Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2025, proposto da
Casa di Cura Villa Salus del Prof. A. Barresi di A. Saija & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Andò e Francesca Andò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Via Camiciotti, n. 102;
per l’accertamento
del silenzio serbato dall’A.S.P. di Messina sulla richiesta di adeguamento della convenzione per la fornitura di sangue;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con plurime istanze, la Casa di Cura “Villa Salus” ha chiesto all’A.S.P. di Messina di apportare alla convenzione stipulata in data 8 febbraio 2005 le modifiche necessarie ad adeguarla alle previsioni del D.A. n. 869/2018, che ha recepito i contenuti dell’art. 4 della l. n. 219/2005 e dell’art. 5 dell’Accordo Stato/Regioni del 25 maggio 2017.
In particolare, la struttura sanitaria ha chiesto di modificare l’art. 12 della convenzione, il quale prevede che “ per la cessione di sangue…saranno emesse fatture ”, applicando la maggiorazione del “ contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva delle prestazioni e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo ”.
Ciò in quanto il D.A. n. 869/2018 prevede che “ Al sangue e ai suoi prodotti si applicano le tariffe, uniche sul territorio nazionale, di cui alla normativa vigente. In nessun caso il sangue e i suoi prodotti…sono addebitati al paziente che è anche escluso dalla compartecipazione alla spesa sanitaria ”.
Con l’odierno ricorso, presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 5 novembre 2025 e depositato in data 12 novembre 2025, la Casa di Cura “Villa Salus” chiede a questo Tribunale di accertare e dichiarare l’obbligo dell’A.S.P. di Messina di provvedere al predetto adeguamento (mediante stipula di una nuova convenzione ovvero modifica di quella esistente), annullando altresì le fatture emesse dall’A.S.P. medesima, limitatamente alla voce “ contributi al funzionamento ” del S.I.M.T. del P.O. di Milazzo ed emettendo le relative note di credito.
Resiste al ricorso l’A.S.P. di Messina, eccependone l’inammissibilità sotto vari profili e deducendone l’infondatezza nel merito.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2016, la causa è stata posta in decisione.
IR
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in fun-zione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione ” (Cassazione civile sez. un., 28 dicembre 2024, n.34751);
- con riguardo ai rapporti tra A.S.P. e strutture private, sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ossia “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali ”.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che si faccia questione di pretese meramente patrimoniali nell’ambito di un rapporto di natura paritetica tra l’Amministrazione sanitaria e la struttura ricorrente.
Invero, la controversia ha ad oggetto l’accertamento non già dell’esistenza o del contenuto del rapporto pubblicistico presupposto, ma soltanto l’effettiva debenza degli adeguamenti per come stabiliti dalla norma regionale (con seguente annullamento delle fatture adottate senza tenerne conto), senza impingere in valutazioni sull’azione autoritativa dell’Amministrazione sul rapporto sottostante o sull’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
In conseguenza, la pretesa azionata dalla ricorrente nell’odierno giudizio dev’essere conosciuta dal giudice ordinario.
Ciò in quanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “ l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
Ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo da parte del ricorrente (in questi termini Cons. Stato n. 10470/23, Cons. Stato n. 5139/23, Cons. Stato n. 3696/219) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 27 marzo 2025, n. 2569).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, potendo il giudizio essere riproposto dinnanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| UE CA | PA GI |
IL SEGRETARIO