Art. 11.
L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.
I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione di cui all'art. 7.
Le annualita' d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.
Oltre al pagamento delle annualita' e degli interessi nella suddetta; misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".
L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.
I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione di cui all'art. 7.
Le annualita' d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.
Oltre al pagamento delle annualita' e degli interessi nella suddetta; misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".