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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5445/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5445/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA
(, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) nato a [...], il Parte_2 C.F._1
2.11.1985, entrambi elettivamente domiciliati in Sparanise (CE), via Cneo Nevio, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Piccolo che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
(C.F./n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
Arezzo-Siena 00884060526/P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 legale in Piazza Salimbeni, n. 3, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo CP_1
Bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, cod. banca 1030.6, cod. Controparte_1
gruppo 1030.5, elettivamente domiciliata in Nola, via On.le F. Napolitano, n. 64, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fiore che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.06.2021, la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. nella qualità di debitrice principale, e , legale Parte_2
rappresentante e fideiussore della società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
1 n. 1238/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29.03.2021 e notificato in data 14.05.2021, per € 238.107,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, importo riconducibile alla debitoria derivante dai contratti di finanziamento n. 741922098 del 1.03.2019 e n.
741860318 del 10.05.2018.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso in via solidale a carico della società debitrice principale e del fideiussore Pt_2
nonostante le fideiussioni prestate da quest'ultimo, rispettivamente in data 4.05.2018 e in
[...]
data 26.02.2019, non fossero fideiussioni solidali ma semplici, con la conseguenza che la banca avrebbe potuto chiedere ed ottenere il pagamento dal garante solo in caso di preventiva inadempienza del debitore principale;
ancora gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni prestate dal in quanto redatte su moduli unilateralmente predisposti dalla banca in violazione della Pt_2
normativa a tutela della concorrenza e del mercato e la violazione dei principi di correttezza e buona fede in capo alla banca.
Sulla scorta di tali motivi, gli opponenti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 23.11.2021, si è costituita in giudizio la banca la quale ha eccepito l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la banca opposta ha a genericità dell'opposizione per non avere parte opponente allegato e dimostrato alcunché rispetto alla violazione delle regole di correttezza e buona fede né con riferimento alla pretesa nullità delle fideiussioni.
Con riguardo proprio alle fideiussioni, poi, l'istituto bancario ha eccepito che all'art. 6 delle stesse il fideiussore ha espressamente rinunciato alla clausola del beneficio di escussione così di fatto derogando al regime previsto dall'art. 1957 c.c. e alla preliminare richiesta di adempimento da far valere nei confronti della società debitrice principale. Neppure l'azione nei confronti del fideiussore sarebbe preclusa dalla natura della fideiussione, posto che all'art. 3 è espressamente statuito che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori e aventi causa.
Ancora, la banca opposta ha eccepito l'insussistenza della violazione delle norme in tema di concorrenza non applicabili alla fattispecie in esame, posto che l'opponente fideiussore non riveste la qualifica di consumatore ma di imprenditore per aver sottoscritto le fideiussioni in oggetto in qualità di amministratore e legale rappresentante della società della debitrice principale, Parte_1
e per finalità afferenti lo svolgimento dell'attività di impresa.
2 La banca opposta ha poi in conclusione eccepito che l'inapplicabilità della legge n. 287/1990 posta a tutela del mercato e della concorrenza deriva dal fatto che si tratta di fideiussioni specifiche rispetto alle quali non è invocabile il provvedimento della Banca d'Italia del 2.05.2005 n. 55, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.09.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, dunque, questo Giudice procederà ad esaminare le questioni di merito, suscettibili di definire il giudizio, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
2. Sul merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n.
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno 2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria della banca risulta Controparte_1
pienamente provata. Parte opposta, infatti, ha provato documentalmente la fonte contrattuale della
3 propria pretesa, avendo allegato i contratti di finanziamento n. 741922098 e n. 741860318, rispettivamente stipulati in data 1.03.2019 e in data 10.05.2018, provvedendo a documentarne l'andamento attraverso la produzione degli estratti conto muniti della certificazione di cui all'art. 50
Tub oltre che degli estratti del c/c n. 13322,35 su cui sono state accreditate le somme erogate, nonché gli atti di fideiussione prestata da in data 4.05.2018 e in data 26.02.2019. Parte_2
Tanto premesso, gli opponenti hanno eccepito che le garanzie prestate da non Parte_2
costituiscono fideiussioni solidali ma semplici, così consentendo alla banca solo in caso di inadempimento del debitore principale di pretendere il pagamento dal garante. Secondo gli opponenti, inoltre, le fideiussioni devono considerarsi nulle per essere state redatte su moduli unilateralmente predisposti dalla banca, in violazione della normativa antitrust.
Preliminarmente, deve essere indagata la natura giuridica dei negozi stipulati dal a garanzia Pt_2
del credito finanziato.
In tema, la Suprema Corte ha in più occasioni specificato che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 3947/2010, nonché, conforme, Cass. civ. sez. III n. 22233/2014). Il criterio distintivo delle due fattispecie deve essere individuato, quindi, nell'accessorietà rispetto al rapporto debitorio principale che contraddistingue la fideiussione al contrario di quanto accade con la garanzia autonoma che, per l'appunto, è del tutto svincolata dal rapporto principale al punto da poter prevedere da parte del garante una prestazione differente, per qualità e quantità, da quella dovuta dal debitore principale.
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 1186/2020) come di seguito: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
4 autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 30181/2018).
Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila invece decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", occorrendo, invece, analizzare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (Cass. civ. Sez. III, 28/02/2007, n. 4661).
Calando i principi giurisprudenziali sopra affermati alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva come i contratti di fideiussione sottoscritti tra la banca e Controparte_1 Parte_2
prevedono all'art. 7 il pagamento della somma oggetto della prestazione di garanzia “a semplice richiesta scritta” (cfr. atto di fideiussione del 4.05.2018 e del 26.02.2019 allegati dalla banca). Non è, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio
– ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, come anticipato dal Tribunale con l'ordinanza depositata in data
16.11.2022, i contratti in esame prevedendo in tutte le clausole il richiamo al tipo di fideiussione oltre che le deroghe alla relativa disciplina, devono qualificarsi come fideiussioni munite della clausola solve et repete. Invero, il vincolo di accessorietà dell'obbligazione dell'opponente emerge Pt_2
anche dalla circostanza che è la stessa banca a legare l'entità della restituzione e/o dell'adempimento richiesto al fideiussore alla sorte (invalidità, inefficacia dell'obbligazione principale, con diritti di
5 ripetizione delle somme finanziate sorto di conseguente in capo all'erogante) della obbligazione/delle obbligazioni contratte dal debitore principale. Tanto premesso, è di palmare evidenza che l'opponente fideiussore non può invocare l'estinzione dell'obbligazione accessoria a suo carico per decorso del termine di decadenza dei sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Ed invero, sia nel corpo della fideiussione sottoscritta il 26.02.2019 sia nel corpo della fideiussione sottoscritta il 4.05.2018 all'art. 6 è espressamente previsto che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato. Tale clausola deve ritenersi del tutto legittima, tanto è vero che per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cfr. Cass. Civ. 21867/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (Cfr. Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib. Milano n. 6480 del 26 luglio 2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021;
Cass. 2263/2006). Ne deriva che correttamente la banca ha azionato la domanda giudiziale attraverso la richiesta e l'ottenimento del decreto ingiuntivo non solo nei confronti della società in Parte_1
qualità di debitrice principale, ma anche nei confronti del fideiussore e legale rappresentante.
Infondata è altresì la dedotta nullità delle fideiussioni perché asseritamente riproduttive dello schema
ABI e perciò contrarie alla legge n. 287/1990 e per mezzo di questa, contrastanti con il provvedimento della Banca n. 55 del 2005. La Banca d'Italia, infatti, con detto provvedimento ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2 comma 2) lett. A) della legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola "di reviviscenza"), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di "sopravvivenza"), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza. In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 espressamente statuisce che: "a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. A) della Legge n. 287/1990; b) le altre
6 disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza".
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, alla quale questo Tribunale intende aderire -
l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Tale conclusione è rafforzata dalla previsione dei punti 2 e 9 del provvedimento n. 55/2005 ai quali si chiarisce che “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”. (cfr. anche Trib. Milano,
21.06.2022, n. 5481: “Come di recente rilevato da questo Collegio in una fattispecie di fideiussioni ordinarie, riferite non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato, "l'odierno attore non può dunque giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (…).In effetti, le determinazioni della Banca d'Italia riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato del credito conseguenti alla violazione alla normativa antitrust (art.2 L. n.287 del 1990), mentre le garanzie in contestazione in questa sede non hanno ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future - e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia - bensì accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto un credito esattamente individuato”; cfr. Trib. Bologna, 13/01/2022 n.64 secondo cui “il contratto firmato dagli attori, costituente un'ipotesi di fideiussione specifica, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, che ha dichiarato la contrarietà all'art.2 della Legge
287/1990 degli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scota di tale modello contrattuale”). In sostanza, il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa anticoncorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento, dovendo per contro dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, quale presupposto indefettibile per l'accertamento della nullità della fideiussione.
Peraltro, nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Giudice, le garanzie prestate dall'attore risultano stipulate nel 2018 e nel 2019 ossia a distanza di ben tredici anni dal provvedimento
7 n.55/2005 della Banca d'Italia che quindi di per sé solo, non costituisce nel caso di specie prova idonea e sufficiente dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzie in esame stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha – come è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Nel presente giudizio gli opponenti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità delle fideiussioni rilasciate, senza tuttavia offrire alcuna prova quanto all'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate al fine di poter valutare una possibile configurazione della violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
In definitiva, in considerazione della assoluta infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione spiegata, la stessa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della complessità della causa, con decurtazione del
50% della fase istruttoria non espletata a seguito del deposito da parte dell'opposta delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5445/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., e - e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t.- opposta- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e
Per l'effetto
-Conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n.
1238/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Del Prete, in data 29.03.2021 e notificato in data 14.05.2021;
-Condanna gli opponenti in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1
al pagamento in solido tra loro, in favore della Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano, ex D.M. n.
[...]
147/2022, in complessivi € 5.635,00 (cinquemilaseicentotrentacinque/00) per compenso professionale (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 1.418,00 per la fase istruttoria e € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre il 15% rimborso spese professionale, iva
8 e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 7.03.2025
9
Il Giudice
Marta Sodano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5445/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA
(, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) nato a [...], il Parte_2 C.F._1
2.11.1985, entrambi elettivamente domiciliati in Sparanise (CE), via Cneo Nevio, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Piccolo che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
(C.F./n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
Arezzo-Siena 00884060526/P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 legale in Piazza Salimbeni, n. 3, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo CP_1
Bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, cod. banca 1030.6, cod. Controparte_1
gruppo 1030.5, elettivamente domiciliata in Nola, via On.le F. Napolitano, n. 64, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fiore che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.06.2021, la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. nella qualità di debitrice principale, e , legale Parte_2
rappresentante e fideiussore della società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
1 n. 1238/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29.03.2021 e notificato in data 14.05.2021, per € 238.107,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, importo riconducibile alla debitoria derivante dai contratti di finanziamento n. 741922098 del 1.03.2019 e n.
741860318 del 10.05.2018.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso in via solidale a carico della società debitrice principale e del fideiussore Pt_2
nonostante le fideiussioni prestate da quest'ultimo, rispettivamente in data 4.05.2018 e in
[...]
data 26.02.2019, non fossero fideiussioni solidali ma semplici, con la conseguenza che la banca avrebbe potuto chiedere ed ottenere il pagamento dal garante solo in caso di preventiva inadempienza del debitore principale;
ancora gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni prestate dal in quanto redatte su moduli unilateralmente predisposti dalla banca in violazione della Pt_2
normativa a tutela della concorrenza e del mercato e la violazione dei principi di correttezza e buona fede in capo alla banca.
Sulla scorta di tali motivi, gli opponenti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 23.11.2021, si è costituita in giudizio la banca la quale ha eccepito l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la banca opposta ha a genericità dell'opposizione per non avere parte opponente allegato e dimostrato alcunché rispetto alla violazione delle regole di correttezza e buona fede né con riferimento alla pretesa nullità delle fideiussioni.
Con riguardo proprio alle fideiussioni, poi, l'istituto bancario ha eccepito che all'art. 6 delle stesse il fideiussore ha espressamente rinunciato alla clausola del beneficio di escussione così di fatto derogando al regime previsto dall'art. 1957 c.c. e alla preliminare richiesta di adempimento da far valere nei confronti della società debitrice principale. Neppure l'azione nei confronti del fideiussore sarebbe preclusa dalla natura della fideiussione, posto che all'art. 3 è espressamente statuito che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori e aventi causa.
Ancora, la banca opposta ha eccepito l'insussistenza della violazione delle norme in tema di concorrenza non applicabili alla fattispecie in esame, posto che l'opponente fideiussore non riveste la qualifica di consumatore ma di imprenditore per aver sottoscritto le fideiussioni in oggetto in qualità di amministratore e legale rappresentante della società della debitrice principale, Parte_1
e per finalità afferenti lo svolgimento dell'attività di impresa.
2 La banca opposta ha poi in conclusione eccepito che l'inapplicabilità della legge n. 287/1990 posta a tutela del mercato e della concorrenza deriva dal fatto che si tratta di fideiussioni specifiche rispetto alle quali non è invocabile il provvedimento della Banca d'Italia del 2.05.2005 n. 55, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.09.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, dunque, questo Giudice procederà ad esaminare le questioni di merito, suscettibili di definire il giudizio, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
2. Sul merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n.
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno 2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria della banca risulta Controparte_1
pienamente provata. Parte opposta, infatti, ha provato documentalmente la fonte contrattuale della
3 propria pretesa, avendo allegato i contratti di finanziamento n. 741922098 e n. 741860318, rispettivamente stipulati in data 1.03.2019 e in data 10.05.2018, provvedendo a documentarne l'andamento attraverso la produzione degli estratti conto muniti della certificazione di cui all'art. 50
Tub oltre che degli estratti del c/c n. 13322,35 su cui sono state accreditate le somme erogate, nonché gli atti di fideiussione prestata da in data 4.05.2018 e in data 26.02.2019. Parte_2
Tanto premesso, gli opponenti hanno eccepito che le garanzie prestate da non Parte_2
costituiscono fideiussioni solidali ma semplici, così consentendo alla banca solo in caso di inadempimento del debitore principale di pretendere il pagamento dal garante. Secondo gli opponenti, inoltre, le fideiussioni devono considerarsi nulle per essere state redatte su moduli unilateralmente predisposti dalla banca, in violazione della normativa antitrust.
Preliminarmente, deve essere indagata la natura giuridica dei negozi stipulati dal a garanzia Pt_2
del credito finanziato.
In tema, la Suprema Corte ha in più occasioni specificato che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 3947/2010, nonché, conforme, Cass. civ. sez. III n. 22233/2014). Il criterio distintivo delle due fattispecie deve essere individuato, quindi, nell'accessorietà rispetto al rapporto debitorio principale che contraddistingue la fideiussione al contrario di quanto accade con la garanzia autonoma che, per l'appunto, è del tutto svincolata dal rapporto principale al punto da poter prevedere da parte del garante una prestazione differente, per qualità e quantità, da quella dovuta dal debitore principale.
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 1186/2020) come di seguito: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
4 autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 30181/2018).
Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila invece decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", occorrendo, invece, analizzare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (Cass. civ. Sez. III, 28/02/2007, n. 4661).
Calando i principi giurisprudenziali sopra affermati alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva come i contratti di fideiussione sottoscritti tra la banca e Controparte_1 Parte_2
prevedono all'art. 7 il pagamento della somma oggetto della prestazione di garanzia “a semplice richiesta scritta” (cfr. atto di fideiussione del 4.05.2018 e del 26.02.2019 allegati dalla banca). Non è, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio
– ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, come anticipato dal Tribunale con l'ordinanza depositata in data
16.11.2022, i contratti in esame prevedendo in tutte le clausole il richiamo al tipo di fideiussione oltre che le deroghe alla relativa disciplina, devono qualificarsi come fideiussioni munite della clausola solve et repete. Invero, il vincolo di accessorietà dell'obbligazione dell'opponente emerge Pt_2
anche dalla circostanza che è la stessa banca a legare l'entità della restituzione e/o dell'adempimento richiesto al fideiussore alla sorte (invalidità, inefficacia dell'obbligazione principale, con diritti di
5 ripetizione delle somme finanziate sorto di conseguente in capo all'erogante) della obbligazione/delle obbligazioni contratte dal debitore principale. Tanto premesso, è di palmare evidenza che l'opponente fideiussore non può invocare l'estinzione dell'obbligazione accessoria a suo carico per decorso del termine di decadenza dei sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Ed invero, sia nel corpo della fideiussione sottoscritta il 26.02.2019 sia nel corpo della fideiussione sottoscritta il 4.05.2018 all'art. 6 è espressamente previsto che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato. Tale clausola deve ritenersi del tutto legittima, tanto è vero che per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cfr. Cass. Civ. 21867/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (Cfr. Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib. Milano n. 6480 del 26 luglio 2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021;
Cass. 2263/2006). Ne deriva che correttamente la banca ha azionato la domanda giudiziale attraverso la richiesta e l'ottenimento del decreto ingiuntivo non solo nei confronti della società in Parte_1
qualità di debitrice principale, ma anche nei confronti del fideiussore e legale rappresentante.
Infondata è altresì la dedotta nullità delle fideiussioni perché asseritamente riproduttive dello schema
ABI e perciò contrarie alla legge n. 287/1990 e per mezzo di questa, contrastanti con il provvedimento della Banca n. 55 del 2005. La Banca d'Italia, infatti, con detto provvedimento ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2 comma 2) lett. A) della legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola "di reviviscenza"), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di "sopravvivenza"), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza. In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 espressamente statuisce che: "a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. A) della Legge n. 287/1990; b) le altre
6 disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza".
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, alla quale questo Tribunale intende aderire -
l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Tale conclusione è rafforzata dalla previsione dei punti 2 e 9 del provvedimento n. 55/2005 ai quali si chiarisce che “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”. (cfr. anche Trib. Milano,
21.06.2022, n. 5481: “Come di recente rilevato da questo Collegio in una fattispecie di fideiussioni ordinarie, riferite non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato, "l'odierno attore non può dunque giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (…).In effetti, le determinazioni della Banca d'Italia riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato del credito conseguenti alla violazione alla normativa antitrust (art.2 L. n.287 del 1990), mentre le garanzie in contestazione in questa sede non hanno ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future - e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia - bensì accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto un credito esattamente individuato”; cfr. Trib. Bologna, 13/01/2022 n.64 secondo cui “il contratto firmato dagli attori, costituente un'ipotesi di fideiussione specifica, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, che ha dichiarato la contrarietà all'art.2 della Legge
287/1990 degli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scota di tale modello contrattuale”). In sostanza, il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa anticoncorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento, dovendo per contro dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, quale presupposto indefettibile per l'accertamento della nullità della fideiussione.
Peraltro, nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Giudice, le garanzie prestate dall'attore risultano stipulate nel 2018 e nel 2019 ossia a distanza di ben tredici anni dal provvedimento
7 n.55/2005 della Banca d'Italia che quindi di per sé solo, non costituisce nel caso di specie prova idonea e sufficiente dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzie in esame stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha – come è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Nel presente giudizio gli opponenti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità delle fideiussioni rilasciate, senza tuttavia offrire alcuna prova quanto all'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate al fine di poter valutare una possibile configurazione della violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
In definitiva, in considerazione della assoluta infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione spiegata, la stessa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della complessità della causa, con decurtazione del
50% della fase istruttoria non espletata a seguito del deposito da parte dell'opposta delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5445/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., e - e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t.- opposta- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e
Per l'effetto
-Conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n.
1238/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Del Prete, in data 29.03.2021 e notificato in data 14.05.2021;
-Condanna gli opponenti in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1
al pagamento in solido tra loro, in favore della Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano, ex D.M. n.
[...]
147/2022, in complessivi € 5.635,00 (cinquemilaseicentotrentacinque/00) per compenso professionale (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 1.418,00 per la fase istruttoria e € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre il 15% rimborso spese professionale, iva
8 e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 7.03.2025
9
Il Giudice
Marta Sodano