CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TO AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA ST PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6059 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di ST Tributaria il 16.04.2025, Ricorrente_1 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, ha impugnato la
A) comunicazione di recupero crediti n. 6059/2024 notificata il 14.1.2025; b) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Ha dedotto la ricorrente che, con sentenza n. 422/2020, emessa il 30 gennaio 2020 e depositata in data 10 marzo 2020, il Tribunale Penale di Foggia nel procedimento penale che vedeva la Ricorrente_1, parte civile, assolveva gli imputati.
Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello, agli effetti civili da Ricorrente_1, con il quale veniva richiesta la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento della responsabilità degli imputati e la condanna al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dalla parte civile in conseguenza dei reati a loro ascritti.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 381/2022 respingeva l'appello interposto dalla parte civile
Ricorrente_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, e condannava l'appellante al pagamento delle spese in favore dell'Erario.
Anche tale ultima pronuncia veniva impugnata con ricorso per Cassazione, con la richiesta di annullamento.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 33277 emessa in data 14.6.2023 e depositata il
28.7.2023, annullava la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente a due degli imputati, Nominativo_1 e Nominativo_2, rinviando per un nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di Appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti per quel grado di legittimità.
Con atto di citazione in appello, la Ricorrente_1 adiva la Corte d'Appello di Bari per:
1) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2 nei confronti della Sig. ra Ricorrente_1; 2) per gli effetti, condannare Nominativo_1 e Nominativo_2 al risarcimento dei danni patiti dalla medesima in misura da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, oltre spese forf. nella misura del 15%,
IVA e CNAP come per legge.
Rappresenta altresì l'odierna ricorrente che, già nel giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, la medesima era stata ammessa al patrocinio a Spese dello Stato per effetto del decreto di ammissione del 27.5.2015.
La Ricorrente_1, tuttavia, dopo aver proceduto all'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello in sede civile, depositava altresì detto decreto di ammissione al PSS, ma, nonostante ciò, si vedeva richiedere il pagamento del contributo unificato.
Con comunicazione di recupero crediti n. 6059/2024 notificata il 14.1.2025 la soc. TA ST s.p. a., per conto del Ministero di ST, chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di ¬. 545,00 per omesso pagamento contributo unificato di € 518,00 ed omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie di ¬. 27,00Ó
La ricorrente ha quindi impugnato tale comunicazione per
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Costituitasi, IT ST ha dedotto che la Corte di Appello di Bari aveva inviato alla medesima il Modello A1 3843/2024 del 10/09/2024, indicando quale importo da riscuotere a titolo di omesso pagamento del contributo unificato per la iscrizione a ruolo in data 06/12/2023 del giudizio n. 1522/2023
RG, euro 518,00, nonché euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfetarie ex art. 30 TUSG.
Pertanto, sulla base delle suddette indicazioni, in sede di quantificazione veniva aperta la partita di credito n. 006059/2024 e in data 14/01/2025, la TA ST spa notificava l'invito al pagamento “Modello
C” oggetto del ricorso.
Ha chiesto, quindi il rigetto del ricorso, sostenendo che il giudizio instauratosi a seguito di rinvio da
Cassazione fosse un giudizio diverso da quello penale originario innanzi al quale era stata ottenuta l'ammissione al PSS.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva questo giudice Ricorrente_1 ha introdotto il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari sezione civile, riassumendolo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sez. Penale che in prosieguo al giudizio penale di cui era stata investita aveva disposto il rinvio ai soli fini civili innanzi alla
Corte d'Appello di Bari sez. Civile.
Si tratta quindi del medesimo giudizio promosso innanzi al Tribunale Penale e proseguito prima innanzi alla Corte di appello sez. Penale, successivamente innanzi alla Corte di Cassazione, sez. penale che a sua volta aveva disposto il rinvio, del medesimo procedimento, quand'anche ai soli fini civili innanzi alla
Sezione Civile della Corte di appello di Bari.
Trattandosi, quindi, del medesimo giudizio, la richiesta alla Ricorrente_1 del contributo unificato, è sicuramente illegittima e si pone in violazione con la normativa in tema di spese di giustizia, secondo cui l'ammissione al PSS è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75, 1¡ comma, D.P.R. 115/02).
Per tali motivi a disposto l'annullamento della comunicazione di recupero crediti.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La CGT di Primo grado accoglie il ricorso Spese compensate Bari 16.02.2026 Il Giudice monocratico
RI OL
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TO AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA ST PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6059 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di ST Tributaria il 16.04.2025, Ricorrente_1 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, ha impugnato la
A) comunicazione di recupero crediti n. 6059/2024 notificata il 14.1.2025; b) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Ha dedotto la ricorrente che, con sentenza n. 422/2020, emessa il 30 gennaio 2020 e depositata in data 10 marzo 2020, il Tribunale Penale di Foggia nel procedimento penale che vedeva la Ricorrente_1, parte civile, assolveva gli imputati.
Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello, agli effetti civili da Ricorrente_1, con il quale veniva richiesta la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento della responsabilità degli imputati e la condanna al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dalla parte civile in conseguenza dei reati a loro ascritti.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 381/2022 respingeva l'appello interposto dalla parte civile
Ricorrente_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, e condannava l'appellante al pagamento delle spese in favore dell'Erario.
Anche tale ultima pronuncia veniva impugnata con ricorso per Cassazione, con la richiesta di annullamento.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 33277 emessa in data 14.6.2023 e depositata il
28.7.2023, annullava la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente a due degli imputati, Nominativo_1 e Nominativo_2, rinviando per un nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di Appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti per quel grado di legittimità.
Con atto di citazione in appello, la Ricorrente_1 adiva la Corte d'Appello di Bari per:
1) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2 nei confronti della Sig. ra Ricorrente_1; 2) per gli effetti, condannare Nominativo_1 e Nominativo_2 al risarcimento dei danni patiti dalla medesima in misura da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, oltre spese forf. nella misura del 15%,
IVA e CNAP come per legge.
Rappresenta altresì l'odierna ricorrente che, già nel giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, la medesima era stata ammessa al patrocinio a Spese dello Stato per effetto del decreto di ammissione del 27.5.2015.
La Ricorrente_1, tuttavia, dopo aver proceduto all'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello in sede civile, depositava altresì detto decreto di ammissione al PSS, ma, nonostante ciò, si vedeva richiedere il pagamento del contributo unificato.
Con comunicazione di recupero crediti n. 6059/2024 notificata il 14.1.2025 la soc. TA ST s.p. a., per conto del Ministero di ST, chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di ¬. 545,00 per omesso pagamento contributo unificato di € 518,00 ed omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie di ¬. 27,00Ó
La ricorrente ha quindi impugnato tale comunicazione per
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Costituitasi, IT ST ha dedotto che la Corte di Appello di Bari aveva inviato alla medesima il Modello A1 3843/2024 del 10/09/2024, indicando quale importo da riscuotere a titolo di omesso pagamento del contributo unificato per la iscrizione a ruolo in data 06/12/2023 del giudizio n. 1522/2023
RG, euro 518,00, nonché euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfetarie ex art. 30 TUSG.
Pertanto, sulla base delle suddette indicazioni, in sede di quantificazione veniva aperta la partita di credito n. 006059/2024 e in data 14/01/2025, la TA ST spa notificava l'invito al pagamento “Modello
C” oggetto del ricorso.
Ha chiesto, quindi il rigetto del ricorso, sostenendo che il giudizio instauratosi a seguito di rinvio da
Cassazione fosse un giudizio diverso da quello penale originario innanzi al quale era stata ottenuta l'ammissione al PSS.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva questo giudice Ricorrente_1 ha introdotto il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari sezione civile, riassumendolo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sez. Penale che in prosieguo al giudizio penale di cui era stata investita aveva disposto il rinvio ai soli fini civili innanzi alla
Corte d'Appello di Bari sez. Civile.
Si tratta quindi del medesimo giudizio promosso innanzi al Tribunale Penale e proseguito prima innanzi alla Corte di appello sez. Penale, successivamente innanzi alla Corte di Cassazione, sez. penale che a sua volta aveva disposto il rinvio, del medesimo procedimento, quand'anche ai soli fini civili innanzi alla
Sezione Civile della Corte di appello di Bari.
Trattandosi, quindi, del medesimo giudizio, la richiesta alla Ricorrente_1 del contributo unificato, è sicuramente illegittima e si pone in violazione con la normativa in tema di spese di giustizia, secondo cui l'ammissione al PSS è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75, 1¡ comma, D.P.R. 115/02).
Per tali motivi a disposto l'annullamento della comunicazione di recupero crediti.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La CGT di Primo grado accoglie il ricorso Spese compensate Bari 16.02.2026 Il Giudice monocratico
RI OL