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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 25/06/2025
Davanti al giudice onorario, dott.ssa Simonetta Puggioni, sono comparsi nell'interesse di parte ricorrente l'avv. Viola Secchi e di parte resistente l'avv. Altea in sostituzione dell'avv. Olivieri, le quali chiedono confermarsi le conclusioni rassegnate nelle rispettive note conclusive.
Il giudice informa gli avvocati comparsi che, trattati i procedimenti previsti per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione.
I procuratori delle parti danno atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
Alle ore 13:57 assenti le parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo come da separato verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
1 N. R.G. 1510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Simonetta Puggioni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1510/2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Pes e Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Viola Secchi giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Olivieri Controparte_1
RESISTENTE
*******
Con atto di intimazione di sfratto per morosità in data 23.02.2024 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio deducendo che: con contratto Pt_2 Controparte_1
del 30.05.2023 avevano concesso in locazione ad uso abitativo a quest'ultima l'immobile sito in Sassari, Largo Cavallotti n. 18/3 B, distinto al NCEU al foglio 109, mappale 2303, sub. 17, per la durata di anni quattro, dal 01.06.2023 al 31.05.2027; il detto contratto prevedeva, tra l'altro, il pagamento di un canone annuale di euro 6.960,00, da corrispondersi tramite rate mensili di euro 580,00 ciascuna;
la conduttrice si era resa morosa nell'integrale pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di dicembre
2023 fino al mese di febbraio 2024, nonché nel pagamento degli oneri condominiali e dei consumi idrici. Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…in caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
2
1. convalidare l'intimato sfratto per morosità con ordinanza esecutiva, con fissazione della data del rilascio;
2. emettersi, nei confronti dell'intimato, per le causali di cui in narrativa, decreto ingiuntivo di pagamento, immediatamente esecutivo per i canoni scaduti, per la complessiva somma di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) [di cui € 1.740,00 (euro millesettecentoquaranta/00) per canoni, € 30,00 a titolo di acconti acqua potabile ed €
30,00 a titolo di acconti spese condominiali], oltre interessi al tasso legale, dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo, e spese relative all'intimazione, nonché per i canoni ulteriormente a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, sempre oltre interessi legali dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo;
in caso di opposizione dell'intimato
3. pronunciare ordinanza ex art. 665 c.p.c., ordinando all'intimato il rilascio immediato dell'immobile, sempre con fissazione della data di esecuzione, e disponendo la conversione del rito, ex art. 667 e 426 c.p.c., concedendo alle parti termine per
l'integrazione delle rispettive difese;
nel merito e definitivamente, previa emissione dei provvedimenti di cui all'art. 667 c.p.c., contrariis reiectis
4. dichiarare risolto il contratto di locazione in atti, per grave inadempimento del conduttore, rigettando all'uopo la spiegata opposizione e, per l'effetto,
5. condannare l'intimato al rilascio immediato dell'immobile de quo libero da persone e cose di sua proprietà, nello stato in cui l'ha ricevuto;
6. condannare la sig.ra al pagamento della somma complessiva pari Controparte_1 ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) [di cui € 1.740,00 (euro millesettecentoquaranta/00) per canoni, € 30,00 a titolo di acconti acqua potabile ed €
30,00 a titolo di acconti spese condominiali], oltre interessi al tasso legale, dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo, e spese relative all'intimazione, nonché per i canoni ulteriormente a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, sempre oltre interessi legali dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo…”
Con comparsa del 11.04.2024 si costituiva in giudizio , la quale si Controparte_1
opponeva all'intimato sfratto deducendo che: aveva corrisposto regolarmente il canone di locazione fino a quando si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua sulle pareti dell'ingresso, della cucina e del soggiorno;
dopo alcuni mesi erano comparse delle macchie di muffa che avevano reso insalubre la cameretta della di lei figlia, costretta a dormire in altra stanza;
aveva comunicato la situazione ai locatori più volte ed anche nel dicembre del 2023 ma che gli stessi avevano effettuato interventi solo parziali, restando l'immobile inidoneo all'uso abitativo;
si rendeva comunque disponibile a corrispondere in udienza
3 una congrua parte dei canoni di locazione ed integralmente gli oneri accessori indicati in intimazione. Concludeva, pertanto, la resistente chiedendo:
“…In via principale.
1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare che l'immobile locato non è idoneo all'uso convenuto e rigettare l'intimato sfratto per morosità.
3) con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.
In via subordinata.
1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertato che l'immobile locato è parzialmente inidoneo all'uso convenuto, determinare la riduzione del canone, determinando le somme eventualmente dovute dalla conduttrice per i mesi oggetto dell'intimazione di sfratto…”.
All'udienza di convalida l'intimata offriva banco judicis la somma di euro 1.000,00
(mille,00), a titolo d'acconto sui canoni indicati dagli intimanti e/o sulle somme accertate come dovute all'esito della causa, che veniva accettata dalla parte intimante a titolo d'acconto sul dovuto.
Alla luce dell'opposizione e delle eccezioni formulate dalla conduttrice, con provvedimento emesso in data 19.06.2024 veniva rigettata la richiesta di rilascio immediatamente esecutivo e disposto il mutamento del rito.
Nella fase a cognizione piena, i locatori depositavano memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con la quale, davano atto che il procedimento di mediazione obbligatoria non si era ancora definito e, nel ripercorrere lo svolgimento del procedimento sommario,
precisavano −tra l'altro− che a seguito di sopralluogo con i tecnici delle parti, gli interventi necessari al ripristino erano risultati di non rilevante entità e che, ad ogni modo, si erano resi disponibili a far eseguire i lavori necessari. La conduttrice, tuttavia, non si era resa disponile a far accedere il tecnico per un secondo sopralluogo con gli operai per procedere con l'esecuzione dei lavori, dando così prova del fatto che gli stessi non fossero urgenti.
Nel precisare che la morosità ammontava ad un importo pari ad euro 5.615,61 (euro cinquemilaseicentoquindici/61) chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
4
1. dichiarare risolto il contratto di locazione in atti, per grave inadempimento della conduttrice, rigettando all'uopo la spiegata opposizione e, per l'effetto,
2. condannare l'intimata al rilascio immediato dell'immobile de quo libero da persone e cose di sua proprietà, nello stato in cui l'ha ricevuto;
3. condannare la sig.ra al pagamento della somma complessiva pari Controparte_1
ad € 5.615,61 (euro cinquemilaseicentoquindici/61), comprensiva degli acconti
dell'acqua potabile (e del relativo conguaglio) e di quelli per le spese condominiali, oltre interessi al
tasso legale, dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo, e spese relative all'intimazione, nonché per i canoni ulteriormente a scadere sino alla data di effettivo
rilascio dell'immobile, sempre oltre interessi legali dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo;
4. sempre con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi di spese generali al 15%, nonché delle spese di mediazione…”
Con memoria integrativa del 06.12.2024, ribadiva che i lavori per Controparte_1
l'eliminazione dei vizi lamentati non erano stati portati a termine e che quattro vani su cinque erano inutilizzabili. I locatori avevano proposto solo l'impermeabilizzazione di una porzione limitata della copertura in corrispondenza della scala, non risolutiva delle infiltrazioni lamentate. In ogni caso, rilevava che in sede di mediazione le parti avevano accettato la proposta di conciliazione formulata dal Mediatore, come risultava da relativo verbale depositato in atti. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) dare atto dell'accordo di conciliazione di cui alla proposta dal Mediatore formulata in data 29.11.2024 nel proc. di Mediazione 101 Mediatori n. SS/1897/2024, ed accettata da tutte le parti;
3) conseguentemente dichiarare estinta per tale motivo la presente causa. del che l'immobile locato non è idoneo all'uso convenuto e rigettare l'intimato sfratto per morosità.
4) con compensazione di spese…”.
5 A seguito di taluni rinvii, all'udienza del 25.06.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle rispettive note conclusive e, quindi,
dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'accordo conciliativo raggiunto in data 29.11.2024 tra le parti in sede di mediazione determina, in effetti, la cessazione della materia dell'odierno contendere;
del resto, le parti hanno espressamente dichiarato in sede di mediazione che “la causa sia
abbandonata e/o estinta con compensazione integrale delle spese di lite”.
Nulla, dunque, va disposto in merito alle spese di lite, la cui regolamentazione è stata anch'essa fatta oggetto di conciliazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari il 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 25/06/2025
Davanti al giudice onorario, dott.ssa Simonetta Puggioni, sono comparsi nell'interesse di parte ricorrente l'avv. Viola Secchi e di parte resistente l'avv. Altea in sostituzione dell'avv. Olivieri, le quali chiedono confermarsi le conclusioni rassegnate nelle rispettive note conclusive.
Il giudice informa gli avvocati comparsi che, trattati i procedimenti previsti per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione.
I procuratori delle parti danno atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
Alle ore 13:57 assenti le parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo come da separato verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
1 N. R.G. 1510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Simonetta Puggioni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1510/2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Pes e Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Viola Secchi giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Olivieri Controparte_1
RESISTENTE
*******
Con atto di intimazione di sfratto per morosità in data 23.02.2024 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio deducendo che: con contratto Pt_2 Controparte_1
del 30.05.2023 avevano concesso in locazione ad uso abitativo a quest'ultima l'immobile sito in Sassari, Largo Cavallotti n. 18/3 B, distinto al NCEU al foglio 109, mappale 2303, sub. 17, per la durata di anni quattro, dal 01.06.2023 al 31.05.2027; il detto contratto prevedeva, tra l'altro, il pagamento di un canone annuale di euro 6.960,00, da corrispondersi tramite rate mensili di euro 580,00 ciascuna;
la conduttrice si era resa morosa nell'integrale pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di dicembre
2023 fino al mese di febbraio 2024, nonché nel pagamento degli oneri condominiali e dei consumi idrici. Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…in caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
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1. convalidare l'intimato sfratto per morosità con ordinanza esecutiva, con fissazione della data del rilascio;
2. emettersi, nei confronti dell'intimato, per le causali di cui in narrativa, decreto ingiuntivo di pagamento, immediatamente esecutivo per i canoni scaduti, per la complessiva somma di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) [di cui € 1.740,00 (euro millesettecentoquaranta/00) per canoni, € 30,00 a titolo di acconti acqua potabile ed €
30,00 a titolo di acconti spese condominiali], oltre interessi al tasso legale, dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo, e spese relative all'intimazione, nonché per i canoni ulteriormente a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, sempre oltre interessi legali dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo;
in caso di opposizione dell'intimato
3. pronunciare ordinanza ex art. 665 c.p.c., ordinando all'intimato il rilascio immediato dell'immobile, sempre con fissazione della data di esecuzione, e disponendo la conversione del rito, ex art. 667 e 426 c.p.c., concedendo alle parti termine per
l'integrazione delle rispettive difese;
nel merito e definitivamente, previa emissione dei provvedimenti di cui all'art. 667 c.p.c., contrariis reiectis
4. dichiarare risolto il contratto di locazione in atti, per grave inadempimento del conduttore, rigettando all'uopo la spiegata opposizione e, per l'effetto,
5. condannare l'intimato al rilascio immediato dell'immobile de quo libero da persone e cose di sua proprietà, nello stato in cui l'ha ricevuto;
6. condannare la sig.ra al pagamento della somma complessiva pari Controparte_1 ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) [di cui € 1.740,00 (euro millesettecentoquaranta/00) per canoni, € 30,00 a titolo di acconti acqua potabile ed €
30,00 a titolo di acconti spese condominiali], oltre interessi al tasso legale, dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo, e spese relative all'intimazione, nonché per i canoni ulteriormente a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, sempre oltre interessi legali dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo…”
Con comparsa del 11.04.2024 si costituiva in giudizio , la quale si Controparte_1
opponeva all'intimato sfratto deducendo che: aveva corrisposto regolarmente il canone di locazione fino a quando si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua sulle pareti dell'ingresso, della cucina e del soggiorno;
dopo alcuni mesi erano comparse delle macchie di muffa che avevano reso insalubre la cameretta della di lei figlia, costretta a dormire in altra stanza;
aveva comunicato la situazione ai locatori più volte ed anche nel dicembre del 2023 ma che gli stessi avevano effettuato interventi solo parziali, restando l'immobile inidoneo all'uso abitativo;
si rendeva comunque disponibile a corrispondere in udienza
3 una congrua parte dei canoni di locazione ed integralmente gli oneri accessori indicati in intimazione. Concludeva, pertanto, la resistente chiedendo:
“…In via principale.
1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare che l'immobile locato non è idoneo all'uso convenuto e rigettare l'intimato sfratto per morosità.
3) con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.
In via subordinata.
1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertato che l'immobile locato è parzialmente inidoneo all'uso convenuto, determinare la riduzione del canone, determinando le somme eventualmente dovute dalla conduttrice per i mesi oggetto dell'intimazione di sfratto…”.
All'udienza di convalida l'intimata offriva banco judicis la somma di euro 1.000,00
(mille,00), a titolo d'acconto sui canoni indicati dagli intimanti e/o sulle somme accertate come dovute all'esito della causa, che veniva accettata dalla parte intimante a titolo d'acconto sul dovuto.
Alla luce dell'opposizione e delle eccezioni formulate dalla conduttrice, con provvedimento emesso in data 19.06.2024 veniva rigettata la richiesta di rilascio immediatamente esecutivo e disposto il mutamento del rito.
Nella fase a cognizione piena, i locatori depositavano memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con la quale, davano atto che il procedimento di mediazione obbligatoria non si era ancora definito e, nel ripercorrere lo svolgimento del procedimento sommario,
precisavano −tra l'altro− che a seguito di sopralluogo con i tecnici delle parti, gli interventi necessari al ripristino erano risultati di non rilevante entità e che, ad ogni modo, si erano resi disponibili a far eseguire i lavori necessari. La conduttrice, tuttavia, non si era resa disponile a far accedere il tecnico per un secondo sopralluogo con gli operai per procedere con l'esecuzione dei lavori, dando così prova del fatto che gli stessi non fossero urgenti.
Nel precisare che la morosità ammontava ad un importo pari ad euro 5.615,61 (euro cinquemilaseicentoquindici/61) chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
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1. dichiarare risolto il contratto di locazione in atti, per grave inadempimento della conduttrice, rigettando all'uopo la spiegata opposizione e, per l'effetto,
2. condannare l'intimata al rilascio immediato dell'immobile de quo libero da persone e cose di sua proprietà, nello stato in cui l'ha ricevuto;
3. condannare la sig.ra al pagamento della somma complessiva pari Controparte_1
ad € 5.615,61 (euro cinquemilaseicentoquindici/61), comprensiva degli acconti
dell'acqua potabile (e del relativo conguaglio) e di quelli per le spese condominiali, oltre interessi al
tasso legale, dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo, e spese relative all'intimazione, nonché per i canoni ulteriormente a scadere sino alla data di effettivo
rilascio dell'immobile, sempre oltre interessi legali dalla data di singola scadenza sino al saldo effettivo;
4. sempre con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi di spese generali al 15%, nonché delle spese di mediazione…”
Con memoria integrativa del 06.12.2024, ribadiva che i lavori per Controparte_1
l'eliminazione dei vizi lamentati non erano stati portati a termine e che quattro vani su cinque erano inutilizzabili. I locatori avevano proposto solo l'impermeabilizzazione di una porzione limitata della copertura in corrispondenza della scala, non risolutiva delle infiltrazioni lamentate. In ogni caso, rilevava che in sede di mediazione le parti avevano accettato la proposta di conciliazione formulata dal Mediatore, come risultava da relativo verbale depositato in atti. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) dare atto dell'accordo di conciliazione di cui alla proposta dal Mediatore formulata in data 29.11.2024 nel proc. di Mediazione 101 Mediatori n. SS/1897/2024, ed accettata da tutte le parti;
3) conseguentemente dichiarare estinta per tale motivo la presente causa. del che l'immobile locato non è idoneo all'uso convenuto e rigettare l'intimato sfratto per morosità.
4) con compensazione di spese…”.
5 A seguito di taluni rinvii, all'udienza del 25.06.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle rispettive note conclusive e, quindi,
dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'accordo conciliativo raggiunto in data 29.11.2024 tra le parti in sede di mediazione determina, in effetti, la cessazione della materia dell'odierno contendere;
del resto, le parti hanno espressamente dichiarato in sede di mediazione che “la causa sia
abbandonata e/o estinta con compensazione integrale delle spese di lite”.
Nulla, dunque, va disposto in merito alle spese di lite, la cui regolamentazione è stata anch'essa fatta oggetto di conciliazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari il 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
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