Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2024, proposto da Ge.A.F. S.C.R.L. Gestione Autolinee Frosinone Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frosinone, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cialone Tour Spa, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR del Lazio, sezione di Latina n 682/2023 del 22/09/2023 n.r.g. 316/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa DO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 15 giugno 2024, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, sezione di Latina n 682/2023 del 22/09/2023 nella parte in cui il Comune di Frosinone è stato condannato al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate per un importo pari a euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Riferisce che la sentenza in argomento è stata notificata all’Amministrazione debitrice a mezzo pec in data 18/10/2023 con contestuale invito a provvedere; trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 in data 15 maggio 2024 ha notificato atto di precetto; nelle more la sentenza, non appellata, è passata in giudicato.
Lamenta la parte ricorrente che il credito vantato non è stato soddisfatto, non avendo la prefata Amministrazione ancora provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza di cui sopra; ha chiesto, pertanto, di ordinare l’esecuzione della sentenza in parola entro il termine definito di trenta giorni e, per il caso di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
Il Comune di Frosinone e la Cialone Tour S.p.a. non si sono costituiti in giudizio.
L’esame del ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 settembre 2025, in occasione della quale è stato dato avviso al difensore della parte ricorrente di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, mancando in atti la prova della notifica dello stesso; l’avvocato ha chiesto termine per depositare la prova dell’avvenuta notifica e l’esame del ricorso è stato, pertanto, rinviato alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine il Collegio da atto che il ricorrente ha provveduto a depositare in atti la prova della notifica del ricorso in esame, avvenuta nella medesima data del 15 giugno 2024, in cui il ricorso è stato incardinato presso questa Sezione staccata.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ provato in atti che la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dal sopra citato art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30.
Peraltro, l’Amministrazione comunale intimata, che nemmeno si è costituita in giudizio, non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente.
Conseguentemente, deve essere ordinato al Comune di Frosinone di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti della ricorrente delle somme come individuate con la sentenza della cui esecuzione si tratta in parte qua.
Per il caso di ulteriore inadempimento si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o suo delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione di parte ricorrente attestante l’inutile decorso del termine di cui al punto che precede, con spese da porre a carico dell’Amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Frosinone il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Frosinone il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Frosinone al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato; nulla per la controinteressata non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SC |
IL SEGRETARIO