Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2023, proposto da
RA NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Simonazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ariano Irpino, via Tribunali n. 7;
contro
Comune di Ariano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la restituzione di immobili illegittimamente detenuti dal Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per la restituzione di immobili illegittimamente detenuti dal Comune.
La ricorrente, erede di RAco EN e procuratrice generale degli eredi di RA EN, deduce che il Tribunale di Benevento, a suo tempo adito dai danti causa, aveva condannato il Comune al risarcimento del danno consistente nel solo danno da occupazione sine titulo , applicando in via analogica il criterio di cui all’art. 42 bis T.U. 327/2001, computando il risarcimento nel 5% annuo del valore venale, risarcimento dovuto per il periodo dall’immissione in possesso, fino alla cessazione dell’occupazione, come individuata dal CTU dal 6 novembre 2000 al 31 luglio 2006, per il complessivo importo di € 26.076,60 oltre interessi legali dal 1° agosto 2006 all’effettivo soddisfo, riconoscendo altresì fondata la domanda proposta dal Comune nei confronti dell’impresa esecutrice, delegata alle procedure ablatorie, e quindi condannando quest’ultima a rifondere al Comune tutto quanto dallo stesso dovuto in forza della pronuncia stessa.
Rappresenta, poi, che in secondo grado la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5449/2018 del 27 novembre 2018, ritenendo fondato il difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevato sin dal primo grado dal Comune, ha accolto l’eccezione con assorbimento di ogni altro rilievo, sul presupposto che nel caso in esame l’apprensione del terreno era avvenuta in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza, al quale – seppur travolto dalla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. – comunque il successivo comportamento della P.A. si doveva connettere, ancorché mediatamente, senza di cui non vi sarebbe stata apprensione.
Espone che, pertanto, il giudizio è stato riassunto dinanzi al T.A.R. di ER (R.G. n. 395/2019), con ricorso poi dichiarato perento mediante decreto del 26 maggio 2021.
Afferma che, persistendo l’interesse, la domanda viene riproposta dal momento che l’estinzione deve essere considerata un mero effetto processuale.
Evidenzia che, nonostante l’irreversibile trasformazione dei beni di proprietà dei ricorrenti al 31 luglio 2006, non è stato ancora emanato il decreto di esproprio e pertanto l’occupazione è divenuta illecita a causa della inerzia della P.A., che non ha mai concluso il procedimento ablativo.
Invoca quindi l’obbligo per l’Amministrazione di far cessare la situazione di illecito venutasi a creare, restituendo il terreno ai proprietari previo ripristino dei luoghi e con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea ovvero, in via subordinata, adottando il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati.
Richiama la quantificazione del danno effettuata dal CTU in sede civile e chiede di accertare e dichiarare l’illegittimità/illiceità dell’occupazione dei beni di proprietà degli istanti e quindi condannare il Comune di Ariano alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, previo ripristino dei luoghi, e di conseguenza condannare l’Ente espropriante al risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima, così come quantificati dal CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche mediante rinnovo della CTU; in alternativa, all’acquisizione del bene mediante l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 42 bis T.U. espropri, con il connesso pagamento da parte dell’Ente espropriante degli importi previsti dalla citata disposizione e cioè: 1) del pregiudizio patrimoniale, arrecato ai proprietari, che potrà essere liquidato tenendo conto del valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità e della edificabilità dei terreni (quest’ultimi sulla base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3,4,5,6 e 7 del D.P.R. 327/2001), nonché della delibera del Comune di Ariano Irpino, n. 33 del 26 giugno 2010, oltre gli interessi pari al 5% annuo sul valore venale come sopra determinato dal CTU o dalla rinnovanda CTU; 2) del pregiudizio non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale calcolato sempre secondo il criterio sopra delineato; 3) vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Comune di Ariano Irpino, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 15 luglio 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene il Collegio che, all’esito della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in ragione del venir meno del potere ablatorio e stante l’assenza di un titolo valido ed efficace idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001), l’apprensione della proprietà della ricorrente e la sua irreversibile trasformazione da parte del Comune si connotano come comportamenti permanenti di natura illecita, non sussistendo alcun valido titolo giuridico legittimante il potere esercitato dall’Amministrazione sul terreno oggetto del contendere.
Va, invero, ribadito, per ragioni di completezza espositiva, che, con specifico riferimento al fatto illecito in commento, è oramai espunto dal nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva - che, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell’occupazione dell’area e dell’irreversibile trasformazione del fondo, nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio, ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno - in ragione dell’evidente contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU al cui rispetto il legislatore è vincolato in forza dell’art. 117, comma 1, Cost.
Sicché l’unica strada percorribile dall’Amministrazione per regolarizzare l’occupazione illegittima, in alternativa alla restituzione del bene, è quella oggi prevista dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. Quest’ultimo, introdotto per colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla sentenza costituzionale n. 293 del dell’8 dicembre 2010, consente all’Amministrazione di ottenere legittimamente la proprietà del bene attraverso un procedimento espropriativo “semplificato”, che non sana il precedente illecito ma si limita a disporre l’acquisizione del bene al patrimonio della P.A. con effetti ex nunc , previa corresponsione al privato di un indennizzo che copre il valore venale del bene, di una somma ulteriore (forfettariamente determinata in misura pari al 10% del valore venale del bene) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito e di un risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo nella misura pari al 5% annuo sul valore vanale del bene.
Dunque, come pure chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 20 gennaio 2020, per le fattispecie disciplinate dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’illecito permanente dell’Autorità viene meno nei casi da esso previsti (l’acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva, non potendo essere ravvisata la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, neppure se formulata dal soggetto privato sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che una rigorosa applicazione del principio di legalità richiede una base legale certa perché si determini l’acquisto della proprietà in capo all’espropriante, base legale che l’ordinamento individua esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero in un contratto traslativo di natura transattiva.
A questo punto, applicando le superiori coordinate ermeneutiche e in base all’attuale quadro normativo, il Comune resistente ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e deve restituire gli immobili, previa riduzione in pristino stato, al proprietario, oltre a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero può acquisire l’immobile ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, ferma restando la possibilità che intervenga un accordo negoziale per il trasferimento del bene all’amministrazione.
Di conseguenza, l’ente intimato ha una triplice alternativa:
1) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell’immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni;
2) in mancanza, deve restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato;
3) in alternativa, può provvedere all’acquisizione autoritativa del bene ex art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.
Nel caso di adozione di decreto ex art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001 l’ente, oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire la procedura espropriativa (frazionamento e trascrizione), dovrà corrispondere alla ricorrente:
- un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42-bis, primo e terzo comma);
- il risarcimento per l’occupazione illegittima, per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’occupazione illegittima e la regolarizzazione dell’acquisto della proprietà da parte del Comune secondo le modalità sopra descritte, da computare nella misura dell’interesse del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, terzo comma).
Dalle somme dovute ai ricorrenti, sia nel caso di restituzione previa riduzione in pristino, sia nel caso di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, dovranno esser detratte, secondo i criteri di imputazione di cui agli artt. 1993 e 1194 c.c., quelle eventualmente già corrisposte a titolo di indennità di esproprio/occupazione.
Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., è anche opportuno disporre che l’ente intimato si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto, nei termini sopra descritti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Ariano Irpino al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO