Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 314
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge

    Il giudice rileva che il giudizio introdotto dalla ricorrente presso la Corte d'Appello di Bari sezione civile, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è lo stesso giudizio promosso originariamente nel procedimento penale. Pertanto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e fase del processo, rendendo illegittima la richiesta del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 314
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 314
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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