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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 174/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal nuovo difensore Avv. AMODIO MARZOCCHELLA(C.F.: PEC:avv. C.F._1 Ema_1 Email_2
, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio
[...] Per_1 in Fiumicino rep. N. 37875 del 22/03/2024 2011, e con il medesimo
[...] difensore elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 OL
appellante
E
, nata il [...] a [...], residente in Villaricca (Na) CP_1 strada Provinciale Ripuaria n.19, Cod. Fisc. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del Foro di Nola, Cod. Fisc. , che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso cui è da intendersi apposta in calce. L'avvocato dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellata
NONCHE'
UNICO CP_2 Controparte_3
, , Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i.
[...]
con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in P.IVA_1 persona del Dott. C.F. Soggetto Controparte_4 C.F._4
Liquidatore p.t., giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. dall'Avv. Pasquale Galassi C.F._5
C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._6 C.F._7
con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del
[...]
Consorzio, ove saranno possibili le comunicazioni e/o notificazioni al fax 0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_4
Email_5
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 5312/2023, non notificata, pronunciata in data 18.12.2023 dal Tribunale di OL OR, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al R.G. n. 8078/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2023 presso il Tribunale di OL OR , in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere stata dipendente CP_1 dal 22.2.1996 al 5.7.2019 del Controparte_5
, con rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di
[...]
“addetto alla pesa” livello A del C.C.N.L. di aver inoltrato all' , CP_6 CP_7 in data 3.5.2023, una formale richiesta di liquidazione del TFS maturato nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze del Controparte_5
di OL e , ; che la richiesta veniva respinta dall'istituto sul
[...] CP_3 presupposto della non applicazione, nel caso di specie, del principio di automaticità ex art. 2116 c.c, e ciò per effetto della Legge 152/1968. Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' al pagamento in suo favore del TFS CP_7 maturato o, in subordine condannarsi il Controparte_5
, al versamento dei contributi previdenziali,
[...] riferiti all'indennità di TFS, qualora non ancora prescritti ovvero condannare il , al Controparte_5 risarcimento del danno ex art. 2116, 2° comma c.c. Si costituiva il CUB, che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' , essendo il consorzio un ente pubblico. CP_7
Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi l'incompetenza territoriale del CP_7
Tribunale adito;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante l'omesso versamento da parte dell'ente consortile della contribuzione dovuta. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e per l'effetto, condannava l' al pagamento in favore di della somma CP_7 CP_1 pari a euro 40.565,55 a titolo di TFS maturato, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite. Compensava, poi, le spese del giudizio nei confronti del Controparte_5
.
[...]
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l' Parte_2 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.1.2024 , deducendo l'erronea ricostruzione ed interpretazione della normativa di riferimento nonché l'erronea applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla ricorrente;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che,in CP_1 via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità ; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite con attribuzione . Si costituiva , altresì, il Controparte_5
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] dell'art. 436 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda di condanna alla regolarizzazione contributive e previdenziale dovuta, con le relative sanzioni civili siccome proposta per la prima volta in grado di appello;
nel merito , ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS a favore del lavoratore;
evidenziava la propria natura di ente pubblico non economico e la soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina contenuta nel D. Lvo 165/2001 con conseguente applicabilità del principio di automatismo di cui all'art. 2116 cod. civ.. Concludeva ,pertanto , per il rigetto dell'appello proposto , con vittoria di spese e competenze del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Nel corso del presente giudizio, in sede di costituzione dell' a mezzo di CP_7 nuovo procuratore dell'11.7.2025, l' rappresentava di provveduto alla Pt_1 liquidazione e alla materiale corresponsione della prestazione all'odierna appellata come da documentazione allegata con conseguente carenza di interesse a coltivare il gravame.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l'
[...]
, nelle more del presente giudizio, provveduto al pagamento del TFS Parte_2 con valuta del 29.04.2024 per l'importo etto di euro 36.193,48 comprensivo di interessi sull'importo lordo di euro 40.565,55 oggetto di condanna. Di ciò ne dà atto anche la stessa parte appellata ( v. note scritte del 14.7.2025 CP_1
)
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse ,non solo all'impugnazione, bensì a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Tuttavia la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione, non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. (v. Cass. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. da ultimo Cass. II 27-3-1999 n. 2937), la qual cosa si è verificata nel caso di specie, avendo il procuratore dell'appellata insistito nella liquidazione delle spese legali. Ebbene , in ordine al regolamento delle spese processuali , considerato che l' ha provveduto al pagamento soltanto dopo la proposizione dell'atto del CP_7 gravame che determina la pendenza della lite ( appello depositato il 22.1.2024) , mentre il pagamento è avvenuto il successivo mese di aprile 2024, per il principio della soccombenza virtuale deve condannarsi lo stesso al pagamento delle spese processuali , stante la fondatezza del buon diritto dell'odierna appellata e dunque , la probabilità di accoglimento della domanda, come anche reso palese dai precedenti consolidati di questa Corte . La Suprema Corte con una pronunzia del febbraio 2022 ,sia pure con riferimento all'adempimento del rimborso ma il principio è estensibile anche alla fattispecie in esame, ha ancora una volta ribadito che: “L'adempimento del rimborso, effettuato nel corso del giudizio di ottemperanza da parte dell'
[...]
, può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna per Controparte_8 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.,( nella specie tale responsabilità deve essere esclusa) ma non è una circostanza utile a determinare la compensazione delle spese, stante la configurazione della soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. 01.02.2022 n. 2963). Le spese del doppio grado , pertanto , vengono liquidate secondo le tabelle dei compensi professionali ratione temporis vigente , considerata l'assenza di attività istruttoria ,il valore dichiarato della controversia, la natura e l'entità dell'attività defensionale svolta , che non ha comportato l'esame di questioni complesse e particolarmente significative né indagini in fatto;
anzi, in grado di appello, il giudizio è stato definito con una mera declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese di lite invece si compensano nei confronti del CUB, vista la carenza di legittimazione passiva dello stesso, così come accertato dal primo giudice
P.Q.M
.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del CP_7 CP_1 doppio grado di giudizio che liquida , per il primo grado, in euro 2.000,00 e, per il secondo grado, in euro 2.100,00 oltre ( per entrambi i gradi ) rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge , con attribuzione all'avv.to O. Levita dichiaratosi antistatario.
-Spese compensate nei confronti del CUB.
Così deciso in OL lì 22.9.2025
Il Presidente est. rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 174/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal nuovo difensore Avv. AMODIO MARZOCCHELLA(C.F.: PEC:avv. C.F._1 Ema_1 Email_2
, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio
[...] Per_1 in Fiumicino rep. N. 37875 del 22/03/2024 2011, e con il medesimo
[...] difensore elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 OL
appellante
E
, nata il [...] a [...], residente in Villaricca (Na) CP_1 strada Provinciale Ripuaria n.19, Cod. Fisc. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del Foro di Nola, Cod. Fisc. , che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso cui è da intendersi apposta in calce. L'avvocato dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellata
NONCHE'
UNICO CP_2 Controparte_3
, , Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i.
[...]
con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in P.IVA_1 persona del Dott. C.F. Soggetto Controparte_4 C.F._4
Liquidatore p.t., giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. dall'Avv. Pasquale Galassi C.F._5
C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._6 C.F._7
con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del
[...]
Consorzio, ove saranno possibili le comunicazioni e/o notificazioni al fax 0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_4
Email_5
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 5312/2023, non notificata, pronunciata in data 18.12.2023 dal Tribunale di OL OR, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al R.G. n. 8078/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2023 presso il Tribunale di OL OR , in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere stata dipendente CP_1 dal 22.2.1996 al 5.7.2019 del Controparte_5
, con rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di
[...]
“addetto alla pesa” livello A del C.C.N.L. di aver inoltrato all' , CP_6 CP_7 in data 3.5.2023, una formale richiesta di liquidazione del TFS maturato nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze del Controparte_5
di OL e , ; che la richiesta veniva respinta dall'istituto sul
[...] CP_3 presupposto della non applicazione, nel caso di specie, del principio di automaticità ex art. 2116 c.c, e ciò per effetto della Legge 152/1968. Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' al pagamento in suo favore del TFS CP_7 maturato o, in subordine condannarsi il Controparte_5
, al versamento dei contributi previdenziali,
[...] riferiti all'indennità di TFS, qualora non ancora prescritti ovvero condannare il , al Controparte_5 risarcimento del danno ex art. 2116, 2° comma c.c. Si costituiva il CUB, che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' , essendo il consorzio un ente pubblico. CP_7
Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi l'incompetenza territoriale del CP_7
Tribunale adito;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante l'omesso versamento da parte dell'ente consortile della contribuzione dovuta. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e per l'effetto, condannava l' al pagamento in favore di della somma CP_7 CP_1 pari a euro 40.565,55 a titolo di TFS maturato, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite. Compensava, poi, le spese del giudizio nei confronti del Controparte_5
.
[...]
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l' Parte_2 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.1.2024 , deducendo l'erronea ricostruzione ed interpretazione della normativa di riferimento nonché l'erronea applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla ricorrente;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che,in CP_1 via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità ; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite con attribuzione . Si costituiva , altresì, il Controparte_5
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] dell'art. 436 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda di condanna alla regolarizzazione contributive e previdenziale dovuta, con le relative sanzioni civili siccome proposta per la prima volta in grado di appello;
nel merito , ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS a favore del lavoratore;
evidenziava la propria natura di ente pubblico non economico e la soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina contenuta nel D. Lvo 165/2001 con conseguente applicabilità del principio di automatismo di cui all'art. 2116 cod. civ.. Concludeva ,pertanto , per il rigetto dell'appello proposto , con vittoria di spese e competenze del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Nel corso del presente giudizio, in sede di costituzione dell' a mezzo di CP_7 nuovo procuratore dell'11.7.2025, l' rappresentava di provveduto alla Pt_1 liquidazione e alla materiale corresponsione della prestazione all'odierna appellata come da documentazione allegata con conseguente carenza di interesse a coltivare il gravame.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l'
[...]
, nelle more del presente giudizio, provveduto al pagamento del TFS Parte_2 con valuta del 29.04.2024 per l'importo etto di euro 36.193,48 comprensivo di interessi sull'importo lordo di euro 40.565,55 oggetto di condanna. Di ciò ne dà atto anche la stessa parte appellata ( v. note scritte del 14.7.2025 CP_1
)
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse ,non solo all'impugnazione, bensì a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Tuttavia la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione, non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. (v. Cass. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. da ultimo Cass. II 27-3-1999 n. 2937), la qual cosa si è verificata nel caso di specie, avendo il procuratore dell'appellata insistito nella liquidazione delle spese legali. Ebbene , in ordine al regolamento delle spese processuali , considerato che l' ha provveduto al pagamento soltanto dopo la proposizione dell'atto del CP_7 gravame che determina la pendenza della lite ( appello depositato il 22.1.2024) , mentre il pagamento è avvenuto il successivo mese di aprile 2024, per il principio della soccombenza virtuale deve condannarsi lo stesso al pagamento delle spese processuali , stante la fondatezza del buon diritto dell'odierna appellata e dunque , la probabilità di accoglimento della domanda, come anche reso palese dai precedenti consolidati di questa Corte . La Suprema Corte con una pronunzia del febbraio 2022 ,sia pure con riferimento all'adempimento del rimborso ma il principio è estensibile anche alla fattispecie in esame, ha ancora una volta ribadito che: “L'adempimento del rimborso, effettuato nel corso del giudizio di ottemperanza da parte dell'
[...]
, può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna per Controparte_8 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.,( nella specie tale responsabilità deve essere esclusa) ma non è una circostanza utile a determinare la compensazione delle spese, stante la configurazione della soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. 01.02.2022 n. 2963). Le spese del doppio grado , pertanto , vengono liquidate secondo le tabelle dei compensi professionali ratione temporis vigente , considerata l'assenza di attività istruttoria ,il valore dichiarato della controversia, la natura e l'entità dell'attività defensionale svolta , che non ha comportato l'esame di questioni complesse e particolarmente significative né indagini in fatto;
anzi, in grado di appello, il giudizio è stato definito con una mera declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese di lite invece si compensano nei confronti del CUB, vista la carenza di legittimazione passiva dello stesso, così come accertato dal primo giudice
P.Q.M
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La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del CP_7 CP_1 doppio grado di giudizio che liquida , per il primo grado, in euro 2.000,00 e, per il secondo grado, in euro 2.100,00 oltre ( per entrambi i gradi ) rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge , con attribuzione all'avv.to O. Levita dichiaratosi antistatario.
-Spese compensate nei confronti del CUB.
Così deciso in OL lì 22.9.2025
Il Presidente est. rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.