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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 21038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21038 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI RD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del cl.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. RI PASSAFIUME, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio in relazione alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale e rigettarsi il ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21038 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NO TI, con sentenza del 17 novembre 2023 ha con- fermato - disponendo l'integrazione del dispositivo con le parole "mesi sei" e "pena sospesa"- la sentenza con cui il Tribunale di Velletri , in composizione monocra- tica, il 30/5/2023, all'esito di giudizio ordinario, lo ha condannato in quanto rico- nosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 186 co 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché si poneva alla guida dell'autovettura Smart For Four targata F5369CS in stato di ebbrezza alcolica, conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche ( 1,61 gli alle 01,16 e 1.60 g/I alle ore 01,26 del 10 giugno 2021). Commesso in Ciampino in data 10 giugno 2021. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il TI, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen. Ricorda il difensore del TI che, a fronte del diniego del giudice di primo grado la richiesta era stata reiterata Alla Corte d'appello che tuttavia ha ritenuto di non accoglierla sul rilievo che il tasso alcolemico riscontrato era di non poco superiore a quello consentito dalla legge, delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo da essa determinata. Si tratterebbe, tuttavia, di motivazioni del tutto lacunose a fronte di una con- dotta che non aveva arrecato danno a cose o persone, di un imputato che non si era sottratto al controllo delle forze dell'ordine risultando da subito collaborativo e sottoponendosi senza alcuna la resistenza all'alcooltest, e che è totalmente incen- surato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione in relazione al mancato riconoscimento della non menzione della con- danna nel casellario giudiziario ex art. 175 cod. pen. Si ricorda che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la concessione del beneficio della non menzione ma la Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione proposta sul punto infondata basando tale decisione su un'asserita antisocialità della condotta, senza ulteriore specificazione. Si tratterebbe di un assunto vago e generico. 2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione al trattamento sanzionatorio dove la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la pena irrogata da giudice di primo grado con una motivazione non conforme ai criteri di cui all'articolo 133 cod pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della non menzione della condanna nel ca- sellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impu- gnata va annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono, invece, infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità quanto all'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Ed invero, quanto a tali motivi, le censure del ricorrente, si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gra- vame del merito. Per contro, rimpianto argomentativo del provvedimento impu- gnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le dedu- zioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Per quanto concerne il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua con cui ha confutato il relativo motivo di appello, ritenendo osta- tive «le modalità della condotta e la non esiguità del pericolo da essa determi- nato». Ebbene, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incom- patibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità 3 all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (cfr. S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). Va anche ricordato che il comma 2 dell'art. 186 cod. strada, come costante- mente sottolineato da codesta Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n.12233 del 1/02/2018, Satriano, non mass.), delinea l'appartenenza della contravvenzione in esame alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è defi- nita per categorie, nel senso che il legislatore individua i comportamenti contras- segnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall'at- titudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell'integrità personale (in tal senso, Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018, Rv. 273933 - 01). Posto che, nella specie, non ricorre alcuno dei fattori preclusivi all'applicazione della causa di non punibilità (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare non poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presun- zioni. Dunque, una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa ad essa sottesa, ai fini della valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice era chiamato a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01), Ebbene, la corte d'appello ha fatto corretta applicazione degli anzidetti prin- cipi, atteso che dal complessivo impianto argomentativo della sentenza (l'esclu- sione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p. si fonda sulle " modalità della condotta" e "la non esiguità del pericolo") si evince un preciso riferimento alle modalità della condotta: l'imputato, fermato in orario notturno per un controllo di polizia, non solo versava in condizioni psico-fisiche precarie, ma aveva a portata di mano un'ulteriore bottiglia di birra, con evidente spregio della propria e altrui incolumità. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4 3. Pienamente motivata è anche la dosimetria della piena avendo la Corte territoriale ritenuto di confermare quella irrogata dal giudice di primo grado, pe- raltro corrispondente al minimo edittale, sul rilievo «... del tasso alcolemico rile- vato, obiettivamente alto, riscontrato su un soggetto alla guida in orario notturno, in condizioni psico-fisiche precarie ( attestate dagli occhi lucidi e dall'alito vinoso), recante con se, a portata di mano, un'ulteriore bottiglia di birra, conducente un veicolo in condizioni tali, dunque, da rendere oltremodo pericolosa per se e per altri la conduzione di un veicolo, e della capacità a delinquere, connessa allo spre- gio del rispetto della altrui incolumità, che detta condotta palesa». 4. In relazione alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale con il terzo motivo di appello l'odierno ricorrente aveva evidenziato che non era dato comprendere perché il giudice di primo grado, concesso il beneficio della sospen- sione condizionale della pena, non avesse concesso anche quello della non men- zione. esistendo i presupposti di legge atti a concederlo. E perciò aveva sollecitato i giudici di appello a rivalutare il tema. Orbene, è pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discre- zionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. E correttamente -e va qui ribadito- la Corte territoriale rileva che il beneficio in questione persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condi- zionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla pu- nizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attra- verso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché è possibile e non contradditoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106 - 01; conf. Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484 - 01; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137). E le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato ri- conoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione (Sez. 3 n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638 E' vero anche che la concessione del beneficio della non menzione della con- danna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discre- zionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 5 Il nsigliere este re EPOWTATO1N CA cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971 conf. Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009 dep. 2010, Ammendola ed altri, Rv. 246183). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, :ndividuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione con- grua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favore- volmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la conces- sione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere i altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01). Ancora recentemente è stato condivisibilmente sottolineato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul prin- cipio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della so- spensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01; conf. Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509 - 01). Ebbene, il motivo di ricorso sul punto è fondato perché la sentenza impugnata non soddisfa l'anzidetto onere motivazionale, in quanto giustifica il diniego del beneficio in forza della "particolare antisocialità della condotta", senza considerare che ogni fatto-reato è, di per sé, antisociale, in quanto si pone contro le norme che regolano il "vivere sociale". Ci troviamo, dunque, di fronte ad una motivazione apparente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della con- danna nel casellario giudiziale e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'af- fermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 3 aprile 2024 Il ES
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del cl.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. RI PASSAFIUME, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio in relazione alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale e rigettarsi il ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21038 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NO TI, con sentenza del 17 novembre 2023 ha con- fermato - disponendo l'integrazione del dispositivo con le parole "mesi sei" e "pena sospesa"- la sentenza con cui il Tribunale di Velletri , in composizione monocra- tica, il 30/5/2023, all'esito di giudizio ordinario, lo ha condannato in quanto rico- nosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 186 co 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché si poneva alla guida dell'autovettura Smart For Four targata F5369CS in stato di ebbrezza alcolica, conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche ( 1,61 gli alle 01,16 e 1.60 g/I alle ore 01,26 del 10 giugno 2021). Commesso in Ciampino in data 10 giugno 2021. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il TI, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen. Ricorda il difensore del TI che, a fronte del diniego del giudice di primo grado la richiesta era stata reiterata Alla Corte d'appello che tuttavia ha ritenuto di non accoglierla sul rilievo che il tasso alcolemico riscontrato era di non poco superiore a quello consentito dalla legge, delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo da essa determinata. Si tratterebbe, tuttavia, di motivazioni del tutto lacunose a fronte di una con- dotta che non aveva arrecato danno a cose o persone, di un imputato che non si era sottratto al controllo delle forze dell'ordine risultando da subito collaborativo e sottoponendosi senza alcuna la resistenza all'alcooltest, e che è totalmente incen- surato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione in relazione al mancato riconoscimento della non menzione della con- danna nel casellario giudiziario ex art. 175 cod. pen. Si ricorda che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la concessione del beneficio della non menzione ma la Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione proposta sul punto infondata basando tale decisione su un'asserita antisocialità della condotta, senza ulteriore specificazione. Si tratterebbe di un assunto vago e generico. 2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione al trattamento sanzionatorio dove la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la pena irrogata da giudice di primo grado con una motivazione non conforme ai criteri di cui all'articolo 133 cod pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della non menzione della condanna nel ca- sellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impu- gnata va annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono, invece, infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità quanto all'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Ed invero, quanto a tali motivi, le censure del ricorrente, si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gra- vame del merito. Per contro, rimpianto argomentativo del provvedimento impu- gnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le dedu- zioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Per quanto concerne il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua con cui ha confutato il relativo motivo di appello, ritenendo osta- tive «le modalità della condotta e la non esiguità del pericolo da essa determi- nato». Ebbene, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incom- patibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità 3 all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (cfr. S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). Va anche ricordato che il comma 2 dell'art. 186 cod. strada, come costante- mente sottolineato da codesta Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n.12233 del 1/02/2018, Satriano, non mass.), delinea l'appartenenza della contravvenzione in esame alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è defi- nita per categorie, nel senso che il legislatore individua i comportamenti contras- segnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall'at- titudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell'integrità personale (in tal senso, Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018, Rv. 273933 - 01). Posto che, nella specie, non ricorre alcuno dei fattori preclusivi all'applicazione della causa di non punibilità (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare non poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presun- zioni. Dunque, una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa ad essa sottesa, ai fini della valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice era chiamato a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01), Ebbene, la corte d'appello ha fatto corretta applicazione degli anzidetti prin- cipi, atteso che dal complessivo impianto argomentativo della sentenza (l'esclu- sione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p. si fonda sulle " modalità della condotta" e "la non esiguità del pericolo") si evince un preciso riferimento alle modalità della condotta: l'imputato, fermato in orario notturno per un controllo di polizia, non solo versava in condizioni psico-fisiche precarie, ma aveva a portata di mano un'ulteriore bottiglia di birra, con evidente spregio della propria e altrui incolumità. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4 3. Pienamente motivata è anche la dosimetria della piena avendo la Corte territoriale ritenuto di confermare quella irrogata dal giudice di primo grado, pe- raltro corrispondente al minimo edittale, sul rilievo «... del tasso alcolemico rile- vato, obiettivamente alto, riscontrato su un soggetto alla guida in orario notturno, in condizioni psico-fisiche precarie ( attestate dagli occhi lucidi e dall'alito vinoso), recante con se, a portata di mano, un'ulteriore bottiglia di birra, conducente un veicolo in condizioni tali, dunque, da rendere oltremodo pericolosa per se e per altri la conduzione di un veicolo, e della capacità a delinquere, connessa allo spre- gio del rispetto della altrui incolumità, che detta condotta palesa». 4. In relazione alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale con il terzo motivo di appello l'odierno ricorrente aveva evidenziato che non era dato comprendere perché il giudice di primo grado, concesso il beneficio della sospen- sione condizionale della pena, non avesse concesso anche quello della non men- zione. esistendo i presupposti di legge atti a concederlo. E perciò aveva sollecitato i giudici di appello a rivalutare il tema. Orbene, è pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discre- zionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. E correttamente -e va qui ribadito- la Corte territoriale rileva che il beneficio in questione persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condi- zionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla pu- nizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attra- verso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché è possibile e non contradditoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106 - 01; conf. Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484 - 01; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137). E le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato ri- conoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione (Sez. 3 n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638 E' vero anche che la concessione del beneficio della non menzione della con- danna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discre- zionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 5 Il nsigliere este re EPOWTATO1N CA cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971 conf. Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009 dep. 2010, Ammendola ed altri, Rv. 246183). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, :ndividuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione con- grua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favore- volmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la conces- sione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere i altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01). Ancora recentemente è stato condivisibilmente sottolineato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul prin- cipio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della so- spensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01; conf. Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509 - 01). Ebbene, il motivo di ricorso sul punto è fondato perché la sentenza impugnata non soddisfa l'anzidetto onere motivazionale, in quanto giustifica il diniego del beneficio in forza della "particolare antisocialità della condotta", senza considerare che ogni fatto-reato è, di per sé, antisociale, in quanto si pone contro le norme che regolano il "vivere sociale". Ci troviamo, dunque, di fronte ad una motivazione apparente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della con- danna nel casellario giudiziale e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'af- fermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 3 aprile 2024 Il ES