Articolo 56 quater della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 56 terArticolo 62
Versione
30 dicembre 2022
Art. 56-quater. (( (Pena pecuniaria sostitutiva). )) ((Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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