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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3410/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARZO TEO e Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. QUARZO
TEO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA , con elezione di domicilio in VIA M. E
G. SAVARE', 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA
ANGELA
CONVENUTO
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente alla Naspi di cui alla domanda n° .4900.01/12/2015.0515825 e CP_1
l'assenza del diritto dell a ripetere le somme che fossero state versate a tale titolo. CP_1
Condanna perciò l'ente a restituire alla ricorrente qualunque somma che fosse stata trattenuta alla stessa o versata dalla medesima a titolo di indebita percezione dell'indennità Naspi, con gli interessi di legge.
pagina 1 di 2 Compensa le spese di lite tra le parti.
Motivazione a 60 giorni.
Milano, 11/01/2024 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3410/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARZO TEO e Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. QUARZO
TEO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA , con elezione di domicilio in VIA M. E
G. SAVARE', 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA
ANGELA
CONVENUTO
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente alla Naspi di cui alla domanda n° .4900.01/12/2015.0515825 e CP_1
l'assenza del diritto dell a ripetere le somme che fossero state versate a tale titolo. CP_1
Condanna perciò l'ente a restituire alla ricorrente qualunque somma che fosse stata trattenuta alla stessa o versata dalla medesima a titolo di indebita percezione dell'indennità Naspi, con gli interessi di legge.
pagina 1 di 2 Compensa le spese di lite tra le parti.
Motivazione a 60 giorni.
Milano, 11/01/2024 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
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