Sentenza 16 gennaio 2015
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2017
Ordinanza collegiale 20 giugno 2017
Sentenza 26 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/01/2015, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01896/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1896 del 2014, proposto da:
BO CA, in qualità di procuratrice generale di OR US, OR UR e OR RI CI, rappresentati e difesi dagli Avv. Fernando Mastursi e Beniamino Mastursi, con domicilio eletto, in AL, alla via M. Pironti, 1/B;
contro
Comune di San Gregorio Magno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Rinaldi, con domicilio eletto, in AL, al Corso Vittorio Emanuele, 94;
per l’esecuzione
della sentenza esecutiva, n. 1388/2013, resa dal T. A. R. Campania – Sezione Staccata di AL (Sezione Prima) il 23.05.2013, depositata il 21.06.2013, nel proc. n. 426/2011 R. G., come corretta con decreto collegiale, n. 1748/2013, reso dalla medesima Sezione Prima del T. A. R. Campania – Sezione Staccata di AL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gregorio Magno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Premesso che, con ricorso al T. A. R. Campania – AL (R. G. n. 426/2011), in riassunzione del giudizio, originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Eboli, i signori OR chiedevano che il Comune di San Gregorio Magno fosse condannato alla restituzione dei terreni di loro proprietà, ubicati in detto Comune - località Roschito – terreni occupati, trasformati e detenuti “sine titulo”, per la realizzazione della rete fognaria; e che il Comune fosse condannato al pagamento del risarcimento danni, per equivalente, in relazione alla perdita del bene; che con sentenza n. 1388/2013 il T. A. R. aveva accolto il ricorso, statuendo che “affinché possa essere soddisfatto l’interesse primario della parte lesa, volto alla restituzione del bene o, in subordine, al risarcimento del danno, deve imporsi all’amministrazione di rinnovare, entro 90 giorni dalla notificazione della medesima sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente: a) acquisiti al patrimonio indisponibile comunale; b) restituiti in tutto o in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, entro novanta giorni. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: - dovrà specificare se interessa l’intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione; - dovrà prevedere che, entro i termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale; - dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio, e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero al loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327; - sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale. Resta inteso che i termini sopra esposti, in quanto disposti nell’interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ultimi e che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta. Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima e terminerà solo con l’acquisizione della proprietà da parte del Comune ovvero con la riconsegna del bene”.; che l’ottemperanda sentenza aveva anche condannato la P. A. al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in €. 2.500,00, oltre iva e cassa ed altri accessori nonché al rimborso del contributo unificato; che detta sentenza, depositata il 21.06.2013, era stata notificata al Comune di San Gregorio Magno il 9.08.2013 e ricevuta il 13.08.2013, sicché il termine di novanta giorni, assegnato, dalla stessa sentenza, alla P. A., per compiere la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa era decorso l’11.11.2013, come pure era scaduto l’ulteriore termine di 90 giorni, per la restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino, il 10.02.2014; che l’11.12.2013 era altresì decorso il termine di 120 giorni, dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e s. m. i.; che il Comune di San Gregorio era rimasto completamente inerte, e non aveva compiuto alcuna delle attività e degli atti, cui era tenuto in esecuzione della sentenza in epigrafe; tanto premesso, “stante la perdurante inerzia della P. A., che non aveva provveduto ad eseguire la sentenza di questo Tribunale, omettendo di svolgere qualsiasi attività per rimuovere l’illecito permanente che si perpetra “de die in diem” a danno dei ricorrenti, mancando persino di corrispondere ai signori OR le spese di lite e di restituire l’importo del contributo unificato versato”, i ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, chiedevano che all’Amministrazione venisse ordinato, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla suddetta sentenza, depositata il 21.06.2013, spedita in forma esecutiva il 7.08.2013, a definizione del giudizio n. 426/2011, notificata il 9.08.2013 e ricevuta il 13.08.2013 e, in particolare: 1) ordinare alla P. A. il compimento della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente: a) acquisiti al patrimonio indisponibile comunale; b) restituiti in tutto o in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione; 2) ordinare alla P. A., nel caso sub a), d’adempiere tutte le indicazioni, contenute nella prefata sentenza, alle pag. 13 e 14; 3) ordinare alla P. A., sia nel caso sub a) che sub b), di liquidare a favore dei ricorrenti una somma in danaro, a titolo di risarcimento, pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima, sino all’acquisizione o alla restituzione del bene; 4) ordinare alla P. A. il pagamento delle spese di lite, come liquidate in sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) ordinare alla P. A. il rimborso del contributo unificato versato; 6) assegnare alla P. A. un termine breve, per tutti i sopra descritti adempimenti, in considerazione del lungo lasso di tempo, decorso dalla notifica della sentenza alla P. A., ricevuta il 13.08.2013, e del perdurare dell’illecita occupazione e trasformazione, da oltre 15 anni; 7) condannare la P. A. al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora, per ogni violazione ed inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza del T. A. R. Campania – AL – Prima Sezione – n. 1388/2013, ai sensi dell’art. 114, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010; 8) condannare la P. A. alla corresponsione del risarcimento del danno ingiusto, cagionato in conseguenza della mancata adozione degli atti esecutivi della suddetta sentenza, ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/90; 9) nominare sin d’ora un commissario ad acta, che provveda a quanto sopra richiesto, in luogo dell’inadempiente Comune di San Gregorio Magno; 10) condannare lo stesso Comune al pagamento delle spese del presente ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Gregorio Magno, rappresentando che parte ricorrente aveva proposto, avverso la prefata decisione, appello in Consiglio di Stato; chiedeva pertanto un rinvio, o una sospensione, del processo (in tal modo dovendosi interpretare, secondo il Tribunale, l’espressione “è d’uopo che il Consiglio di Stato statuisca sul detto ricorso di modo che le questioni agitate trovino un definitivo pronunciamento”).
A tale richiesta s’opponevano i ricorrenti, ricordando che le sentenze rese dai T. A. R. in primo grado sono esecutive, e depositando attestato di mancata proposizione, innanzi al C. di S., d’istanza di sospensione dell’esecutività di detta sentenza, nonché copia dell’appello da essi medesimi interposto, avverso la stessa sentenza, rilevando per di più come l’ottemperanda sentenza era stata appellata, unicamente deducendo l’omessa pronuncia sul capo di domanda concernente la richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, laddove la stessa sentenza non era stata impugnata relativamente a tutte le altre sue statuizioni, e segnatamente a quelle delle quali era stata chiesta l’esecuzione con il presente ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 18.12.2014, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come statuito dall’unanime giurisprudenza: “Le sentenze rese in primo grado dal giudice amministrativo sono esecutive, ancorché appellate, e per l’esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato il Tar esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli artt. 112 comma 2 lett. b) e 114 comma 4 lett. c) c. p. a., con obbligo dell’amministrazione soccombente di assicurare nelle more del passaggio in giudicato della sentenza l’effettività delle situazioni giuridiche definite nella sentenza stessa” (T. A. R. Lombardia – Brescia – Sez. I, 21/01/2013, n. 63).
È, quindi, del tutto ininfluente la circostanza, dedotta dalla difesa del Comune di San Gregorio Magno, dell’interposizione d’appello, da parte dei ricorrenti, avverso la sentenza in epigrafe, posto che la stessa sentenza non è stata oggetto di sospensione, da parte del Consiglio di Stato (del resto, neppure chiesta), come da certificazione rilasciata dall’Ufficio Ricevimento Ricorsi di Palazzo Spada.
In accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Comune di San Gregorio Magno di dare esecuzione alle statuizioni tutte, contenute nella predetta decisione, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Qualora, entro detto termine, la suddetta decisione non sia stata ottemperata, si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di AL, ovvero un funzionario della stessa Prefettura, delegato dal primo, il quale provvederà ad eseguire le suddette statuizioni, a semplice richiesta di parte ricorrente, una volta scaduto il suddetto termine.
Pone l’eventuale compenso del commissario ad acta a carico del Comune di San Gregorio Magno, riservandosi in seguito la concreta determinazione del suo ammontare, previa specifica delle attività svolte e richiesta da parte dello stesso commissario.
Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.
La citata misura, che secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria (in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento), si ritiene in particolare compatibile anche con l’esecuzione di una sentenza di primo grado, non sospesa cautelarmente dal Consiglio di Stato.
Ciò, in quanto, se da un lato è vero che la penalità di mora può essere comminata anche per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione <del giudicato> (il che potrebbe ritenere che essa sia compatibile solo con sentenze passate in giudicato, e non con sentenze di primo grado esecutive, come nella specie), dall’altro è altrettanto vero che nella motivazione della decisione dell’A. P., del 25/06/2014, n. 15, si afferma: “L’Adunanza Plenaria ritiene di aderire all’orientamento prevalente che ammette l’operatività dell’istituto per tutte le decisioni di condanna adottate dal Giudice Amministrativo ex art. 112 c. p. a., ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie”.
A netto del riferimento alle condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie (che costituivano l’occasione che aveva originato il pronunciamento dell’A. P.), è evidente come il Consiglio di Stato propenda per un’accezione ampia dell’istituto in esame, applicabile a “tutte le decisioni di condanna adottate dal Giudice Amministrativo ex art. 112 c. p. a.” (e ai sensi del comma 2 dell’art. 112 c. p. a.: “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”).
Per di più, si consideri come nella specie il ricorso in appello, avverso l’ottemperanda sentenza, sia stato proposto, piuttosto che dal Comune resistente, dagli stessi ricorrenti, e come l’appello medesimo non involga affatto le statuizioni, delle quali viene chiesta l’attuazione coattiva ad opera del G. A., essendosi gli stessi ricorrenti limitati a censurare la decisione di cui in epigrafe, unicamente per quanto concerne l’omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso, e sulla correlata domanda di cui al punto 5 delle conclusioni del medesimo ricorso, avente ad oggetto la condanna del Comune di San Gregorio Magno al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità, per il periodo di occupazione legittima del bene, oltre accessori di legge.
Anche sotto tale profilo, che investe la concreta connotazione dell’appello interposto, dagli stessi ricorrenti, avverso la prefata pronuncia, risulta che nessun ostacolo s’oppone, in linea d’astratta ammissibilità, alla pronuncia, in questa sede, di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della cd. penalità di mora.
Ciò posto, stante anche l’assenza di valide giustificazioni dell’inerzia nell’eseguire la sentenza de qua, da parte del Comune di San Gregorio Magno, pur costituito in giudizio, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall’art. 114 cit., per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.
La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto, da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di € 15,00 (quindici/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei termini, prima assegnati, di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all’esecuzione della sentenza, ad opera dell’Amministrazione Comunale (o del commissario ad acta, come sopra nominato).
Non può invece essere accolta la domanda, pure formulata dai ricorrenti nell’atto introduttivo del presente giudizio, di condanna del Comune resistente al risarcimento del danno ingiusto, “cagionato in conseguenza della mancata adozione degli atti esecutivi della sentenza T. A. R. Campania AL 1388/13, ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/90”.
Detto articolo, intitolato “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”, prevede in particolare: “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.
In disparte che il ritardo nell’esecuzione del comando, contenuto nella presente sentenza, è già sanzionato per effetto della comminatoria della penalità di mora, giusta quanto sopra osservato, è evidente che la fattispecie di cui all’art. 2 bis della l. 241/90 si riferisce ad ipotesi diverse da quella, oggetto del presente giudizio, e precisamente ai casi di “inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi”.
L’accoglimento del ricorso, nei sensi e limiti sopra specificati, comporta, in ogni caso, la condanna del Comune di San Gregorio Magno al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e dei compensi del presente giudizio, liquidati come in dispositivo, ed alla restituzione, in favore dei medesimi, del contributo unificato, versato nella misura di € 300,00 (trecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di AL (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto ordina al Comune di San Gregorio Magno di eseguire la sentenza esecutiva della Sezione, specificata in epigrafe, provvedendo ad adottare tutte le determinazioni, ivi contenute, e nel termine perentorio, indicato in parte motiva.
Condanna il Comune di San Gregorio Magno, ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 15,00 (quindici/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, e tanto dopo il decorso dei termini, prima assegnati, e fino all’effettiva esecuzione della sentenza in epigrafe.
Per il caso d’ulteriore inottemperanza, nomina. quale commissario “ad acta”, il Prefetto di AL, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà, in sostituzione del Comune eventualmente inadempiente, e a semplice richiesta, una volta decorso il termine di cui sopra, al compimento degli atti, necessari all’esecuzione del predetto giudicato.
Respinge la domanda di condanna del Comune di San Gregorio Magno al risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2 bis della l. 241/90.
Condanna il Comune di San Gregorio Magno al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, che complessivamente liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge, ed inoltre al rimborso, in loro favore, del contributo unificato, versato nella misura di € 300,00 (trecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in AL, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO