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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4002/2023 R.G. promossa da
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Mogliano Veneto Parte_1 P.IVA_1
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania CP_1 C.F._2
Turnaturi (C.F: ) per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado C.F._3
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3390/2023 del Tribunale di Napoli Nord RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.9.2023 ed iscritta a ruolo il 18.9.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3390/2023, notificata in data 8.9.2023, con cui il Tribunale di Napoli
Nord, accogliendo la domanda di , aveva condannato essa appellante al pagamento CP_1
della somma complessiva di euro 448.100,00 (comprensiva della provvisionale riconosciuta con ordinanza del 24.4.2021), oltre agli interessi legali ed alle spese processuali - queste ultime da distrarsi a favore dell'Avv. Stefania Turnaturi - ed aveva posto definitivamente a carico di essa società le spese della c.t.u.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che la domanda fosse dichiarata infondata e, per l'effetto, che l'appellato fosse condannato alla restituzione della somma di euro 130.000,00, ricevuta a titolo di provvisionale, al rimborso del costo della c.t.u.
medico-legale ed al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio;
in subordine,
chiedeva che i postumi fossero ridotti nella misura del 53% Tabella INAIL, con conseguente quantificazione dell'indennizzo in euro 325.530,00 (comprensivo della provvisionale riconosciuta)
o nella minor somma risultante dal rinnovo della c.t.u., con vittoria delle spese del grado.
L'appellato, costituendosi, chiedeva, in via principale e nel merito, che il gravame fosse dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, in via estremamente gradata, che fosse disposta una nuova c.t.u. Vinte le spese del grado, da distrarsi.
Sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per la somma eccedente quella di euro
127.200,00 all'esito del subprocedimento ex art. 351 comma II c.p.c., all'udienza ex art. 350 c.p.c.
del 21.2.2024 il Consigliere istruttore invitava le parti ad una definizione transattiva che abbracciasse anche il giudizio n. 1531/2021 r.g. pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere.
All'udienza del 19.3.2025, cui la causa perveniva a seguito di rinvio per bonario componimento,
nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 26.3.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 c.p.c. e 350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 19.2.2020, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4002/2023 R.G. promossa da
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Mogliano Veneto Parte_1 P.IVA_1
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania CP_1 C.F._2
Turnaturi (C.F: ) per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado C.F._3
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3390/2023 del Tribunale di Napoli Nord RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.9.2023 ed iscritta a ruolo il 18.9.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3390/2023, notificata in data 8.9.2023, con cui il Tribunale di Napoli
Nord, accogliendo la domanda di , aveva condannato essa appellante al pagamento CP_1
della somma complessiva di euro 448.100,00 (comprensiva della provvisionale riconosciuta con ordinanza del 24.4.2021), oltre agli interessi legali ed alle spese processuali - queste ultime da distrarsi a favore dell'Avv. Stefania Turnaturi - ed aveva posto definitivamente a carico di essa società le spese della c.t.u.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che la domanda fosse dichiarata infondata e, per l'effetto, che l'appellato fosse condannato alla restituzione della somma di euro 130.000,00, ricevuta a titolo di provvisionale, al rimborso del costo della c.t.u.
medico-legale ed al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio;
in subordine,
chiedeva che i postumi fossero ridotti nella misura del 53% Tabella INAIL, con conseguente quantificazione dell'indennizzo in euro 325.530,00 (comprensivo della provvisionale riconosciuta)
o nella minor somma risultante dal rinnovo della c.t.u., con vittoria delle spese del grado.
L'appellato, costituendosi, chiedeva, in via principale e nel merito, che il gravame fosse dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, in via estremamente gradata, che fosse disposta una nuova c.t.u. Vinte le spese del grado, da distrarsi.
Sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per la somma eccedente quella di euro
127.200,00 all'esito del subprocedimento ex art. 351 comma II c.p.c., all'udienza ex art. 350 c.p.c.
del 21.2.2024 il Consigliere istruttore invitava le parti ad una definizione transattiva che abbracciasse anche il giudizio n. 1531/2021 r.g. pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere.
All'udienza del 19.3.2025, cui la causa perveniva a seguito di rinvio per bonario componimento,
nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 26.3.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 c.p.c. e 350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 19.2.2020, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi