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30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
Art. 56-quater. (( (Pena pecuniaria sostitutiva). )) ((Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.))
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.))
Commentari • 16
- 1. Pene sostitutivehttps://www.brocardi.it/ · 10.311098
[…]
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Giurisprudenza • 123
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2026, n. 23041Provvedimento: […] aderendo all'accordo delle parti, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, nella sostanza, ha tenuto conto di un valore giornaliero inferiore a quello minimo di euro cinque previsto dall'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981. […] Nel caso di specie, la conversione della pena detentiva pari ad un anno di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva è avvenuta senza il rispetto del minimo edittale di valore giornaliero previsto dall'art. 56 quater della legge n. 689 del 1981. […]Leggi di più...
- pena legale·
- art. 336 cod. pen.·
- pena illegale·
- conversione pena detentiva pecuniaria·
- patteggiamento·
- art. 17 cod. pen.·
- art. 56-quater legge 689/1981·
- annullamento senza rinvio·
- art. 18 cod. pen.·
- illegalità della pena·
- art. 448 cod. proc. pen.