Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 19662024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Papa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio
Vigilanti
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò premesso, in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal
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CTU
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, avendo una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle proprie attitudini.
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha accertato che non sussistono i requisiti medico-legali previsti per il raggiungimento della soglia invalidante.
Parimenti nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha ribadito quanto già accertato dal CTU nominato in sede di ATP, concludendo che non sussistono i requisiti medico-legali utili per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Va infine evidenziato che parte ricorrente, nelle note a trattazione scritta del 20.3.2025, ha contestato le conclusioni della CTU “in considerazione dell'insorgenza di patologie di cui soffre la medesima, come da certificazioni mediche che si allegano al presente atto” e chiesto la riconvocazione del CTU “affinchè prenda atto e valuti le nuove patologie di aggravamento”, depositando documentazione medica successiva all'espletata CTU nella presente fase di merito.
Orbene, tale richiesta non può essere accolta, atteso che, se da un lato è vero che l'art. 149 disp. att.
c.p.c. prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”, dall'altro lato deve ritenersi che la produzione di documentazione medica di formazione successiva sia consentita – delineando ragionevolmente i confini di applicazione del sopra indicato art. 149 disp. att. c.p.c. – soltanto fino al momento del deposito della CTU rinnovata in sede di merito, atteso che, diversamente argomentando (e consentendo la produzione tout court di qualunque documento in qualunque fase del processo e, quindi, anche proprio nel giorno di udienza
“cartolare” fissata per la decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa potrebbe essere rinviata irragionevolmente sine die, in violazione del principio di ragionevole durata del processo costituzionalmente previsto dall'art. 111 Cost.
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, poiché parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese processuali;
3) pone i costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 24.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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