Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4407 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa COSTANZA TETI Presidente Relatore dott. FRANCESCO RINALDI Giudice dott. ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4407/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosetta Becheri C.F._1
presso il suo studio in Brescia Via Solferino n. 28 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro nato il [...] a [...]: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bertoli presso C.F._2
il cui studio in Brescia in via Solferino n. 31 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunto depositato il 16.01.205 e il 21.01.2025 mediante dichiarazione scritta resa ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
che in data 07.06.2008 in RI (BS)aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nata la figlia Controparte_1
il 29.12.2017, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1
personale e assumere provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia in ragione del criterio di maggior tutela della minore stessa previo conferimento dell'incarico per la presa in carico e valutazione del nucleo familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.07.2024 si costituiva che aderiva alla richiesta di separazione personale e Controparte_1 conferimento dell'incarico ai servizi sociali al fine di valutare la soluzione più tutelante per la minore in ordine all'affidamento e al collocamento e si dichiarava disponibile a essere indicato come genitore collocatario. In ordine alla questione economica, il resistente chiedeva che l'eventuale mantenimento a suo carico non superasse la somma mensile di € 550,00 (da lui già versata finora) a fronte del pagamento del mutuo relativo alla casa familiare da parte della moglie.
All'udienza del 24.09.2024 le parti riferivano di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare concordando in tale sede affidamento condiviso nonché tempi e modo delle frequentazioni padre-figlia. Il giudice, preso atto, rinviava la causa al fine di formalizzare l'accordo al completamento del percorso di mediazione familiare.
Successivamente con note di precisazione delle conclusioni congiunte depositate il 15.01.2025 e il 21.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“a) pronunciarsi sentenza di separazione personale tra i coniugi ordinando al
Comune competente le relative annotazioni;
b) disporre l'affido condiviso della figlia nata a [...]_2
29 dicembre 2017 ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la residenza della madre nella casa coniugale ed impegno del sig.
[...]
a trasferire formalmente la residenza entro il 15 febbraio 2025. La CP_1
casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi Parte_1
e i coarredi che la compongono;
le spese ordinarie inerenti tale immobile verranno sostenute integralmente dall'assegnataria mentre le spese straordinarie verranno divise tra i coniugi comproprietari come per legge;
c) Quanto alle frequentazioni padre-figlia, il sig. terrà con sè la minore CP_1
a weekend alterni dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore
20.00, il martedì dall'uscita da scuola alle ore 20.00 e ulteriormente nel weekend di competenza della madre il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
Resta inteso che il padre quando avrà la figlia con sé dovrà occuparsi, prima di riaccompagnarla dalla madre, di prepararla per la notte e farle svolgere i compiti per il successivo giorno di scuola.
Durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sè la figlia per tre CP_1
settimane, anche non consecutive tra di loro, da concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze di Natale, la bambina trascorrerà con entrambi i genitori in alternanza tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre sera in tale settimana alternando di anno in anno la Vigilia di Natale ed il Natale, ed il periodo dal 30 dicembre sera al 6 gennaio.
trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
In ogni caso, il giorno del proprio compleanno, 29 dicembre, la bambina potrà festeggiare con entrambi i genitori. I genitori si adopereranno affinché
possa trascorrere con il padre e con la madre il giorno del loro Per_1
rispettivo compleanno;
altresì la minore trascorrerà con il padre il giorno della
Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma.
In caso di assoluta totale indisponibilità di uno dei genitori a prendersi cura della bambina nel tempo a questi assegnato ed in specifico durante l'intero fine settimana o le settimane intere di custodia della figlia, l'altro genitore deve essere tempestivamente avvisato e sempre preferito ad una qualsiasi altra soluzione.
d) il sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore Controparte_1 verserà alla sig.ra l'importo di € 400,00 mensili (da Parte_1
aggiornare annualmente secondo indice Istat) da versarsi, a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore secondo le previsioni del Protocollo in uso al Tribunale di Brescia e comunque a fronte di esibizione di idonea documentazione fi-scale. Il sig.
si impegna a versare il 50% della rata mensile del mutuo già Controparte_1
cointestato ed acceso per l'acquisto della casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari;
e) a titolo di riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e anche in particolare a totale definizione della controversia inerente le somme versate a titolo di mutuo della casa coniugale versato dalla sig.ra dal Parte_1
mese di maggio 2022 al mese di dicembre 2024 e conseguenti sue richieste, il
Sig. entro il 15 febbraio 2025 si impegna a versare l'importo di € CP_1
7.000,00, che la moglie accetta a definitiva tacitazione, in forma di libretto/investimento/deposito o qualsivoglia idoneo strumento finanziario da concordare tra i coniugi intestato esclusivamente alla minore, importo vincolato sino alla maggiore età di e che non potrà essere utilizzato prima se Per_1
non per esigenze della minore e con la firma congiunta di entrambi i genitori.
f) I coniugi concordano che la spesa per la mensa scolastica di Per_1
rimanga integralmente a carico della sig.ra e che l'Assegno Parte_1
Unico per la minore venga suddiviso al 50% tra loro (50% a ciascun genitore).
g) I coniugi dichiarano di avere definito in separata sede ogni altra questione e di non avere perciò più nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione.
h) le parti attestano che ogni punto costituisce parte integrante del presente accordo relativo alle condizioni della separazione e ne condiziona il suo perfezionamento;
i) i coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
conforme alle condizioni come concordate non avendone interesse;
l) le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.”
Il Giudice preso atto del raggiunto accordo rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (BS) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 23,
Serie A, Parte II, dell'anno 2008);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti