Sentenza 17 gennaio 1989
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il creditore di prestazioni previdenziali pecuniarie, il cui ritardato pagamento sia stato già accertato giudizialmente, abbia agito in un successivo giudizio per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., la somma liquidatagli a tale titolo in relazione alla svalutazione monetaria deve essere maggiorata degli interessi con decorrenza dalla data della mora accertata nel precedente giudizio e non deve essere depurata degli interessi moratori già percepiti dal creditore medesimo in virtù del giudicato. ( Conf 5135/88, mass n 458891; ( contra 260/88, mass n 456839).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/1989, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 1989 |
Testo completo
Nell'ipotesi in cui il creditore di prestazioni previdenziali pecuniarie, il cui ritardato pagamento sia stato già accertato giudizialmente, abbia agito in un successivo giudizio per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., la somma liquidatagli a tale titolo in relazione alla svalutazione monetaria deve essere maggiorata degli interessi con decorrenza dalla data della mora accertata nel precedente giudizio e non deve essere depurata degli interessi moratori già percepiti dal creditore medesimo in virtù del giudicato. ( Conf 5135/88, mass n 458891; ( contra 260/88, mass n 456839).*