Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1994 |
Commentari • 32
- 1. Cosa Succede Se Non Pago Un Finanziamento Con Garanzia Dello Stato?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 maggio 2025 · 1
Hai ottenuto un finanziamento con garanzia statale e ora non riesci più a rimborsarlo? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in gestione del debito e difesa da finanziamenti garantiti dallo Stato – è pensata per aiutarti a capire cosa rischi e come intervenire prima che sia troppo tardi. [casi_crediti_ceduti] Scopri cosa succede se non paghi un prestito assistito da garanzia pubblica, quali sono le conseguenze per te e per la tua azienda, quando lo Stato può escutere la garanzia e cosa puoi fare per difenderti o ristrutturare il debito legalmente. Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, esaminare il tuo caso in dettaglio e …
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Giurisprudenza • 56
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 328Provvedimento: Pubblicato il 17/04/2025 N. 00328/2025 REG.PROV.COLL. N. 00068/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Impresa individuale “Centro Elaborazione Dati di Manuela Serra”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu e Andrea Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- inammissibilità ricorso·
- attività CAF·
- finanziamenti pubblici·
- discrezionalità amministrativa·
- principio di massima acquisizione·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- art. 10-bis legge 241/1990
Versioni del testo
- Capo I : Cassa per il mezzogiorno
- Art. 1.
L' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e' sostituito dal seguente:
"I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.
Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti". - Art. 2.
Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , sono sostituite le seguenti:
"c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;
"d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;
"e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;
"f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi".