Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria RE Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 814/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4/12/2024 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Natale (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Caserta, alla via Ricciardi n. 8, sono C.F._3
elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
CodiceFiscale_4
- 1 -
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
e (c.f. ), C.F._6 Controparte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Capasso (c.f. ) e C.F._8
Michele Massimiliano Capasso (c.f. presso il cui studio in C.F._9
Frattamaggiore (Na), alla via Vittorio Emanuele n. 66, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_4 C.F._10 Controparte_5
) e (c.f. ) C.F._11 Controparte_6 C.F._12 rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Magliocca (c.f.
) presso il cui studio in Caserta, alla via Battistessa, n. 11, C.F._13
sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
nonché
(c.f. rappresentato e difeso Controparte_7 C.F._14
dall'Avvocato Luigi Caserta (c.f. ) presso il cui studio in C.F._15
Frattamaggiore (Na) al Corso Durante n. 222 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
(erede in rappresentazione di , c.f. CP_8 Persona_1
), (erede rinunciante all'eredità di C.F._16 Persona_1 Per_2
c.f. (erede in rappresentazione di
[...] C.F._17 Controparte_9
, c.f. ), (erede in Persona_1 C.F._18 Controparte_10
rappresentazione di c.f. Persona_1 C.F._19
(erede in rappresentazione di , c.f. Controparte_11 Controparte_4
CodiceFiscale_4
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
) e (erede in rappresentazione di C.F._20 Controparte_7
, c.f. ) Controparte_4 C.F._21
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Pt_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio i germani , e RE, per CP_7 CP_2 CP_1
ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni caduti in successione a seguito del decesso della madre avvenuto in Persona_2
data 3 novembre 1991, specificando che gli altri due germani, e Persona_1
avevano rinunciato a tale eredità. Controparte_4
Hanno allegato che i beni suddetti risultano siti in Frattaminore (Na) alla via
Crispino n. 18, e sono così individuati: 1) Piano terra, f.2, p.lla162 sub 2, cat. A/3, classe 1, 5 vani;
2) piano Terra, f.2, p.lla 162, sub 3, cat. C/2, classe 5, 29 mq;
3) primo piano, f. 2, p.lla 162, sub 4, in costruzione;
4) primo piano, f. 2, p.lla 162, sub 5, cat. A/3, classe 2, 4,5 vani;
5) secondo piano, f.2, p.lla 162, sub 6, cat. A/3, classe 2, 4,5 vani;
6) secondo piano, f. 2, p.lla 162, sub 7, in corso di costruzione;
7) piano S/1, f. 2, p.lla 162, sub 8, cat. C/2, classe 4, 65 mq.
Si sono costituiti in giudizio , e , CP_1 CP_7 CP_2 Controparte_3
eccependo la prescrizione del diritto degli attori ad accettare l'eredità e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione, per aver maturato i requisiti di tale acquisto a titolo originario a seguito del possesso, ad opera di ciascuno, dei singoli cespiti indicati in comparsa, senza che gli attori, prima di intraprendere il giudizio, manifestassero la volontà di conseguire tale disponibilità .
2. Con sentenza n. 2227 del 2021, pubblicata in data 21 luglio 2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda di divisione, proposta dagli attori, dichiarando estinto il loro diritto all'accettazione dell'eredità; ha altresì rigettato l'analoga domanda proposta con
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda intervento adesivo da , quale erede in rappresentazione di CP_8 Persona_1
dichiarando prescritto il suo diritto all'accettazione dell'eredità, ed ha
[...]
rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti e compensando integralmente le Controparte_1 CP_12 CP_2
spese di lite.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza impugnata, il giudice di prime cure in primo luogo precisava che nella vicenda ereditaria oggetto di giudizio la cognizione doveva intendersi estesa al profilo inerente alla premorienza di , coniuge di , deceduta, Controparte_11 Persona_2
come detto, in data 3.11.1991, in ragione del fatto che alla massa ereditaria apparteneva il fabbricato situato in Frattaminore, identificato al foglio 2, particella
162, che era stato acquistato dai coniugi, in vita, in parti uguali, potendo da ciò inferirsi che al momento della morte di - che decedeva ab Controparte_11
intestato lasciando superstiti la moglie e i suoi otto figli - Persona_2 dovevano intendersi chiamati all'eredità, costituita dai 500/1000 del fabbricato, per 1/3 la moglie e per i residui 2/3 gli otto figli (ivi compresi Persona_2
e , i quali mai hanno rinunciato alla detta Persona_1 Controparte_4
eredità). La detta allorquando decedeva lasciava ai chiamati all'eredità (i Per_2
soli otto figli, due dei quali rinuncianti), i 500/1000 del fabbricato di cui era titolare iure proprio, e 1/3 dei 500/1000 appartenuti al marito, di cui era titolare iure ereditario.
Nel delibare, poi, l'eccezione, non rilevabile d'ufficio e sollevata dai convenuti tempestivamente costituitisi, relativa alla carenza di titolarità in capo agli attori della qualifica di eredi, per mancata accettazione dell'eredità e intervenuta prescrizione del relativo diritto di accettazione, il Tribunale osservava - richiamando i consolidati principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità - che i documenti prodotti dagli istanti a sostegno dell'accettazione tacita dell'eredità, ossia “ la situazione contabile storica” rilasciata dall'ufficio tributi del Comune di Frattaminore, nonché i bollettini di pagamento di imposte e tasse ricadenti sugli immobili, in realtà rivestivano una valenza neutra, trattandosi di documenti relativi a profili tributari, muniti di finalità meramente conservative.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Per giunta, secondo quanto poteva desumersi dalle visure catastali prodotte dalle parti e dalla stessa “situazione contabile”, i beni appartenenti alla massa non risultavano volturati in favore dei chiamati all'eredità né era provato che il pagamento dei debiti tributari fosse stato effettuato con denaro proveniente dalla stessa.
Né, secondo quanto ritenuto dal primo Giudice, le dichiarazioni testimoniali raccolte erano idonee a provare l'accettazione ereditaria, trattandosi principalmente di deposizioni de relato ex parte, non supportate da elementi oggettivi o soggettivi idonei a comprovarne la credibilità.
Invero, le uniche circostanze oggetto di cognizione diretta riferite dai testi figlia dell'attrice e Testimone_1 Parte_2 [...]
, conoscente di , erano relative, per un verso, alla Tes_2 Parte_1
presenza in casa della teste della macchina per cucire e di mobili della Tes_1 camera da letto della nonna e, per altro verso, all'intervenuto prelievo, ad opera di
, con l'aiuto del teste di un grammofono e di una Parte_1 Tes_2
cassettiera, in una casa dove erano altre persone, non conosciute dal teste, che parlavano di soldi.
A fronte di tali deposizioni, le testi e Testimone_3 Testimone_4
, vicine di casa dei convenuti da cinquant'anni, e non interessate
[...]
all'esito del giudizio, avevano affermato che la stanza da letto della oggi Per_2
in uso a era rimasta arredata in maniera identica a come era Controparte_1
in precedenza e che non avevano mai notato in casa né una macchina per cucire, né una cassettiera a tre cassetti, né un grammofono.
L'insanabile contrasto tra le predette deposizioni, in ordine alla circostanza dell'arredo della camera da letto, non poteva che ridondare a sfavore della parte attrice, onerata della prova del possesso;
peraltro, il racconto del teste Tes_2
era, quanto alla macchina per cucire, talmente generico, da non poter suffragare la prova del possesso utile ai sensi dell'art. 485 c.c., non risultando precisato quando la presenza di tale oggetto si fosse materializzata in casa dell'attrice, circostanza di indubbio rilievo atteso che, qualora l'oggetto fosse stato donato in
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vita dalla alla figlia, la presenza dello stesso nell'abitazione di Per_2
quest'ultima sarebbe stata ininfluente ai fini che interessano.
In tali termini valutate le risultanze testimoniali, il primo atto comportante inequivocabilmente l'assunzione della qualità di erede era integrato dalla nota del
18.4.2005, intervenuta a distanza di oltre dieci anni dal decesso di Per_2
e, a maggior ragione, di inoltre, nel lasso
[...] Controparte_11
temporale 1991-2001 non potevano essere apprezzati atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità, attesa l'inapplicabilità di tale istituto alla fattispecie de qua.
Del pari, veniva rigettata la richiesta di , che aveva fatto propria la CP_8
domanda degli odierni appellanti, in quanto il chiamato in causa non aveva a sua volta fornito prova dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della sua dante causa , non avendo indicato i beni di cui quest'ultima fosse Persona_1 venuta in possesso, né adeguatamente provato l'affermazione di aver pagato debiti ereditari tramite denaro prelevato dall'asse ereditario.
Il Tribunale di Napoli Nord ha anche rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni ereditari per mancanza di prova, non rilevando ai fini dell'acquisto a titolo originario l'aver dedotto che nell'anno 1995 i convenuti avessero richiesto una concessione in sanatoria su una porzione dell'immobile acquisito iure hereditario, non essendo stata palesata in tale occasione l'assunzione della qualifica di proprietario agli altri chiamati all'eredità.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 18 febbraio 2022,
e hanno spiegato appello, affidato ad un unico Pt_1 Parte_2
articolato motivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si sono costituiti in giudizio RE e , chiedendo che venga CP_1 Controparte_2
dichiarato prescritto il diritto delle parti appellanti e di CP_8 all'accettazione, con rigetto delle domande proposte dagli attori e da CP_8
, che venga accertato e dichiarato a favore di parti convenute l'acquisto
[...]
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda per usucapione degli immobili oggetto di causa, con trascrizione della relativa sentenza e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio che, dichiarando di non opporsi alla Controparte_4
richiesta di divisione ereditaria, ha chiesto che venga dichiarata l'accettazione tacita e/o ex lege dell'eredità, da parte di , per successione dei Controparte_4
genitori, e ed il diritto di Controparte_11 Persona_2 [...]
di procedere alla divisione ereditaria dei beni siti in Frattaminore (NA) CP_4
alla Via Crispino, come innanzi descritti, in riferimento alla quota paterna, da determinarsi anche tramite ctu.
Si è costituito in giudizio , chiedendo che venga dichiarato Controparte_7
inammissibile, improcedibile o comunque rigettato l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali.
Infine, si sono costituiti in giudizio anche e , non CP_5 Controparte_6
opponendosi alla richiesta di divisione ereditaria, chiedendo che venga dichiarata l'accettazione tacita e/o ex lege dell'eredità, da parte e Controparte_5
, per successione per rappresentazione del genitore, Controparte_6
, rinunciatario della quota ereditaria pervenuta da Controparte_4 Per_2
nonché il diritto e di procedere
[...] Controparte_5 Controparte_6
alla divisione ereditaria dei beni siti in Frattaminore (NA) alla Via Crispino, in riferimento alla quota rinunciata dal padre, , da accertarsi Controparte_4
anche tramite ricorso a ctu.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata a mezzo pec e consegnata all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data 18 febbraio 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 21 luglio 2021.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con l'unico motivo di gravame proposto, gli impugnanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che fosse provata un'accettazione tacita dell'eredità da parte degli appellanti, senza aver fornito idonea motivazione di tale convincimento.
In particolare, hanno protestato che il giudice di prime cure, mal interpretando i riferimenti giurisprudenziali citati, erroneamente avrebbe negato che rientri tra gli atti rilevanti ai fini dell'integrazione di un'accettazione tacita dell'eredità non solo il pagamento delle imposte di successione, ma anche il pagamento delle imposte sugli immobili quali l'Ici, l'Imu, la Tari e la inserite nella dichiarazione dei Per_3 redditi da parte dei chiamati all'eredità per la quota di spettanza. Ciò, anche in contrasto con la motivazione spesa nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione, laddove il Tribunale aveva appunto osservato che gli attori, quali chiamati all'eredità, avevano versato tributi pure in relazione a beni immobili rispetto ai quali i convenuti invocavano l'usucapione, “ulteriore sintomo, questo, del fatto che l'occupazione, pur prolungata, potesse essere il frutto di una mera tolleranza”.
Hanno inoltre censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, senza fornire adeguata motivazione, ha ritenuto insufficiente la prova orale ai fini del riconoscimento dell'accettazione tacita di eredità delle parti appellanti, scegliendo di attribuire valenza probatoria solo alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, che, sebbene “compiacenti e sbilanciate da una parte”, erano state ingiustificatamente valutate secondo parametri diversi da quelle rese dai tesi di parte attrice, che avevano potuto riferire ciò che avevano visto e fatto, ed effettivamente e realmente ricordavano, in ordine a fatti molto risalenti nel tempo.
Peraltro, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, l'acquisizione del possesso di un bene, quale la macchina per cucire, anche in epoca antecedente all'apertura della successione, potrebbe valere quale “accettazione ex lege di eredità”, dovendo pertanto ritenersi priva di fondamento logico - giuridico l'opposta argomentazione spesa dal Giudice di prime cure, a fortiori considerando che nessuna delle parti aveva prospettato l'esistenza di una donazione.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A dire degli appellanti, pertanto, l'insuperabile contrasto tra le deposizioni, come definito dallo stesso Giudice alla pagina 7 della sentenza impugnata, avrebbe potuto essere superato semplicemente valutando tutte le dichiarazioni in maniera equa ed imparziale, e se del caso disponendo la comparizione personale delle parti o escutendo il teste , che non era stato sentito in considerazione Testimone_5
della riduzione del numero dei testi da escutere, istruttoria a cui avrebbe potuto provvedersi anche nel presente grado, ove ritenuta indispensabile ai fini del decidere.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
La sentenza gravata, nel ritenere prescritto il diritto degli appellanti ad accettare l'eredità materna e paterna, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente proposta dalla controparte, integra piana applicazione della norma di cui all'art. 480, 1° comma, c.c., alla cui stregua “il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni”.
Appare infatti corretto l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale che, dopo aver rilevato che l'apertura della successione di a cui era premorto Persona_2
il coniuge - risaliva pacificamente al 3.11.1991, ha escluso Controparte_11
che nel decennio da tale data fossero intervenuti atti che implicassero accettazione dell'eredità.
Corre mente osservare, al riguardo, che se, alla stregua della previsione dell'art. 475, 1° comma, c.c., “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”, l'accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., implica il compimento, ad opera del chiamato, di “un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Chiamata ripetutamente ad occuparsi di tale previsione normativa, la Suprema
Corte ha avuto dunque modo di precisare che per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Sulla scorta di tale
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda premessa, è stata ad esempio esclusa tale valenza con riferimento al pagamento di un debito del de cuius, precisandosi che “poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredità effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita” ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20878 del 30/09/2020); e sono stati ritenuti privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, “quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione..”, “trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi”, dovendo pertanto l'accertamento del giudice di merito non limitarsi alla verifica dell'esecuzione di tali incombenze, ma estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità. (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 4843 del 19/02/2019). Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure, l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente la correttezza delle conclusioni raggiunte dal Tribunale nell'escludere, all'esito di un accurato esame della documentazione versata in atti, l'idoneità della stessa- pacificamente integrata da una “situazione contabile” rilasciata dall'ufficio tributi del
[...]
e da bollettini di pagamento di tributi- a comprovare un'univoca CP_13
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda volontà di accettazione. Invero, difformemente da quanto dedotto dagli impugnanti, che hanno al riguardo prospettato una distinzione tra il pagamento dell'imposta di successione, a loro dire inidoneo a integrare accettazione tacita dell'eredità, e il pagamento delle altre imposte relative agli immobili relitti, nella giurisprudenza della Corte di legittimità si rinviene la generale ed univoca affermazione secondo cui gli atti di natura meramente fiscale, tra cui indubitabilmente rientrano quelli valorizzati dagli impugnanti, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa potendo per converso essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, atteso che soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317;
Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226 Cass., sent. n. 4783 del
2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999).
Ciò anche considerando che gli adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, come appunto quelli allegati dagli impugnanti, rivestono natura esclusivamente conservativa e sono diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità. (Cass.sez. 2 , ordinanza n.
4843 del 19/02/2019 ; Cass. sez. 2, sentenza n. 4783 del 28/02/2007; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Nel caso di specie, peraltro, come incontestatamente accertato dal Tribunale, mediante l'esame della visura catastale prodotta da attori e convenuti, estratta nell'anno 2017, e della precitata “situazione contabile”, i beni immobili appartenenti alla massa non risultano “volturati” in favore dei chiamati all'eredità.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Inoltre, come pure correttamente osservato dal primo Giudice, neppure è possibile attribuire all'adempimento dei debiti tributari portata interruttiva della prescrizione, sia per difetto di univocità, sia in considerazione dell'orientamento, in più occasioni ribadito dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 2, Sentenza n. 21687 del 14/10/2014 Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 10/04/2013), alla cui stregua “in tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione; d'altro lato, il termine - definito dalla legge di prescrizione - è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del decorso del termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità”; sono pertanto inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione (V. Cass. n.
1393/1962). In buona sostanza, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio (art. 480 c.c.), è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione, non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità (cfr. Cass. n. 11/1970).
Parimenti condivisibile, poi, ad avviso di questa Corte distrettuale, è la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale all'esito della delibazione delle prove testimoniali.
Appare in primo luogo ampiamente corretta la premessa da cui ha preso le mosse il primo Giudice nella valutazione delle predette risultanze, ed in particolare del contenuto delle deposizioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2
rimarcando che tali testi avevano riferito per lo più di circostanze “de relato ex parte actoris”, prive in parte qua di ogni valenza probatoria, anche indiziaria, in difetto di concorrenti indizi muniti di adeguata consistenza (cfr. Cass. civ., sez.
III, 12 marzo 2008, n. 6620 e Cass. 17 ottobre 1998, n. 10297).
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, nel vigente ordinamento processualcivilistico, la deposizione de relato ex parte actoris, da sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, potendo assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo, che concorrono a confortarne la credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6620; cfr. Cass.
17 ottobre 1998, n. 10297).
Appaiono corretti, al riguardo, i rilievi svolti dal Giudice di prime cure, nel precisare che il teste aveva appreso dalla madre Tes_1 Parte_2
quasi tutte le circostanze rese in deposizione, ad eccezione di quella
[...]
relativa alla presenza nella casa di tale appellante di una macchina per cucire e di alcuni mobili della camera da letto che era della de cuius;
e nel segnalare che il teste - che era un mero conoscente di , che non ha Tes_2 Parte_1
manifestato di conoscere personalmente la de cuius e la sua casa - aveva riferito per cognizione diretta esclusivamente di essere andato presso un'abitazione, dove c'erano altre persone che non conosceva, che genericamente parlavano di soldi, per prelevare un grammofono e una cassettiera.
Ad inficiare tali dichiarazioni, come pure osservato dal Tribunale, vengono poi in rilievo le deposizioni dei testi e vicine di Testimone_4 Tes_3 casa e abituali frequentatrici dell'abitazione della de cuius poi occupata dagli appellati, che hanno appunto riferito che la stanza della oggi in uso a Per_2
era rimasta immutata dopo il decesso della predetta e lo era Controparte_1
tuttora, negando altresì di aver mai notato presso tale abitazione una macchina per cucire, una cassettiera a tre cassetti o un grammofono.
Orbene, nel vigente ordinamento processuale, fondato sul principio del libero convincimento, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 16467 del
04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n. 11511 del 23/05/2014).
Del pari, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova – e cioè nel caso di specie gli odierni appellanti - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questi proposta.
(Cass. sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del
15/02/2010). Al riguardo, deve senz'altro escludersi, che, a fronte di tale contrasto, il Giudice di prime cure fosse tenuto ad escutere l'ulteriore teste indicato, di nome;
è pacifico, infatti, che nel ridurre la lista Testimone_5
testimoniale ritenuta sovrabbondante ( art. 245 c.p.c.), nell'esercizio dei poteri di direzione intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, alla luce del fondamentale cardine della ragionevole durata del processo, il Giudice di prime cure rimise alla parte attrice la scelta dei testi da escutere, che la stessa provvide appunto ad individuare e a citare.
Da ciò la correttezza della conclusione raggiunta dal Tribunale, nel ritenere, nel contrasto tra le deposizioni testimoniali e a fronte della scarsa efficacia rappresentativa del racconto dei testi e , carente la prova Tes_2 Tes_1 dell'accettazione tacita dell'eredità e, quindi, della qualità di eredi degli appellanti.
Peraltro, difformemente da quanto opinato dagli impugnanti, l'incerta datazione dell'apprensione della macchina da cucire - ove pure data per ammessa tale apprensione - non potrebbe che ridondare in danno di , Parte_2
inducendo a ritenere che tale attrezzo non integri un bene ereditario, il cui possesso sarebbe rilevante ai sensi dell'art.485 c.c., ma costituisca oggetto di una
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dazione eseguita a titolo di liberalità, quando la de cuius era ancora in vita, in favore della figlia.
Infatti, la disposizione dell'art 485 cod civ, che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità, poiché in tal caso il bene non entra a far parte dell'asse ereditario;
il legittimario perciò non può essere considerato erede, ex art 485 cod civ, solo perché in possesso di beni già di proprietà del de cuius, da questi donatigli quando era in vita. ( cfr., in termini,
Cass. sez. 2, Sentenza n. 2014 del 14/10/1970)
Né, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, il Giudice di prime cure risulta essere incorso in contraddizione, laddove ha osservato, nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione, che l'occupazione, pur prolungata, dei cespiti ad opera dei pretesi usucapienti, potesse essere ascritta a tolleranza degli altri chiamati all'eredità che, anche in epoca antecedente alla prescrizione del loro diritto all'accettazione dell'eredità, avevano versato tributi in relazione agli immobili in questione.
Tale argomentazione, evidentemente svolta ad abundantiam – e comunque inidonea ad inficiare la correttezza delle argomentazioni spese nel ritenere prescritto il diritto degli impugnanti - appare infatti pienamente coerente con l'iter logico seguito dal Tribunale che, nel disattendere la domanda riconvenzionale di usucapione - con statuizione che, per quanto si dirà, non risulta gravata da impugnazione incidentale - ha appunto ritenuto carente la prova di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, che non può consistere in atti di gestione del bene comune o in atti tollerati dagli altri chiamati.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di ulteriori ragioni di censura volte a contrastare l'iter logico-giuridico seguito dal primo Giudice,
l'impugnazione proposta non potrà che essere rigettata, con integrale conferma della sentenza gravata.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7. A fini di completezza motivazionale, andrà precisato che, in mancanza di appello incidentale, ed in difetto di qualsiasi censura volta a contrastare l'iter logico svolto dal primo Giudice nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione, alcuna statuizione potrà essere emessa al riguardo, dovendo la relativa pronuncia ritenersi coperta da giudicato interno, che non può essere messo in discussione dalla mera riproposizione della domanda di usucapione.
Del pari, alcun effetto può spiegare la mera adesione alla domanda di divisione originariamente proposta dagli appellanti, formulata solo nel presente grado dalla difesa di , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
trattandosi di iniziativa evidentemente tardiva, ed inidonea a rimettere in discussione le statuizioni al riguardo adottate dal primo Giudice, sulla domanda di divisione proposta dagli odierni appellanti.
8. La particolarità della vicenda sottoposta a questa Corte, l'inammissibile riproposizione ad opera degli originari convenuti e Controparte_1 CP_2
RE della domanda riconvenzionale di usucapione – in difetto di appello incidentale - e la dichiarata adesione di , Controparte_4 Controparte_5
e alle difese degli appellanti inducono questa Corte Controparte_6
all'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado.
9. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n.2227/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
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2) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
3 ) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
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