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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5577/2024
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Guerrieri, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 24 ottobre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 10 novembre 2023, domanda alla competente sede volta ad ottenere CP_1 il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile d'invalidità;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido in misura pari al 67%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 632/2024 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 70%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente, nell'individuazione delle patologie, avesse sottovalutato la gravità delle stesse, risultante dalle certificazioni mediche prodotte e dalle relative diagnosi.
Evidenziava, inoltre, che anche applicando le percentuali, seppur minime, previste dai codici tabellari individuati dallo stesso ctu, si sarebbe comunque dovuti pervenire ad una percentuale complessiva di invalidità pari al 74%, e non al 70% come erroneamente indicato nella relazione peritale.
Osservava, altresì, che alle patologie già riconosciute dovesse aggiungersi anche quella individuata dal codice 2207, corrispondente alla patologia psichiatrica denominata "nevrosi ansiosa", la quale prevedeva una percentuale fissa di invalidità del 15%.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la propria invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, per l'effetto, l' fosse condannato alla corresponsione della CP_1 prestazione richiesta, nella misura prevista dalla legge e con la dovuta decorrenza, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire nonché l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG
n. 632/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 70% dal mese di gennaio del 2024 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: “artrite sieronegativa con interessamento tenosinovitico ad esordio polimialgico in trattamento con metotrexate. diabete mellito tipo 2 nid con neuropatia. stato ansioso depressivo con insonnia”.
Il ctu, dopo avere analizzato le singole patologie riscontrate, indicando il codice da applicare e la percentuale di invalidità, ha, dunque, concluso rilevando che le patologie di cui è affetto il ricorrente
“siano tali da determinare l'invalidità civile del 75% dal Luglio 2024.”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dal luglio 2024, come previsto dal ctu.
7.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1 8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi terzo e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 CP_1 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito CP_1 della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dal luglio 2024;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma di € 898,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5577/2024
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Guerrieri, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 24 ottobre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 10 novembre 2023, domanda alla competente sede volta ad ottenere CP_1 il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile d'invalidità;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido in misura pari al 67%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 632/2024 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 70%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente, nell'individuazione delle patologie, avesse sottovalutato la gravità delle stesse, risultante dalle certificazioni mediche prodotte e dalle relative diagnosi.
Evidenziava, inoltre, che anche applicando le percentuali, seppur minime, previste dai codici tabellari individuati dallo stesso ctu, si sarebbe comunque dovuti pervenire ad una percentuale complessiva di invalidità pari al 74%, e non al 70% come erroneamente indicato nella relazione peritale.
Osservava, altresì, che alle patologie già riconosciute dovesse aggiungersi anche quella individuata dal codice 2207, corrispondente alla patologia psichiatrica denominata "nevrosi ansiosa", la quale prevedeva una percentuale fissa di invalidità del 15%.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la propria invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, per l'effetto, l' fosse condannato alla corresponsione della CP_1 prestazione richiesta, nella misura prevista dalla legge e con la dovuta decorrenza, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire nonché l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG
n. 632/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 70% dal mese di gennaio del 2024 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: “artrite sieronegativa con interessamento tenosinovitico ad esordio polimialgico in trattamento con metotrexate. diabete mellito tipo 2 nid con neuropatia. stato ansioso depressivo con insonnia”.
Il ctu, dopo avere analizzato le singole patologie riscontrate, indicando il codice da applicare e la percentuale di invalidità, ha, dunque, concluso rilevando che le patologie di cui è affetto il ricorrente
“siano tali da determinare l'invalidità civile del 75% dal Luglio 2024.”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dal luglio 2024, come previsto dal ctu.
7.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1 8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi terzo e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 CP_1 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito CP_1 della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dal luglio 2024;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma di € 898,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga