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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9289/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Walter Antonio Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5259/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltreché, nella conferma delle conclusioni formulate dal ctu aventi ad oggetto i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 (già riconosciuti in sede di a.t.p.). A sostegno
1 dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto “non sono da ritenersi corrette e coerenti con il suo reale stato di salute (…) Invero, dalla documentazione sanitaria (…) emerge in modo inequivocabile il pieno diritto (...) al riconoscimento dell'Assegno mensile di invalidità civile e dei benefici di cui all'art. 3, c. 1 della L. 104/92.” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 4 settembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno in considerazione della delicatezza e difficoltà dell'accertamento e viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro (cfr. ordinanza del 3 dicembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta il secondo c.t.u. ha accertato un aggravamento delle condizioni sanitarie della riconoscendo la sussistenza dei Pt_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale del 76% a decorrere dal mese di giugno 2024 (oltre che per i benefici di cui art. 3, comma 1, L.104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa: c.fr. relazione).
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso che “La decorrenza del beneficio deve essere fissata al mese di giugno 2024, mese successivo a quello in cui la ricorrente è stata sottoposta ad impianto di protesi totale del ginocchio destro i cui esiti hanno determinato la valutazione del
76% alla quale si è pervenuti in sede di questa CTU. Per quanto riguarda il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap si conferma il giudizio espresso dalla CTU in sede di ATP che ha riconosciuto la ricorrente soggetto portatore di handicap sec. comma 1, art. 3, della Legge
104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto la
IG.ra presenta minorazioni fisiche che sono causa di difficoltà di relazione tali da Pt_1
determinare un processo di svantaggio sociale” (cfr. relazione depositata il 2 febbraio 2025).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale del 76% a
2 decorrere dal mese di giugno 2024 e dei benefici di cui art. 3, comma 1, L.104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (in considerazione del fatto che soltanto una prestazione veniva riconosciuta fin dalla domanda amministrativa, mentre i requisiti sanitari per la seconda sono sopraggiunti dopo la presentazione dell'opposizione), seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Pt_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di giugno 2024 e per i benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Gulotta Antonio Walter, nella qualità CP_1
di procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultima, che si Parte_1 liquidano in € 1.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9289/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Walter Antonio Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5259/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltreché, nella conferma delle conclusioni formulate dal ctu aventi ad oggetto i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 (già riconosciuti in sede di a.t.p.). A sostegno
1 dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto “non sono da ritenersi corrette e coerenti con il suo reale stato di salute (…) Invero, dalla documentazione sanitaria (…) emerge in modo inequivocabile il pieno diritto (...) al riconoscimento dell'Assegno mensile di invalidità civile e dei benefici di cui all'art. 3, c. 1 della L. 104/92.” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 4 settembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno in considerazione della delicatezza e difficoltà dell'accertamento e viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro (cfr. ordinanza del 3 dicembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta il secondo c.t.u. ha accertato un aggravamento delle condizioni sanitarie della riconoscendo la sussistenza dei Pt_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale del 76% a decorrere dal mese di giugno 2024 (oltre che per i benefici di cui art. 3, comma 1, L.104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa: c.fr. relazione).
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso che “La decorrenza del beneficio deve essere fissata al mese di giugno 2024, mese successivo a quello in cui la ricorrente è stata sottoposta ad impianto di protesi totale del ginocchio destro i cui esiti hanno determinato la valutazione del
76% alla quale si è pervenuti in sede di questa CTU. Per quanto riguarda il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap si conferma il giudizio espresso dalla CTU in sede di ATP che ha riconosciuto la ricorrente soggetto portatore di handicap sec. comma 1, art. 3, della Legge
104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto la
IG.ra presenta minorazioni fisiche che sono causa di difficoltà di relazione tali da Pt_1
determinare un processo di svantaggio sociale” (cfr. relazione depositata il 2 febbraio 2025).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale del 76% a
2 decorrere dal mese di giugno 2024 e dei benefici di cui art. 3, comma 1, L.104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (in considerazione del fatto che soltanto una prestazione veniva riconosciuta fin dalla domanda amministrativa, mentre i requisiti sanitari per la seconda sono sopraggiunti dopo la presentazione dell'opposizione), seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Pt_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di giugno 2024 e per i benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Gulotta Antonio Walter, nella qualità CP_1
di procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultima, che si Parte_1 liquidano in € 1.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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