Versione
28 febbraio 1986
28 febbraio 1986
Art. 17. 1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.
2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis , 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219 .
3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adottera' i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.
2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis , 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219 .
3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adottera' i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/05/1998, n. 174Provvedimento: […] secondo quanto comunicato dalla Cassa conguaglio con la nota del 15 dicembre 1993, e che conseguentemente "l'efficacia normativa e cioè la vigenza degli artt. 17 e 18 della legge n. 41 del 1986 e del provvedimento CIP n. 32/1986 è cessata col 1 gennaio 1994" (anche se egli ammette che la prosecuzione dell'applicazione della componente tariffaria in questione è dovuta alla circostanza che l'ENEL non era competente ad operare modifiche delle tariffe, e gli organi competenti non avevano provveduto a disporre la cessazione di detta componente tariffaria). […] indipendentemente dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'art. 17 della legge n. 41 del 1986. […]Leggi di più...
- tariffe elettriche·
- censura di norma che non impone prestazione di tipo tributario·
- inammissibilita'.·
- non fondatezza.·
- misure tariffarie disposte con provvedimento cip 23 maggio 1986, n. 32·
- immodificata la natura esclusivamente tariffaria della misura·
- enti pubblici·
- incrementi al sovrapprezzo tecnico (c.d. quota prezzo)·
- incrementi al sovrapprezzo termico·
- enel·
- sent. 174/98 a. energia elettrica·
- sent. 174/98 b. energia elettrica·
- difetto di rilevanza