è stato inoltre documentato il pagamento della somma ulteriore di euro 4000,00 relativa alle mensilità di canone maturate negli anni precedenti al 2017, somma che va pertanto detratta dall'importo ingiunto con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (cfr. ricevuta allegata alla memoria istruttoria di parte opponente).
La prova testimoniale articolata da parte opponente al fine di dimostrare gli ulteriori pagamenti in contanti asseritamente effettuati è inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Peraltro, risulta allegata in atti la scrittura privata del 2.1.2017, nella quale la ha riconosciuto la Pt_1 propria morosità nel pagamento dei canoni relativi al periodo 1.12.2013 – luglio 2016.
I ricorrenti hanno diritto anche al pagamento dei canoni richiesti per il periodo successivo alla disdetta della conduttrice, stante la mancata osservanza del termine di preavviso di cui all'art. 27 penultimo comma l. 392/78.
Anche il credito relativo alle spese di acqua e fogna (dovute dalla conduttrice ai sensi dell'art. 9 del contratto di locazione) e di registrazione del contratto e delle successive proroghe risulta provato dalle fatture di AQP e dalle ricevute di pagamento delle spese di registrazione.
pagina 2 di 3 L'accoglimento solo parziale dell'opposizione ed il riconoscimento della fondatezza di gran parte della pretesa creditoria giustificano la condanna dell'opponente alla rifusione in favore della controparte dei due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m.
147/22.
Non ricorre il requisito soggettivo di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a pagare in favore degli opposti la minor somma di euro 8514.32, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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