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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2027/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CAPOZZI GIANCARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CICERONE 66
ROMA presso il difensore avv. CAPOZZI GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZINI MATTEO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FELICE FRASI N.4 29100 PIACENZA presso il difensore avv. BOZZINI MATTEO
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “concisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass.
Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1. In via principale, ordinare il ad eseguire le opere ordinate a Controparte_2
bonifica delle aree contaminate;
2. Determinare il valore del danno subito da a seguito Pt_1
dell'inagibilità con seguente lucro cessante per l'attività di impresa;
3. Determinare il danno ambientale in relazione all'utilizzo promiscuo degli immobili presenti e l'inquinamento dell'area in relazione alla presente apicoltura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a rivalsa IVA e CAP.”
Sosteneva la società attrice che:
- La Soc. IT & LU era proprietaria nel comune di Alseno di un compendio immobiliare, adiacente all'opificio Ma-TRICOT la soc. IT (poi Fallita e qui convenuta) e di un immobile residenziale con giardino: l'opificio- facente parte inizialmente della massa fallimentare- dotato di strutture in amianto- già versante in cattive condizioni, aveva subito un ulteriore aggravamento a seguito di eventi metereologici intervenuti ai primi di luglio 2022 che avevano determinato la dispersione di frammenti di eternit nelle aree circostanti, con conseguente loro contaminazione, comprese quello in proprietà della società attrice;
- In data 13.7.2022 la Parte_2
, constatato il fatto, aveva eseguito un sopralluogo per la valutazione dell'entità di detto
[...]
inquinamento, individuando gli interventi di bonifica da eseguirsi, emettendo l'ordinanza n.
17 del 25/7/2022 e Ordinanza n.18 del 28/7/2022, con termine perentorio di 45 gg per effettuare le operazioni urgenti fissando quale scadenza il 10 settembre 2022;
- L'onere della bonifica era a carico del sia per il fabbricato sia per la Controparte_2
messa in sicurezza delle aree contaminate: gli interventi di conservazione della copertura ammalorata, nonché le opere di risanamento, per impedire ulteriori dispersioni dei materiali inquinanti, previsti già nella C.T.U. fallimentare, erano stati quantificati nella spesa complessiva variabile di €.62.281/79.666; - Le aree contaminate di proprietà della non erano state interamente bonificate e Pt_1
restavano inagibili alla loro destinazione, così che era inibito l'accesso sia al conduttore delle parti locate che ai loro collaboratori e all'apiario, che era rimasto totalmente danneggiato in mancanza dell'esecuzione del trattamento annuale antiparassitario.
- aveva diffidato il di provvedere alla bonifica delle aree in Pt_1 Controparte_2
questione, avanzando anche una proposta conciliativa al , che comprendeva CP_2
anche l'assunzione degli oneri connessi alle opere di bonifica, da compensarsi con i danni conseguiti all'inquinamento, ma essa non aveva avuto riscontro alcuno.
***
In corso di causa aveva presentato ricorso per ottenere il sequestro conservativo del bene Pt_1
danneggiante, precisamente chiedendo che “l'adito ed intestato Tribunale di Piacenza, per tutte le su esposte ragioni, inaudita altera parte voglia: – autorizzare sequestro conservativo in odio al
dell'immobile sito in Controparte_3
Comune di Alseno, censito al N.C.E.U. al foglio 37, particella 211, categ. D/10 quale capannone artigianale ad L con annesso terreno recintato su cui insiste altro immobile ad uso abitativo intestato alla ricorrente, fino al complessivo ammontare di € 50.000,00 o quella diversa somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
–procedere alla quantificazione del danno volendo inserire in ciò il costo determinato nei preventivi di intervento, nonché l'eventuale suo aggravamento, da determinarsi quale lucro cessante per la causata invendibilità dell'immobile colà posto;
– dare ogni altro provvedimento ritenuto giusto od opportuno per la salvaguardia della salute pubblica ed individuale”, ma l'iniziativa era stata respinta.
Con comparsa di risposta si costituiva il convenuto, sostenendo che: CP_2
- Le domande tutte formulate dall'attrice erano palesemente infondate nel merito, assolutamente inammissibili/improcedibili in punto di diritto;
- Al tempo della declaratoria di fallimento, nell'attivo concorsuale era ricompreso il capannone di cui si discute, già colpito da esecuzione esattoriale, promossa da Controparte_4
, conclusasi poi negativamente: detto immobile, pochi mesi prima dell'apertura
[...]
della Procedura Fallimentare, quando lo stato di decozione di era già CP_1
ampiamente conclamato, era stato locato al figlio dei soci illimitatamente Persona_1
responsabili della predetta falliti anch'essi personalmente;
CP_1
- Al momento della sottoscrizione di detto contratto il conduttore aveva, espressamente riconosciuto come “i locali oggetto del presente contratto sono già conosciuti e trovati in buono stato, di gradimento e idonei all'uso convenuto”: da quel momento il conduttore, che aveva la materiale disponibilità dell'immobile, mai aveva rappresentati alla Curatela
l'esistenza di problemi manutentivi e la presenza di una copertura in amianto ammalorata. In sostanza, il Curatore aveva appreso dell'esistenza dei problemi di cui sopra solamente alla fine del mese di febbraio 2022, quando fu predisposta la perizia di stima dell'immobile, una volta ultimata, con esito negativo, l'esecuzione esattoriale promossa dalla Riscossione;
- Il perito incaricato, a causa della assenza di manutenzione del bene da parte dei falliti, che avrebbero imposto gravosi costi al futuro acquirente, aveva attribuito all'immobile il valore di euro 62mila. In questo contesto, in data 4 luglio 2022, il , così come gran Parte_3
parte della Provincia di Piacenza, era stato colpito da un evento temporalesco di portata eccezionale, che aveva indotto la Curatela a richiedere allo stimatore un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni di detto immobile: il Perito aveva informato, quindi, il Curatore del distacco di una canala e dello sfaldamento di parte del tetto, con possibile dispersione di frammenti in eternit.
- Quasi contestualmente, proprietaria dell'immobile adiacente, aveva segnalato alla Pt_1
Curatela, al e ad la presenza, sulle proprie aree, di residui d'amianto: Parte_3 Pt_4
il Curatore, dopo alcuni incontri in contraddittorio, si era attivato immediatamente, presentando al Giudice Delegato un'istanza per l'effettuazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi, che era stata debitamente autorizzata: nel frattempo, il aveva Pt_3
emanato formale ordinanza in cui venivano elencate tutte le opere, non solo di messa in sicurezza, che avrebbero dovuto essere eseguite.
- L'immediata messa in sicurezza delle aree era stata affidata, dietro autorizzazione del GD alla ditta IA di ZZ (individuata dal legale rappresentata della ) con il pagamento della Pt_1
somma di euro 3.172,00: tuttavia, nessun altro intervento si era potuto eseguire considerato che, visti i costi esposti dai preventivi di bonifica delle aree circostanti e la manutenzione straordinaria del capannone che superavano, di gran lunga, le disponibilità di cassa del
; CP_2
- aveva fatto pervenire al Curatore un'offerta d'acquisto del capannone ad un prezzo Pt_1 sensibilmente inferiore a quello di stima, cercando di bypassare qualsiasi tipo di vendita competitiva, in palese violazione di tutti i principi che regolano le liquidazioni concorsuali, a partire dal disposto di cui all'art. 107 L.F: a fronte del rigetto della proposta, che conosceva la situazione di incapienza delle casse della Curatela, aveva notificato al l'atto di CP_2
citazione , avviando l'azione risarcitoria qui in esame.
- Nelle more della citazione, il Curatore aveva conseguito autorizzazione dal Giudice Delegato
a rinunciare, ai sensi dell'art. 104ter, VIII° comma, L.F., alla liquidazione del capannone per cui a causa proprio degli alti costi sopra richiamati, provvedimento ritualmente a comunicarlo ai soggetti falliti, al a ed a tutti i creditori del , Parte_3 Pt_1 CP_2
considerato che dal quel momento essi avrebbero riacquistato la possibilità di promuovere sul capannone, ormai sottratto alle regole del concorso, l'azione esecutiva individuale, provvedimento su cui era seguito successivamente richiesta di sequestro conservativo da parte di che veniva rigettato. Pt_1
Ciò premesso in fatto, così concludeva il convenuto: “ In via principale, dichiarare CP_2 inammissibili/improcedibili tutte le domande avanzate da nei confronti del Parte_1
esponente, sia quella avente ad oggetto la richiesta di condanna ad un facere in capo CP_2
alla Procedura Fallimentare, sia quelle di liquidazione danni, da accertarsi, invece, in sede endofallimentare;
Sempre in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a con specifico riferimento alla richiesta di liquidazione di un non meglio Parte_1
precisato “danno ambientale”; Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da
[...]
nei confronti del esponente, sicché palesemente infondate;
In ogni caso, Parte_1 CP_2 con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, nonché oltre al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3 c.p.c., per avere la controparte agito in giudizio con gravissima mala fede.” Con riserva di ulteriormente dedurre, instare, eccepire, produrre e provare con ogni mezzo, anche con successive memorie ex art. 183 cpc.”
In corso di causa – oltre alla trattazione del sub procedimento cautelare – sono state depositate le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, depositate le note per la trattazione delle udienze trattate in forma cartolare e infine in data la causa è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 (trattasi di procedimento anteriforma Cartabia).
***
La società ha proposto nei confronti di azione risarcitoria da Parte_1 Controparte_2
inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2051 cc, asserendo che la procedura sarebbe responsabile per mancato intervento, manutenzione e bonifica delle aree inquinate a causa della dispersione della copertura eternit dell'opificio, che era al momento dell'evento atmosferico evidenziato in disponibilità della Procedura: in sostanza, il sarebbe responsabile dell'inquinamento CP_2
e dei danni a esso connessi quale custode del bene, salva la prova del caso fortuito.
Ciascuna delle parti ha narrato la propria versione della vicenda, ma quella che trova maggior riscontro probatorio documentale è la tesi del convenuto e – quindi - che il si adoperò CP_2
per la sistemazione/bonifica dele aree inquinate nei limiti della disponibilità attiva e del rispetto delle regole della procedura concorsuale: quanto affermato dalla difesa convenuta trova conforto nei doc. 5 – 6 – 7 – 8 e 9 – 10 del fascicolo di parte.
Ma preclusiva di ogni indagine e pronuncia di responsabilità extracontrattuale dell'Ente
Fallimentare convenuto, riguarda la competenza di questo Giudice.
Difatti, ritiene chi scrive che non ci si può esimere dall'osservare come le domande di accertamento di diritti di credito nei confronti di un Fallimento possano essere esperite, ai sensi dell'art. 92 L.F., solo in sede endoconcorsuale, quand'anche trovino fondamento su fatti colposi del Curatore. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non lascia adito a dubbi: “Ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui alla L. Fall., art. 92, e segg.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico Organo Giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. A tale principio non si sottraggono i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del
Curatore, attesane la predicabilità in termini di costi della procedura, i quali sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, in subiecta materia, del Tribunale Fallimentare.”
(Cass. Civ., Sezione I, 18.11.2010, n. 23353)”.
In sostanza il giudice adito non è funzionalmente competete a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria presentata da dovendo detta Snc rivolgere le proprie pretese avanti al Giudice Pt_1
Delegato del Fallimento.
Relativamente alle spese di lite si osserva che debbano essere liquidate con la sentenza che definisce il contezioso, quelle relative al ricorso cautelare promosso in corso di causa (poi rigettato), atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Ordinanza|25 marzo 2022 n. 9785).
Quanto alle spese del presente giudizio non possono che essere poste a carico della parte soccombente.
Infine, relativamente alla domanda di condanna ex art. 96 III comma cpc non si ritenuti sussistenti i requisiti del dolo o colpa grave nella proposizione della domanda, si rigetta la richiesta.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza o istanza disattesa, CP_2
Rilevata l'incompetenza funzionale del Giudice Ordinario,
Dichiara l'improcedibilità della domanda.
Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite rin favore della convenuta relativamente: Fase cautelare a euro 3.320.00, oltre ad accessori ex lege previsti, oltre al rimborso delle spese non imponibili;
Fase di merito a euro 10.860, oltre a accessori ex lege previsti e al rimborso delle spese non imponibili.
Respinge la domanda ex art. 96 I/III comma cpc per le ragioni di cui alla parte motiva.
Così deciso in Piacenza
Si comunichi 14.05.2025
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2027/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CAPOZZI GIANCARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CICERONE 66
ROMA presso il difensore avv. CAPOZZI GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZINI MATTEO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FELICE FRASI N.4 29100 PIACENZA presso il difensore avv. BOZZINI MATTEO
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “concisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass.
Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1. In via principale, ordinare il ad eseguire le opere ordinate a Controparte_2
bonifica delle aree contaminate;
2. Determinare il valore del danno subito da a seguito Pt_1
dell'inagibilità con seguente lucro cessante per l'attività di impresa;
3. Determinare il danno ambientale in relazione all'utilizzo promiscuo degli immobili presenti e l'inquinamento dell'area in relazione alla presente apicoltura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a rivalsa IVA e CAP.”
Sosteneva la società attrice che:
- La Soc. IT & LU era proprietaria nel comune di Alseno di un compendio immobiliare, adiacente all'opificio Ma-TRICOT la soc. IT (poi Fallita e qui convenuta) e di un immobile residenziale con giardino: l'opificio- facente parte inizialmente della massa fallimentare- dotato di strutture in amianto- già versante in cattive condizioni, aveva subito un ulteriore aggravamento a seguito di eventi metereologici intervenuti ai primi di luglio 2022 che avevano determinato la dispersione di frammenti di eternit nelle aree circostanti, con conseguente loro contaminazione, comprese quello in proprietà della società attrice;
- In data 13.7.2022 la Parte_2
, constatato il fatto, aveva eseguito un sopralluogo per la valutazione dell'entità di detto
[...]
inquinamento, individuando gli interventi di bonifica da eseguirsi, emettendo l'ordinanza n.
17 del 25/7/2022 e Ordinanza n.18 del 28/7/2022, con termine perentorio di 45 gg per effettuare le operazioni urgenti fissando quale scadenza il 10 settembre 2022;
- L'onere della bonifica era a carico del sia per il fabbricato sia per la Controparte_2
messa in sicurezza delle aree contaminate: gli interventi di conservazione della copertura ammalorata, nonché le opere di risanamento, per impedire ulteriori dispersioni dei materiali inquinanti, previsti già nella C.T.U. fallimentare, erano stati quantificati nella spesa complessiva variabile di €.62.281/79.666; - Le aree contaminate di proprietà della non erano state interamente bonificate e Pt_1
restavano inagibili alla loro destinazione, così che era inibito l'accesso sia al conduttore delle parti locate che ai loro collaboratori e all'apiario, che era rimasto totalmente danneggiato in mancanza dell'esecuzione del trattamento annuale antiparassitario.
- aveva diffidato il di provvedere alla bonifica delle aree in Pt_1 Controparte_2
questione, avanzando anche una proposta conciliativa al , che comprendeva CP_2
anche l'assunzione degli oneri connessi alle opere di bonifica, da compensarsi con i danni conseguiti all'inquinamento, ma essa non aveva avuto riscontro alcuno.
***
In corso di causa aveva presentato ricorso per ottenere il sequestro conservativo del bene Pt_1
danneggiante, precisamente chiedendo che “l'adito ed intestato Tribunale di Piacenza, per tutte le su esposte ragioni, inaudita altera parte voglia: – autorizzare sequestro conservativo in odio al
dell'immobile sito in Controparte_3
Comune di Alseno, censito al N.C.E.U. al foglio 37, particella 211, categ. D/10 quale capannone artigianale ad L con annesso terreno recintato su cui insiste altro immobile ad uso abitativo intestato alla ricorrente, fino al complessivo ammontare di € 50.000,00 o quella diversa somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
–procedere alla quantificazione del danno volendo inserire in ciò il costo determinato nei preventivi di intervento, nonché l'eventuale suo aggravamento, da determinarsi quale lucro cessante per la causata invendibilità dell'immobile colà posto;
– dare ogni altro provvedimento ritenuto giusto od opportuno per la salvaguardia della salute pubblica ed individuale”, ma l'iniziativa era stata respinta.
Con comparsa di risposta si costituiva il convenuto, sostenendo che: CP_2
- Le domande tutte formulate dall'attrice erano palesemente infondate nel merito, assolutamente inammissibili/improcedibili in punto di diritto;
- Al tempo della declaratoria di fallimento, nell'attivo concorsuale era ricompreso il capannone di cui si discute, già colpito da esecuzione esattoriale, promossa da Controparte_4
, conclusasi poi negativamente: detto immobile, pochi mesi prima dell'apertura
[...]
della Procedura Fallimentare, quando lo stato di decozione di era già CP_1
ampiamente conclamato, era stato locato al figlio dei soci illimitatamente Persona_1
responsabili della predetta falliti anch'essi personalmente;
CP_1
- Al momento della sottoscrizione di detto contratto il conduttore aveva, espressamente riconosciuto come “i locali oggetto del presente contratto sono già conosciuti e trovati in buono stato, di gradimento e idonei all'uso convenuto”: da quel momento il conduttore, che aveva la materiale disponibilità dell'immobile, mai aveva rappresentati alla Curatela
l'esistenza di problemi manutentivi e la presenza di una copertura in amianto ammalorata. In sostanza, il Curatore aveva appreso dell'esistenza dei problemi di cui sopra solamente alla fine del mese di febbraio 2022, quando fu predisposta la perizia di stima dell'immobile, una volta ultimata, con esito negativo, l'esecuzione esattoriale promossa dalla Riscossione;
- Il perito incaricato, a causa della assenza di manutenzione del bene da parte dei falliti, che avrebbero imposto gravosi costi al futuro acquirente, aveva attribuito all'immobile il valore di euro 62mila. In questo contesto, in data 4 luglio 2022, il , così come gran Parte_3
parte della Provincia di Piacenza, era stato colpito da un evento temporalesco di portata eccezionale, che aveva indotto la Curatela a richiedere allo stimatore un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni di detto immobile: il Perito aveva informato, quindi, il Curatore del distacco di una canala e dello sfaldamento di parte del tetto, con possibile dispersione di frammenti in eternit.
- Quasi contestualmente, proprietaria dell'immobile adiacente, aveva segnalato alla Pt_1
Curatela, al e ad la presenza, sulle proprie aree, di residui d'amianto: Parte_3 Pt_4
il Curatore, dopo alcuni incontri in contraddittorio, si era attivato immediatamente, presentando al Giudice Delegato un'istanza per l'effettuazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi, che era stata debitamente autorizzata: nel frattempo, il aveva Pt_3
emanato formale ordinanza in cui venivano elencate tutte le opere, non solo di messa in sicurezza, che avrebbero dovuto essere eseguite.
- L'immediata messa in sicurezza delle aree era stata affidata, dietro autorizzazione del GD alla ditta IA di ZZ (individuata dal legale rappresentata della ) con il pagamento della Pt_1
somma di euro 3.172,00: tuttavia, nessun altro intervento si era potuto eseguire considerato che, visti i costi esposti dai preventivi di bonifica delle aree circostanti e la manutenzione straordinaria del capannone che superavano, di gran lunga, le disponibilità di cassa del
; CP_2
- aveva fatto pervenire al Curatore un'offerta d'acquisto del capannone ad un prezzo Pt_1 sensibilmente inferiore a quello di stima, cercando di bypassare qualsiasi tipo di vendita competitiva, in palese violazione di tutti i principi che regolano le liquidazioni concorsuali, a partire dal disposto di cui all'art. 107 L.F: a fronte del rigetto della proposta, che conosceva la situazione di incapienza delle casse della Curatela, aveva notificato al l'atto di CP_2
citazione , avviando l'azione risarcitoria qui in esame.
- Nelle more della citazione, il Curatore aveva conseguito autorizzazione dal Giudice Delegato
a rinunciare, ai sensi dell'art. 104ter, VIII° comma, L.F., alla liquidazione del capannone per cui a causa proprio degli alti costi sopra richiamati, provvedimento ritualmente a comunicarlo ai soggetti falliti, al a ed a tutti i creditori del , Parte_3 Pt_1 CP_2
considerato che dal quel momento essi avrebbero riacquistato la possibilità di promuovere sul capannone, ormai sottratto alle regole del concorso, l'azione esecutiva individuale, provvedimento su cui era seguito successivamente richiesta di sequestro conservativo da parte di che veniva rigettato. Pt_1
Ciò premesso in fatto, così concludeva il convenuto: “ In via principale, dichiarare CP_2 inammissibili/improcedibili tutte le domande avanzate da nei confronti del Parte_1
esponente, sia quella avente ad oggetto la richiesta di condanna ad un facere in capo CP_2
alla Procedura Fallimentare, sia quelle di liquidazione danni, da accertarsi, invece, in sede endofallimentare;
Sempre in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a con specifico riferimento alla richiesta di liquidazione di un non meglio Parte_1
precisato “danno ambientale”; Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da
[...]
nei confronti del esponente, sicché palesemente infondate;
In ogni caso, Parte_1 CP_2 con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, nonché oltre al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3 c.p.c., per avere la controparte agito in giudizio con gravissima mala fede.” Con riserva di ulteriormente dedurre, instare, eccepire, produrre e provare con ogni mezzo, anche con successive memorie ex art. 183 cpc.”
In corso di causa – oltre alla trattazione del sub procedimento cautelare – sono state depositate le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, depositate le note per la trattazione delle udienze trattate in forma cartolare e infine in data la causa è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 (trattasi di procedimento anteriforma Cartabia).
***
La società ha proposto nei confronti di azione risarcitoria da Parte_1 Controparte_2
inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2051 cc, asserendo che la procedura sarebbe responsabile per mancato intervento, manutenzione e bonifica delle aree inquinate a causa della dispersione della copertura eternit dell'opificio, che era al momento dell'evento atmosferico evidenziato in disponibilità della Procedura: in sostanza, il sarebbe responsabile dell'inquinamento CP_2
e dei danni a esso connessi quale custode del bene, salva la prova del caso fortuito.
Ciascuna delle parti ha narrato la propria versione della vicenda, ma quella che trova maggior riscontro probatorio documentale è la tesi del convenuto e – quindi - che il si adoperò CP_2
per la sistemazione/bonifica dele aree inquinate nei limiti della disponibilità attiva e del rispetto delle regole della procedura concorsuale: quanto affermato dalla difesa convenuta trova conforto nei doc. 5 – 6 – 7 – 8 e 9 – 10 del fascicolo di parte.
Ma preclusiva di ogni indagine e pronuncia di responsabilità extracontrattuale dell'Ente
Fallimentare convenuto, riguarda la competenza di questo Giudice.
Difatti, ritiene chi scrive che non ci si può esimere dall'osservare come le domande di accertamento di diritti di credito nei confronti di un Fallimento possano essere esperite, ai sensi dell'art. 92 L.F., solo in sede endoconcorsuale, quand'anche trovino fondamento su fatti colposi del Curatore. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non lascia adito a dubbi: “Ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui alla L. Fall., art. 92, e segg.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico Organo Giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. A tale principio non si sottraggono i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del
Curatore, attesane la predicabilità in termini di costi della procedura, i quali sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, in subiecta materia, del Tribunale Fallimentare.”
(Cass. Civ., Sezione I, 18.11.2010, n. 23353)”.
In sostanza il giudice adito non è funzionalmente competete a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria presentata da dovendo detta Snc rivolgere le proprie pretese avanti al Giudice Pt_1
Delegato del Fallimento.
Relativamente alle spese di lite si osserva che debbano essere liquidate con la sentenza che definisce il contezioso, quelle relative al ricorso cautelare promosso in corso di causa (poi rigettato), atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Ordinanza|25 marzo 2022 n. 9785).
Quanto alle spese del presente giudizio non possono che essere poste a carico della parte soccombente.
Infine, relativamente alla domanda di condanna ex art. 96 III comma cpc non si ritenuti sussistenti i requisiti del dolo o colpa grave nella proposizione della domanda, si rigetta la richiesta.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza o istanza disattesa, CP_2
Rilevata l'incompetenza funzionale del Giudice Ordinario,
Dichiara l'improcedibilità della domanda.
Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite rin favore della convenuta relativamente: Fase cautelare a euro 3.320.00, oltre ad accessori ex lege previsti, oltre al rimborso delle spese non imponibili;
Fase di merito a euro 10.860, oltre a accessori ex lege previsti e al rimborso delle spese non imponibili.
Respinge la domanda ex art. 96 I/III comma cpc per le ragioni di cui alla parte motiva.
Così deciso in Piacenza
Si comunichi 14.05.2025
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina