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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 6477 /2023 r.g. contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. RICCHIZZI ELEONORA Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: esenzione ticket totale - visita amm. 10-11-2021 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U. (inv. 100%) con decorrenza settembre 2024 (v. ctu dott. ). Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione.
Spese compensabili per decorrenza differita del beneficio in virtù degli aggravamenti sopravvenuti dell'originario quadro patologico (art. 149 att. c.p.c.)
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, l'esenzione totale dal ticket sanitario (invalidità 100%) a decorrere da settembre 2024; b) per l'effetto, condanna al riconoscimento della relativa prestazione, in favore di CP_1 parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. c) Compensa tra le parti le spese processuali, salve quelle di ctu poste a definitivo carico
CP_1
Taranto, 09/04/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 6477 /2023 r.g. contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. RICCHIZZI ELEONORA Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto: esenzione ticket totale - visita amm. 10-11-2021 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U. (inv. 100%) con decorrenza settembre 2024 (v. ctu dott. ). Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione.
Spese compensabili per decorrenza differita del beneficio in virtù degli aggravamenti sopravvenuti dell'originario quadro patologico (art. 149 att. c.p.c.)
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, l'esenzione totale dal ticket sanitario (invalidità 100%) a decorrere da settembre 2024; b) per l'effetto, condanna al riconoscimento della relativa prestazione, in favore di CP_1 parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. c) Compensa tra le parti le spese processuali, salve quelle di ctu poste a definitivo carico
CP_1
Taranto, 09/04/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)