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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente rel. est. dott.ssa Marina Mainenti Consigliere dott. Francesco Bruno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 814/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 197/23 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 16.1.23
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Santoro Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore
Appellata - Appellante incidentale
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Daniele Crisci
Appellata - appellante incidentale
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
Appellata contumace
E
Controparte_4
Appellato contumace 1 E
CP_5
Appellato contumace
Conclusioni: come da atti di costituzione, note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva il Parte_1 giudizio promosso dinanzi il Giudice di Pace di Salerno da Marmora Sabato nei confronti di e della volto a sentir CP_6 Controparte_7 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti quale terzo trasportato sull'autovettura CI YB (con targa di prova X1P01927 intestata a ), di proprietà di e condotta CP_8 CP_6 dall' nel sinistro avvenuto in data 10.2.2010 in Battipaglia, alla via T_
Delle Industrie, con l'autovettura KS OU (targata CN653EF, circolante con targa di prova intestata alla , di proprietà di CP_3 [...]
e condotta da . CP_5 Controparte_4
Il giudizio, nel corso del quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di a seguito dell'intervento dell' con il CP_8 T_ quale veniva formulata domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni da subite nel medesimo sinistro, pari ad euro 1.000.000,00, veniva definito con sentenza di incompetenza per valore. riassumeva, quindi, il giudizio con il richiamato atto di Parte_1 citazione assumendo che la responsabilità del sinistro doveva essere imputata in via esclusiva al conducente del veicolo il quale, percorrendo la CP_9 via delle Industrie a velocità superiore a 100 km/h, in presenza di un limite di
40 km/h, di un dosso e di una curva con strada bagnata, aveva speronato il veicolo CI da lui condotto, trascinandolo e facendolo ruotare su se stesso per oltre 40 mt nella corsia opposta di marcia;
deduceva di aver subito lesioni gravissime, tali da causare la cessazione di ogni attività lavorativa in precedenza svolta nonché un rilevante danno non patrimoniale, alla vita di relazione e coniugale.
2 Chiedeva, pertanto, preliminarmente, stante la inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 149 e 150 c.d.a., di essere autorizzato alla chiamata in causa di e , rispettivamente proprietario e conducente CP_5 Controparte_4 del veicolo KS OU, la ditta intestataria della targa di CP_3 prova e la con la quale il veicolo danneggiante era Controparte_2 assicurato per la RCA;
nel merito, chiedeva accertarsi la responsabilità dei terzi chiamati in causa nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni fisici, morali, alla vita di relazione, patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva la (quale successore della Controparte_10 [...]
eccependo, preliminarmente, la propria carenza di Controparte_7 legittimazione passiva relativamente alla domanda proposta da Marmora
Sabato, per essere il veicolo CI sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro ed, in subordine, per essere avvenuta la circolazione “in prova” secondo modalità del tutto irregolari;
nel merito, chiedeva porre l'eventuale risarcimento dei danni pretesi dal Marmora ad esclusivo carico dei soggetti responsabili del sinistro ed, in subordine, contenere la domanda nei limiti del giusto e del provato, con diminuzione del risarcimento per effetto del concorso del danneggiato per il mancato uso della cintura di sicurezza.
Si costituivano, altresì, con distinte comparse e , CP_8 CP_6 concludendo parimenti per l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo , , e, per l'effetto, dei terzi CP_9 Controparte_4 chiamati in causa ed instando per la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni richiesti da . Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva la Controparte_2 chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio ex art. 75,
[...] comma 3, c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda;
in subordine, concludeva per l'accertamento del concorso di colpa tra le parti nella determinazione dell'evento dannoso e la conseguente diminuzione del risarcimento del danno.
Si costituiva, altresì, la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
Marmora Sabato, e restavano contumaci. Controparte_4 CP_5
3 Nel giudizio interveniva volontariamente l' che, nel dedurre di aver erogato CP_1 in favore dell' l'importo di euro 127.543,77, costituendo il fatto T_ infortunio sul lavoro, proponeva azione di surroga nei confronti dei chiamati in causa, al fine di sentirli condannare in solido al rimborso totale delle prestazioni erogate.
Con ordinanza del 13.05.2016, il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 147 d.Lgs. n. 209/05 proposta da T_
, assegnava allo stesso, a titolo di danno non patrimoniale, la somma
[...] di euro 50.947,00, da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno e da porre provvisoriamente a carico di , , CP_5 Controparte_4 Controparte_3
e della , in solido tra loro. CP_11
Esperita la prova testimoniale, all'esito delle disposte CCTTUU, medica e ricostruttiva della dinamica del sinistro, con la sentenza n. 197/2023, il
Tribunale ha così provveduto:
“
1. In accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto, , nella produzione Controparte_4 causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2. Condanna, per l'effetto, i convenuti , , CP_5 Controparte_4 [...]
e in persona dei legali rappresentanti p.t., CP_3 Controparte_2 al pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore, , della Parte_1 somma complessiva di Euro 39.315,62, a titolo di risarcimento danni per le lesioni personali riportate, oltre interessi come in motivazione;
3. Condanna i convenuti , , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti p.t., al Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore, della Parte_1 somma di Euro 15.372,00, a titolo di ripetizione delle spese sostenute per
c.t.p.;
4. Condanna, altresì, i convenuti , , CP_5 Controparte_4 CP_3
e in persona dei legali rappresentanti p.t., al
[...] Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, in favore dell' della somma di Euro CP_1
60.039,38, oltre interessi come in motivazione;
4
5. Condanna , , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., al Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 500,00 per spese vive ed Euro 14.103,00, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge;
6. Dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Santoro Adriano, difensore dell'attore dichiaratosi anticipatario delle medesime;
Con
7. Condanna , , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento, in Controparte_2 solido fra loro, in favore dell' delle spese del presente giudizio che si CP_1 liquidano in Euro 8.433,00, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
8. Pone le spese di CTU interamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro;
9. Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato ad un Parte_1 unico motivo, così concludendo: “1) in via istruttoria valutare l'opportunità di disporre CTU tecnico-contabile per accertare l'entità del danno patrimoniale - anche mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi successive al sinistro non depositate in ragione dello sbarramento previsto dall'art. 183 comma 6 c.p.c., da comparare con i redditi documentati relativi all'anno 2009, ovvero l'anno antecedente al sinistro del 10.02.2010; 2) nel merito riformare la Sentenza del Tribunale di Salerno n. 197/2023 depositata il 13.01.2023 e pubblicata il 16.01.2023, ed in accoglimento della domanda proposta dall'istante ex art. 144, 145 e 148 CdA, confermata la responsabilità sola ed esclusiva dei terzi chiamati in causa, condannare in solido fra loro, ciascuno nelle rispettive qualità, il signor nella sua qualità di CP_5 proprietario del veicolo tg. CN 653 EF, la ditta di CP_12 CP_3
Battipaglia, nella qualità di intestataria della targa prova DEpDCARS, il signor
, quale conducente il veicolo tg. CN 653 EF, e la Controparte_4 CP_12
5 in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Controparte_2 compagnia garante il veicolo circolante con targa prova CP_12
DEpDCARS, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti Parte_1 danno emergente e lucro cessante, cagionati dal sinistro, meglio specificati in precedenza e così indicati: a) euro 401.400,00 a titolo di danno patrimoniale dipendente dalla iniziale compromissione della capacità lavorativa e successivamente dalla sua riduzione, così come specificata al punto A), ovvero nella misura di euro 288.000,00 così come specificata al punto B), ovvero nella misura di euro 337.032,00 così come specificata al punto C), ovvero nella misura che l'Adita Corte di Appello di Salerno riterrà di giustizia liquidare secondo il suo prudente apprezzamento e con le modalità di calcolo che riterrà di adottare, facendo ricorso nel caso anche alla via equitativa, applicando in sede di liquidazione il coefficiente di capitalizzazione previsto per tale voce di danno;
3) condannare gli appellati nella sua qualità di CP_5 proprietario del veicolo VW TUAREG tg. CN 653 EF, la ditta di CP_3
Battipaglia, nella qualità di intestataria della targa prova DEpDCARS, il signor
, quale conducente il veicolo TUAREG tg. CN 653 EF, e la Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità Controparte_2 di compagnia garante il veicolo VW TUAREG circolante con targa prova
DEpDCARS, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avv. Adriano Santoro antistatario.”
Si è costituito l' proponendo appello incidentale, affidato a due motivi, così CP_1 concludendo: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza appellata, confermata la responsabilità civile di ,accogliere il presente appello ,condannando i responsabili Controparte_4 civili convenuti per l'infortunio per cui è causa al pagamento , in solido tra di loro, alla ulteriore somma di Euro 103.997,53 per i titoli dedotti nella narrativa
e nei motivi del presente atto d'appello, in favore dell' Sede di Salerno, CP_1 oltre eventuali successivi miglioramenti della rendita o della diversa somma che risulterà di giustizia, comunque nei limiti del danno civile risarcibile. Oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo. Con vittoria dei compensi di lite.”
6 Si è, altresì, costituita la che, nel resistere all'appello Controparte_2
e chiedendone il rigetto, ha proposto appello incidentale affidato a quattro motivi, così concludendo:
“-rigettare l'interposto gravame perché infondato sia in fatto che in diritto per quanto esposto al capo 1).
Con riferimento all'appello incidentale voglia la Corte accogliere lo stesso e quindi in riforma della sentenza n. 197/2023:
-rivalutare nella misura adeguata gli elementi istruttori acquisiti al giudizio di primo grado e quindi, consequenzialmente:
- dichiarare la responsabilità concorsuale da ripartirsi in misura proporzionale in capo ad e con consequenziale Parte_1 Controparte_4 determinazione della percentuale di responsabilità rispettivamente ascrivibile agli stessi così come esposto al capo 3);
-in ogni caso, Voglia l'adita Corte:
- ritenere non superato il principio della presunzione di colpa concorrente ex art. 2054 comma II c.p.c. e dunque dichiarare la responsabilità concorrente di
e determinando la rispettiva percentuale di Parte_1 Controparte_4 responsabilità in capo a ciascuno di essi per quanto esposto al capo 4);
-accertare e dichiarare l'errore del Giudice di primo grado per non aver detratto Contr gli acconti già corrisposti da ad nel corso del giudizio di Parte_1 primo grado dalle somme liquidate in suo favore con il dispositivo di sentenza
e quindi, consequenzialmente, in applicazione della operazione matematica stabilità dalla Cassazione già eseguita nel corpo del presente atto, segnatamente al capo 5), in riforma della sentenza di primo grado, accertare e Contr dichiarare non tenuta a corrispondere ad esso la somma di euro T_
39.315,62 a titolo di risarcimento danni per le lesioni personali oltre interessi nonchè la somma di euro 15.372,00 a titolo di ripetizione delle spese sostenute per c.t.p.
In conseguenza quindi della chiesta riforma della sentenza impugnata da ultimo evidenziata, Voglia poi l'adita Corte di Appello: Contr
-accertare che , in ragione delle prescrizioni offerte dalla S.C., è creditrice nei confronti di per un importo di euro 17.453,51 o Parte_1
7 comunque dell'importo che risulterà dall'applicazione matematica che l'adita
Corte vorrà eseguire del principio dettato dalla Cassazione;
-in accoglimento della domanda di cui al capo 6), condannare Parte_1 alla restituzione della somma pari ad euro 58.724,87 già ad esso corrisposta Contr da in esecuzione della sentenza di primo grado n. 197/2023, segnatamente come da assegno circolare n. 897000177507, negoziato in data 20.03.2023 che si deposita in copia, oltre interessi da calcolarsi fino all'effettiva restituzione.
Voglia in ogni caso l'adita Corte:
-accertare che non ha fornito alcuna prova in merito alla Parte_1 circostanza che il Consulente di parte abbia richiesto delle somme per le prestazioni riferibili al procedimento di cui al primo grado come dedotto al capo
7) e dunque, in riforma della sentenza n. 197/2023, rigettare la richiesta di restituzione delle stesse.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, Voglia l'adita
Corte di Appello:
- detrarre dall'ammontare risarcitorio che sarà determinato per il danno da capacità lavorativa specifica, l'importo già corrisposto all' dall' a T_ CP_1 titolo di danno patrimoniale al fine di evitare una indebita duplicazione risarcitoria a favore dello stesso.
Voglia inoltre l'adita Corte: Contr
-detrarre da tale somma il credito di per un importo di euro 17.453,21 o per quell'importo che verrà determinato in corso di giudizio oltre la somma di Contr euro 58.7254,87 già corrisposta da ad in virtù dell'esecuzione T_ della sentenza di primo grado e pertanto non dovuta in virtù della riforma della sentenza di primo grado quale conseguenza dell'accoglimento dello spiegato appello incidentale.
In ragione delle richiamate ed evidenziate modalità di calcolo matematico, ove Contr venisse in evidenza un credito in favore di , Voglia la Corte ordinare ad
la restituzione della detta somma debitoria.” Parte_1
La non si è costituita. CP_3
8 Con ordinanza del 4.7.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, e , CP_5 Controparte_4
i quali non si sono costituiti.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della di CP_3 CP_5
e di non costituitisi in giudizio, nonostante la regolare notifica Controparte_4 dell'atto introduttivo.
1. Appello incidentale dell' (1° e 2° motivo) Controparte_2
In ordine logico vanno dapprima esaminati congiuntamente i primi due motivi dell'appello incidentale proposto dalla in quanto Controparte_2 concernenti l'an della responsabilità del sinistro oggetto di causa.
Con il primo motivo l'appellante incidentale denuncia la violazione dell'art. 116
c.p.c. per aver errato il Tribunale nella valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio, mentre con il secondo motivo si duole dell'erroneo superamento, da parte del primo Giudice, del principio della presunzione di colpa concorrente ex art. 2054, 2° comma, c.p.c.
In particolare la società appellante contesta la pronuncia nella parte in cui il
Tribunale ha attribuito in via esclusiva la responsabilità per la determinazione del sinistro a , conducente dell'auto Volswagen OU, Controparte_4 assumendo che, alla luce delle emergenze istruttorie e delle deduzioni tecniche formulate nella relazione elaborata dal CT , il Tribunale avrebbe dovuto Per_1 ravvisare una responsabilità quantomeno concorsuale dell' T_ considerato che l'autovettura dal medesimo condotta, una CI YB, al momento del primo impatto, si trovava ancora all'interno della carreggiata percorsa dall'autovettura e, dunque, rappresentava un ostacolo CP_13 per il conducente di quest'ultima, che si vedeva sbarrata la strada percorsa;
né
l'assenza di una striscia continua avrebbe esonerato, a dire dell'appellante incidentale, l' dal concedere la precedenza ai veicoli in transito nella T_ corsia di marcia, tanto più in considerazione delle accertate condizioni meteorologiche e di illuminazione, con la conseguenza che proprio la condotta
9 di guida di quest'ultimo avrebbe determinato, in via esclusiva o prevalente, il verificarsi dell'evento.
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice nel descrivere le condizioni del luogo teatro del sinistro e delle sue modalità, sulla base dei rilievi effettuati dalla Polizia Municipale del
Comando di Battipaglia e della CTU redatta dal P.I. , ha dato atto che Per_2
“il veicolo CI YB, condotto da , con a bordo Marmora Parte_1
Sabato, “usciva dall'accesso privato dello Stabilimento Motta Logistica-
Trasporti sito in viale delle Industrie di Battipaglia e, nell'immettersi nel flusso della circolazione con direzione di marcia Battipaglia centro, veniva in collisione con il veicolo “B”. Quest'ultimo, Volkswagen OU tg. CN653EF, con abbinata targa di Prova n. DEpDCARS, condotto da , solo a bordo, Controparte_4 percorreva il viale delle Industrie con direzione di marcia Eboli. Il primo urto, di forte entità, interessava la parte laterale fiancata sinistra del primo veicolo e la parte anteriore frontale del secondo. A seguito della forte collisione, il VW
OU continuava la marcia in avanti senza controlli per altri 30 mt circa oltre il presunto punto d'urto, fino a fermarsi in posizione di quiete nella corsia riservata al senso opposto di circolazione con andamento originario, urtando nuovamente la CI YB nella parte anteriore laterale destra. A quest'ultima, per effetto dell'urto, veniva impressa una spinta in avanti effettuando una rotazione antioraria di circa 180°, per la quale andava a collidere con la parte posteriore contro il guard-rail, posto a margine della carreggiata della corsia riservata al senso opposto di circolazione. Qui, a ridosso dello stesso trovava la posizione di quiete con la parte anteriore rivolta verso il centro della strada, in senso trasversale rispetto all'asse della strada.
Sul manto stradale, bagnato dalla pioggia battente, non venivano rilevate tracce di frenatura ed oltre ai veicoli coinvolti non c'era nessuna persona in grado di riferire circostanze utili all'accaduto.”. Nello stesso rapporto, gli agenti verbalizzanti davano atto che la visibilità era “limitata”; che l'illuminazione pubblica era “mancante”; che la strada aveva un andamento “rettilineo”; che la pavimentazione era “asfaltata”; che la strada era “bagnata”, con condizioni
10 meteo caratterizzate da “pioggia battente” (cfr. rapporto del sinistro redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia”
Sulla base dei rilievi compiuti dal CTU ha poi precisato che “il conducente del veicolo CI YB aveva quasi interamente completato la manovra di svolta
a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione con direzione Battipaglia quando veniva urtato con violenza, nella parte laterale sinistra, con la parte anteriore sinistra del veicolo Volkswagen OU, che procedeva lungo via delle Industrie con direzione Eboli a velocità molto elevata. A seguito dell'urto laterale sinistro, la CI YB subiva una rotazione di 180° (in senso antiorario) e collideva contro il guard rail posto nella corsia opposta a quella di provenienza, ricevendo un secondo urto dal veicolo Volkswagen OU e che quest'ultimo veicolo , a seguito dell'impatto con la CI YB, continuava la propria marcia “per altri 39,2 metri”
Alla luce di tali accertamenti in fatto, il giudice di primo grado ha tratto le conseguenze giuridiche in termini di responsabilità ritenendo integrata, da parte del conducente del veicolo Volkswagen OU, la violazione degli artt.
141, 142 e 143 c.d.s., stante l'evidente superamento del limite di velocità vigente nel tratto di strada percorso (fissato dalla segnaletica esistente in 40 km/h), nonché la violazione della norma prudenziale che impone di adeguare la condotta di guida alle condizioni di visibilità presenti e allo stato del manto stradale. Ha altresì ritenuto che, non essendo stata rilevata alcuna traccia di frenata sul luogo del sinistro, il conducente non avesse posto in essere alcuna manovra per evitare l'impatto o ridurne le conseguenze, considerata altresì
l'ampiezza complessiva della corsia di marcia percorsa dal veicolo Volkswagen
OU, circa 8 mt, e la posizione del veicolo CI YB al momento dell'impatto, a ridosso della linea di mezzeria fra le due corsie di marcia.
Ha, invece, escluso, una responsabilità concorrente del conducente la autovettura CI YB nella produzione dell'evento lesivo, ritenendo, in considerazione della accertata dinamica del sinistro, l'efficacia causale assorbente della condotta di guida del , tale da comportare il CP_4 superamento della presunzione di concorso di colpa.
11 Ha osservato al riguardo che la manovra posta in essere dall'attore non era vietata, in quanto nel punto in cui veniva effettuata la svolta a sinistra non insisteva la “doppia striscia continua” e che inoltre la scarsa visibilità e la presenza di pioggia battente, con ogni probabilità non gli avevano consentito neppure di avvistare il veicolo antagonista e che, in ogni caso, seppure il suddetto veicolo fosse stato visibile in lontananza per la presenza dei fari,
non sarebbe stato in condizione (per la limitata visibilità) né Parte_1 di valutare con esattezza la distanza del veicolo che sopraggiungeva né la presumibile velocità dello stesso, stante l'abnormità del superamento dei limiti imposti.
Questa Corte, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, che ha ravvisato nella condotta del conducente dell'auto Volkswagen OU la causa esclusiva del sinistro, avente efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso, tanto da comportare il superamento della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., ritiene che, stante la carenza di evidenze istruttorie in merito alla condotta di guida del danneggiato che neanche ha fornito alcuna prova liberatoria, la responsabilità del sinistro debba essere ritenuta concorsuale in applicazione dell'indicata disposizione.
Giova anzitutto brevemente rammentare che, nel caso dello scontro tra veicoli, secondo consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (di recente confermata da Cass. n.20714/2024), dall'art. 2054, comma 2, c.c., si traggono le seguenti norme e principi regolatori:
– il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483/ 2013; Cass.n. 7061/2020;
Cass. n. 13540/2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353/2019; Cass. n.
18479/ 2015; Cass. n. 1317/2006);
– il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031/2006; Cass. n. 18631/2015) e di aver posto
12 in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass. n. 15822/2015;
Cass. n. 21056/2004; Cass.n. 15434/2004);
-anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. n.
124/2016);
– la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. n. 19115/2020; Cass. n. 13672/2019; Cass. n. 9550/2009; Cass. n.
5226/2006); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, anche grave, come la violazione dei limiti di velocità, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 5671/2000) e non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente che abbia commesso la violazione de qua, di guisa che l'altro conducente non può dirsi liberato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. ove non risulti accertato che il suo comportamento sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza (cfr. Cass. n.7057/2017; Cass.
n.13271/2016; Cass. n.13216/2015).
– l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass.
n. 15152/2023; Cass. n. 4909/1996; Cass. n. 2038/1994).
13 Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Pur dovendosi condividere il giudizio sulla ritenuta sussistenza della responsabilità del conducente del veicolo Volkswagen che, percorrendo la strada sulla quale il conducente della CI si immetteva, violava i limiti di velocità imposti sul quel tratto, non sussistono evidenze probatorie per ritenere che il danneggiato sia esente da responsabilità non avendo peraltro lo stesso neanche offerto la prova liberatoria posta a suo carico.
Si osserva che, in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata si immette nel flusso della circolazione, è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che di sorpasso, sulla strada favorita ed è pertanto tenuto ad ispezionare costantemente la strada, per tutta la durata della manovra di immissione e non soltanto in prossimità dell'incrocio, dovendosi astenere dal compierla qualora non sia in grado di valutare se vi sono le condizioni sufficienti per compiere la manovra.
A norma dell'art. 154, comma primo C.d.S., infatti, l'automobilista che da una strada privata si immette nel flusso della circolazione deve tenere una condotta improntata alla “massima prudenza” e adottare tutte le cautele al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.
In materia, anche di recente, la Cassazione ha affermato in seguenti principi:
1) “In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita;
deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento”;
2) “Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione
l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla
14 manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita”;
3) “La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo” (così Cass. n. 1992/2024).
Nel caso di specie l' non ha in alcun modo provato di essersi T_ uniformato alle prescrizioni del cd. "Codice della Strada", e prime fra tutte a quelle di cui all'art. 154 c.d.s., che gli imponeva di adottare tutte le cautele possibili, nelle accertate condizioni di mancanza di illuminazione della strada e di “pioggia battente”, per non recare intralcio alle auto che percorrevano la strada che si accingeva ad attraversare per svoltare a sinistra.
Ad avviso di questa Corte non vale a scriminare la condotta dell' T_ come ritenuto dal primo giudice, il fatto che la manovra non fosse vietata e che la scarsa visibilità, dovuta all'assenza di illuminazione e alle avverse condizioni meteo, gli impedissero di valutare con esattezza la distanza del veicolo che sopraggiungeva.
Premesso che l'esecuzione di una manovra, pur consentita, va compiuta sempre nel rispetto delle norme imposte e di prudenza, quanto alla visibilità si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte, “se non è certo esigibile dal guidatore che sta svoltando a sinistra la condotta di vedere ciò che gli è precluso dalla visuale non libera, è invece del tutto esigibile che, proprio perché egli non
è in grado, mancando di visuale libera, di acquisire certezza della circostanza che il tratto da impegnare sia libero, egli non si determini a compiere una manovra che, in tali circostanze, è massimamente imprudente” (Cass.ult. cit).
Le rilevate condizioni di scarsa illuminazione e metereologiche, peraltro, sono state contraddittoriamente valorizzate dal primo giudice il quale le ha considerate rilevanti al fine di dare connotazione colposa alla condotta di guida del conducente dell'auto favorita e per escludere profili di colpa in capo
15 all' che non ha dato prova di aver osservato le regole poste dal codice T_ della strada e di normale prudenza.
La responsabilità del danneggiato non poteva essere esclusa sulla base delle risultanze istruttorie perché le stesse non consentono di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e di valutare compiutamente le condotte dei due conducenti coinvolti e, in particolare, quella del danneggiato.
Osserva la Corte che in assenza di prove testimoniali, di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, degli scarsi rilievi compiuti dagli agenti intervenuti sul posto dopo il verificarsi del sinistro, non è dato sapere:
1) con quale velocità il conducente della CI YB si sia immesso nel flusso stradale percorso dalla;
CP_13
2) quale fosse la distanza tra la CI e la nel momento in cui la prima CP_13 iniziò la pericolosa manovra di immissione dall'area privata nel flusso stradale;
3) se il conducente della CI avesse azionato l'indicatore di direzione prima di immettersi nella circolazione;
4) l'effettiva possibilità di avvistamento, in ragione della conformazione della strada, dell'auto Volswagen;
infatti, sia nello schizzo planimetrico redatto dalla
Polizia Municipale, sia nel grafico elaborato dal CTU, la strada viene riprodotta solo parzialmente, solo nel tratto, avente peraltro andamento rettilineo, sul quale si è verificato l'impatto tra i veicoli;
5) se al momento dell'urto la CI YB fosse ferma o in movimento.
Resta accertato che la collisione iniziale, come dimostra lo schizzo planimetrico redatto dalla Polizia Municipale (nel quale risultano riprodotti i frammenti delle auto), avveniva nella corsia di marcia della (a 5,50 mt dal Controparte_14 margine destro di detta corsia, della larghezza complessiva di mt 8,30), tant'è che il primo urto avvenuto in tale corsia, come accertato dal CTU, risulta localizzato al parafango anteriore sx della;
ciò, contrariamente a quanto Pt_2 sostenuto dal primo giudice, dimostra che, al momento dell'impatto, l' T_ non aveva quasi completato la manovra di inversione di marcia.
In ogni caso del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della colpa del danneggiato, è che questi si trovasse in prossimità della linea di mezzeria tra la corsia percorsa e quella che intendeva intraprendere in senso opposto a
16 quello di marcia della;
detta circostanza, molto valorizzata dal giudice CP_14 di primo grado al fine di ritenere esente da colpa la condotta dell' T_ nella carenza di elementi istruttori dai quali desumere l'effettiva dinamica del sinistro con particolare riferimento alla condotta di guida del danneggiato, avrebbe tutt'al più efficacia indiziante della colpa dell'attore in primo grado, atteso che per l'esecuzione della manovra posta in essere (immissione nel flusso della circolazione) il conducente deve anche accertarsi di avere il tempo necessario di completarla tenendo in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui.
In definitiva, in assenza di elementi probatori volti ad attribuire al conducente della la causa determinante ed esclusiva del sinistro e ad effettuare CP_14 una graduazione delle colpe, sulla scorta dell'art. 2054, comma 2 c.c., va individuata una responsabilità paritaria dei veicoli antagonisti nella produzione dell'evento del sinistro, dovendosi ritenere, in difetto di elementi di segno contrario, che il soggetto danneggiato non abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza (come ad esempio girare sulla destra e cercare un'area di manovra più consona ove effettuare l'inversione di marcia) né abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
I motivi vanno pertanto accolti.
2. Appello principale proposto da Parte_1
Passando alla disamina dell'unico motivo dell'appello principale proposto da
, quest'ultimo si duole della errata ovvero omessa valutazione Parte_1 delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
In particolare contesta il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno alla capacità di lavoro specifica, che il Tribunale ha assunto non provato, evidenziando di aver avanzato, nel corso del giudizio di primo grado, richiesta di nomina di CTU affinché accertasse la contrazione prima totale e poi parziale del proprio reddito, mediante acquisizione delle dichiarazioni presentate negli anni successivi al sinistro e non depositate in ragione degli sbarramenti previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
17 L'appellante prosegue rilevando che il primo Giudice avrebbe comunque potuto liquidare il danno patrimoniale sulla base delle emergenze probatorie e, in particolare, della presunzione di decremento del reddito conseguente a lesioni macro-permanenti, del venir meno, a seguito del sinistro, del documentato reddito rinveniente da una partecipazione societaria nonché dalle risultanze della prova testimoniale, da cui era emersa la cessazione dell'attività imprenditoriale in precedenza svolta.
Così assunto come provato il danno nell'an, l' ha individuato tre T_ diverse ipotesi di quantificazione avendo quale riferimento il reddito (da partecipazione societaria e da lavoro dipendente) percepito al momento del sinistro, l'accordo esistente con il sig. e, infine, il triplo della Persona_3 pensione sociale.
Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'appellante principale non abbia fornito la prova del danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica perché si è limitata a versare in atti solo una dichiarazione dei redditi del 2009 (modello unico 2009 persone fisiche), relativa al periodo di imposta del 2008, ma non anche, nei termini decadenziali per le allegazioni istruttorie (o anche dopo lo scadere degli stessi quale la documentazione probante fosse stata formata dopo detta scadenza), le dichiarazioni degli anni successivi da cui avrebbe potuto, eventualmente, dedursi la diminuzione reddituale.
Detta decisione non merita affatto censura perché fondata sulle emergenze processuali ed è conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante, qui condivisa, secondo cui "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo
l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere
18 del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (Cass. n. 15737/2018; Cass.
n. 2008/2014).
Giova soggiungere che in materia di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, devono essere tenuti distinti il piano della compromissione dell'integrità psico - fisica, accertata e potenzialmente idonea ad incidere in termini pregiudizievoli sulla capacità lavorativa specifica, ed il piano concreto dell'effettiva sussistenza di danni -conseguenza scaturiti da quella compromissione, che nella specie sono rimasti del tutto indimostrati.
La funzione della responsabilità extracontrattuale, del resto, è eminentemente riparatoria e non già punitiva, essendo l'obbligazione risarcitoria finalizzata a far ricadere, nella sua integralità, il danno -evento su colui il quale lo abbia causato, determinando gli effetti pregiudizievoli -quali conseguenza di esso - da risarcire;
di conseguenza, allorquando venga dedotta una lesione della capacità lavorativa specifica, la diminuzione di guadagno deve essere allegata, in termini dettagliati e specifici, dal danneggiato, il quale, oltre tutto, è tenuto a dimostrarne, in maniera piena ed incontrovertibile, l'effettiva sussistenza (cfr.
Cass. civ. n. 2644/13).
Non ricorre, infatti, alcun nesso di causalità necessaria tra l'accertamento di lesioni incidenti sull'integrità psico -fisica, potenzialmente foriere di una riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto di indagine medico -legale,
e danno patrimoniale, ben potendo accadere che non si verifichi, anche al cospetto di lesioni incidenti sull'integrità psico -fisica, più o meno gravi, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si configuri, in concreto, alcun danno risarcibile (cfr. Cass. n. 3290/2013, Cass. n. 15238/2014 e Cass.
n. 20788/2018). E ciò a maggior ragione considerando che gli oneri di allegazione e probatori ai quali si è fatto cenno -che precludono la possibilità di far discendere dal mero accertamento di lesione all'integrità psico -fisica la
19 sussistenza di un danno patrimoniale, che deve essere accertato in concreto - presuppongono che sia dimostrato che il danneggiato svolgeva o avrebbe svolto in futuro un'attività lavorativa produttiva di reddito e che, a causa dei danni subiti, non avrebbe potuto ottenere i proventi da essa ordinariamente ricavabili o quelli conseguibili attraverso lo svolgimento di altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr. Cass. n.
2758/2015).
Nel caso di specie, non è stata comprovata, nei termini rigorosi richiesti, la sussistenza dei lamentati danni da compromissione della capacità lavorativa specifica, nemmeno sotto il profilo della loro, almeno approssimativa, consistenza;
l'appellante principale, peraltro, si è limitato ad evocare indistintamente tale forma di pregiudizio - non debitamente esplicitata, in relazione alle circostanze di ordine fattuale che renderebbero possibile desumere la sussistenza, oltre che la natura, la tipologia ed, ancor più, la consistenza, del vulnus de quo, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, alle sue entrate, a quelle che avrebbe potuto avere ed alla contrazione di esse, più o meno ampia, in ragione degli effetti pregiudizievoli del sinistro;
né ha rappresentato e dimostrato il nesso di derivazione eziologica dei danni lamentati dalle lesioni della sua integrità psico -fisica, con conseguente impossibilità di stabilire se e quanto l'evento lesivo -in relazione alle attività concretamente espletate dall' ed a quelle che avrebbe espletato o T_ potuto espletare, anch'esse per niente allegate, prima ancora che comprovate, in termini precisi e circostanziati, eventualmente alternative rispetto a quelle precedentemente svolte - abbia comportato una effettiva deminutio della sua attitudine a produrre reddito.
Le rilevate carenze assertive e probatorie, del resto non potrebbero essere colmate a mezzo espletamento di una CTU contabile, la cui richiesta risulta reiterata in questa sede, essendo pacifico che la consulenza tecnica di ufficio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può
20 essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né per acquisire documentazione non prodotta (Cass. n. 15521/2019).
Quanto alla prova testimoniale raccolta in primo grado, dalla stessa, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, non è possibile ricavare alcuna prova della perdita della capacità lavorativa specifica, atteso i testi “si sono limitati a riferire (in maniera assolutamente generica e spesso de relato) delle difficoltà economiche insorte a carico dell'attore dopo il sinistro e della chiusura dell'attività imprenditoriale esercitata, senza tuttavia chiarire in modo convincente in che modo i postumi residuati a carico dell'attore gli impedissero di fatto la gestione dell'attività di “rivendita di cellulari ed accessori di telefonia”, esercitata (a detta degli stessi testi) anche con l'ausilio di dipendenti (cfr. dichiarazioni testi in atti).
Neppure può ritenersi rilevante, ai fini della prova delle occasioni di guadagno perse dall'attore, la lettera di intenti prodotta in atti, sottoscritta da
[...]
e dall'attore, in quanto scrittura privata priva di data certa” (v. Per_3 sent. pag. 29) e, in ogni caso, aggiungasi, priva di oggettivo e serio riscontro.
L'appello principale va pertanto rigettato.
3. Appello incidentale proposto dall' CP_1
Con il primo motivo di appello incidentale, l' censura la pronuncia per CP_1 contrasto tra dispositivo e motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di liquidare in proprio favore quanto versato all' in T_ relazione alla invalidità temporanea.
Rileva che, sebbene il Tribunale abbia affermato il diritto di surroga dell' CP_1 per l'indennità di invalidità temporanea e le spese mediche da esso sostenute, ha limitato la condanna alle sole somme versate a titolo di danno biologico, e tanto nonostante avesse chiesto e comprovato di avere erogato all'infortunato sia l'indennità per inabilità temporanea assoluta (corrisposta dal 14.2.2010 al
3.6.2010, per l'importo di euro 3.346,39) nonché le spese mediche (per l'importo di euro 200,47).
Il motivo è fondato.
Come ha chiarito la Suprema Corte “Per il lavoratore vittima d'un infortunio costituisce pertanto "danno civile" sia la lesione della salute, sia la perdita della
21 remunerazione durante il periodo di malattia, sia la necessità di spendere del denaro per curarsi.
Pertanto, allorché l'assicuratore sociale indennizza l'uno, l'altro o tutti e tre questi pregiudizi, acquista ipso iure il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, a nulla rilevando che l'indennizzo del primo tipo di danni avvenga mediante il pagamento di una somma di denaro, e l'indennizzo degli altri attraverso l'accollo del relativo onere.
Nel primo caso l' acquisterà per surrogazione il diritto al risarcimento CP_1
d'undanno già verificatosi;
nel secondo caso acquisterà per surrogazione il diritto al risarcimento della spesa sostenuta per prevenire il danno che si sarebbe verificato, se non vi fosse stato l'intervento dell'assicuratore sociale.
Ma tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'assicuratore sociale ha diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile: allo stesso modo - a mo'
d'esempio - in cui il fideiussore ha diritto di surrogarsi nei confronti del debitore principale anche quando, col suo intervento, ne abbia prevenuto
l'inadempimento e la mora” (così Cass. n. 3296/2018; v. Cass. n.
n.12435/2021).
Ciò posto rileva la Corte che nel caso di specie l' intervenendo nel giudizio CP_1 di primo grado, ha dedotto di avere indennizzato la vittima corrispondendole, oltre al danno biologico, anche la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l' indennizza col pagamento d'una indennità CP_1 giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi dell'art. 68, comma primo,
d.P.R. 30.6.1965 n. 1124) nonché le spese sanitarie (che l' è tenuto ad CP_15 anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. 1124/65, cit.).
Dette somme, come da attestato in atti, risultano corrisposte dall' al CP_1 danneggiato, sicché, facendo applicazione del principio sopra enunciato, sussiste il diritto alla surroga nei confronti del responsabile civile anche per la somma di euro 3.546,89 per inabilità temporanea assoluta e spese mediche.
Con il secondo motivo di appello incidentale, l' censura la pronuncia nella CP_1 parte in cui esclude la surrogazione relativamente al danno patrimoniale, a causa della assenza della prova di un danno civilistico alla capacità di lavoro.
22 Evidenzia che, pur avendo il CTU valutato il danno biologico permanente nella misura del 23% ed affermato che lo stesso incide in misura lieve-media sulla capacità lavorativa dell' il Tribunale ha ritenuto che dall'infortunio T_ non sia derivata all'attore una perdita reddituale, siccome non documentata.
Ritiene l'appellante incidentale che, allorquando dall'infortunio siano derivati postumi di invalidità permanente di grado elevato, il giudice di merito deve procedere ad un accertamento presuntivo del danno patrimoniale, tanto più che, nella fattispecie, dalle risultanze della prova testimoniale, è emerso che il danneggiato dopo l'infortunio ha perso la capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle proprie attitudini personali.
Il motivo è infondato.
L' non può avvalersi, nei confronti del danneggiato, della presunzione di CP_1 riduzione dell'attitudine al lavoro, che è stabilita, per ciascun grado di inabilità permanente, dall'art. 74 del d.p.r. n. 1124 del 1965, ma deve assolvere all'onere (che grava sul danneggiato in forza dei principi che governano la prova del rapporto privatistico di responsabilità da illecito) di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno, e, quindi, caso per caso, la concreta riduzione della capacità lavorativa dell'infortunato, nonché la misura di tale riduzione ed i suoi riflessi nella sfera patrimoniale del soggetto leso.
Non merita, quindi, censura la impugnata decisione, con cui il Tribunale, avendo verificato che tale prova non era stata fornita (statuizione confermata in questa sede), ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rivalsa dell' . CP_15
Il motivo va pertanto rigettato.
4. Appello incidentale (3° e 4° motivo) Controparte_2
Con il terzo motivo di appello incidentale la contesta Controparte_2
l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado là dove non ha detratto dalla liquidazione finale gli acconti già versati in corso di causa e non ha verificato le rispettive poste debitorie, assumendo che la società assicuratrice non aveva formulato una richiesta restitutoria delle eventuali somme liquidate in eccesso.
Deduce l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente detrarre le somme già versate a titolo di acconto e
23 provvisionale all' (pari ad euro 75.947,00) dalla somma liquidata con T_ la sentenza (pari ad euro 54.648,62), indipendentemente dalla formulazione di una specifica richiesta restitutoria, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
Eseguito il calcolo matematico secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di Cont legittimità, secondo la pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto accertare la sua posizione creditoria nei confronti dell'attore e, conseguentemente, dichiararla creditrice dell'importo di euro 17.453,51 o comunque dell'importo risultante dall'applicazione matematica del principio dettato dalla Cassazione.
Il motivo è fondato.
Effettivamente il Tribunale non si è attenuto alle linee guida dettate dalla Corte di Cassazione per la liquidazione delle obbligazioni di valore nel caso di pagamenti di acconti (cfr. Cass.n.1637/2020), non potendo il giudice omettere di compiere detta operazione in sede di liquidazione del danno una volta accertato l'avvenuto pagamento dell'acconto, come avvenuto nel caso di specie, con statuizione non oggetto di impugnazione.
Orbene, dovendosi procedere in questa sede al ricalcolo del credito risarcitorio, occorre partire dalla quantificazione del danno non patrimoniale operato dal primo giudice (pari a complessivi euro 99.355,00), quantificazione sulla quale non vi è contestazione, dimezzarlo stante il riconosciuto concorso del danneggiato nella produzione dell'evento (euro 49.677,50), detrarre integralmente da questa somma il danno biologico, pari ad euro 32.178,00, trattandosi di diritto nel quale si è surrogato l' per maggiore importo. CP_1
All'esito di questa operazione il danno non patrimoniale da riconoscere all' alla data della sentenza di primo grado, calcolato da quest'ultima T_ all'attualità, è pari ad euro 17.499,50 (danno morale e danno da inabilità temporanea).
Ciò posto ai fini del corretto calcolo della rivalutazione monetaria e di evitare la duplicazione sulle somme già versate in acconto dalla compagnia assicurativa, gli acconti devono essere detratti in modo tale che i termini del calcolo siano omogenei e dunque non dal totale già attualizzato, ma sottraendoli dal valore del danno comprensivo di rivalutazione alla data del versamento dell'acconto
24 e, ove occorra, ricalcolando da tale data la rivalutazione solo sulla somma residua al netto degli acconti stessi.
Orbene, pacifico che il primo acconto- pari ad euro 50.497,00 (a titolo di provvisionale) -è stato versato dalla società assicuratrice all' in data T_
10.11.2016, esso risulta integralmente satisfattivo del credito maturato dal danneggiato a tale data, pari ad euro 16.126,44, somma così determinata:
1) importo di euro 17.499,50, devalutato dalla data della sentenza di primo grado alla data del sinistro (10.02.2010), è pari ad euro 13.703,60;
2) detta somma, rivalutata al 10.11.2016 (data del versamento dell'acconto) secondo indici Istat e maggiorata dagli interessi legali sul capitale via via rivalutato (Cass. S.U. n.1712/1995), è pari ad euro 16.126,44, di cui euro
14.799,89 per capitale ed euro 1.326,55 per interessi.
Detratta tale somma dall'acconto versato a titolo di provvisionale di euro
50.497,00, il credito risarcitorio per capitale e interessi risulta integralmente soddisfatto con un residuo di euro 34.370,56.
Considerato che l'appellante incidentale, nel corso del giudizio di primo grado, ha pacificamente versato anche un ulteriore acconto di euro 25.000,00,
l' ha percepito somme non dovute, pari ad euro 59.370,56, che, T_ pertanto, vanno restituite all unitamente agli interessi Controparte_2 dalla domanda.
Il motivo va pertanto accolto.
Con il quarto motivo di appello incidentale la contesta Controparte_2
l'errore del primo Giudice nel condannarla al pagamento delle spese di CT sostenute dall'attore.
Assume che tali spese non sono documentate mediante fattura e che la sentenza del Tribunale di Salerno, richiamata nel provvedimento impugnato, non ha alcuna efficacia nei propri confronti, non essendo parte del relativo giudizio.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Innanzitutto va dato atto che l'appellante non contesta la sussistenza dei presupposti per la ripetibilità di queste spese processuali né la valutazione di
25 congruità e non superfluità delle stesse, bensì esclusivamente la carenza di prova dell'avvenuto pagamento da parte dell' T_
Orbene, fermo restando che, trattandosi di spese processuali, esse dovranno essere nuovamente di seguito regolate da questa Corte in ragione del complessivo esito del giudizio, la censura non coglie le ragioni della decisione.
In merito il Tribunale ha escluso che il rimborso delle spese fosse subordinato all'effettivo pagamento affermando che “fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, n.30289)” ; detto principio, peraltro, conforme a Cass., S.U. n. 16990/2017, non risulta affatto attinto dalla critica dell'appellante che si è limitato ad evidenziare la carenza di prova del pagamento nonché l'inopponibilità della sentenza del
Tribunale di Salerno a n. 1322/2021; quest'ultima è stata richiamata dal primo giudice solo al fine di sostenere che esse, in quanto accertate come dovute e quantificate nel loro ammontare nella controversia tra l' e il T_ professionista incaricato, fossero congrue.
Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile
Conclusioni
In conclusione, ritiene la Corte che, in conseguenza dell'accoglimento dei primi tre motivi dell'appello incidentale proposto da e del Controparte_2 primo motivo dell' appello incidentale proposto dall' in parziale riforma CP_1 della sentenza di primo grado, va affermato che : 1) la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via in egual misura ai conducenti dei veicoli antagonisti;
2) l' è creditrice di della Controparte_2 Parte_1 somma di euro 59.370,56 con la condanna di quest'ultimo al pagamento di detta somma, oltre interessi;
3) all' è dovuta da parte dell' CP_1 [...] la somma di euro 3.546,89 per inabilità temporanea Controparte_2 assoluta al lavoro e spese mediche.
Spese di lite
26 Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n.
9064/2018).
Ciò posto, nel rapporto processuale tra Parte_1 Controparte_2
e gli altri responsabili civili le spese di lite di entrambi i gradi, comprese
[...] quelle di ctp, vanno integralmente compensate tra le parti atteso che l'affermazione di un concorso di colpa del danneggiato, che attiene all'an della pretesa, consente di ravvisare un'ipotesi di reciproca soccombenza;
sussistono inoltre giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. in ragione del notevole ridimensionamento dell'originaria pretesa dell'appellante principale e dell'avvenuta soddisfazione integrale della pretesa in corso di causa.
Nel rapporto processuale tra l' e l' l'accoglimento CP_1 Controparte_2 solo parziale dell'appello incidentale proposto dalla prima che ha determinato Cont solo un piccolo incremento della somma dovuta dall' all' consente di CP_1 compensare le spese del presente grado, con la conferma della statuizione di primo grado.
Restituzioni
Infine va considerato che l' ha documentato di aver Controparte_2 corrisposto ad ulteriori maggiori somme, pari ad euro Parte_1
58.724,87, dopo la sentenza di primo grado ed ha pertanto diritto alla restituzione di tale somma oltre interessi.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua
27 espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. n. 34011/2021).
Infine, per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello principale), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sugli Parte_1 appelli incidentali proposti dalla e dall' avverso la Controparte_2 CP_1 sentenza n.197/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale dell' Controparte_2
-accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti nella misura del 50%;
-accerta e dichiara che l'importo risarcitorio liquidato in favore di T_
, dimidiato per effetto del riconosciuto concorso, è stato già corrisposto
[...] per effetto della imputazione del primo acconto come determinata in motivazione;
- accerta e dichiara che la è creditrice di Controparte_2 T_
della somma 59.370,56 versata in esubero a titolo di acconti;
[...]
- condanna a restituire all' la somma Parte_1 Controparte_2
59.370,56, oltre interessi dalla domanda;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra e l' Parte_1 [...] nonché gli altri responsabili civili;
CP_2
- condanna alla restituzione in favore dell' Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 58.724,87, oltre interessi legali dal pagamento;
[...]
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' CP_1
- condanna l al pagamento in favore dell' della Controparte_2 CP_1 somma 3.546,89 per inabilità temporanea assoluta e spese mediche;
- compensa tra dette parti le spese del presente giudizio;
28 4) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Elena Del Forno
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