Decreto cautelare 22 marzo 2025
Sentenza breve 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/04/2025, n. 6565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6565 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14180 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilda Hasanbelliu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Medaglie D’Oro n. 169 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. 11973, Pos. N. 171157 emesso in data 12/11/2024 e notificato il 14/11/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio dal Consolato generale d’Italia a Dhaka, avanzata dal sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto ad esso connesso presupposto intermedio conseguente e/o applicativo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 27.02.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 12/11/2024, con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
- costituitosi in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Sede diplomatica, agendo in autotutela, ha in prima battuta confermato il diniego, emettendo in 27 febbraio 2025 un nuovo provvedimento negativo;
- avverso tale atto, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendo altresì l’adozione di misure cautelari monocratiche; tale ultima richiesta è stata accolta e, con decreto presidenziale del 22 marzo 2025, è stato ordinato un ulteriore riesame della domanda;
- in seguito al suddetto decreto, l’Ambasciata ha accolto la richiesta del ricorrente, rilasciando il visto di ingresso per motivi di studio;
- entrambe le parti hanno quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere; il ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, mentre quest’ultima ne ha chiesto l’integrale compensazione;
- all’udienza camerale del 1° aprile 2025, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione;
rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto di studio in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ritenuto, infine, che le spese legali vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la stessa ha proceduto all’accoglimento della domanda del ricorrente solo in seguito al decreto emesso da questo Tribunale in data 22 marzo 2025 sul presupposto della fondatezza della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da liquidare al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.