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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2026REG.PROV.COLL.
N. 03878/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3878 del 2022, proposto da Laboratorio Volante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico 172,
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, n. 6855/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Visto il decreto del Commissario ad acta delegato n. 3 del 30 luglio 2025;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. AN TO CE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso in punto di fatto che:
– con sentenza n. 465 del 29 novembre 2022 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto da Laboratorio Volante S.r.l. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per l’ottemperanza alla sentenza di questa stessa Sezione n. 6855/2021 che, nel disporre l’annullamento di una nota dell’Azienda Sanitaria sulla determinazione del budget di spesa della ricorrente, aveva stabilito che l’ASP di Crotone effettuasse un riesame, attraverso “ una compiuta disamina delle esigenze diagnostiche del territorio, anche nella comparazione con la capacità delle strutture pubbliche e l’eventuale presenza di altre strutture specializzate sull’area di interesse e sulla base del complessivo stanziamento assegnato in sede regionale ”;
– la pronuncia ha assegnato 60 giorni all’ASP per rideterminarsi in ossequio al cono di effetti conformativi del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Crotone, il quale, direttamente o a mezzo di funzionario all’uopo delegato, avrebbe dovuto provvedere a dare corretta esecuzione al giudicato in questione, ponendo in essere la disposta attività di riesame nel rispetto della regola conformativa ivi stabilita, su sollecitazione del ricorrente, nei successivi sessanta giorni;
– materializzatasi l’inerzia dell’ASP, la società appellante ha compulsato con nota del 21 aprile 2023 il Prefetto di Crotone affinché, nella veste di Commissario ad acta , adottasse il provvedimento espresso diretto a dare esecuzione alla pronuncia;
– il Prefetto di Crotone, con nota del 4 maggio 2023, ha designato un funzionario della terza area funzionale ai fini degli adempimenti occorrenti all’esecuzione della pronuncia; tale funzionario delegato è stato successivamente sostituito a causa della cessazione dalle funzioni presso la Prefettura di Crotone;
– considerato che, con ordinanza n. 9562 del 28 novembre 2024, questa Sezione ha ordinato al Commissario ad acta di porre in essere con la massima sollecitudine gli adempimenti necessari a che la predetta pronuncia giurisdizionale trovasse piena ed efficace esecuzione, se del caso provvedendo a delegare l’incombente ad altro funzionario dell’Ufficio, comunque nel termine perentorio di 120 giorni;
– con verbale n. 1 del 14 aprile 2025, il funzionario all’uopo delegato dal Commissario ad acta si è insediato per gli adempimenti scaturenti dal dictum giudiziale;
Rilevato che il Commissario ad acta delegato ha emesso in data 30 luglio 2025 il decreto n. 3/2025, notificato a tutte le parti costituite in giudizio in pari data, con il quale ha disposto di assegnare alla struttura sanitaria Laboratorio Volante S.r.l., a fronte di prestazioni accertate di genetica medica, dal 2019 al 2024, un totale complessivo di € 1.737.171,85;
Osservato che, come evincibile per tabulas dalla attestazione resa dalla Segreteria di questa Sezione e versata al fascicolo di causa, “ ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., non risulta, alla data del 3 dicembre 2025, essere stato proposto reclamo innanzi al Consiglio di Stato avverso il predetto decreto del Commissario ad acta”;
Preso atto che la difesa della Azienda Sanitaria, con memoria depositata solo in data 3 dicembre 2025, ha dapprima contestato il contenuto del decreto commissariale n. 3/2025 per aver erroneamente imputato tuto il budget 2019 alle sole prestazioni di diagnostica medica ingenerando un indebito arricchimento per extra budget e successivamente, in sede di discussione orale in occasione della udienza camerale del 4 dicembre 2025, ha eccepito la nullità della predetta determina commissariale;
Preso atto altresì che in corso di discussione orale la società Laboratorio Volante S.r.l. ha lamentato la perdurante inerzia dell’ASP nella corresponsione della somma liquidata;
Considerato in punto di diritto che:
– le eccezioni e le contestazioni appuntate dalla ASP sul decreto commissariale n. 03/2025 sono recisamente inammissibili perché avrebbero dovuto essere veicolate a mezzo di rituale reclamo proposto innanzi a questa Sezione nella veste di giudice dell’ottemperanza entro il termine decadenziale di 60 giorni in conformità con quanto disposto dall’art. 114, co. 6, cod. proc. amm.;
– la mancata impugnativa del decreto ne ha determinato l’inoppugnabilità di tal ché esso fa stato tra le parti e non può più essere opposto innanzi a questo Consiglio di Stato;
– del pari, la lamentata mancata esecuzione del decreto commissariale esula dal perimetro del presente giudizio di ottemperanza, rifluendo, per converso, nell’alveo dell’esecuzione forzata dei crediti pecuniari;
– mutatis mutandis , la pretesa azionata dall’appellante deve ritenersi integralmente soddisfatta con l’emanazione del provvedimento commissariale, non reclamato dalle parti;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare conclusivamente la cessazione della materia del contendere con compensazione delle ulteriori spese legali concernenti la fase commissariale, fatta salva la liquidazione del compenso del Commissario ad acta , da effettuarsi previa istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL CO, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'AN, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
AN TO CE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TO CE | EL CO |
IL SEGRETARIO