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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del l'11.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5167 2017 R.G. e vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
10/09/1967 rappresentato e difeso, dall'avv. Avv. Claudia Curreri presso il cui studio, sito in
Messina alla Via T. Cannizzaro 134 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.iva rappresentato e difeso dall'avv. FRANCIO' Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: differenze retributive per mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 10/11/2017 il ricorrente premetteva di essere stato assunto alle dipendenze del dal 1 Dicembre 2000 con la qualifca di “Coll. Direttivo Controparte_1
di Vigilanza Urbana” e che nel periodo dal 1/07/2012 al 30/09/2012, aveva ricoperto l'incarico e svolto le funzioni di Comando del Corpo di Polizia Municipale - giuste
Determinazioni Sindacale n. 48 del 29/06/2012 e Commissariale n. 94 del 18709/2012, in sostituzione del Dirigente Comandante dott. Persona_1
Lamentava come l'ente, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, giusto prospetto contabile redatto dal competente
Servizio Trattamento Economico Previdenziale e Fiscale, che quantificava le diferenze stipendiali dovute in € 16.753,26, non avesse ancora provveduto al pagamento delle stesse.
Concludeva pertanto nella richiesta di condanna dell'ente alla corresponsione delle somme dovute, con rivalutazione e interessi, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Esperita la prova orale, con provvedimento del 12.11.2019 veniva disposta la rinnovazione della notifica non essendo stata dimostrata la corrisponendenza tra l'indirizzo email a cui era stata inviata la notifica e quello estrapolato dal RegInde.
Quindi, successivamente, con comparsa di costituzione del 02.1.2020 parte resistente eccepiva la non vincolatività del parere emesso dall'Avvocatura in merito alle differenze stipendiali dovute e opponeva, al riconoscimento del diritto, l'applicazione dell'art. 191 comma 1 del T.U. sugli Enti locali richiamando come il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Comandante dei Vigili in capo al richiedente, non prevedesse né impegno di spesa, nè la relativa copertura finanziaria, richieste dal citato articolo.
Opponeva infatti come, espressamente, la determinazione sindacale n. 48, del 29.06.2012 prevedesse che l'attribuzione di funzioni non avrebbe comportato alcun impegno di spesa.
Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva non essendo l'ente il diretto beneficiario della prestazione resa, nonché l'applicabilità del regime delineato dagli artt. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e art. 8 del CCNL del 14.9.2000 sulle mansioni superiori, asseritamente non applicabile alla dirigenza. Infine, rappresentava come, trattandosi tutt'al più di un'ipotesi di reggenza, spettasse al solo la componente fissa della retribuizione e non quella di risultato. Parte_1
Depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2. Regolarità del contraddittorio. Tardività costituzione.
Preliminarmente va evidenziato come parte ricorrente, con atto depositato in data 23.3.2018, ha allegato la prova analogica dell'invio degli atti alla casella di posta essina.it. Email_1 CP_1
Tale documentazione, se può fornire principio di prova dell'invio della mail, non garantisce la prova del corretto invio del contenuto della stessa, necessaria quando si tratta di atti giudiziali da notificare.
Quindi la tardività della costituzione dell'ente va riferita al momento in cui è stata ritualmente rinnovata la notificazione per l'udienza del 07.1.2020.
Rispetto a tale data, quindi, la costituzione dell'ente, avvenuta con deposito del 2.1.2020 è da ritenersi tardiva e pertanto la disamina delle questioni trattate, andrà conseguentemente limitata a quelle rilevabili d'ufficio.
2. Esame dei presupposti del diritto.
Punto focale di indagine è costituito dal valore da attribuirsi alle note, a firma del CP_1
n. 230130 del 06.10.2014 e n.272871 del 19.11.2015.
[...]
Esse costituiscono, chiaramente, atti istruttori preordinati alla costituzione di una posta debitoria in bilancio, al fine di onorare il credito retributivo maturato dal ricorrente.
Costituendo atti istruttori, non seguiti da espressa determina formale, contribuiscono certamente alla quantificazione del diritto ma non assurgono a espresso riconoscimento dello stesso, con valore vincolante nei confronti dell'ente.
La fattispecie deve quindi essere esaminata tenendo conto dei princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza per la quale: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente. (Cassazione civile , sez. lav. , 01/03/2021 , n. 5536)
Ed ancora (Cassazione civile , sez. lav. , 23/11/2020 , n. 26593) Il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
Infine, anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento;
in sostanza, dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. caratterizzanti, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali.
(Tribunale , Milano , sez. lav. , 28/01/2020 , n. 197)
Ciò premesso, si osserva che il era inquadrato al livello D del CCNL 1998-2001, Parte_1
fascia stipendiale D3, pertanto apparteneva già all'area dirigenziale.
La fattispecie non può quindi equipararsi a quella inerente alle mansioni superiori quanto piuttoso al conferimento di incarichi professionali all'interno della stessa categoria.
La documentazione offerta dal comune di resistente, soggiacendo, all'inammissibilità, non potrebbe essere utilizzata ma, nell'ambito dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. e considerato che il ricorrente non ha depositato l'atto di conferimento dell'incarico, si considera determinante ai fini della decisione.
Nella determina n.48/2012, si evince come, in ragione della necessità di attribuire al
Comandante dei Vigili Urbani in carica, il ruolo di Dirigente dello Staff dell'Avvocatura, veniva conferito al ricorrente, in sostituzione, l'incarico rimasto scoperto. E' quindi dimostrato per tabulas come il ricorrente abbia rivestito una posizione organizzativa, con relativa attribuzione di responsabilità, maggiore di quella corrispondente al proprio inquadramento.
Il presupposto di fatto determina, conseguentemente, l'attribuzione del diritto alla rideterminazione del compenso in ragione della differente qualità e quantità del lavoro prestato, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo la quale: “ In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost” (Cass. Civ. ord.2102/2019).
In ordine al quantum debeatur, tendendo conto della quantificazione da parte dello stesso ente, chiaramente beneficiario della prestazione svolta dal ricorrente, inammissibili poiché tardive le eccezioni sollevate, esso va determinato in euro 16.753,26 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_1
della somma di euro 16.753,26, oltre rivalutazione ed interessi, in favore del ricorrente per il titolo vantato in ricorso;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che liquida in euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
BE DO
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del l'11.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5167 2017 R.G. e vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
10/09/1967 rappresentato e difeso, dall'avv. Avv. Claudia Curreri presso il cui studio, sito in
Messina alla Via T. Cannizzaro 134 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.iva rappresentato e difeso dall'avv. FRANCIO' Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: differenze retributive per mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 10/11/2017 il ricorrente premetteva di essere stato assunto alle dipendenze del dal 1 Dicembre 2000 con la qualifca di “Coll. Direttivo Controparte_1
di Vigilanza Urbana” e che nel periodo dal 1/07/2012 al 30/09/2012, aveva ricoperto l'incarico e svolto le funzioni di Comando del Corpo di Polizia Municipale - giuste
Determinazioni Sindacale n. 48 del 29/06/2012 e Commissariale n. 94 del 18709/2012, in sostituzione del Dirigente Comandante dott. Persona_1
Lamentava come l'ente, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, giusto prospetto contabile redatto dal competente
Servizio Trattamento Economico Previdenziale e Fiscale, che quantificava le diferenze stipendiali dovute in € 16.753,26, non avesse ancora provveduto al pagamento delle stesse.
Concludeva pertanto nella richiesta di condanna dell'ente alla corresponsione delle somme dovute, con rivalutazione e interessi, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Esperita la prova orale, con provvedimento del 12.11.2019 veniva disposta la rinnovazione della notifica non essendo stata dimostrata la corrisponendenza tra l'indirizzo email a cui era stata inviata la notifica e quello estrapolato dal RegInde.
Quindi, successivamente, con comparsa di costituzione del 02.1.2020 parte resistente eccepiva la non vincolatività del parere emesso dall'Avvocatura in merito alle differenze stipendiali dovute e opponeva, al riconoscimento del diritto, l'applicazione dell'art. 191 comma 1 del T.U. sugli Enti locali richiamando come il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Comandante dei Vigili in capo al richiedente, non prevedesse né impegno di spesa, nè la relativa copertura finanziaria, richieste dal citato articolo.
Opponeva infatti come, espressamente, la determinazione sindacale n. 48, del 29.06.2012 prevedesse che l'attribuzione di funzioni non avrebbe comportato alcun impegno di spesa.
Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva non essendo l'ente il diretto beneficiario della prestazione resa, nonché l'applicabilità del regime delineato dagli artt. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e art. 8 del CCNL del 14.9.2000 sulle mansioni superiori, asseritamente non applicabile alla dirigenza. Infine, rappresentava come, trattandosi tutt'al più di un'ipotesi di reggenza, spettasse al solo la componente fissa della retribuizione e non quella di risultato. Parte_1
Depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2. Regolarità del contraddittorio. Tardività costituzione.
Preliminarmente va evidenziato come parte ricorrente, con atto depositato in data 23.3.2018, ha allegato la prova analogica dell'invio degli atti alla casella di posta essina.it. Email_1 CP_1
Tale documentazione, se può fornire principio di prova dell'invio della mail, non garantisce la prova del corretto invio del contenuto della stessa, necessaria quando si tratta di atti giudiziali da notificare.
Quindi la tardività della costituzione dell'ente va riferita al momento in cui è stata ritualmente rinnovata la notificazione per l'udienza del 07.1.2020.
Rispetto a tale data, quindi, la costituzione dell'ente, avvenuta con deposito del 2.1.2020 è da ritenersi tardiva e pertanto la disamina delle questioni trattate, andrà conseguentemente limitata a quelle rilevabili d'ufficio.
2. Esame dei presupposti del diritto.
Punto focale di indagine è costituito dal valore da attribuirsi alle note, a firma del CP_1
n. 230130 del 06.10.2014 e n.272871 del 19.11.2015.
[...]
Esse costituiscono, chiaramente, atti istruttori preordinati alla costituzione di una posta debitoria in bilancio, al fine di onorare il credito retributivo maturato dal ricorrente.
Costituendo atti istruttori, non seguiti da espressa determina formale, contribuiscono certamente alla quantificazione del diritto ma non assurgono a espresso riconoscimento dello stesso, con valore vincolante nei confronti dell'ente.
La fattispecie deve quindi essere esaminata tenendo conto dei princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza per la quale: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente. (Cassazione civile , sez. lav. , 01/03/2021 , n. 5536)
Ed ancora (Cassazione civile , sez. lav. , 23/11/2020 , n. 26593) Il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
Infine, anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento;
in sostanza, dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. caratterizzanti, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali.
(Tribunale , Milano , sez. lav. , 28/01/2020 , n. 197)
Ciò premesso, si osserva che il era inquadrato al livello D del CCNL 1998-2001, Parte_1
fascia stipendiale D3, pertanto apparteneva già all'area dirigenziale.
La fattispecie non può quindi equipararsi a quella inerente alle mansioni superiori quanto piuttoso al conferimento di incarichi professionali all'interno della stessa categoria.
La documentazione offerta dal comune di resistente, soggiacendo, all'inammissibilità, non potrebbe essere utilizzata ma, nell'ambito dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. e considerato che il ricorrente non ha depositato l'atto di conferimento dell'incarico, si considera determinante ai fini della decisione.
Nella determina n.48/2012, si evince come, in ragione della necessità di attribuire al
Comandante dei Vigili Urbani in carica, il ruolo di Dirigente dello Staff dell'Avvocatura, veniva conferito al ricorrente, in sostituzione, l'incarico rimasto scoperto. E' quindi dimostrato per tabulas come il ricorrente abbia rivestito una posizione organizzativa, con relativa attribuzione di responsabilità, maggiore di quella corrispondente al proprio inquadramento.
Il presupposto di fatto determina, conseguentemente, l'attribuzione del diritto alla rideterminazione del compenso in ragione della differente qualità e quantità del lavoro prestato, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo la quale: “ In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost” (Cass. Civ. ord.2102/2019).
In ordine al quantum debeatur, tendendo conto della quantificazione da parte dello stesso ente, chiaramente beneficiario della prestazione svolta dal ricorrente, inammissibili poiché tardive le eccezioni sollevate, esso va determinato in euro 16.753,26 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_1
della somma di euro 16.753,26, oltre rivalutazione ed interessi, in favore del ricorrente per il titolo vantato in ricorso;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che liquida in euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
BE DO