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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1267/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1267 dell'anno 2022, vertente tra di via A. Falcone 249 in Napoli (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Sandro Del Bono.
CP_1
e
(c.f. e (c.f. ) Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall' avv. Emanuela Romaniello.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. 2253/2022 rep. emessa, ex art. 702 ter c.p.c., il 15.2.2022 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto al n.r.g. 9388/2021, in tema di occupazione senza titolo, rilascio di bene immobile e pagamento di indennità per l'occupazione senza titolo”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.3.2022, il (di via A. Falcone 249 in Napoli) ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso Parte_3 Parte_2
l'ordinanza n. 2253/2022 rep. pronunciata, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Napoli il 15.2.2022, chiedendo: “..dichiarare ammissibile e fondata la qui spinta impugnazione e, in parziale riforma dell'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli nel procedimento avente n.r.g. 9388/2021, accogliere il gravame e condannare le parti convenute, in solido tra loro, ovvero chi di ragione, alla corresponsione di un indennizzo e/o al risarcimento di tutti i danni subiti, come in premessa descritti e rivendicati, correlati all'abusiva detenzione ed al forzoso suo mancato utilizzo e/o godimento da parte della , CP_2 riconoscendoli in ragione di € 6000,00 con decorrenza dal febbraio 2018 (ovvero, gradatamente dal 24.02.2020, data in cui il
ne ha deliberato la messa sul mercato locativo abitativo) e sino all'effettivo rilascio, con quantificazione e liquidazione a Parte_1 farsi se del caso mediante TU (già richiesta in ricorso di prime cure e reiterata all'udienza del 09.02.2022 innanzi al Tribunale), ovvero liquidandolo con ricorso al procedimento equitativo, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e competenze di giudizio del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
Iscritta la causa al n. 1267/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti e (con Parte_3 Parte_2 comparsa depositata il 5.7.2022), chiedendo:”
1. In via assolutamente preliminare accertare e dichiarare per i motivi esposti la nullità e/o annullabilità, della ordinanza del 16.02.2022 numero di repertorio 2253/2022 con ogni conseguenza di legge e con remissione degli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Locazione.
2. Sempre per i motivi espositi accertare e dichiarare la inammissibilità del rito prescelto e la assoluta infondatezza dell'azione intrapresa e per l'effetto rigettare integralmente il proposto appello;
3. In ogni caso per i motivi esposito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra
per l'effetto estromettere la stessa.
4. Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle Parte_2 suesposte eccezioni, per i motivi esposti, rigettare integralmente l'appello proposto.”
Con ordinanza del 12.7.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 4.6.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per l'1.7.2025 – ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta);
Per l'udienza dell'1.7.2025 nessuna parte costituita ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 4.6.2025.
Ragion per cui, con ordinanza depositata il 2.7.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ.
Con decreto presidenziale del 29.7.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 30.9.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo le parti depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza dell'1.7.2025, né per quella del 30.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza,
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI co., e 348, III co., come modificati dal d.lgs. n. 164/2024, trattandosi di impugnazioni proposte prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1267/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 1.10.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
IU GU NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1267 dell'anno 2022, vertente tra di via A. Falcone 249 in Napoli (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Sandro Del Bono.
CP_1
e
(c.f. e (c.f. ) Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall' avv. Emanuela Romaniello.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. 2253/2022 rep. emessa, ex art. 702 ter c.p.c., il 15.2.2022 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto al n.r.g. 9388/2021, in tema di occupazione senza titolo, rilascio di bene immobile e pagamento di indennità per l'occupazione senza titolo”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.3.2022, il (di via A. Falcone 249 in Napoli) ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso Parte_3 Parte_2
l'ordinanza n. 2253/2022 rep. pronunciata, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Napoli il 15.2.2022, chiedendo: “..dichiarare ammissibile e fondata la qui spinta impugnazione e, in parziale riforma dell'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli nel procedimento avente n.r.g. 9388/2021, accogliere il gravame e condannare le parti convenute, in solido tra loro, ovvero chi di ragione, alla corresponsione di un indennizzo e/o al risarcimento di tutti i danni subiti, come in premessa descritti e rivendicati, correlati all'abusiva detenzione ed al forzoso suo mancato utilizzo e/o godimento da parte della , CP_2 riconoscendoli in ragione di € 6000,00 con decorrenza dal febbraio 2018 (ovvero, gradatamente dal 24.02.2020, data in cui il
ne ha deliberato la messa sul mercato locativo abitativo) e sino all'effettivo rilascio, con quantificazione e liquidazione a Parte_1 farsi se del caso mediante TU (già richiesta in ricorso di prime cure e reiterata all'udienza del 09.02.2022 innanzi al Tribunale), ovvero liquidandolo con ricorso al procedimento equitativo, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e competenze di giudizio del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
Iscritta la causa al n. 1267/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti e (con Parte_3 Parte_2 comparsa depositata il 5.7.2022), chiedendo:”
1. In via assolutamente preliminare accertare e dichiarare per i motivi esposti la nullità e/o annullabilità, della ordinanza del 16.02.2022 numero di repertorio 2253/2022 con ogni conseguenza di legge e con remissione degli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Locazione.
2. Sempre per i motivi espositi accertare e dichiarare la inammissibilità del rito prescelto e la assoluta infondatezza dell'azione intrapresa e per l'effetto rigettare integralmente il proposto appello;
3. In ogni caso per i motivi esposito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra
per l'effetto estromettere la stessa.
4. Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle Parte_2 suesposte eccezioni, per i motivi esposti, rigettare integralmente l'appello proposto.”
Con ordinanza del 12.7.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 4.6.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per l'1.7.2025 – ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta);
Per l'udienza dell'1.7.2025 nessuna parte costituita ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 4.6.2025.
Ragion per cui, con ordinanza depositata il 2.7.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ.
Con decreto presidenziale del 29.7.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 30.9.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo le parti depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza dell'1.7.2025, né per quella del 30.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza,
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI co., e 348, III co., come modificati dal d.lgs. n. 164/2024, trattandosi di impugnazioni proposte prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1267/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 1.10.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
IU GU NT