Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1994 |
Commentari • 32
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Giurisprudenza • 56
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- giurisdizione giudice amministrativo·
- inammissibilità ricorso·
- attività CAF·
- finanziamenti pubblici·
- discrezionalità amministrativa·
- principio di massima acquisizione·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- art. 10-bis legge 241/1990
Versioni del testo
- Capo I : Cassa per il mezzogiorno
- Art. 1.
L' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e' sostituito dal seguente:
"I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.
Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti". - Art. 2.
Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , sono sostituite le seguenti:
"c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;
"d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;
"e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;
"f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi".