Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
5304/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre NN, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5304/2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare, vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Francesco Guarino presso il cui studio, sito in Gragnano (Na) alla Via Vittorio Veneto n.196, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Gragnano (Na), alla Via Roma, n.26, e (c.f. CP_2 CP_2
), in proprio, nato a [...], il [...], rappresentati e difesi C.F._2 in virtù di procure in atti dall'avv. Giulio Pepe presso il cui studio, sito in Gragnano (Na) alla
Piazza Aubry n. 4, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
NONCHE'
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a in proprio, Controparte_1 CP_2 CP_3
, eredi , eredi , eredi
[...] Controparte_11 E_ Controparte_13 CP_14
e , l'attrice chiedeva di accogliere
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed
1
la quale motu proprio gestisce l'andamento delle assemblee, depositi agli e per CP_1
gli atti del procedimento di lite le comunicazioni di convocazione, le relative ricevute di avvenuta notifica e consegna nonché le deleghe di partecipazione all'assemblea di lite. 2) Nel merito: a) accertare e dichiarare nulla la convocazione dell'assemblea dei comunisti per i giorni 4-5/7/2021, per carenza di qualità di “comunista” del convocante;
b) accertare e dichiarare, altresì, nulla/annullabile la costituzione dell'assemblea per presenze non legittime, presenze assunte in validità ai fini dei requisiti ex art 1136 – 3 comma – per seconda convocazione;
c) accertare e dichiarare nulle, o comunque annullabili, tutte le deliberazioni insite nel verbale d'assemblea dei comunisti del 5 luglio 2021, per effetto di convocazione dell'assemblea nulla poiché ad opera di un non “comunista”, di non valida costituzione dell'assemblea in ragione di deleghe non concesse in forma legittima in virtù del disposto dell'art 67 delle disposizione di attuazione del codice civile e presenze non legittimate, nonché per illegittima votazione di votanti legittimati e non, carenza anche dei requisiti di validità dell'esito così come voluto dalla normativa, maggioranza (50+1) voti legittimi deliberanti ed essi essere, in sommatoria dei millesimi relativi all'unità immobiliare rappresentata, pari o maggiore ad 1/3 del valore millesimale dell'intero, il tutto sopra dedotto in forma dettagliata;
d) per l'effetto condannare, solidalmente, parti convenute, debitamente considerata la negativa mediazione, al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio, contributo unificato, oltre
IVA e CPA, se dovuti, anche per interessi dalla condanna al soddisfo, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 91,93 e 96 c.p.c., quest'ultimo se ritenuto di giustizia anche per la somma a determinarsi, con attribuzione al procuratore anticipatario;
e) ritenere, in via del tutto subordinata (mera dissertazione e mero zelo nella difesa della patrocinata parte attrice), nella più che denegata ipotesi di non accoglimento della domanda attorea, compensate, per tutti i fatti dedotti, ogni spesa di lite, ai sensi dell'art 92 cpc, invocato.”
A fondamento della domanda premetteva di essere comproprietaria con il sig. , CP_3
ciascuno per la quota del 50%, delle unità immobiliari ubicate nello stabile per civile abitazione sito in Gragnano (Na) alla Via Roma n.171/173, riportate al Catasto Fabbricati del citato
Comune al foglio 15, particella 207, sub. 1 e sub. 18. Che, il detto stabile veniva interessato dall'evento sismico del 1980 e, a seguito d'intesa, i proprietari delle relative singole unità immobiliari del fabbricato ritenevano di procedere al totale rifacimento dell'intero edificio, avvalendosi della normativa per la ristrutturazione di edifici dissestati, ottenendo dal Comune di Gragnano licenza edilizia n. 9/2012 del 27/11/2012 per la ricostruzione del detto fabbricato.
Rappresentava l'attrice che, in fase di ricostruzione dell'edificio per cui è causa, il Comune di
2 Gragnano emetteva ordinanza n.68 del 19/10/2020 con la quale deliberava il non accoglimento della SCIA presentata in corso d'opera e per effetto della violazione dei vigenti vincoli paesaggistici ed ambientali, interessanti parte dell'opera in rifacimento, la contestuale sospensione dei lavori del relativo cantiere edile, con apposizione di sigilli alle opere in violazione. Che, in data 25 giugno 2021, riceveva una raccomandata, a firma del geometra a mezzo della quale le veniva notificata la convocazione dell'assemblea dei CP_2
proprietari delle unità immobiliari insistenti sulle particelle 207 e 208 dello stabile di Via Roma
n.171/173, per il giorno 4 e 5 luglio 2021, in prima e seconda convocazione, rispettivamente alle ore 21,00 e 9,30, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: “1) Scioglimento
Comunione: Esame progetto/proposta di scioglimento, come da giusto mandato assembleare del 21/05/2021 redatto dal tecnico incaricato Arch. . Discussione e Persona_1
deliberazione in merito, ratifica provvedimenti specifici e/o mandati;
2) Accatastamenti unità immobiliari realizzate: conferimento incarico professionale a tecnico regolarmente iscritto a
Ordine professionale per la redazione e la consegna presso gli enti preposti degli accatastamenti. Tutti i comunisti sono invitati alla presentazione, in busta chiusa, di offerte da parte di propri tecnici di fiducia. Discussione e deliberazione in merito, ratifica provvedimenti specifici e/o mandati, conferimenti incarichi professionale;
3) Mandato all'amministratore della per la firma di tutti gli atti necessari per l'accatastamento del nuovo Controparte_1
fabbricato e relative unità immobiliare presso gli enti preposti. Discussione e deliberazione in merito, ratifica provvedimenti specifici e/o mandati, conferimenti incarichi professionale;
4)
Varie ed eventuali.”
Tale adunanza si teneva in seconda convocazione, come da verbale del 5 luglio 2021, e, in relazione al deliberato ivi assunto, l'istante sollevava i seguenti motivi di impugnazione: in via preliminare, la nullità della convocazione in quanto effettuata da un soggetto, il geom. CP_2
amministratore p.t. della società non legittimato. Nel caso di specie, a
[...] Controparte_1 dire dell'istante, non essendoci un regolare condominio non vi sarebbe neanche la figura del relativo amministratore e neanche una costituita comunione con un suo nominato responsabile gestionale. Pertanto, la carenza delle dette qualità in capo al geom. avrebbe reso CP_2
nulla la convocazione e, a catena, la seduta assembleare, il suo operato e tutto quanto oggetto di delibera assembleare.
Ancora, l'istante eccepiva la nullità e/o annullabilità dell'assemblea non essendo i presenti legittimati al voto nonché la nullità e/o l'annullabilità di tutte le deliberazioni assunte per mancanza del quorum deliberativo della maggioranza sancito dal legislatore, all'art. 1136 comma III, c.c.
3 Ed invero, a detta dell'attrice la validità della deliberazione doveva essere confortata dalla correlativa maggioranza dei legittimi votanti e dalla circostanza che i voti deliberanti rappresentassero, nella sommatoria dei millesimi della loro unità immobiliare, almeno 1/3 del valore millesimale dell'intero edificio, percentuale assente del caso di specie. Essendo quattro condomini (particella 207 sub 11-13-14 e particella 208, unico proprietario, signori _5
, ed eredi particella 207 sub
[...] Controparte_4 Controparte_14
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19 unica proprietà, particella 207 Controparte_1
sub 1 e 18, unica proprietà, signori e in ragione del 50%; CP_3 Parte_1
particella 207 sub 9 unica proprietà ed eredi ), i convocati Controparte_11 E_
avrebbero dovuto essere 4, invece di 8, e quindi 4 avrebbero dovuto essere i partecipanti legittimati a votare, ai sensi del II comma dell'art. 67 disp. att. c.c. secondo cui, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 c.c..
Con riferimento al punto n. 2) dell'Odg - inerente agli accatastamenti delle unità immobiliari realizzate - l'attrice ne eccepiva la nullità atteso che il vecchio fabbricato di Via Roma
n.171/173 (individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 15 - mappale 207 – 208) demolito a seguito dell'evento sismico del 1980 e poi ricostruito, risultava già essere accatastato, come pure tutte le unità immobiliari facenti parte dello stesso. Inoltre, detto fabbricato non avrebbe in ogni caso potuto essere accatastato in quanto ancora in costruzione e con sospensione del cantiere di lavoro per quota di opera viziata da violazione dei vincoli edilizi. In ragione di quanto detto, l'attrice si opponeva altresì al pagamento delle spese - preventivate nella detta assemblea in euro 16.250,00 - per l'accatastamento delle unità immobiliari.
Nel ritenere, dunque, la sussistenza dell'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della delibera assembleare in questione, proponeva istanza di mediazione, conclusasi con verbale negativo per assenza delle parti convenute (convocate per il giorno 15/09/2021) e, a tutela dei propri diritti ed interessi, ricorreva poi all'intestato Tribunale impugnando la predetta delibera poiché invalida per le ragioni esposte.
In data 28.06.2022, si costituiva in giudizio , in proprio e in qualità di CP_2
amministratore p.t. della società il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in relazione all'art., 163 comma III n. 2) c.p.c. per non avere l'attrice indicato il codice fiscale dei convenuti;
sempre in via preliminare, eccepiva,
l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 1137, II comma, c.c., perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla sua adozione.
4 Quanto alla contestata nullità della convocazione dell'assemblea del 4/5 luglio 2021 - perché realizzata da un sottoscrittore, non avente la qualità di comunista ex art. 66 disp CP_2
att. c.c. - il convenuto deduceva che la di cui è legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., rivestiva la qualità di condomina/comunista dell'area di sedime e, quindi, del ricostruito fabbricato per circa 704 millesimi, in quanto proprietaria di diverse particelle facenti parte dello stesso;
pertanto, nella detta qualità e, in assenza di un amministratore della cosa comune, poteva dirsi senz'altro legittimato, ai sensi dell'art. 66, comma II, disp. att. c.c.,
a convocare egli stesso l'adunanza.
Contestava, infine, le censure relative al quorum costituito e deliberativo, pienamente soddisfatti, e deduceva che alcuna rilevanza potesse assumere, nel caso di specie, l'ordinanza di sospensione dei lavori n.68 del 19.10.2020 emanata dal posto che, alla Parte_2
stessa era stata data pronta esecuzione. Ed invero, in data 17.11.2020, veniva presentata apposita CILA per il ripristino dello stato dei luoghi relativi ai punti 2 e 3 dell'ordinanza in oggetto e, il successivo 20.11.2020 veniva, quindi, comunicata la fine dei lavori con il ripristino dello stato dei luoghi;
in data 02.12.2020, con prot. n 1420, veniva presentata altra questa Pt_3
volta con riferimento ai punti 4-5-6 della medesima ordinanza e, in data 17.12.2020, veniva comunicata la fine dei lavori di ripristino. Pertanto, in data 23.12.2020, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del 21.12.2020, il condomino presentava SCIA in Controparte_1 sanatoria per l'accertamento di Conformità e l'accertamento di compatibilità paesaggistica (per i punti 2 e 4) e in data 28.12.2020 SCIA in variante per altre modifiche. Da ultimo, precisava l'infondatezza delle deduzioni di parte attrice in ordine all'accatastamento, affermandone la necessità in caso di ricostruzione del fabbricato.
In ragione di quanto dedotto, parte convenuta chiedeva, in via preliminare, di rigettare ogni richiesta di sospensione della esecutività della delibera assembleare impugnata ove avanzata;
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma I c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma III n. 2 c.p.c.; in via ancora preliminare, di dichiarare la inammissibilità della impugnazione per tardiva proposizione della stessa ex art. 1137 comma II c.c.; di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Geom. in proprio e, per l'effetto, disporre CP_2
la sua estromissione, con condanna della attrice alla refusione delle spese e compensi del giudizio;
nel merito, di respingere la domanda perché totalmente infondata, in fatto ed in diritto, sulla scorta delle deduzioni ed osservazioni svolte;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
In seguito a taluni rinvii disposti per accertare la regolarità del contraddittorio e per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, all'udienza del 06.12.2023, svoltasi secondo le formalità della
5 trattazione cartolare, veniva dichiarata la contumacia di , , CP_3 Controparte_4
, , ed Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e ritenuta ininfluente l'omessa notifica nei confronti degli eredi di Controparte_11
e , la causa veniva rinviata per verificare il perfezionamento della E_ CP_13
notifica nei confronti di , erede di;
con ordinanza del Controparte_10 Controparte_14
18.01.2024, resa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024, veniva dichiarata la contumacia di e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, Controparte_10
VI comma, c.p.c.. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta, poi, in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 24.10.2024, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni in rito sollevate da parte convenuta ai nn. 2) e
3) delle spiegate conclusioni e relative rispettivamente, alla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., in relazione all'art., 163 comma III n. 2) c.p.c., per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti e, alla inammissibilità della impugnazione per tardiva proposizione della stessa ex art. 1137 comma II c.c.
Quanto alla nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti, va osservato che tale mancanza, nel caso di specie, non ha impedito il raggiungimento dello scopo cui l'atto introduttivo era preordinato posto che, in seguito all'ordine di rinnovazione delle notifiche, l'istante ha depositato copia dell'atto notificato ai singoli convenuti con indicazione delle relative generalità e del codice fiscale.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 1137 comma II c.c. Ed invero, come noto, il termine decadenziale di trenta giorni di cui al citato articolo decorre, per i dissenzienti, dalla data della deliberazione, che nel caso di specie è quella del 05.07.2021; tale termine, inoltre, si considera interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione per poi riprendere nuovamente a decorrere, per un ulteriore termine di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale (negativo) presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione.
Tanto premesso, l'impugnativa deve dirsi tempestiva: infatti, a fronte della delibera assunta in data 05.07.2021, la domanda di mediazione è stata presentata in data 20.07.2021 e la prima comunicazione è stata ricevuta in data 22.07.2021 (si veda la raccomandata ricevuta da in data 22.07.2021); poi, la procedura si è conclusa negativamente con verbale Controparte_4
del 15.09.2021. Da questa data è iniziato a decorrere nuovamente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, spiegata poi con atto di citazione notificato in data 08.10.2021.
6 Fondata è, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_2 in proprio. Questi risulta evocato in giudizio “nella qualità di promotore e sottoscrittore della convocazione dell'assemblea dei comunisti per i giorni 4 -5/7/21, di estensore dell'ordine del giorno e Presidente dell'adunanza”, ma in effetti legittimati passivi sono solo i proprietari/condomini e detta qualità certamente non sussiste il capo al il quale è CP_2
unicamente legale rappresentante della società che, invece, riveste suddetta Controparte_1
qualità.
Ciò detto e venendo al merito della controversia, premesso che i vizi denunciati rientrano nell'alveo delle cause di annullabilità, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, è infondato il primo motivo di impugnazione.
Infatti, come si evince dall'avviso di convocazione del 25.06.2021 allegato alla citazione,
l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 66 disp. att. c.c., dalla società in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
nel rispetto delle indicazioni di cui al comma terzo del medesimo articolo. CP_2
Ed invero, come stabilito dal secondo comma della citata norma “in mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino”; ebbene, pacifica è sia l'assenza di un amministratore, come dedotto anche dalla stessa nei propri scritti difensivi, sia la qualità di Parte_1
condomina (e comunista) per circa 704 millesimi della società in Controparte_1
quanto proprietaria delle consistenze immobiliari insistenti sulla particella 207 - subalterni 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17 e 19 - del detto fabbricato. Dunque, non può dubitarsi della sussistenza della piena legittimazione ad agire in capo al geom. in nome e per CP_2
conto della società in quanto lo stesso riveste la carica di amministratore unico Controparte_1
nonché rappresentante legale della società condomina, come provato per tabulas dalla visura camerale versata in atti.
È da aggiungersi, da ultimo, che il detto avviso di convocazione è da considerarsi altresì regolare in quanto rispettoso dei dettami di cui al terzo comma del citato art. 66 disp. att. c.c. posto che veniva comunicato a mezzo raccomandata (spedita in data 25.06.2021) almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (per il giorno 04.07.2021) con specifica indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono il motivo di censura va, pertanto, disatteso e non merita di trovare accoglimento.
7 Con riferimento al secondo motivo di censura, l'istante lamenta la violazione dell'art. 1136 co.
3 c.c., secondo cui, affinché possa dirsi validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione, occorre l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio ed un terzo dei partecipanti al codominio.
Nella specie, dalla lettura del verbale risulta che erano presenti all'assemblea gli eredi di
( , , e , nonché Controparte_14 CP_6 CP_7 CP_10 CP_8 CP_9 Controparte_5
e , tutti comproprietari delle consistenze immobiliari di cui alle particelle 207, Controparte_4
subalterni 11, 13 e 14 e 208, per complessivi millesimi 119,4086.
Erano, altresì, presenti in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
proprietaria delle consistenze immobiliari di cui alla particella 207, subalterni 2, 3, 4, 5,
[...]
6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17 e 19, per complessivi millesimi 704,6978; - con Parte_1 delega all'avv. Francesco Guarino - comproprietaria con , in ragione del 50% CP_3
cadauno, della proprietà di cui alla particella 207, subalterni 1 e 18, per millesimi 54,5656;
[...]
- con delega a - comproprietario con , in ragione CP_3 Persona_2 Parte_1
del 50% cadauno, della proprietà di cui alla particella 207, subalterni 1 e 18, per millesimi
54,5656.
Infine, risultavano presenti - con delega a - nella qualità Controparte_11 Parte_1
di comproprietaria della particella 207/9, unitamente agli eredi ed eredi E_
, quest'ultimi presenti mediante delega a per Controparte_13 Persona_3
complessivi millesimi 66,7624.
Quanto alla partecipazione di quest'ultimi, nel verbale si dà atto della sussistenza di una controversia in ordine alla titolarità della particella 207 sub 9 e che, ai soli fini del calcolo dei millesimi, i presenti decidevano all'unanimità di suddividere i relativi millesimi, pari a 66,7624, in parti uguali tra eredi ed eredi Controparte_11 E_ Controparte_13
(millesimi 22,254 ciascuno).
Premesso che non è oggetto del presente giudizio l'accertamento circa l'effettivo proprietario della particella 207 sub 9, occorre però verificare - per individuare i partecipanti al condominio
- se vi fosse o meno la legittimazione dei a partecipare all'assemblea. CP_11
La documentazione allegata in atti depone per la soluzione negativa.
Infatti, come si evince in particolare dalla sentenza n. 2180/2016 del 2.08.2016 del Tribunale di Torre NN (confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1358/2021 del 13.04.2021), contenente sul punto validi elementi per compiere quantomeno un accertamento incidentale, nonché gli eredi di ( Controparte_11 E_ Pt_4
CP_1 CP_
, , e ) non vantano più alcun diritto immobiliare sull'area
[...] CP_15 CP_16
8 di sedime del fabbricato di Via Roma n. 171 posto che, con atto di cessione di diritti immobiliari per Notaio del 18.01.2008 (Rep. n. 179297 – Racc. n. 15168) le germane, Persona_4
e cedevano a (odierno convenuto) e Controparte_11 E_ CP_3
(odierna attrice) tutti i diritti immobiliari, dalle medesime Parte_1
complessivamente vantati in ragione di 120/1000, sulla detta area di sedime del fabbricato in
Gragnano, ivi compresi i diritti immobiliari relativi al sub. 9.
Né tantomeno alcun diritto è vantato da , per effetto dell'atto di divisione Controparte_13
per notaio del 11 aprile 2005. Per_5
Infatti, come si ricava dalla lettura della sentenza, con “l'atto di divisione per Notaio Per_5 dell'11 aprile 2005, , e , si dividono E_ Controparte_11 Controparte_13
i cespiti di cui sono comproprietari per 1/3 ciascuno: resta definitivamente attribuita in comproprietà a e , che, “a tacitazione dei loro diritti di E_ Controparte_11 comunione accettano”, la seconda quota composta dai diritti pari a 120/1000 su area di risulta della demolizione di un fabbricato sito al civico 159, già 138 della via Roma, individuato nel
Catasto Terreni al foglio 15 mappale 207, e si legge nel detto atto che “in particolare i diritti assegnati sono tutti quelli di cui era titolare originariamente . sulla detta Persona_6 area di risulta in corrispondenza delle unità immobiliari di cui era proprietaria nell'originario fabbricato” (cfr atto di divisione per Notaio allegato in atti). Per_5
Successivamente al prefato atto di divisione, in data 18 gennaio 2008, con atto per notaio
Co
, e cedono a e Persona_4 Controparte_11 E_ CP_3
i diritti immobiliari dalle medesime complessivamente vantati in ragione Parte_1 di 120/1000 sull'area di sedime del fabbricato sito nel Comune di Gragnano alla via Roma
169, e si legge del detto atto che in particolare “i diritti alienati sono tutti quelli di cui era titolare l'originaria dante causa anche se maggiori o minori di quelli Persona_7 elencati””.
Dunque, con riguardo all'art. 1136 co. 3 c.c., invocato nella specie dall'attrice, i relativi requisiti risultano rispettati: hanno presenziato all'assemblea tutti i legittimi partecipanti al condominio
(i sig.ri e , i quali, pur CP_4 Controparte_1 Parte_1 CP_3 nell'incertezza della titolarità della particella 207 sub 9, rappresentano comunque più di un terzo del valore dell'intero edificio;
si consideri, infatti, che pur escludendo i millesimi della particella in contestazione, i suddetti condomini rappresentano un valore complessivo di
933,2376 millesimi (eredi di , e per Controparte_14 Controparte_5 Controparte_4
millesimi 119,4086; per millesimi 704,6978; e Controparte_1 Parte_1
per complessivi millesimi 109,1312). CP_3
9 Alla luce delle risultanze che precedono, dunque, il secondo motivo di impugnazione va disatteso.
Venendo ora al terzo motivo di censura, l'istante ha dedotto che la delibera non è stata assunta con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 co. 2 e co. 3.
Invero, si osserva che in merito a tutti gli argomenti trattati, le delibere sono state assunte all'unanimità dei presenti ad eccezione di , che esprimeva voto contrario, e Parte_1
di che si asteneva. Controparte_11
Ne consegue, quindi, che le votazioni sono state assunte dalla maggioranza dei presenti validamente intervenuti, ovvero con il voto favorevole dei sig.ri (aventi una quota CP_4
complessiva di millesimi 119,4086) e (avente una quota complessiva di Controparte_1
millesimi 704,6978), i quali rappresentano più della metà del valore della cosa comune
(millesimi 824,1064).
Pertanto, esclusa la legittimazione a partecipare all'assemblea in capo ai pur CP_11 volendo poi ipotizzare un'errata attribuzione dei millesimi in capo a e in CP_3 Pt_1
relazione alle vicende che interessano la particella 207 sub 9, le delibere sono state assunte con le maggioranze prescritte;
ciò anche non computando la quota del comproprietario - CP_3
che ha votato in disaccordo con la comproprietaria - e non assumendo, inoltre, rilievo Pt_1
che per i sig.ri non fosse presente un unico rappresentante, avendo essi comunque CP_4
votato in maniera univoca.
Del tutto inconferente è poi il richiamo alla ordinanza n. 68/2021 resa dal Comune di Gragnano, per effetto della quale il fabbricato, a dire dell'attrice, “è in quota parte soggetto a sigilli, con la sancita sanzione di abbattimento, per costruzione edile in violazione dei vicoli paesaggistici ed ambientali”; eventuali violazioni urbanistiche, se rilevanti nei rapporti con la P.A., non assumono alcun rilievo nella fattispecie in esame in cui si controverte della legittimità della delibera sotto il profilo della convocazione e del quorum costitutivo e deliberativo.
Altrettanto dicasi in merito alle contestazioni mosse alla delibera per avere l'assemblea conferito incarico ad un professionista, finalizzato all'esecuzione delle pratiche di accatastamento delle unità immobiliari realizzate in seguito all'abbattimento del precedente manufatto, con approvazione della relativa spesa.
In particolare, l'istante ha contestato la deliberazione assumendo - per ragioni non meglio precisate - che la preesistenza del fabbricato escluderebbe la necessità di procedere ad un nuovo accatastamento delle unità immobiliari e che la vincolatività della delibera anche per i dissenzienti ha comportato l'onere per la di sostenere i costi di detto incarico. Pt_1
10 Dette argomentazioni, però, non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, da un lato, è pacifico che alcuna violazione delle norme in tema di formazione della maggioranza è ravvisabile nel caso di specie;
dall'altro, non risulta allegato che si tratti di deliberazione pregiudizievole per il bene comune, avendo al contrario parte istante lamentato la gravosità dell'esborso economico gravante sulla stessa che, però, non assume alcun rilievo ai fini della validità o meno della delibera.
Dunque, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, nei rapporti con le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando le tariffe minime per ciascuna fase processuale. Nulla, invece, va disposto nei rapporti con i convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre NN, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore in in proprio e nella Parte_1 CP_2
qualità di legale rappresentante della società delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Giulio Pepe dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei rapporti con i convenuti contumaci.
Torre NN, 03.02.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Coletti
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