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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 226/2019 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata ad [...] il [...], c. f.: Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Mercadante (con PEC indicata), elettivamente
[...]
domiciliati in Messina, corso Vittorio Emanuele II n. 9 (studio legale prof. Angelo Falzea e associati), per procura su separato foglio in calce all'atto di appello,
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
cessionaria in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 dei crediti del , in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro-tempore,
APPELLATA CONTUMACE
e contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2
in virtù di procura generale in Notar Dott. del 29\10\2010, rep. n.115840 fascicolo Per_1
n.33105, dall'avv. Carmen Trifilò (con PEC indicata) presso il cui studio in Patti, via Due Giugno n.
2B, è elettivamente domiciliata,
INTERVENIENTE VOLONTARIA (nel presente grado) – APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
1 con socio unico, c. f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano- Controparte_5
Monza-Brianza-Lodi: iscritta al n. 35495.1 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_1
Co cartolarizzazione istituito presso la CA talia, rappresentata da (già Controparte_7
, in persona dell'Amministratore Delegato dr. rappresentata e difesa, Controparte_8 Controparte_9
per procura generale alle liti con atto in Notaio dr. di Milano in data 14 luglio Persona_2
2022, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di
Donato,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
____________________
Oggetto: Appelli – principale e incidentale – avverso la sentenza n. 240/2018 emessa dal Tribunale di Barcellona P. G. il 5 marzo 2018 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (rapporti bancari).
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “I. Si insiste in tutte domande, eccezioni e difese formulate nell'atto di appello e nei successivi atti e verbali di causa, chiedendo il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese avverse. II. Si chiede, segnatamente, il rigetto dell'appello incidentale di Controparte_10
perché inammissibile ed infondato, per le ragioni che si evidenzieranno negli opportuni atti di causa.
Si rileva che nello svolgimento del giudizio non vi è stato modo ancora di controbattere all'appello incidentale e che pertanto le opportune difese potranno essere svolte in comparsa conclusionale. III.
Si insiste nelle conclusioni formulate in atto di appello e qui di seguito riportate:
1. accogliere il presente atto di appello e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
2. preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata o, in subordine, porre a carico di controparte il versamento di congrua cauzione, ex art. 283 c. p. c., pari almeno ad
€ 25.000,00; 3. per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e verbali di causa, ivi compresi gli atti di precisazione conclusioni del 19.1.2017, del 23.6.2017 e dell'1.3.2018, e pertanto rigettare integralmente le domande dell'opposto , dante causa di Controparte_4 Controparte_1
(odierno appellato) perché inammissibili, improponibili ed infondate e accogliere le seguenti domande: I. ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c. p. c., del
[...]
oggi col ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
II. accogliere tutte Controparte_4 Controparte_1
le domande, eccezioni e difese, ivi compresa quella di difetto di legittimazione passiva della sig.ra
e quella di difetto di prova per la produzione del solo c.d. <
formulate in atto di citazione in opposizione a D.I. con domanda riconvenzionale, in memoria ex art.
2 183, c. p. c. del 19.4.2005 e nei successivi atti e verbali di causa e pertanto: a) in via preliminare, dichiarare la litispendenza in virtù di quanto sopra esposto, segnatamente ai punti n. 1 e n. 6 dell'atto di citazione in opposizione;
b) ritenere e dichiarare estinta e/o invalida la fideiussione prestata dalla sig.ra per le causali sopra esposte o, in subordine, limitata al periodo antecedente Parte_2
l'entrata in vigore della L. 154/1992; c) ritenere e dichiarare usurari gli interessi di mora pretesi dal
quale avente causa dalla , in relazione al contratto di Controparte_11 Parte_3
finanziamento stipulato l'8.11.1989 in Notar ai sensi della L. 949/1952 e non dovuto alcun Per_3
interesse; d) ritenere e dichiarare comunque illegittima la pretesa dello stesso di Controparte_4
ricevere interessi ed ulteriori oneri, in relazione al medesimo contratto dell'8.11.1989, superiori a quelli imposti dalla stessa L. 949/1952 ovvero, subordinatamente, dichiararsi ridotta ex art. 1384
c.c. la misura dell'interesse di mora a percentuale non superiore alla soglia dell'usura tempo per tempo determinata ai sensi della L. 108/1996, determinandosi il giusto, attuale debito dell'esponente
, tenuto conto dei versamenti dallo stesso effettuati;
e) per l'effetto, ridurre la Parte_1
pretesa attorea nei limiti del lecito e del dovuto;
f) ritenere e dichiarare nulle le clausole determinative dell'interesse debitore, principale ed anatocistico, contenute nel contratto di c/c n.
47648 20, intrattenuto con la (poi ) e, per l'effetto, illegittimi gli Controparte_12 Parte_3
addebiti effettuati sul medesimo conto a titolo di interessi ultralegali, di anatocismo e di commissione, determinandosi il giusto saldo finale del medesimo conto alla data di chiusura e, nell'eventualità di saldo attivo, condannare il (avente causa di e Controparte_11 Parte_3 CP_12
) al pagamento del medesimo saldo, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto
[...]
al soddisfo;
g) condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_11
dagli opponenti, per ogni titolo e voce, secondo quanto sarà provato in corso di causa;
III. rigettare tutte le avverse domande, eccezioni e difese, ivi compresa quella di riunione;
IV. in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui al n. 7 delle conclusioni dell'opposizione a D.I., condannare
l'opposta al pagamento della somma di Euro 11.446,19 (vecchie Lire 22.162.918), oltre interessi legali dalla chiusura del conto (22.2.1993) fino al soddisfo o a quell'altra che il Giudice riterrà, anche eventualmente rimettendo a tal fine la causa sul ruolo;
V. in accoglimento della domanda di risarcimento danni di cui al n. 8 delle conclusioni dell'opposizione a D.I., condannare il CP_4
al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti per l'illecita condotta del sulla scorta
[...] CP_4
della C.T.U. ovvero rimettendo a tal fine la causa sul ruolo istruttorio e disponendo integrazione della C.T.U., ovvero anche in via equitativa;
VI. condannare controparte al pagamento di spese e compensi di causa, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c. p. c.; 4. in riforma dell'impugnata sentenza, condannare controparte al pagamento in favore dei Sigg. e di spese, Pt_1 Pt_2 compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase monitoria”.
3 Per l'interveniente – appellante incidentale: “nell'interesse di insiste nella Controparte_2
richiesta di estromissione della suddetta società dal giudizio per i motivi esplicitati nelle note di trattazione scritta per la udienza del 9\10\23 e chiede, all'uopo, che su tale richiesta si pronunzino, al fine di dare il consenso previsto dal 3° comma dell'art.111 c.p.c., le altre parti in causa. Precisa le conclusioni insistendo preliminarmente in detta richiesta e, in subordine, nelle conclusioni prese con la comparsa di costituzione e risposta”.
Per l'interveniente “precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni Controparte_5
rassegnate nei precedenti scritti difensivi depositati da e fatti proprie con intervento Controparte_10
ex art. 111 c.p.c., contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto, si riporta alle osservazioni alla Ctu trasmesse al tecnico di stima”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2019 e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di (già Controparte_1 [...]
già già Controparte_2 Controparte_4 Controparte_13
[..
, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P. G., in parziale accoglimento dell'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2003 del 27 novembre 2003, lo ha revocato ed ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 24.352,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
a titolo di debito residuo relativo al contratto di finanziamento stipulato da Parte_1 titolare dell'omonima impresa, con la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province ICne in data 8 novembre 1989, compensando interamente tra le parti le spese della fase monitoria e, nella misura dei due terzi, quelle del giudizio di opposizione e condannando gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, del residuo terzo (liquidato come in dispositivo), nonché ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c. t. u. (come liquidate in corso di causa).
Gli appellanti hanno criticato la statuizione di primo grado nelle parti e per i motivi già illustrati nella parte motiva della sentenza parziale emessa in data 14 marzo 2023 (di cui infra) ed hanno formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”).
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t., benché ritualmente citata, e di essa è stata perciò dichiarata la contumacia con ordinanza del 4 gennaio 2022.
Con comparsa depositata telematicamente il 2 ottobre 2019 si è costituita in Controparte_2
persona del legale rappresentante p. t., quale titolare della posizione relativa a a Parte_1
seguito di atto di scissione parziale del 23 dicembre 2014 (allegato), nonché successore a titolo
4 universale del a seguito di fusione per incorporazione del 19 ottobre 2010 Controparte_4
(parimenti allegata alla comparsa), resistendo all'appello avversario di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto.
Ha inoltre spiegato appello incidentale, contestando il quantum del debito di controparte determinato dal primo Giudice, nonché la liquidazione e la decorrenza degli interessi, per i motivi esposti nella sentenza parziale suddetta, ed ha chiesto che, in accoglimento dello stesso, fosse riformata la sentenza nella parte in cui ha rideterminato il credito di nella misura di € 24.352,96 - Controparte_2 anziché nell'importo di cui al decreto ingiuntivo -, nonché nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di mora nella misura legale dalla domanda al saldo, anziché nella misura del 4,25% dal 7 settembre 1993 al saldo.
Con condanna degli appellanti principali al pagamento di tutte le spese del giudizio monitorio e di quelle di primo grado e con vittoria di spese del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c. p. c. - come da ordinanza del 10 dicembre 2019 -, la causa è stata rinviata più volte per provvedere all'eventuale riunione con il proc. n. 923/2017 R. G. (chiesta dalla difesa dell'appellante incidentale) sino all'udienza del 22 novembre 2021 nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), la Corte ha riservato la decisione sulla predetta richiesta, che è stata rigettata con ordinanza del 4 gennaio 2022, fissandosi altresì l'udienza del 2 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza del 14 marzo 2023 questa Corte, non definitivamente pronunciando, ha rigettato l'appello principale proposto da e e, in parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento di quello incidentale di ha dichiarato che il tasso degli interessi Controparte_2 corrispettivi relativi al contratto di finanziamento stipulato tra il e l'(allora) Cassa Centrale Pt_1
di Risparmio V. E. per le Province ICne è pari alla misura del 4,25% annuo e nella stessa misura
(4,25% annuo) ha rideterminato equitativamente il tasso degli interessi moratori, da calcolare su ogni singola rata del finanziamento scaduta e non pagata, dalla rispettiva scadenza sino all'effettivo soddisfo;
ha rigettato, nel resto, l'appello incidentale ed ha rimesso le parti in istruttoria per l'ulteriore corso in ordine alla concreta rideterminazione del quantum debeatur in relazione al contratto di finanziamento dell'8 novembre 1989, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
5 Disposta – con coeva ordinanza – ed espletata consulenza tecnica contabile suppletiva, al fine di accertare e rideterminare il quantum debeatur in merito al contratto di finanziamento stipulato in data 8 novembre 1989 (oggetto di causa) alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(25 novembre 2003): 1) per rate del prestito scadute e non pagate, calcolando a tal uopo gli interessi corrispettivi al saggio del 4,25% annuo;
2) per interessi di mora calcolati sulle rate con riferimento alla scadenza di ciascuna e solo su quella parte di essa costituita dalla sorte capitale, senza gli interessi corrispettivi (e sino alla data del 25 novembre 2003); il tutto senza tenere conto delle rate già pagate e saldate e tenendo conto, invece, degli eventuali versamenti effettuati dal (o Pt_1
dalla ) successivamente alla scadenza delle rate, ove comprovati dai documenti versati in Pt_2 atti, in esito alla stessa (dopo la concessione di nuovi termini al C. t. u. per l'espletamento dell'incarico), all'udienza del 12 febbraio 2024 celebratasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p.
c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico suppletivo, con comparsa depositata il 26 maggio 2023, ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c. p. c. rappresentata da Controparte_5 CP_7
(già , quale cessionaria pro-soluto, in virtù di contratto stipulato in data 24 giugno
[...] Controparte_8
2022 ex artt. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico CArio) e 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione), di tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto) della identificabili secondo i criteri Controparte_2
indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna in data 07 luglio 2022 – Parte II n. 78 (allegato all'atto di intervento).
MOTIVI della DECISIONE
Sulla legittimazione attiva di contestata da parte appellante principale in Controparte_2
comparsa conclusionale (datata 11 aprile 2024), è sufficiente rimandare a quanto testualmente argomentato nella sentenza parziale sopra citata, segnatamente alle pagg. 23-25 della stessa, ribadendone la piena sussistenza in capo alla predetta società per le ragioni in quelle pagine esposte, le quali, come si dirà meglio più avanti, non possono più essere messe in discussione in questa sede.
Sempre in via preliminare va dato atto che ammissibile è l'intervento nel presente grado di giudizio di rappresentata da (già , costituitasi ai sensi Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 dell'art. 111, comma 3, c. p. c. quale cessionaria del credito oggetto della presente contesa, in merito alla quale si evidenzia quanto segue.
A sostegno del proprio intervento in giudizio l'anzidetta società ha prodotto copia della G. U. n. 78
(parte seconda) del 7 luglio 2022 nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro-
6 soluto stipulata in data 24 giugno 2022 tra essa (“cessionaria”) e l' (“cedente”) Controparte_2
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, avente ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel
Contratto di Cessione (i <>), sorti nel periodo intercorrente tra la data del
15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti
<> in base alle disposizioni di CA d'LI e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione ” (così testualmente nell'avviso in questione).
In punto di diritto va ricordato l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della Suprema
Corte secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'LI (così Cass. Civ. n. 10860 del 22 aprile 2024; in senso conforme si vedano anche Cass. Civ. nn. 4277/2023; 31188/2017).
Occorre allora verificare se, nel caso di specie, il credito per cui è causa possa dirsi ricompreso nel contratto di cessione anzidetto, a tal fine dovendosi esaminare le indicazioni dei crediti ceduti contenute nell'avviso di cessione suddetto, nel quale, come riportato più sopra, si legge che oggetto di cessione sono propriamente “i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori
(…) sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (…)”.
Ora, secondo quanto si è detto sopra, il credito (per capitale e interessi) contestato da parte attrice/opponente nel presente giudizio deriva certamente da un contratto di finanziamento stipulato in data 8 novembre 1989, come tale senz'altro riconducibile alla ampia categoria dei “crediti per capitali e interessi (anche di mora) derivanti da facilitazioni creditizie in varie forme tecniche sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022”, potendosi perciò ritenere adeguatamente dimostrato che esso rientra tra i crediti oggetto della cessione tra Controparte_2
e il cui intervento in giudizio, perciò, è da reputare pienamente ammissibile ai sensi Controparte_5
e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c. p. c..
7 Senza tacere in ogni caso che gli appellanti principali non hanno sollevato alcuna contestazione specifica in merito a detto intervento, dovendosi rammentare il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a fornire prova documentale che il credito in questione faceva parte di tale operazione onde dimostrare la propria legittimazione sostanziale e, tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito - come avvenuto nella specie, dove gli appellanti principali, si ripete, non hanno sollevato sul punto alcuna contestazione specifica – (da ultimo in tal senso v. Cass. Civ. n. 26127/2024).
Fermo restando, comunque, che il giudizio prosegue tra le precedenti parti, ossia tra la cedente da un lato - a sua volta successore a titolo particolare di (già Controparte_2 Controparte_1
secondo quanto si è specificato alle pagg. 23-25 della Controparte_2 sentenza parziale -, e e dall'altro, non potendosi far luogo Parte_1 Parte_2 all'estromissione di come ancora oggi invocato dalla stessa, in mancanza di Controparte_2
qualsivoglia consenso espresso dalle altre parti, che pure hanno avuto modo di visionare la richiesta di estromissione de qua.
Il terzo comma dell'art. 111 c. p. c., infatti, che trova applicazione nella fattispecie in esame, recita testualmente: “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Tutto quanto si qui premesso e chiarito, deve ora puntualizzarsi che, come si è accennato sopra, le questioni affrontate e decise con la sentenza non definitiva sopra richiamata – emessa dalla Corte in data 14 marzo 2023 - non possono in alcun modo costituire oggetto di riesame in questa sede, stante il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite, che in ordine a quelle da esse dipendenti
-, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata;
cosa non avvenuta nella specie.
Ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (Cass. Civ. nn. 18834/2017;
23862/2015; 18898/2009).
8 In siffatta prospettiva, devono considerarsi risolte, con efficacia vincolante in questa sede, tutte le questioni che hanno formato oggetto del gravame principale (proposto da e da Parte_1
, che è stato rigettato in toto, ma anche quelle sollevate con l'appello incidentale, Parte_2
il cui parziale accoglimento ha comportato la necessità di proseguire il giudizio al solo fine di rideterminare il quantum debeatur in relazione al contratto di finanziamento stipulato tra
[...]
, titolare dell'omonima impresa, e la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province Parte_1
ICne in data 8 novembre 1989, titolo su cui si è fondata la pretesa azionata in monitorio dalla
AN.
Tra esse – va detto subito - vi è anche la questione del tasso di interesse di mora che, secondo la
AN appellante incidentale, avrebbe dovuto essere calcolato nella misura del 20% annuo per come pattuito in contratto, mentre la Corte lo ha fissato equitativamente in quella, inferiore, del 4,25% in virtù dell'argomento che vale la pena riportare testualmente di seguito: “quanto agli interessi moratori, occorre preliminarmente fare delle precisazioni rilevando anzitutto che il tasso convenzionale pattuito dalle parti (sempre all'art. 3 del contratto) nella misura del 20% annuo non può confrontarsi con la normativa di cui alla legge n. 108/1996 ed al tasso soglia di riferimento, essendo il contratto di finanziamento in questione stato stipulato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore ed essendosi svolto ed esaurito (nella sua previsione fisiologica) anteriormente alla sua vigenza, irrilevante essendo – com'è noto - la cd. usura sopravvenuta (v. per tutte Cass. Civ. S. U. n. 24675/2017). In secondo luogo la previsione contrattuale anzidetta non può considerarsi illegittima – come invece hanno sostento gli opponenti - sulla scorta della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 949/1952 (che prevede testualmente che <<oltre al pagamento delle annualit e degli interessi nella suddetta misura gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari a qualsiasi titolo>>) dato che, a tacer d'altro, questa disposizione (alla stessa stregua di quella di cui al secondo comma sopra richiamata) è dettata precipuamente per i mutui ed i prestiti cd.
<> previsti dal capo III della stessa legge, non potendosene perciò riconoscere portata generale, estensibile anche ai mutui cd. artigiani, quale il presente. Fatte queste premesse, vi è da rilevare tuttavia che il tasso del 20% annuo appare all'evidenza manifestamente eccessivo e sproporzionato in rapporto alle condizioni del caso concreto ed avuto riguardo all'interesse della creditrice, spettando a questa Corte, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 1384 c. c., disporne la riduzione ad equità, dovendosi anche puntualizzare che a tal riguardo è esistita apposita domanda di parte (come a pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione a d. i.). Mette conto richiamare, in proposito, il condivisibile insegnamento giurisprudenziale, piuttosto recente, in virtù del quale gli interessi convenzionali di mora nel mutuo assolvono alla funzione di una clausola penale (art. 1382 c. c.) in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, tale che è consentito all'obbligato di azionare, in caso di previsione eccessiva, lo strumento di tutela di cui all'art. 1384 c. c.. Ha puntualizzato il Giudice di legittimità, peraltro, che quest'ultimo mezzo è diverso da quello previsto dall'art. 1815, comma 2, c. c. dato che differenti ne sono i presupposti applicativi: ed invero, la nullità comminata dall'art. 1815, comma 2, c. c. presuppone la violazione
9 formale del <>, di tal che la clausola contrattuale è valida o è invalida anche per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno. L'art. 1384 c. c., invece, consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l'eccessività del saggio di mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia attestato al di sotto del <>. Differenti ne sono pure gli effetti, posto che l'art. 1815, secondo comma, c. c. prevede la totale caducazione della pattuizione degli interessi oltre soglia («se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»), mentre, nel caso di reductio ad aequitatem, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, anche se ridotta dal giudice nella misura ritenuta equa. E' stato conseguentemente dalla S. C. affermato il seguente principio: <<per gli interessi convenzionali di mora che hanno natura clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento trovano contemporanea applicazione l secondo comma cod. civ. prevede la nullit della pattuizione oltrepassi il tasso soglia determina presunzione assoluta usurariet ai sensi dell legge n. cui giudice pu ridurre ad equit ammontare sia manifestamente eccessivo>>. Esso va adattato, ovviamente, al caso in esame dove, come si è detto, non può ontologicamente venire in rilievo il disposto del secondo comma dell'art. 1815 c. c., essendo il contratto stato stipulato anteriormente alla vigenza della legge 108/1996. Ne discende che, in virtù dell'art. 1384 c. c., è più che opportuno nella fattispecie che ci occupa ridurre la misura del saggio degli interessi di mora pattuita dalle parti riconducendola equitativamente a quella stessa prevista dai contraenti per gli interessi corrispettivi, pari al 4,25% annuo, come del resto lo stesso istituto appellante incidentale ha mostrato di considerare conveniente laddove, a pag. 16 della comparsa di costituzione nel presente grado, ha testualmente dedotto: <
Ecc.ma potrà richiamare il CTU dott. o disporre nuova consulenza al fine di rideterminare il Per_4 saldo debitore del contratto di finanziamento in Notar dell'8\11\89, applicando sia il tasso Per_3 corrispettivo che quello moratorio nella misura del 4,25%>>” (così testualmente la su citata sentenza parziale alle pagg. 28 e 29) .
Per questa ragione la Corte ha disposto consulenza tecnica suppletiva, delle cui risultanze e dei relativi rilievi critici di parte si dirà appresso.
L'Ausiliario tecnico ha provveduto in particolare, sulla scorta della documentazione versata in atti, a rielaborare il calcolo della somma ancora dovuta dagli odierni appellanti principali alla AN, alla data del 25 novembre 2003, in relazione al contratto di finanziamento citato, seguendo i criteri specificamente indicati dalla Corte con il mandato peritale suppletivo (sopra testualmente riportato), non senza prima avere offerto una sintetica ricostruzione della vicenda giuridico-processuale sottesa al presente giudizio.
Ha evidenziato, a tal uopo, che con ricorso del 25 novembre 2003 l'allora Controparte_11 ha chiesto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'emissione di un decreto ingiuntivo
[...] per la somma di € 37.847,72 (quale credito derivante dal contratto di finanziamento dell'8 novembre
1989) specificata in: € 23.401,18 per capitale scaduto;
€ 9.026,92 per mora non accantonata;
€
10 5.234,33 per interessi semplici di mora e € 185,29 per mora maturata al 6 settembre 2003, oltre interessi moratori al tasso del 4,25% decorrenti dal 7 settembre 2003.
Il contratto – continua il C. t. u. - prevedeva l'erogazione di un finanziamento di (vecchie) £
65.000.000, da rimborsarsi in cinque anni, mediante 10 rate semestrali posticipate e costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi a scalare, calcolati al tasso agevolato del 4,25% annuo, stabilendo così una rata fissa pari a (vecchie) £ 7.283.631, a partire dalla prima, avente scadenza l'8 maggio 1990, sino all'ultima (con scadenza l'8 novembre 1994). L'Ausiliario ha ricostruito, esaminando congiuntamente l'estratto del mutuo n. 759/41 al 13 aprile 1993 ed il piano d'ammortamento del mutuo stesso, da lui redatto in applicazione delle previsioni contrattuali, che alla data di riferimento del primo (13 aprile 1993) risultavano non pagate le rate aventi scadenza 8 maggio
1992 e 8 novembre 1992, per complessive (vecchie) £ 14.567.262, con capitale residuo (alla medesima data) pari a (vecchie) £ 27.650.168, al netto delle rate scadute e non pagate.
Alla data di riferimento del decreto ingiuntivo (6 settembre 2003) le ulteriori rate di rimborso del mutuo erano venute tutte a scadere.
Sulla base della documentazione presente in atti il C. t. u. ha rilevato – per quanto qui di specifico residuo interesse – che alla data del 25 novembre 2003, in base all'originario piano di ammortamento del mutuo, tutte e dieci le rate di rimborso del finanziamento erano venute a scadenza e di esse solo le prime quattro sono state pagate, mentre le restanti sei sono rimaste insolute, per un debito complessivo di (vecchie) £ 43.701.786 (pari a € 22.570,08), di cui £ 40.627.205 per sorte capitale e
£ 3.074.581 per interessi.
Segnatamente, le rate insolute avevano le seguenti scadenze e composizione: 1) 8 maggio 1992, quota capitale £ 6.420.303 e quota interessi £ 863.328; 2) , quota capitale £ 6.556.734 e Parte_4
quota interessi £ 726.897; 3) , quota capitale £ 6.696.065 e quota interessi £ 587.566; Parte_5
4) , quota capitale £ 6.838.356 e quota interessi £ 445.275; 5) 8 , quota Parte_6 Parte_7
capitale £ 6.983.671 e quota interessi £ 299.960; 6) , quota capitale £ 7.132.074 e Parte_8
quota interessi £ 151.557.
In esecuzione dei criteri indicati dalla Corte – ossia calcolo degli interessi di mora al tasso del 4,25% annuo (in luogo di quello del 20%) e sulla sola quota capitale delle rate (con esclusione della quota interessi corrispettivi) e scomputo dei versamenti effettuati nelle more dal e/o dalla Pt_1 [...]
successivamente alla scadenza delle rate, ove risultanti dalla documentazione in atti – Pt_2
l'Ausiliario ha accertato che la somma residua ancora da pagare dai alla data Parte_9
del 25 novembre 2003 era pari a € 24.892,376.
L'accertamento ed il conteggio operati dal Consulente come sopra risultano sicuramente convincenti per la loro coerenza tecnica e da condividere anche perché poggiano sostanzialmente sulle indicazioni
11 della Corte di cui all'incarico suppletivo;
d'altra parte, nessun rilievo critico degno di nota è stato mosso dalle parti avverso il giudizio chiaro e motivato di cui all'elaborato peritale.
In realtà, solo la difesa dell'intervenuta (rappresentata da ha Controparte_5 Controparte_7
mosso osservazioni alla bozza di consulenza, le stesse che ha poi reiterato in sede di comparsa conclusionale, invocando la rideterminazione del debito di controparte mediante l'applicazione del tasso di mora nella misura (pattuita) del 20% annuo sino al primo trimestre del 1997 e in quella entro il tasso soglia antiusura per il periodo successivo.
A tal riguardo se ne rileva immediatamente l'infondatezza per la ragione cui si accennava sopra, posto che la questione della misura del tasso degli interessi di mora (e del loro calcolo solo con riferimento alla quota del capitale componente la rata di rimborso) è stata affrontata e risolta nel modo di cui si è detto con la sentenza parziale sopra richiamata, non potendo più venire in discussione, perciò, in questa sede.
Discende da tutte le superiori argomentazioni – da leggere in combinazione, per quanto di relativo interesse, anche con la sentenza parziale – che la somma dovuta da (debitore Parte_1
principale) e da (quale fideiussore), in solido tra loro, all' Parte_2 Controparte_2
(quale successore a titolo particolare di già Controparte_1 Controparte_2
, ed oggi alla cessionaria (in giudizio rappresentata da ,
[...] Controparte_5 Controparte_7
ammontava, alla data del 25 novembre 2003, a complessivi € 24.892,376, dovendosi perciò, in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo Giudice, condannare i predetti
, in solido tra loro, al relativo pagamento, con gli ulteriori interessi da ritardo Parte_9 da calcolare a partire dalla data del 25 novembre 2003 sino all'effettivo soddisfo, al saggio pattuito convenzionalmente, come ridotto equitativamente in questa sede, pari quindi alla misura del 4,25% annuo (facendo applicazione qui del principio illustrato a pag. 30 della sentenza parziale, con riferimento specifico al secondo motivo di appello incidentale, con la precisazione però che gli ulteriori interessi di mora non possono che decorrere dalla data del 25 novembre 2003, e non già dalle singole scadenze, poiché sino a quella data sono stati previsti e computati dal C. t. u. nel calcolo del quantum sopra riportato).
Quanto alle spese del giudizio, va ribadito che la loro regolazione, siccome statuizione accessoria alla decisione di merito, deve essere rivisitata alla luce dell'esito finale della lite, stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale (con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado) che impone, appunto, alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento di esse, da stabilire tenendo
12 conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.
9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, non può non rilevarsi la totale soccombenza di e Parte_1 [...]
che, seppure abbiano visto (nominalmente) accolta l'opposizione a decreto Parte_2 ingiuntivo e revocato quest'ultimo, comunque sono rimasti perdenti in ogni loro pretesa volta a negare fondatezza alle ragioni di credito azionate da controparte, oltre che nelle richieste restitutorie e/o risarcitorie avanzate in via riconvenzionale (come nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
E' appena il caso di ricordare che il ridimensionamento della pretesa creditoria della AN (da €
37.847,72 a € 24.892,376) non vale a configurarne alcuna soccombenza, così da potersi ipotizzare, ove mai, una reciproca parziale soccombenza delle parti: e ciò in linea con l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale ma in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c. p. c. (così Cass. Civ. S. U. n. 32061/2022; in senso conforme da ultimo Cass.
Civ. 13827/2024), presupposti che però mancano nel caso di specie.
Ne deriva che vanno poste a carico degli odierni appellanti principali (già opponenti in primo grado), in solido tra loro, le spese del primo e del secondo grado del giudizio, le quali si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
13 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore da determinare in base al diritto accertato comprensivo degli interessi di mora sino al soddisfo – scaglione da € 26.001 a €
52.000 - e applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, dell'effettivo valore monetario della contesa e del relativo rilievo delle prestazioni defensionali rese, le spettanze si liquidano in complessivi € 7.100,00 a titolo di onorario
- di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 2.700,00 per la fase decisionale, per un importo pressoché conforme alla proposta di notula delle spese depositata dalla difesa della AN in primo grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Definitivamente a carico degli opponenti si pongono le spese di c. t. u. di primo grado come liquidate già in atti (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione a carico di entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u.).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra con riferimento al rapporto tra parte appellante principale e l'intervenuta appellante incidentale, Controparte_2 si liquida a titolo di onorario la somma di € 8.700,00 - di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione, e € 3.200,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
La differenza in minus rispetto all'importo di cui alla proposta di notula depositata dalla difesa della interveniente/appellante incidentale è dovuta essenzialmente al fatto che la Corte ha applicato valori di poco inferiori ai medi, secondo quanto si è detto sopra, e alla circostanza che nella notula si calcola per due volte la fase decisionale, la quale, però, va considerata unitariamente, essendo unico il giudizio.
Le spese della c. t. u. suppletiva (come liquidate in atti) si reputa equo porle a carico di parte appellante principale e dell'appellante incidentale in ragione della metà per ciascuna (e ferma sempre restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su tutte le parti nei rapporti esterni col C. t. u.) tenuto conto che la necessità di essa è sorta anche e soprattutto per la definizione del gravame incidentale.
E' utile ricordare in proposito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, tale che le relative
14 spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.: esse perciò possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (da ultimo così Cass.
Civ. n. 16074/2023; in senso conforme Cass. Civ. nn. 11068/2020, 17739/2016).
Nei rapporti tra parte appellante principale e l'intervenuta rappresentata da Controparte_5 [...]
le spese del presente grado, che vanno parimenti poste a carico solidale degli Controparte_7
appellanti principali in ragione della loro soccombenza, si liquidano in misura inferiore, e cioè secondo i parametri minimi, dato che la difesa della predetta cessionaria si è sostanzialmente basata sulle argomentazioni difensive della cedente, con attività dunque alquanto semplice e basilare.
Ne deriva che per onorario può liquidarsi, avuto riguardo al suddetto valore della controversia, la somma di € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase istruttoria e € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimorso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA ove dovuta.
Si reputa equo dichiarare interamente compensate tra le parti (allora) interessate le spese del giudizio monitorio, in considerazione dell'avvenuta revoca dello stesso, posto che, se è innegabile che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, nonostante la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere ritenuto soccombente e condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, cionondimeno rimane in facoltà del giudice disporne la compensazione (da ultimo v. Cass. Civ. n.
4982/2024).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nel presente giudizio avente ad oggetto l'appello principale proposto da e da con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il 5 aprile 2019, nei confronti di (già Controparte_1 Controparte_2
già già , in persona
[...] Controparte_4 Controparte_13 del legale rappresentante p. t., e con l'intervento di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t., nonché di rappresentata da (già Controparte_5 Controparte_7 [...]
, in persona dell'Amministratore Delegato dr. , avverso la sentenza n. 240/2018 CP_8 Controparte_9
emessa dal Tribunale di Barcellona P. G., nonché l'appello incidentale proposto da CP_14
in persona del legale rappresentante p. t., con comparsa depositata telematicamente il 2 ottobre
[...]
2019, vista, richiamata e presupposta la sentenza parziale emessa in data 14 marzo 2023, così provvede:
15 - in parziale accoglimento dell'appello incidentale, accerta e dichiara che la somma dovuta da
(debitore principale) e da (quale fideiussore), in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, all' (quale successore a titolo particolare di già Controparte_2 Controparte_1
, ed oggi alla cessionaria (in giudizio Controparte_2 Controparte_5
rappresentata da , ammontava, alla data del 25 novembre 2003, a Controparte_7 complessivi € 24.892,376, al cui pagamento, per l'effetto, condanna gli odierni appellanti principali, in solido tra loro, in favore di rappresentata in giudizio da Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., quale cessionaria del credito e avente Controparte_7
causa da in persona del legale rappresentante p. t., con gli (ulteriori) interessi Controparte_2 da ritardo da calcolare a partire dalla data del 25 novembre 2003 sino all'effettivo soddisfo al tasso del 4,25% annuo;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
del primo e del secondo grado del giudizio in favore, rispettivamente, di (allora) CP_1
[.. (denominazione assunta da già Controparte_2 Controparte_15
e, a sua volta già , in persona del legale
[...] Controparte_13
rappresentante p. t., e di in persona del legale rappresentante p. t., liquidate Controparte_2
a titolo di onorario, quanto al primo grado, in € 7.100,00 (come in parte motiva suddivisi) e, quanto al secondo grado, in € 8.700,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre, per il secondo grado, al rimborso del c. u. e, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di e in solido fra loro, il Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di c. t. u. di primo grado, come liquidate già in atti, nonché pone a carico di e in solido tra loro, e dell'appellante incidentale, in Parte_1 Parte_2
ragione della metà per ciascuna parte, le spese della c. t. u. suppletiva svolta nel presente grado
(come liquidate con separato decreto), fermo restando per entrambi i gradi la solidarietà della relativa obbligazione gravante su ciascuna delle relative parti nel rapporti esterni col C. t. u.;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
del secondo grado del giudizio in favore di rappresentata da Controparte_5 Controparte_7
[..
in persona del legale rappresentante p. t., liquidate a titolo di onorario in € 4.996,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti relative le spese della fase monitoria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 gennaio 2025
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Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 226/2019 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata ad [...] il [...], c. f.: Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Mercadante (con PEC indicata), elettivamente
[...]
domiciliati in Messina, corso Vittorio Emanuele II n. 9 (studio legale prof. Angelo Falzea e associati), per procura su separato foglio in calce all'atto di appello,
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
cessionaria in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 dei crediti del , in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro-tempore,
APPELLATA CONTUMACE
e contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2
in virtù di procura generale in Notar Dott. del 29\10\2010, rep. n.115840 fascicolo Per_1
n.33105, dall'avv. Carmen Trifilò (con PEC indicata) presso il cui studio in Patti, via Due Giugno n.
2B, è elettivamente domiciliata,
INTERVENIENTE VOLONTARIA (nel presente grado) – APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
1 con socio unico, c. f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano- Controparte_5
Monza-Brianza-Lodi: iscritta al n. 35495.1 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_1
Co cartolarizzazione istituito presso la CA talia, rappresentata da (già Controparte_7
, in persona dell'Amministratore Delegato dr. rappresentata e difesa, Controparte_8 Controparte_9
per procura generale alle liti con atto in Notaio dr. di Milano in data 14 luglio Persona_2
2022, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di
Donato,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
____________________
Oggetto: Appelli – principale e incidentale – avverso la sentenza n. 240/2018 emessa dal Tribunale di Barcellona P. G. il 5 marzo 2018 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (rapporti bancari).
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “I. Si insiste in tutte domande, eccezioni e difese formulate nell'atto di appello e nei successivi atti e verbali di causa, chiedendo il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese avverse. II. Si chiede, segnatamente, il rigetto dell'appello incidentale di Controparte_10
perché inammissibile ed infondato, per le ragioni che si evidenzieranno negli opportuni atti di causa.
Si rileva che nello svolgimento del giudizio non vi è stato modo ancora di controbattere all'appello incidentale e che pertanto le opportune difese potranno essere svolte in comparsa conclusionale. III.
Si insiste nelle conclusioni formulate in atto di appello e qui di seguito riportate:
1. accogliere il presente atto di appello e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
2. preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata o, in subordine, porre a carico di controparte il versamento di congrua cauzione, ex art. 283 c. p. c., pari almeno ad
€ 25.000,00; 3. per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e verbali di causa, ivi compresi gli atti di precisazione conclusioni del 19.1.2017, del 23.6.2017 e dell'1.3.2018, e pertanto rigettare integralmente le domande dell'opposto , dante causa di Controparte_4 Controparte_1
(odierno appellato) perché inammissibili, improponibili ed infondate e accogliere le seguenti domande: I. ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c. p. c., del
[...]
oggi col ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
II. accogliere tutte Controparte_4 Controparte_1
le domande, eccezioni e difese, ivi compresa quella di difetto di legittimazione passiva della sig.ra
e quella di difetto di prova per la produzione del solo c.d. <
formulate in atto di citazione in opposizione a D.I. con domanda riconvenzionale, in memoria ex art.
2 183, c. p. c. del 19.4.2005 e nei successivi atti e verbali di causa e pertanto: a) in via preliminare, dichiarare la litispendenza in virtù di quanto sopra esposto, segnatamente ai punti n. 1 e n. 6 dell'atto di citazione in opposizione;
b) ritenere e dichiarare estinta e/o invalida la fideiussione prestata dalla sig.ra per le causali sopra esposte o, in subordine, limitata al periodo antecedente Parte_2
l'entrata in vigore della L. 154/1992; c) ritenere e dichiarare usurari gli interessi di mora pretesi dal
quale avente causa dalla , in relazione al contratto di Controparte_11 Parte_3
finanziamento stipulato l'8.11.1989 in Notar ai sensi della L. 949/1952 e non dovuto alcun Per_3
interesse; d) ritenere e dichiarare comunque illegittima la pretesa dello stesso di Controparte_4
ricevere interessi ed ulteriori oneri, in relazione al medesimo contratto dell'8.11.1989, superiori a quelli imposti dalla stessa L. 949/1952 ovvero, subordinatamente, dichiararsi ridotta ex art. 1384
c.c. la misura dell'interesse di mora a percentuale non superiore alla soglia dell'usura tempo per tempo determinata ai sensi della L. 108/1996, determinandosi il giusto, attuale debito dell'esponente
, tenuto conto dei versamenti dallo stesso effettuati;
e) per l'effetto, ridurre la Parte_1
pretesa attorea nei limiti del lecito e del dovuto;
f) ritenere e dichiarare nulle le clausole determinative dell'interesse debitore, principale ed anatocistico, contenute nel contratto di c/c n.
47648 20, intrattenuto con la (poi ) e, per l'effetto, illegittimi gli Controparte_12 Parte_3
addebiti effettuati sul medesimo conto a titolo di interessi ultralegali, di anatocismo e di commissione, determinandosi il giusto saldo finale del medesimo conto alla data di chiusura e, nell'eventualità di saldo attivo, condannare il (avente causa di e Controparte_11 Parte_3 CP_12
) al pagamento del medesimo saldo, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto
[...]
al soddisfo;
g) condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_11
dagli opponenti, per ogni titolo e voce, secondo quanto sarà provato in corso di causa;
III. rigettare tutte le avverse domande, eccezioni e difese, ivi compresa quella di riunione;
IV. in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui al n. 7 delle conclusioni dell'opposizione a D.I., condannare
l'opposta al pagamento della somma di Euro 11.446,19 (vecchie Lire 22.162.918), oltre interessi legali dalla chiusura del conto (22.2.1993) fino al soddisfo o a quell'altra che il Giudice riterrà, anche eventualmente rimettendo a tal fine la causa sul ruolo;
V. in accoglimento della domanda di risarcimento danni di cui al n. 8 delle conclusioni dell'opposizione a D.I., condannare il CP_4
al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti per l'illecita condotta del sulla scorta
[...] CP_4
della C.T.U. ovvero rimettendo a tal fine la causa sul ruolo istruttorio e disponendo integrazione della C.T.U., ovvero anche in via equitativa;
VI. condannare controparte al pagamento di spese e compensi di causa, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c. p. c.; 4. in riforma dell'impugnata sentenza, condannare controparte al pagamento in favore dei Sigg. e di spese, Pt_1 Pt_2 compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase monitoria”.
3 Per l'interveniente – appellante incidentale: “nell'interesse di insiste nella Controparte_2
richiesta di estromissione della suddetta società dal giudizio per i motivi esplicitati nelle note di trattazione scritta per la udienza del 9\10\23 e chiede, all'uopo, che su tale richiesta si pronunzino, al fine di dare il consenso previsto dal 3° comma dell'art.111 c.p.c., le altre parti in causa. Precisa le conclusioni insistendo preliminarmente in detta richiesta e, in subordine, nelle conclusioni prese con la comparsa di costituzione e risposta”.
Per l'interveniente “precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni Controparte_5
rassegnate nei precedenti scritti difensivi depositati da e fatti proprie con intervento Controparte_10
ex art. 111 c.p.c., contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto, si riporta alle osservazioni alla Ctu trasmesse al tecnico di stima”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2019 e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di (già Controparte_1 [...]
già già Controparte_2 Controparte_4 Controparte_13
[..
, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P. G., in parziale accoglimento dell'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2003 del 27 novembre 2003, lo ha revocato ed ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 24.352,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
a titolo di debito residuo relativo al contratto di finanziamento stipulato da Parte_1 titolare dell'omonima impresa, con la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province ICne in data 8 novembre 1989, compensando interamente tra le parti le spese della fase monitoria e, nella misura dei due terzi, quelle del giudizio di opposizione e condannando gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, del residuo terzo (liquidato come in dispositivo), nonché ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c. t. u. (come liquidate in corso di causa).
Gli appellanti hanno criticato la statuizione di primo grado nelle parti e per i motivi già illustrati nella parte motiva della sentenza parziale emessa in data 14 marzo 2023 (di cui infra) ed hanno formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”).
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t., benché ritualmente citata, e di essa è stata perciò dichiarata la contumacia con ordinanza del 4 gennaio 2022.
Con comparsa depositata telematicamente il 2 ottobre 2019 si è costituita in Controparte_2
persona del legale rappresentante p. t., quale titolare della posizione relativa a a Parte_1
seguito di atto di scissione parziale del 23 dicembre 2014 (allegato), nonché successore a titolo
4 universale del a seguito di fusione per incorporazione del 19 ottobre 2010 Controparte_4
(parimenti allegata alla comparsa), resistendo all'appello avversario di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto.
Ha inoltre spiegato appello incidentale, contestando il quantum del debito di controparte determinato dal primo Giudice, nonché la liquidazione e la decorrenza degli interessi, per i motivi esposti nella sentenza parziale suddetta, ed ha chiesto che, in accoglimento dello stesso, fosse riformata la sentenza nella parte in cui ha rideterminato il credito di nella misura di € 24.352,96 - Controparte_2 anziché nell'importo di cui al decreto ingiuntivo -, nonché nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di mora nella misura legale dalla domanda al saldo, anziché nella misura del 4,25% dal 7 settembre 1993 al saldo.
Con condanna degli appellanti principali al pagamento di tutte le spese del giudizio monitorio e di quelle di primo grado e con vittoria di spese del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c. p. c. - come da ordinanza del 10 dicembre 2019 -, la causa è stata rinviata più volte per provvedere all'eventuale riunione con il proc. n. 923/2017 R. G. (chiesta dalla difesa dell'appellante incidentale) sino all'udienza del 22 novembre 2021 nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), la Corte ha riservato la decisione sulla predetta richiesta, che è stata rigettata con ordinanza del 4 gennaio 2022, fissandosi altresì l'udienza del 2 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza del 14 marzo 2023 questa Corte, non definitivamente pronunciando, ha rigettato l'appello principale proposto da e e, in parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento di quello incidentale di ha dichiarato che il tasso degli interessi Controparte_2 corrispettivi relativi al contratto di finanziamento stipulato tra il e l'(allora) Cassa Centrale Pt_1
di Risparmio V. E. per le Province ICne è pari alla misura del 4,25% annuo e nella stessa misura
(4,25% annuo) ha rideterminato equitativamente il tasso degli interessi moratori, da calcolare su ogni singola rata del finanziamento scaduta e non pagata, dalla rispettiva scadenza sino all'effettivo soddisfo;
ha rigettato, nel resto, l'appello incidentale ed ha rimesso le parti in istruttoria per l'ulteriore corso in ordine alla concreta rideterminazione del quantum debeatur in relazione al contratto di finanziamento dell'8 novembre 1989, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
5 Disposta – con coeva ordinanza – ed espletata consulenza tecnica contabile suppletiva, al fine di accertare e rideterminare il quantum debeatur in merito al contratto di finanziamento stipulato in data 8 novembre 1989 (oggetto di causa) alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(25 novembre 2003): 1) per rate del prestito scadute e non pagate, calcolando a tal uopo gli interessi corrispettivi al saggio del 4,25% annuo;
2) per interessi di mora calcolati sulle rate con riferimento alla scadenza di ciascuna e solo su quella parte di essa costituita dalla sorte capitale, senza gli interessi corrispettivi (e sino alla data del 25 novembre 2003); il tutto senza tenere conto delle rate già pagate e saldate e tenendo conto, invece, degli eventuali versamenti effettuati dal (o Pt_1
dalla ) successivamente alla scadenza delle rate, ove comprovati dai documenti versati in Pt_2 atti, in esito alla stessa (dopo la concessione di nuovi termini al C. t. u. per l'espletamento dell'incarico), all'udienza del 12 febbraio 2024 celebratasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p.
c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico suppletivo, con comparsa depositata il 26 maggio 2023, ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c. p. c. rappresentata da Controparte_5 CP_7
(già , quale cessionaria pro-soluto, in virtù di contratto stipulato in data 24 giugno
[...] Controparte_8
2022 ex artt. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico CArio) e 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione), di tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto) della identificabili secondo i criteri Controparte_2
indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna in data 07 luglio 2022 – Parte II n. 78 (allegato all'atto di intervento).
MOTIVI della DECISIONE
Sulla legittimazione attiva di contestata da parte appellante principale in Controparte_2
comparsa conclusionale (datata 11 aprile 2024), è sufficiente rimandare a quanto testualmente argomentato nella sentenza parziale sopra citata, segnatamente alle pagg. 23-25 della stessa, ribadendone la piena sussistenza in capo alla predetta società per le ragioni in quelle pagine esposte, le quali, come si dirà meglio più avanti, non possono più essere messe in discussione in questa sede.
Sempre in via preliminare va dato atto che ammissibile è l'intervento nel presente grado di giudizio di rappresentata da (già , costituitasi ai sensi Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 dell'art. 111, comma 3, c. p. c. quale cessionaria del credito oggetto della presente contesa, in merito alla quale si evidenzia quanto segue.
A sostegno del proprio intervento in giudizio l'anzidetta società ha prodotto copia della G. U. n. 78
(parte seconda) del 7 luglio 2022 nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro-
6 soluto stipulata in data 24 giugno 2022 tra essa (“cessionaria”) e l' (“cedente”) Controparte_2
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, avente ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel
Contratto di Cessione (i <
15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti
<
In punto di diritto va ricordato l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della Suprema
Corte secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'LI (così Cass. Civ. n. 10860 del 22 aprile 2024; in senso conforme si vedano anche Cass. Civ. nn. 4277/2023; 31188/2017).
Occorre allora verificare se, nel caso di specie, il credito per cui è causa possa dirsi ricompreso nel contratto di cessione anzidetto, a tal fine dovendosi esaminare le indicazioni dei crediti ceduti contenute nell'avviso di cessione suddetto, nel quale, come riportato più sopra, si legge che oggetto di cessione sono propriamente “i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori
(…) sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (…)”.
Ora, secondo quanto si è detto sopra, il credito (per capitale e interessi) contestato da parte attrice/opponente nel presente giudizio deriva certamente da un contratto di finanziamento stipulato in data 8 novembre 1989, come tale senz'altro riconducibile alla ampia categoria dei “crediti per capitali e interessi (anche di mora) derivanti da facilitazioni creditizie in varie forme tecniche sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15/02/1974 e 09/02/2022”, potendosi perciò ritenere adeguatamente dimostrato che esso rientra tra i crediti oggetto della cessione tra Controparte_2
e il cui intervento in giudizio, perciò, è da reputare pienamente ammissibile ai sensi Controparte_5
e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c. p. c..
7 Senza tacere in ogni caso che gli appellanti principali non hanno sollevato alcuna contestazione specifica in merito a detto intervento, dovendosi rammentare il principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a fornire prova documentale che il credito in questione faceva parte di tale operazione onde dimostrare la propria legittimazione sostanziale e, tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito - come avvenuto nella specie, dove gli appellanti principali, si ripete, non hanno sollevato sul punto alcuna contestazione specifica – (da ultimo in tal senso v. Cass. Civ. n. 26127/2024).
Fermo restando, comunque, che il giudizio prosegue tra le precedenti parti, ossia tra la cedente da un lato - a sua volta successore a titolo particolare di (già Controparte_2 Controparte_1
secondo quanto si è specificato alle pagg. 23-25 della Controparte_2 sentenza parziale -, e e dall'altro, non potendosi far luogo Parte_1 Parte_2 all'estromissione di come ancora oggi invocato dalla stessa, in mancanza di Controparte_2
qualsivoglia consenso espresso dalle altre parti, che pure hanno avuto modo di visionare la richiesta di estromissione de qua.
Il terzo comma dell'art. 111 c. p. c., infatti, che trova applicazione nella fattispecie in esame, recita testualmente: “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Tutto quanto si qui premesso e chiarito, deve ora puntualizzarsi che, come si è accennato sopra, le questioni affrontate e decise con la sentenza non definitiva sopra richiamata – emessa dalla Corte in data 14 marzo 2023 - non possono in alcun modo costituire oggetto di riesame in questa sede, stante il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite, che in ordine a quelle da esse dipendenti
-, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata;
cosa non avvenuta nella specie.
Ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (Cass. Civ. nn. 18834/2017;
23862/2015; 18898/2009).
8 In siffatta prospettiva, devono considerarsi risolte, con efficacia vincolante in questa sede, tutte le questioni che hanno formato oggetto del gravame principale (proposto da e da Parte_1
, che è stato rigettato in toto, ma anche quelle sollevate con l'appello incidentale, Parte_2
il cui parziale accoglimento ha comportato la necessità di proseguire il giudizio al solo fine di rideterminare il quantum debeatur in relazione al contratto di finanziamento stipulato tra
[...]
, titolare dell'omonima impresa, e la Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province Parte_1
ICne in data 8 novembre 1989, titolo su cui si è fondata la pretesa azionata in monitorio dalla
AN.
Tra esse – va detto subito - vi è anche la questione del tasso di interesse di mora che, secondo la
AN appellante incidentale, avrebbe dovuto essere calcolato nella misura del 20% annuo per come pattuito in contratto, mentre la Corte lo ha fissato equitativamente in quella, inferiore, del 4,25% in virtù dell'argomento che vale la pena riportare testualmente di seguito: “quanto agli interessi moratori, occorre preliminarmente fare delle precisazioni rilevando anzitutto che il tasso convenzionale pattuito dalle parti (sempre all'art. 3 del contratto) nella misura del 20% annuo non può confrontarsi con la normativa di cui alla legge n. 108/1996 ed al tasso soglia di riferimento, essendo il contratto di finanziamento in questione stato stipulato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore ed essendosi svolto ed esaurito (nella sua previsione fisiologica) anteriormente alla sua vigenza, irrilevante essendo – com'è noto - la cd. usura sopravvenuta (v. per tutte Cass. Civ. S. U. n. 24675/2017). In secondo luogo la previsione contrattuale anzidetta non può considerarsi illegittima – come invece hanno sostento gli opponenti - sulla scorta della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 949/1952 (che prevede testualmente che <<oltre al pagamento delle annualit e degli interessi nella suddetta misura gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari a qualsiasi titolo>>) dato che, a tacer d'altro, questa disposizione (alla stessa stregua di quella di cui al secondo comma sopra richiamata) è dettata precipuamente per i mutui ed i prestiti cd.
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9 formale del <
Ecc.ma potrà richiamare il CTU dott. o disporre nuova consulenza al fine di rideterminare il Per_4 saldo debitore del contratto di finanziamento in Notar dell'8\11\89, applicando sia il tasso Per_3 corrispettivo che quello moratorio nella misura del 4,25%>>” (così testualmente la su citata sentenza parziale alle pagg. 28 e 29) .
Per questa ragione la Corte ha disposto consulenza tecnica suppletiva, delle cui risultanze e dei relativi rilievi critici di parte si dirà appresso.
L'Ausiliario tecnico ha provveduto in particolare, sulla scorta della documentazione versata in atti, a rielaborare il calcolo della somma ancora dovuta dagli odierni appellanti principali alla AN, alla data del 25 novembre 2003, in relazione al contratto di finanziamento citato, seguendo i criteri specificamente indicati dalla Corte con il mandato peritale suppletivo (sopra testualmente riportato), non senza prima avere offerto una sintetica ricostruzione della vicenda giuridico-processuale sottesa al presente giudizio.
Ha evidenziato, a tal uopo, che con ricorso del 25 novembre 2003 l'allora Controparte_11 ha chiesto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'emissione di un decreto ingiuntivo
[...] per la somma di € 37.847,72 (quale credito derivante dal contratto di finanziamento dell'8 novembre
1989) specificata in: € 23.401,18 per capitale scaduto;
€ 9.026,92 per mora non accantonata;
€
10 5.234,33 per interessi semplici di mora e € 185,29 per mora maturata al 6 settembre 2003, oltre interessi moratori al tasso del 4,25% decorrenti dal 7 settembre 2003.
Il contratto – continua il C. t. u. - prevedeva l'erogazione di un finanziamento di (vecchie) £
65.000.000, da rimborsarsi in cinque anni, mediante 10 rate semestrali posticipate e costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi a scalare, calcolati al tasso agevolato del 4,25% annuo, stabilendo così una rata fissa pari a (vecchie) £ 7.283.631, a partire dalla prima, avente scadenza l'8 maggio 1990, sino all'ultima (con scadenza l'8 novembre 1994). L'Ausiliario ha ricostruito, esaminando congiuntamente l'estratto del mutuo n. 759/41 al 13 aprile 1993 ed il piano d'ammortamento del mutuo stesso, da lui redatto in applicazione delle previsioni contrattuali, che alla data di riferimento del primo (13 aprile 1993) risultavano non pagate le rate aventi scadenza 8 maggio
1992 e 8 novembre 1992, per complessive (vecchie) £ 14.567.262, con capitale residuo (alla medesima data) pari a (vecchie) £ 27.650.168, al netto delle rate scadute e non pagate.
Alla data di riferimento del decreto ingiuntivo (6 settembre 2003) le ulteriori rate di rimborso del mutuo erano venute tutte a scadere.
Sulla base della documentazione presente in atti il C. t. u. ha rilevato – per quanto qui di specifico residuo interesse – che alla data del 25 novembre 2003, in base all'originario piano di ammortamento del mutuo, tutte e dieci le rate di rimborso del finanziamento erano venute a scadenza e di esse solo le prime quattro sono state pagate, mentre le restanti sei sono rimaste insolute, per un debito complessivo di (vecchie) £ 43.701.786 (pari a € 22.570,08), di cui £ 40.627.205 per sorte capitale e
£ 3.074.581 per interessi.
Segnatamente, le rate insolute avevano le seguenti scadenze e composizione: 1) 8 maggio 1992, quota capitale £ 6.420.303 e quota interessi £ 863.328; 2) , quota capitale £ 6.556.734 e Parte_4
quota interessi £ 726.897; 3) , quota capitale £ 6.696.065 e quota interessi £ 587.566; Parte_5
4) , quota capitale £ 6.838.356 e quota interessi £ 445.275; 5) 8 , quota Parte_6 Parte_7
capitale £ 6.983.671 e quota interessi £ 299.960; 6) , quota capitale £ 7.132.074 e Parte_8
quota interessi £ 151.557.
In esecuzione dei criteri indicati dalla Corte – ossia calcolo degli interessi di mora al tasso del 4,25% annuo (in luogo di quello del 20%) e sulla sola quota capitale delle rate (con esclusione della quota interessi corrispettivi) e scomputo dei versamenti effettuati nelle more dal e/o dalla Pt_1 [...]
successivamente alla scadenza delle rate, ove risultanti dalla documentazione in atti – Pt_2
l'Ausiliario ha accertato che la somma residua ancora da pagare dai alla data Parte_9
del 25 novembre 2003 era pari a € 24.892,376.
L'accertamento ed il conteggio operati dal Consulente come sopra risultano sicuramente convincenti per la loro coerenza tecnica e da condividere anche perché poggiano sostanzialmente sulle indicazioni
11 della Corte di cui all'incarico suppletivo;
d'altra parte, nessun rilievo critico degno di nota è stato mosso dalle parti avverso il giudizio chiaro e motivato di cui all'elaborato peritale.
In realtà, solo la difesa dell'intervenuta (rappresentata da ha Controparte_5 Controparte_7
mosso osservazioni alla bozza di consulenza, le stesse che ha poi reiterato in sede di comparsa conclusionale, invocando la rideterminazione del debito di controparte mediante l'applicazione del tasso di mora nella misura (pattuita) del 20% annuo sino al primo trimestre del 1997 e in quella entro il tasso soglia antiusura per il periodo successivo.
A tal riguardo se ne rileva immediatamente l'infondatezza per la ragione cui si accennava sopra, posto che la questione della misura del tasso degli interessi di mora (e del loro calcolo solo con riferimento alla quota del capitale componente la rata di rimborso) è stata affrontata e risolta nel modo di cui si è detto con la sentenza parziale sopra richiamata, non potendo più venire in discussione, perciò, in questa sede.
Discende da tutte le superiori argomentazioni – da leggere in combinazione, per quanto di relativo interesse, anche con la sentenza parziale – che la somma dovuta da (debitore Parte_1
principale) e da (quale fideiussore), in solido tra loro, all' Parte_2 Controparte_2
(quale successore a titolo particolare di già Controparte_1 Controparte_2
, ed oggi alla cessionaria (in giudizio rappresentata da ,
[...] Controparte_5 Controparte_7
ammontava, alla data del 25 novembre 2003, a complessivi € 24.892,376, dovendosi perciò, in accoglimento in parte qua dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo Giudice, condannare i predetti
, in solido tra loro, al relativo pagamento, con gli ulteriori interessi da ritardo Parte_9 da calcolare a partire dalla data del 25 novembre 2003 sino all'effettivo soddisfo, al saggio pattuito convenzionalmente, come ridotto equitativamente in questa sede, pari quindi alla misura del 4,25% annuo (facendo applicazione qui del principio illustrato a pag. 30 della sentenza parziale, con riferimento specifico al secondo motivo di appello incidentale, con la precisazione però che gli ulteriori interessi di mora non possono che decorrere dalla data del 25 novembre 2003, e non già dalle singole scadenze, poiché sino a quella data sono stati previsti e computati dal C. t. u. nel calcolo del quantum sopra riportato).
Quanto alle spese del giudizio, va ribadito che la loro regolazione, siccome statuizione accessoria alla decisione di merito, deve essere rivisitata alla luce dell'esito finale della lite, stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale (con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado) che impone, appunto, alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento di esse, da stabilire tenendo
12 conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.
9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, non può non rilevarsi la totale soccombenza di e Parte_1 [...]
che, seppure abbiano visto (nominalmente) accolta l'opposizione a decreto Parte_2 ingiuntivo e revocato quest'ultimo, comunque sono rimasti perdenti in ogni loro pretesa volta a negare fondatezza alle ragioni di credito azionate da controparte, oltre che nelle richieste restitutorie e/o risarcitorie avanzate in via riconvenzionale (come nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
E' appena il caso di ricordare che il ridimensionamento della pretesa creditoria della AN (da €
37.847,72 a € 24.892,376) non vale a configurarne alcuna soccombenza, così da potersi ipotizzare, ove mai, una reciproca parziale soccombenza delle parti: e ciò in linea con l'insegnamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale ma in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c. p. c. (così Cass. Civ. S. U. n. 32061/2022; in senso conforme da ultimo Cass.
Civ. 13827/2024), presupposti che però mancano nel caso di specie.
Ne deriva che vanno poste a carico degli odierni appellanti principali (già opponenti in primo grado), in solido tra loro, le spese del primo e del secondo grado del giudizio, le quali si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
13 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore da determinare in base al diritto accertato comprensivo degli interessi di mora sino al soddisfo – scaglione da € 26.001 a €
52.000 - e applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, dell'effettivo valore monetario della contesa e del relativo rilievo delle prestazioni defensionali rese, le spettanze si liquidano in complessivi € 7.100,00 a titolo di onorario
- di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 2.700,00 per la fase decisionale, per un importo pressoché conforme alla proposta di notula delle spese depositata dalla difesa della AN in primo grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Definitivamente a carico degli opponenti si pongono le spese di c. t. u. di primo grado come liquidate già in atti (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione a carico di entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u.).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra con riferimento al rapporto tra parte appellante principale e l'intervenuta appellante incidentale, Controparte_2 si liquida a titolo di onorario la somma di € 8.700,00 - di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione, e € 3.200,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
La differenza in minus rispetto all'importo di cui alla proposta di notula depositata dalla difesa della interveniente/appellante incidentale è dovuta essenzialmente al fatto che la Corte ha applicato valori di poco inferiori ai medi, secondo quanto si è detto sopra, e alla circostanza che nella notula si calcola per due volte la fase decisionale, la quale, però, va considerata unitariamente, essendo unico il giudizio.
Le spese della c. t. u. suppletiva (come liquidate in atti) si reputa equo porle a carico di parte appellante principale e dell'appellante incidentale in ragione della metà per ciascuna (e ferma sempre restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su tutte le parti nei rapporti esterni col C. t. u.) tenuto conto che la necessità di essa è sorta anche e soprattutto per la definizione del gravame incidentale.
E' utile ricordare in proposito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, tale che le relative
14 spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.: esse perciò possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (da ultimo così Cass.
Civ. n. 16074/2023; in senso conforme Cass. Civ. nn. 11068/2020, 17739/2016).
Nei rapporti tra parte appellante principale e l'intervenuta rappresentata da Controparte_5 [...]
le spese del presente grado, che vanno parimenti poste a carico solidale degli Controparte_7
appellanti principali in ragione della loro soccombenza, si liquidano in misura inferiore, e cioè secondo i parametri minimi, dato che la difesa della predetta cessionaria si è sostanzialmente basata sulle argomentazioni difensive della cedente, con attività dunque alquanto semplice e basilare.
Ne deriva che per onorario può liquidarsi, avuto riguardo al suddetto valore della controversia, la somma di € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase istruttoria e € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimorso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA ove dovuta.
Si reputa equo dichiarare interamente compensate tra le parti (allora) interessate le spese del giudizio monitorio, in considerazione dell'avvenuta revoca dello stesso, posto che, se è innegabile che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, nonostante la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere ritenuto soccombente e condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, cionondimeno rimane in facoltà del giudice disporne la compensazione (da ultimo v. Cass. Civ. n.
4982/2024).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nel presente giudizio avente ad oggetto l'appello principale proposto da e da con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il 5 aprile 2019, nei confronti di (già Controparte_1 Controparte_2
già già , in persona
[...] Controparte_4 Controparte_13 del legale rappresentante p. t., e con l'intervento di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t., nonché di rappresentata da (già Controparte_5 Controparte_7 [...]
, in persona dell'Amministratore Delegato dr. , avverso la sentenza n. 240/2018 CP_8 Controparte_9
emessa dal Tribunale di Barcellona P. G., nonché l'appello incidentale proposto da CP_14
in persona del legale rappresentante p. t., con comparsa depositata telematicamente il 2 ottobre
[...]
2019, vista, richiamata e presupposta la sentenza parziale emessa in data 14 marzo 2023, così provvede:
15 - in parziale accoglimento dell'appello incidentale, accerta e dichiara che la somma dovuta da
(debitore principale) e da (quale fideiussore), in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, all' (quale successore a titolo particolare di già Controparte_2 Controparte_1
, ed oggi alla cessionaria (in giudizio Controparte_2 Controparte_5
rappresentata da , ammontava, alla data del 25 novembre 2003, a Controparte_7 complessivi € 24.892,376, al cui pagamento, per l'effetto, condanna gli odierni appellanti principali, in solido tra loro, in favore di rappresentata in giudizio da Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., quale cessionaria del credito e avente Controparte_7
causa da in persona del legale rappresentante p. t., con gli (ulteriori) interessi Controparte_2 da ritardo da calcolare a partire dalla data del 25 novembre 2003 sino all'effettivo soddisfo al tasso del 4,25% annuo;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
del primo e del secondo grado del giudizio in favore, rispettivamente, di (allora) CP_1
[.. (denominazione assunta da già Controparte_2 Controparte_15
e, a sua volta già , in persona del legale
[...] Controparte_13
rappresentante p. t., e di in persona del legale rappresentante p. t., liquidate Controparte_2
a titolo di onorario, quanto al primo grado, in € 7.100,00 (come in parte motiva suddivisi) e, quanto al secondo grado, in € 8.700,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre, per il secondo grado, al rimborso del c. u. e, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di e in solido fra loro, il Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di c. t. u. di primo grado, come liquidate già in atti, nonché pone a carico di e in solido tra loro, e dell'appellante incidentale, in Parte_1 Parte_2
ragione della metà per ciascuna parte, le spese della c. t. u. suppletiva svolta nel presente grado
(come liquidate con separato decreto), fermo restando per entrambi i gradi la solidarietà della relativa obbligazione gravante su ciascuna delle relative parti nel rapporti esterni col C. t. u.;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
del secondo grado del giudizio in favore di rappresentata da Controparte_5 Controparte_7
[..
in persona del legale rappresentante p. t., liquidate a titolo di onorario in € 4.996,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti relative le spese della fase monitoria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 gennaio 2025
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Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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