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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2054/2023
promossa da
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marchese Parte_1 di Villabianca n. 98, presso lo studio dell'avv. Carmelo Neri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
in persona Controparte_1 del legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Parma, Via Giuseppe Verdi n. 9, presso lo studio dell'avv. Giorgio Conti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Parma, (di seguito solo al Controparte_1 CP_1 fine di sentire accertare e dichiarare che nessun contratto si era perfezionato tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in suo favore, della somma di €.
6.600 oltre accessori dalla data dell'originario pagamento fino al soddisfo;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'attrice aveva diritto a ricevere il materiale tecnico e da cucina;
con il favore delle spese di lite, ivi incluse quelle per la fase stragiudiziale della negoziazione assistita. Più in dettaglio, a fondamento delle proprie domande l'attrice ha dedotto:
- di avere compilato, nel novembre 2018, un modulo di candidatura direttamente on line per partecipare ad un corso di “Tecniche di Cucina”, organizzato da fornendo le informazioni richieste;
CP_1
- di avere ricevuto da parte di il modulo di “richiesta iscrizione ai corsi” indicante anche le CP_1 modalità e il termine entro cui effettuare il pagamento della relativa quota di iscrizione;
- di avere trasmesso detto modulo di iscrizione, da lei sottoscritto, unitamente alla ricevuta di versa- mento della quota;
- di non avere mai ricevuto conferma scritta di accettazione da parte di (che sarebbe dovuta CP_1 avvenire all'esito della verifica dei posti disponibili e dell'effettiva attivazione del corso, condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti);
1 - di aver esercitato il diritto di recesso;
- di avere quindi diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata.
Ha precisato che, dal tenore testuale del contratto (doc. 1 fasc. I grado appellante), l'invio del modulo di candidatura e il pagamento della quota di iscrizione, non comportavano la conclusione della fatti- specie contrattuale, considerato che “La Scuola può riservarsi il diritto di non accettare la candidatura qualora questa non rispetti i requisiti richiesti […] Coloro che saranno esclusi dalla graduatoria ri- marranno in lista d'attesa e avranno la possibilità di richiedere la restituzione della quota versata oppure ottenere l'iscrizione all'edizione successiva allo stesso corso”. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. CP_1
Più in dettaglio, la convenuta ha dedotto che il contratto tra le parti si era già perfezionato e che non era mai intervenuta alcuna tempestiva e formale revoca dell'iscrizione al corso da parte dell'attrice, nel termine di 14 giorni dall'avvenuta sottoscrizione, così come previsto nel contratto (art.10). Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 645/2023, all'esito della espletata istruttoria, consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
“Secondo l'attrice tra le parti non si sarebbe concluso un contratto a causa del mancato completa- mento della fattispecie a formazione progressiva richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c. L'omesso invio di una formale accettazione al richiedente la partecipazione al corso da parte della convenuta, comporterebbe l'omesso perfezionamento della fattispecie contrattuale e ciò riceverebbe conferma dal fatto che, nella prima pagina del modulo di richiesta di iscrizione ai corsi, venne previsto che la convenuta, dato atto della richiesta da parte dell'attrice, avrebbe dovuto inviare “conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto”, in realtà mai avvenuta. L'assunto non è fondato. Nel doc. prodotto sub 1 da parte attrice ed intitolato: “richiesta di iscrizione ai corsi” venne dato atto che l'attrice con domanda di adesione del 5 novembre 2013 aveva chiesto di essere ammessa al corso tecniche di cucina di e che:” La società, dopo avere verificato la esistenza dei requisiti CP_1 necessari, ha accolto la domanda (seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfeziona- mento del contratto)”. Tale documento venne inviato all'attrice e dalla stessa compilato in ogni sua parte e sottoscritto e ritrasmesso ad unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione, circostanza CP_1 pacifica.
Emerge quindi dal documento che la domanda di iscrizione al corso venne accettata da parte della convenuta e ciò ha comportato il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 primo comma cc, posto che l'attrice proponente (per avere presentato domanda di ammissione al corso) ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte della convenuta (che, “dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda”). A fronte di tale meccanismo negoziale l'inciso “seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto” è pletorico ed evidentemente frutto di mancate conoscenze giuridiche da parte del redattore, ma non presenta alcun rilevo al fine di vanificare o escludere il già avvenuto perfezionamento del contratto a seguito della volontà delle parti estrinsecatasi nelle modalità indicate in precedenza.
La domanda deve pertanto essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
2 Con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 1326 c.c. laddove il Tribunale ha ritenuto perfe- zionato il vincolo contrattuale, pur in difetto di comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte di
CP_1
Sostiene che il Tribunale, errando nell'interpretazione di detta norma e senza ben chiarire il proprio iter motivazionale, ha ritenuto che l'inserimento (già) nel modulo di iscrizione della seguente frase:
“dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda”, comportava il per- fezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c. comma 1; ipotizzando quindi che, già in quella sede, avesse accettato la candidatura e che pertanto la frase “seguirà conferma scritta di accet- CP_1 tazione a seguito del perfezionamento del contratto”, fosse pletorica e senza alcun effetto sostanziale. Rileva che si tratta di una motivazione errata e non condivisibile, in quanto, dalla disamina della docu- mentazione in atti, non è possibile affermare l'avvenuta conclusione di un contratto, stante l'omesso completamento della fattispecie a formazione progressiva richiesta dall'art. 1326 c.c. Riporta quindi i passaggi previsti per la conclusione di un contratto tra le parti e osserva che: a) l'interessato deve compilare “il form di candidatura fornendo i…dati anagrafici, il percorso di studi ed eventuali esperienze lavorative già svolte, allegando il CV”; b) ricevuta la scheda (di “richiesta di iscrizione al corso”), dopo averla compilata coi propri dati, entro 10 giorni deve provvedere al versamento della quota di iscrizione che ammonta a “Euro 5.159,84 + IVA 22% più un contributo di Euro 250,00 + IVA 22% per l'acquisto del . Parte_2
c) il candidato deve attendere la conferma scritta dell'accettazione al corso, che avviene dietro verifica da parte della scuola dei curricula e del numero di partecipanti (previa verifica dei posti disponibili, dell'effettiva attivazione del corso, condizionato al raggiungimento di un numero minimo di parteci- panti, dell'effettivo accredito della quota di iscrizione). Richiama quindi il documento di “iscrizione al corso” (doc.1 fasc. I grado appellante), ove si legge che:
- “il candidato ha chiesto di essere ammesso al corso …”;
- la società” dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda”;
- “La Scuola può riservarsi il diritto di non accettare la candidatura qualora questa non rispetti i requisiti richiesti”;
- “Coloro che saranno esclusi dalla graduatoria rimarranno in lista d'attesa e avranno la possibilità di richiedere la restituzione della quota versata oppure ottenere l'iscrizione all'edizione successiva allo stesso corso”; Osserva quindi che, quanto riportato nel contratto, non è certamente una frase “pletorica e non in grado di incidere sul vincolo”, visto che il candidato al corso, nel momento in cui accetta di iscriversi, accetta anche la possibilità di esserne escluso e la circostanza che, nel medesimo modulo, vi siano delle frasi totalmente distoniche (e che si contraddicono apertamente), non può ricadere unicamente sul consu- matore, obbligato, per frequentare il corso, a sottoscrivere quella modulistica ovvero a rinunciarvi.
La conseguenza di detto ragionamento è che, l'omesso invio di una formale accettazione al richiedente la partecipazione al corso, da parte della odierna parte appellata, comporta l'omesso perfezionamento della fattispecie contrattuale che, nel caso di specie, non ha mai avuto neanche un principio di esecu- zione.
Sostiene che si tratta di una fattispecie a formazione progressiva (e non dunque di ipotesi disciplinata dall'art. 1342 c.c.) e che i relativi indizi sono chiari ed incontrovertibili, posto che è la stessa organiz- zazione del corso a prevedere una fase preliminare di valutazione dei curricula degli “aspiranti alunni”,
3 finalizzata alla verifica dei requisiti necessari, cui potrebbe comunque conseguire l'esclusione con re- stituzione delle somme.
La mancanza quindi dell'invio di una formale accettazione della richiesta da parte di comporta CP_1 l'impossibilità di ritenere concluso il contratto tra le parti e ciò anche in caso di pagamento integrale della relativa quota d'iscrizione.
Ribadisce che sul sito internet di (doc.3 fasc. I grado appellante) si legge che: “La candidatura CP_1 non è l'iscrizione definitiva, ma è la prenotazione del posto all'interno di un corso. Ricordiamo infatti che: Tutti i corsi sono a numero chiuso: per questa ragione potrebbe accadere che non ci siano CP_1 più posti disponibili nell'edizione selezionata. In questo caso la Segreteria Studenti informerà il can- didato per inserirlo in lista di attesa o concordare un'altra edizione. La Scuola può riservarsi il diritto di non accettare la candidatura qualora questa non rispetti i requisiti richiesti. Anche in questo caso sarà premura della Segreteria Studenti informare tempestivamente il candidato”. Ed ancora, nel modulo di iscrizione (doc. 1 fasc. I grado appellante) si legge: “Poiché il Corso Tecniche di Cucina è a numero chiuso, per l'ammissione vige il criterio temporale di iscrizione. Coloro che saranno esclusi dalla graduatoria rimarranno in lista d'attesa e avranno la possibilità di richiedere la restituzione della quota versata oppure ottenere l'iscrizione all'edizione successiva allo stesso corso”. Con il secondo motivo si duole della condanna alle spese, in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Sostiene che la particolare peculiarità della vicenda, avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che lo stesso Tribunale ha dichiarato che la frase “seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto”, che ha sostanzialmente dato causa alla presente controversia, non dovesse essere inserita nello schema di contratto, né dovesse essere considerata ai fini del vincolo giuridico tra le parti, tanto che il Giudice di prime cure l'ha ritenuta
“pletorica” e frutto di mancate conoscenze giuridiche del predisponente. Se è vero quanto appena esposto, non può essere soggetto a sanzione (in termini di spese di soccom- benza) il consumatore (totalmente privo di conoscenze giuridiche) che, sulla scorta della mera lettura del contratto, abbia atteso invano una “accettazione d'iscrizione”, mai pervenuta. Il capo delle spese andrà dunque riformato, addebitando quelle per entrambi i giudizi sulla società appellata, ovvero dichiarandone la compensazione.
Quindi conclude chiedendo l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con com- Controparte_1 parsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale di Parma, con motivazione del tutto condivisibile, ha affermato che la do- manda di iscrizione era stata già accolta, come chiaramente riportato nel relativo modulo di iscrizione trasmesso dall'appellante in data 06.11.2018, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto bonifico e ciò aveva comportato il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 primo comma c.c. Il Tribunale ha altresì correttamente, affermato che “a fronte di tale meccanismo negoziale l'inciso
“seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto” è pletorico ed evidentemente frutto di mancate conoscenze giuridiche da parte del redattore, ma non presenta alcun rilevo al fine di vanificare o escludere il già avvenuto perfezionamento del contratto a seguito della volontà delle parti estrinsecatasi nelle modalità indicate in precedenza”. Ribadisce la modalità di partecipazione ai corsi organizzati da e osserva che, chiunque intenda CP_1 candidarsi ad un corso:
4 a) deve selezionare sul sito internet di quello di proprio interesse e compilare il modulo on line CP_1
“Candidati”, indicando i propri dati anagrafici, il percorso di studi ed eventuali esperienze lavorative già svolte ed allegando il proprio CV (doc.1 fasc. I grado appellata);
b) il sistema, a questo punto, invia la candidatura alla segreteria studenti di che, sulla base delle CP_1 informazioni fornite, effettua una prima selezione, verificando la sussistenza dei requisiti necessari (e cioè diploma di maturità, buona conoscenza della lingua italiana e età minima 18 anni e massima 40); c) solo laddove il candidato risponda a tali requisiti, può accogliere la domanda e trasmette, al CP_1 candidato ritenuto “idoneo”, il modulo di richiesta di iscrizione al corso prescelto, da compilare in ogni sua parte, dando termine per provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
Osserva ancora che può anche accadere che avendo già raggiunto il numero massimo di iscritti CP_1
o ritenendo di non poter accettare la candidatura per mancanza dei requisiti richiesti, non invii al can- didato il modulo di richiesta d'iscrizione ai corsi, informandolo delle ragioni ostative alla sua parteci- pazione al corso prescelto (ma non è stato questo il caso).
Quindi nella fattispecie in esame, l'iter di iscrizione della sig.ra alla 50ª edizione del Pt_1 [...]
può, quindi, essere così schematicamente riassunto: Parte_3
1) richiesta di ammissione mediante candidatura on line;
2) accettazione e ammissione dell'alunna, previa verifica dei requisiti di ammissione previsti da mediante invio e ricevimento del modulo di iscrizione a mezzo fax in data 6.11.2018; CP_1
3) sottoscrizione del modulo e versamento della quota di iscrizione.
Sostiene quindi che è del tutto corretto il ragionamento seguito dal giudice di prime cure secondo il quale “nel doc. prodotto sub 1 da parte attrice ed intitolato: “richiesta di iscrizione ai corsi” venne dato atto che l'attrice con domanda di adesione del 5 novembre 2013 aveva chiesto di essere ammessa al corso tecniche di cucina di e che:” La società, dopo avere verificato la esistenza dei CP_1 requisiti necessari, ha accolto la domanda (seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del per- fezionamento del contratto)”. Il Tribunale, correttamente, ha ritenuto che l'invio da parte di della richiesta di iscrizione vale CP_1 ed è valsa, come conferma dell'accettazione al corso, tanto è vero che in tale documento (cfr. sempre doc. 2 fascicolo primo grado di parte convenuta) si dichiara espressamente di aver “accolto” la do- manda, di guisa che l'inciso successivo e tra parentesi (“seguirà conferma scritta”), si rivela all'evi- denza del tutto ultroneo, inserito ad abundantiam e non certo determinante. L'errore in cui incorre l'appellante, e in cui del resto è incorsa per tutto il giudizio di primo grado, è ben evidente se solo si considera che il descritto iter di iscrizione prevede che il pagamento avvenga in un momento successivo alla verifica dei requisiti, all'accettazione e all'ammissione del candidato.
Osserva che l'espressione “(seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto)”, non può quindi intendersi, come sostenuto dall'appellante, nel senso della necessità di un'ulteriore accettazione della candidatura, ma nel senso che risulta dal complesso dell'atto e, in par- ticolare, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali del contratto ove si prevede che, qualora non fosse stato raggiunto il numero minimo o superato il numero massimo dei partecipanti, alternativamente, l'alunno già iscritto avrebbe avuto diritto alla restituzione della quota versata oppure all'iscrizione all'edizione successiva dello stesso corso. Rileva che la consegna del kit da cucina era conseguente all'avvenuta partecipazione al corso da parte dell'appellante (fatto mai verificatosi).
5 Osserva ancora che la sig.ra non ha mai rinunciato alla propria iscrizione e non vi è agli atti Pt_1 prova alcuna dell'asserita rinuncia. Sul secondo motivo sostiene che la statuizione sulle spese è una conseguenza della regola generale in tema di soccombenza.
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudi- zio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.09.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. All'esito di un attento riesame degli atti e dei documenti delle parti, alla luce del motivo di appello, deve essere confermata la sentenza impugnata che, con motivazione del tutto condivisibile, ha affer- mato che il contratto tra le parti si è perfezionato ai sensi dell'art. 1326 primo comma c.c.
Difatti non sono contestati i seguenti fatti:
a) l'appellante, compilando il relativo modulo, ha presentato la propria candidatura alla 50° edizione del Corso di Tecniche di Cucina, organizzato da CP_1 b) l'appellante ha ricevuto da il modulo di iscrizione a detto corso - contenente già la seguente CP_1 frase: “dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda” - che è stato poi completato, firmato e ritrasmesso a mezzo fax dalla stessa ad unitamente alla Pt_1 CP_1 ricevuta attestante l'avvenuto bonifico (doc. 1 e 2 fasc. I grado appellante). Il Tribunale ha altresì correttamente, affermato che “a fronte di tale meccanismo negoziale l'inciso
“seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto” è pletorico ed evidentemente frutto di mancate conoscenze giuridiche da parte del redattore, ma non presenta alcun rilevo al fine di vanificare o escludere il già avvenuto perfezionamento del contratto a seguito della volontà delle parti estrinsecatasi nelle modalità indicate in precedenza”. Più in dettaglio, dalla documentazione in atti, emerge che la modalità di partecipazione ai corsi orga- nizzati da consiste: CP_1
a) nella previa selezione, sul sito internet di del corso di proprio interesse, con compilazione
CP_1 del modulo di candidatura (doc.1 fasc. I grado , contenente indicazione dei propri dati anagra-
CP_1 fici, del percorso di studi, di eventuali esperienze lavorative, nonché allegazione del proprio CV;
b) in una previa selezione da parte di sulla base delle informazioni fornite (e cioè diploma di
CP_1 maturità, buona conoscenza della lingua italiana ed età minima di 18 anni e massima di 40); c) nella trasmissione da parte di al candidato ritenuto “idoneo” (all'esito positivo della citata
CP_1 preliminare verifica), di un modulo di richiesta di iscrizione al corso prescelto, da compilare in ogni sua parte, con termine per provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro 10 giorni dal rice- vimento dello stesso;
d) nella ritrasmissione di detto modulo, compilato e sottoscritto, da parte del candidato ad CP_1 unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota prevista per il corso.
Quindi nella fattispecie in esame, l'iter di iscrizione della sig.ra alla 50ª edizione del Corso Pt_1
Tecniche di Cucina di ALMA può, quindi, essere così schematicamente riassunto: 1) richiesta di ammissione da parte della sig,ra mediante la compilazione del form di candida- Pt_1 tura che “non è l'iscrizione definitiva ma è la prenotazione al posto all'interno di un corso” (doc. 3 fasc. I grado appellante) ;
6 2) accettazione della candidatura da parte di (previa verifica dei requisiti previsti) e conse- CP_1 guente ammissione della sig.ra alla partecipazione alla 50° edizione del Corso Tecniche di Pt_1
Cucina, mediante invio del relativo modulo di iscrizione (da compilare, firmare e ritrasmettere unita- mente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al corso);
3) versamento della quota di iscrizione, compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione, suc- cessivamente ritrasmesso da parte della sig.ra ad Pt_1 CP_1 Da ciò consegue l'avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 comma 1 c.c. Ciò detto, si deve poi ragionevolmente ritenere che l'espressione “(seguirà conferma scritta di accet- tazione a seguito del perfezionamento del contratto)”, non può intendersi, come sostenuto dall'appel- lante, nel senso di necessità di un'ulteriore dichiarazione di accettazione della candidatura, ma piuttosto deve essere letta unitamente al disposto dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto, apposte in calce al modulo di iscrizione, laddove è previsto che, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo o di avvenuto superamento del numero massimo di partecipanti, alternativamente, l'alunno già iscritto avrebbe avuto diritto alla restituzione della quota versata oppure all'iscrizione all'edizione suc- cessiva dello stesso corso.
Si osserva ancora che la consegna del kit da cucina era prevista a seguito dell'avvenuta partecipazione al corso da parte dell'appellante (fatto mai verificatosi) e che, dalla documentazione in atti, non è emersa la prova di alcuna rinuncia da parte dell'appellante alla domanda di iscrizione dello 06.11.2018.
Non è meritevole di accoglimento, poi, il secondo motivo di appello in quanto la condanna alle spese
è una conseguenza della regola generale in tema di soccombenza.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sen- tenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in di- fetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 2.906 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 15.09.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2054/2023
promossa da
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marchese Parte_1 di Villabianca n. 98, presso lo studio dell'avv. Carmelo Neri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
in persona Controparte_1 del legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Parma, Via Giuseppe Verdi n. 9, presso lo studio dell'avv. Giorgio Conti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Parma, (di seguito solo al Controparte_1 CP_1 fine di sentire accertare e dichiarare che nessun contratto si era perfezionato tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in suo favore, della somma di €.
6.600 oltre accessori dalla data dell'originario pagamento fino al soddisfo;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'attrice aveva diritto a ricevere il materiale tecnico e da cucina;
con il favore delle spese di lite, ivi incluse quelle per la fase stragiudiziale della negoziazione assistita. Più in dettaglio, a fondamento delle proprie domande l'attrice ha dedotto:
- di avere compilato, nel novembre 2018, un modulo di candidatura direttamente on line per partecipare ad un corso di “Tecniche di Cucina”, organizzato da fornendo le informazioni richieste;
CP_1
- di avere ricevuto da parte di il modulo di “richiesta iscrizione ai corsi” indicante anche le CP_1 modalità e il termine entro cui effettuare il pagamento della relativa quota di iscrizione;
- di avere trasmesso detto modulo di iscrizione, da lei sottoscritto, unitamente alla ricevuta di versa- mento della quota;
- di non avere mai ricevuto conferma scritta di accettazione da parte di (che sarebbe dovuta CP_1 avvenire all'esito della verifica dei posti disponibili e dell'effettiva attivazione del corso, condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti);
1 - di aver esercitato il diritto di recesso;
- di avere quindi diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata.
Ha precisato che, dal tenore testuale del contratto (doc. 1 fasc. I grado appellante), l'invio del modulo di candidatura e il pagamento della quota di iscrizione, non comportavano la conclusione della fatti- specie contrattuale, considerato che “La Scuola può riservarsi il diritto di non accettare la candidatura qualora questa non rispetti i requisiti richiesti […] Coloro che saranno esclusi dalla graduatoria ri- marranno in lista d'attesa e avranno la possibilità di richiedere la restituzione della quota versata oppure ottenere l'iscrizione all'edizione successiva allo stesso corso”. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. CP_1
Più in dettaglio, la convenuta ha dedotto che il contratto tra le parti si era già perfezionato e che non era mai intervenuta alcuna tempestiva e formale revoca dell'iscrizione al corso da parte dell'attrice, nel termine di 14 giorni dall'avvenuta sottoscrizione, così come previsto nel contratto (art.10). Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 645/2023, all'esito della espletata istruttoria, consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
“Secondo l'attrice tra le parti non si sarebbe concluso un contratto a causa del mancato completa- mento della fattispecie a formazione progressiva richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c. L'omesso invio di una formale accettazione al richiedente la partecipazione al corso da parte della convenuta, comporterebbe l'omesso perfezionamento della fattispecie contrattuale e ciò riceverebbe conferma dal fatto che, nella prima pagina del modulo di richiesta di iscrizione ai corsi, venne previsto che la convenuta, dato atto della richiesta da parte dell'attrice, avrebbe dovuto inviare “conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto”, in realtà mai avvenuta. L'assunto non è fondato. Nel doc. prodotto sub 1 da parte attrice ed intitolato: “richiesta di iscrizione ai corsi” venne dato atto che l'attrice con domanda di adesione del 5 novembre 2013 aveva chiesto di essere ammessa al corso tecniche di cucina di e che:” La società, dopo avere verificato la esistenza dei requisiti CP_1 necessari, ha accolto la domanda (seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfeziona- mento del contratto)”. Tale documento venne inviato all'attrice e dalla stessa compilato in ogni sua parte e sottoscritto e ritrasmesso ad unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione, circostanza CP_1 pacifica.
Emerge quindi dal documento che la domanda di iscrizione al corso venne accettata da parte della convenuta e ciò ha comportato il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 primo comma cc, posto che l'attrice proponente (per avere presentato domanda di ammissione al corso) ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte della convenuta (che, “dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda”). A fronte di tale meccanismo negoziale l'inciso “seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto” è pletorico ed evidentemente frutto di mancate conoscenze giuridiche da parte del redattore, ma non presenta alcun rilevo al fine di vanificare o escludere il già avvenuto perfezionamento del contratto a seguito della volontà delle parti estrinsecatasi nelle modalità indicate in precedenza.
La domanda deve pertanto essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
2 Con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 1326 c.c. laddove il Tribunale ha ritenuto perfe- zionato il vincolo contrattuale, pur in difetto di comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte di
CP_1
Sostiene che il Tribunale, errando nell'interpretazione di detta norma e senza ben chiarire il proprio iter motivazionale, ha ritenuto che l'inserimento (già) nel modulo di iscrizione della seguente frase:
“dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda”, comportava il per- fezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c. comma 1; ipotizzando quindi che, già in quella sede, avesse accettato la candidatura e che pertanto la frase “seguirà conferma scritta di accet- CP_1 tazione a seguito del perfezionamento del contratto”, fosse pletorica e senza alcun effetto sostanziale. Rileva che si tratta di una motivazione errata e non condivisibile, in quanto, dalla disamina della docu- mentazione in atti, non è possibile affermare l'avvenuta conclusione di un contratto, stante l'omesso completamento della fattispecie a formazione progressiva richiesta dall'art. 1326 c.c. Riporta quindi i passaggi previsti per la conclusione di un contratto tra le parti e osserva che: a) l'interessato deve compilare “il form di candidatura fornendo i…dati anagrafici, il percorso di studi ed eventuali esperienze lavorative già svolte, allegando il CV”; b) ricevuta la scheda (di “richiesta di iscrizione al corso”), dopo averla compilata coi propri dati, entro 10 giorni deve provvedere al versamento della quota di iscrizione che ammonta a “Euro 5.159,84 + IVA 22% più un contributo di Euro 250,00 + IVA 22% per l'acquisto del . Parte_2
c) il candidato deve attendere la conferma scritta dell'accettazione al corso, che avviene dietro verifica da parte della scuola dei curricula e del numero di partecipanti (previa verifica dei posti disponibili, dell'effettiva attivazione del corso, condizionato al raggiungimento di un numero minimo di parteci- panti, dell'effettivo accredito della quota di iscrizione). Richiama quindi il documento di “iscrizione al corso” (doc.1 fasc. I grado appellante), ove si legge che:
- “il candidato ha chiesto di essere ammesso al corso …”;
- la società” dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda”;
- “La Scuola può riservarsi il diritto di non accettare la candidatura qualora questa non rispetti i requisiti richiesti”;
- “Coloro che saranno esclusi dalla graduatoria rimarranno in lista d'attesa e avranno la possibilità di richiedere la restituzione della quota versata oppure ottenere l'iscrizione all'edizione successiva allo stesso corso”; Osserva quindi che, quanto riportato nel contratto, non è certamente una frase “pletorica e non in grado di incidere sul vincolo”, visto che il candidato al corso, nel momento in cui accetta di iscriversi, accetta anche la possibilità di esserne escluso e la circostanza che, nel medesimo modulo, vi siano delle frasi totalmente distoniche (e che si contraddicono apertamente), non può ricadere unicamente sul consu- matore, obbligato, per frequentare il corso, a sottoscrivere quella modulistica ovvero a rinunciarvi.
La conseguenza di detto ragionamento è che, l'omesso invio di una formale accettazione al richiedente la partecipazione al corso, da parte della odierna parte appellata, comporta l'omesso perfezionamento della fattispecie contrattuale che, nel caso di specie, non ha mai avuto neanche un principio di esecu- zione.
Sostiene che si tratta di una fattispecie a formazione progressiva (e non dunque di ipotesi disciplinata dall'art. 1342 c.c.) e che i relativi indizi sono chiari ed incontrovertibili, posto che è la stessa organiz- zazione del corso a prevedere una fase preliminare di valutazione dei curricula degli “aspiranti alunni”,
3 finalizzata alla verifica dei requisiti necessari, cui potrebbe comunque conseguire l'esclusione con re- stituzione delle somme.
La mancanza quindi dell'invio di una formale accettazione della richiesta da parte di comporta CP_1 l'impossibilità di ritenere concluso il contratto tra le parti e ciò anche in caso di pagamento integrale della relativa quota d'iscrizione.
Ribadisce che sul sito internet di (doc.3 fasc. I grado appellante) si legge che: “La candidatura CP_1 non è l'iscrizione definitiva, ma è la prenotazione del posto all'interno di un corso. Ricordiamo infatti che: Tutti i corsi sono a numero chiuso: per questa ragione potrebbe accadere che non ci siano CP_1 più posti disponibili nell'edizione selezionata. In questo caso la Segreteria Studenti informerà il can- didato per inserirlo in lista di attesa o concordare un'altra edizione. La Scuola può riservarsi il diritto di non accettare la candidatura qualora questa non rispetti i requisiti richiesti. Anche in questo caso sarà premura della Segreteria Studenti informare tempestivamente il candidato”. Ed ancora, nel modulo di iscrizione (doc. 1 fasc. I grado appellante) si legge: “Poiché il Corso Tecniche di Cucina è a numero chiuso, per l'ammissione vige il criterio temporale di iscrizione. Coloro che saranno esclusi dalla graduatoria rimarranno in lista d'attesa e avranno la possibilità di richiedere la restituzione della quota versata oppure ottenere l'iscrizione all'edizione successiva allo stesso corso”. Con il secondo motivo si duole della condanna alle spese, in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Sostiene che la particolare peculiarità della vicenda, avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che lo stesso Tribunale ha dichiarato che la frase “seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto”, che ha sostanzialmente dato causa alla presente controversia, non dovesse essere inserita nello schema di contratto, né dovesse essere considerata ai fini del vincolo giuridico tra le parti, tanto che il Giudice di prime cure l'ha ritenuta
“pletorica” e frutto di mancate conoscenze giuridiche del predisponente. Se è vero quanto appena esposto, non può essere soggetto a sanzione (in termini di spese di soccom- benza) il consumatore (totalmente privo di conoscenze giuridiche) che, sulla scorta della mera lettura del contratto, abbia atteso invano una “accettazione d'iscrizione”, mai pervenuta. Il capo delle spese andrà dunque riformato, addebitando quelle per entrambi i giudizi sulla società appellata, ovvero dichiarandone la compensazione.
Quindi conclude chiedendo l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con com- Controparte_1 parsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale di Parma, con motivazione del tutto condivisibile, ha affermato che la do- manda di iscrizione era stata già accolta, come chiaramente riportato nel relativo modulo di iscrizione trasmesso dall'appellante in data 06.11.2018, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto bonifico e ciò aveva comportato il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 primo comma c.c. Il Tribunale ha altresì correttamente, affermato che “a fronte di tale meccanismo negoziale l'inciso
“seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto” è pletorico ed evidentemente frutto di mancate conoscenze giuridiche da parte del redattore, ma non presenta alcun rilevo al fine di vanificare o escludere il già avvenuto perfezionamento del contratto a seguito della volontà delle parti estrinsecatasi nelle modalità indicate in precedenza”. Ribadisce la modalità di partecipazione ai corsi organizzati da e osserva che, chiunque intenda CP_1 candidarsi ad un corso:
4 a) deve selezionare sul sito internet di quello di proprio interesse e compilare il modulo on line CP_1
“Candidati”, indicando i propri dati anagrafici, il percorso di studi ed eventuali esperienze lavorative già svolte ed allegando il proprio CV (doc.1 fasc. I grado appellata);
b) il sistema, a questo punto, invia la candidatura alla segreteria studenti di che, sulla base delle CP_1 informazioni fornite, effettua una prima selezione, verificando la sussistenza dei requisiti necessari (e cioè diploma di maturità, buona conoscenza della lingua italiana e età minima 18 anni e massima 40); c) solo laddove il candidato risponda a tali requisiti, può accogliere la domanda e trasmette, al CP_1 candidato ritenuto “idoneo”, il modulo di richiesta di iscrizione al corso prescelto, da compilare in ogni sua parte, dando termine per provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
Osserva ancora che può anche accadere che avendo già raggiunto il numero massimo di iscritti CP_1
o ritenendo di non poter accettare la candidatura per mancanza dei requisiti richiesti, non invii al can- didato il modulo di richiesta d'iscrizione ai corsi, informandolo delle ragioni ostative alla sua parteci- pazione al corso prescelto (ma non è stato questo il caso).
Quindi nella fattispecie in esame, l'iter di iscrizione della sig.ra alla 50ª edizione del Pt_1 [...]
può, quindi, essere così schematicamente riassunto: Parte_3
1) richiesta di ammissione mediante candidatura on line;
2) accettazione e ammissione dell'alunna, previa verifica dei requisiti di ammissione previsti da mediante invio e ricevimento del modulo di iscrizione a mezzo fax in data 6.11.2018; CP_1
3) sottoscrizione del modulo e versamento della quota di iscrizione.
Sostiene quindi che è del tutto corretto il ragionamento seguito dal giudice di prime cure secondo il quale “nel doc. prodotto sub 1 da parte attrice ed intitolato: “richiesta di iscrizione ai corsi” venne dato atto che l'attrice con domanda di adesione del 5 novembre 2013 aveva chiesto di essere ammessa al corso tecniche di cucina di e che:” La società, dopo avere verificato la esistenza dei CP_1 requisiti necessari, ha accolto la domanda (seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del per- fezionamento del contratto)”. Il Tribunale, correttamente, ha ritenuto che l'invio da parte di della richiesta di iscrizione vale CP_1 ed è valsa, come conferma dell'accettazione al corso, tanto è vero che in tale documento (cfr. sempre doc. 2 fascicolo primo grado di parte convenuta) si dichiara espressamente di aver “accolto” la do- manda, di guisa che l'inciso successivo e tra parentesi (“seguirà conferma scritta”), si rivela all'evi- denza del tutto ultroneo, inserito ad abundantiam e non certo determinante. L'errore in cui incorre l'appellante, e in cui del resto è incorsa per tutto il giudizio di primo grado, è ben evidente se solo si considera che il descritto iter di iscrizione prevede che il pagamento avvenga in un momento successivo alla verifica dei requisiti, all'accettazione e all'ammissione del candidato.
Osserva che l'espressione “(seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto)”, non può quindi intendersi, come sostenuto dall'appellante, nel senso della necessità di un'ulteriore accettazione della candidatura, ma nel senso che risulta dal complesso dell'atto e, in par- ticolare, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali del contratto ove si prevede che, qualora non fosse stato raggiunto il numero minimo o superato il numero massimo dei partecipanti, alternativamente, l'alunno già iscritto avrebbe avuto diritto alla restituzione della quota versata oppure all'iscrizione all'edizione successiva dello stesso corso. Rileva che la consegna del kit da cucina era conseguente all'avvenuta partecipazione al corso da parte dell'appellante (fatto mai verificatosi).
5 Osserva ancora che la sig.ra non ha mai rinunciato alla propria iscrizione e non vi è agli atti Pt_1 prova alcuna dell'asserita rinuncia. Sul secondo motivo sostiene che la statuizione sulle spese è una conseguenza della regola generale in tema di soccombenza.
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudi- zio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.09.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. All'esito di un attento riesame degli atti e dei documenti delle parti, alla luce del motivo di appello, deve essere confermata la sentenza impugnata che, con motivazione del tutto condivisibile, ha affer- mato che il contratto tra le parti si è perfezionato ai sensi dell'art. 1326 primo comma c.c.
Difatti non sono contestati i seguenti fatti:
a) l'appellante, compilando il relativo modulo, ha presentato la propria candidatura alla 50° edizione del Corso di Tecniche di Cucina, organizzato da CP_1 b) l'appellante ha ricevuto da il modulo di iscrizione a detto corso - contenente già la seguente CP_1 frase: “dopo avere verificato la esistenza dei requisiti necessari, ha accolto la domanda” - che è stato poi completato, firmato e ritrasmesso a mezzo fax dalla stessa ad unitamente alla Pt_1 CP_1 ricevuta attestante l'avvenuto bonifico (doc. 1 e 2 fasc. I grado appellante). Il Tribunale ha altresì correttamente, affermato che “a fronte di tale meccanismo negoziale l'inciso
“seguirà conferma scritta di accettazione a seguito del perfezionamento del contratto” è pletorico ed evidentemente frutto di mancate conoscenze giuridiche da parte del redattore, ma non presenta alcun rilevo al fine di vanificare o escludere il già avvenuto perfezionamento del contratto a seguito della volontà delle parti estrinsecatasi nelle modalità indicate in precedenza”. Più in dettaglio, dalla documentazione in atti, emerge che la modalità di partecipazione ai corsi orga- nizzati da consiste: CP_1
a) nella previa selezione, sul sito internet di del corso di proprio interesse, con compilazione
CP_1 del modulo di candidatura (doc.1 fasc. I grado , contenente indicazione dei propri dati anagra-
CP_1 fici, del percorso di studi, di eventuali esperienze lavorative, nonché allegazione del proprio CV;
b) in una previa selezione da parte di sulla base delle informazioni fornite (e cioè diploma di
CP_1 maturità, buona conoscenza della lingua italiana ed età minima di 18 anni e massima di 40); c) nella trasmissione da parte di al candidato ritenuto “idoneo” (all'esito positivo della citata
CP_1 preliminare verifica), di un modulo di richiesta di iscrizione al corso prescelto, da compilare in ogni sua parte, con termine per provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro 10 giorni dal rice- vimento dello stesso;
d) nella ritrasmissione di detto modulo, compilato e sottoscritto, da parte del candidato ad CP_1 unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota prevista per il corso.
Quindi nella fattispecie in esame, l'iter di iscrizione della sig.ra alla 50ª edizione del Corso Pt_1
Tecniche di Cucina di ALMA può, quindi, essere così schematicamente riassunto: 1) richiesta di ammissione da parte della sig,ra mediante la compilazione del form di candida- Pt_1 tura che “non è l'iscrizione definitiva ma è la prenotazione al posto all'interno di un corso” (doc. 3 fasc. I grado appellante) ;
6 2) accettazione della candidatura da parte di (previa verifica dei requisiti previsti) e conse- CP_1 guente ammissione della sig.ra alla partecipazione alla 50° edizione del Corso Tecniche di Pt_1
Cucina, mediante invio del relativo modulo di iscrizione (da compilare, firmare e ritrasmettere unita- mente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al corso);
3) versamento della quota di iscrizione, compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione, suc- cessivamente ritrasmesso da parte della sig.ra ad Pt_1 CP_1 Da ciò consegue l'avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 comma 1 c.c. Ciò detto, si deve poi ragionevolmente ritenere che l'espressione “(seguirà conferma scritta di accet- tazione a seguito del perfezionamento del contratto)”, non può intendersi, come sostenuto dall'appel- lante, nel senso di necessità di un'ulteriore dichiarazione di accettazione della candidatura, ma piuttosto deve essere letta unitamente al disposto dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto, apposte in calce al modulo di iscrizione, laddove è previsto che, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo o di avvenuto superamento del numero massimo di partecipanti, alternativamente, l'alunno già iscritto avrebbe avuto diritto alla restituzione della quota versata oppure all'iscrizione all'edizione suc- cessiva dello stesso corso.
Si osserva ancora che la consegna del kit da cucina era prevista a seguito dell'avvenuta partecipazione al corso da parte dell'appellante (fatto mai verificatosi) e che, dalla documentazione in atti, non è emersa la prova di alcuna rinuncia da parte dell'appellante alla domanda di iscrizione dello 06.11.2018.
Non è meritevole di accoglimento, poi, il secondo motivo di appello in quanto la condanna alle spese
è una conseguenza della regola generale in tema di soccombenza.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sen- tenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in di- fetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 2.906 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 15.09.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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