TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
24-1/ /2025
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE
IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel.
Dottoressa Enza Faracchio Giudice
Dottoressa Federica Felaco Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA EX ART.297 CCII
nel procedimento iscritto al n. 24-1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Avv. Antonio Vicentini C.F._1
RICORRENTE
PER LA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA DI
Controparte_1
C.F.: P.IVA_1
REA SA-420120
SEDE : EL (SA), Via Cuomo 81, CAP 84092
RESISTENTE NON COSTITUITO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato in data 06.02.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante precisa di essere creditrice della resistente, in virtù di decreto ingiuntivo n. 2/2022 reso dal Tribunale di Salerno, sezione lavoro, R.G. 7222/2021, in data 04/1/2022, non opposto nel termine, dichiarato esecutorio con decreto del 03/12/2024, con il quale la società
[...]
veniva condannata a pagare in suo favore la somma Controparte_1 di euro 9240,61 a titolo di emolumenti retributivi non pagati, oltre spese per onorario di procedura e accessori. Tanto premesso, l'istante chiede che l'adito Tribunale voglia dichiarare lo stato di insolvenza ex art. 297
CCII nei confronti della società cf , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t. , con sede legale in EL alla via Controparte_2
Cuomo 81, CAP 840921.
2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 20.03.25 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.
1.3 La società resistente non si è costituita, benché la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sia stata ritualmente effettuata, a mezzo PEC, dall'Ufficio all'indirizzo alla stessa riferibile e risultante dalla visura camerale. La peculiarità della detta notifica afferisce alla circostanza per cui l'indirizzo ( ) non risulta essere quello comunicato dalla società ma PartitaIVA_2 quello assegnato d'ufficio dal conservatore del registro ai sensi dell'art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76
(convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Tale normativa ha infatti modificato l'art. 16 D.L. 185/2008 e s.m.i., prevedendo che le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all'attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio attivo solo in ricezione ed accessibile dal rappresentante dell'impresa.
1.4 All'udienza del 20.03.2025, nessuno compariva ma risultavano depositate memorie nell'interesse della ricorrente, con le quali, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo, chiedeva accertarsi e dichiararsi lo stato di insolvenza della resistente. Risultava inoltre depositato parere dell'autorità di vigilanza ex art 297 CCII in cui la stessa precisava che alla resistente, in ragione dell'attività esercitata, risulterebbe in linea teorica applicabile sia la disciplina della liquidazione giudiziale sia quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545- terdecies del codice civile. Nel suindicato parere si rappresentava inoltre che la Società era stata sanzionata in data 8 marzo 2024, con lo scioglimento senza nomina del Commissario Liquidatore (ex art. 223- septiesdecies disp. att. c.c.), al quale era seguita la cancellazione dal Registro delle Imprese, in data 12 giugno
2024, per mancata opposizione da parte dei creditori.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio.
1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in EL , ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente, in quanto il credito risulta cristallizzato in un provvedimento monitorio divenuto esecutivo. 1.7 In diritto, deve rammentarsi che la dichiarazione dello stato di insolvenza presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera b) e d), 293 ss. CCII.
Quanto al superamento delle soglie dimensionali, è sufficiente all'uopo riportare l'ammontare della debitoria erariale superiore ad euro 500.000,00.
Nel caso di specie, va evidenziato che la cooperativa resistente risulta sciolta autoritativamente per mancato deposito di bilanci.
1.8 Va osservato che per le società in liquidazione o cessata la verifica da operare ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza attiene unicamente alla sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare il passivo, risultando per contro irrilevante qualsivoglia considerazione in ordine al raffronto dei tempi della liquidazione concorsuale rispetto a quella civilistica.
In particolare, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
Tale accertamento, continua la Suprema Corte, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.
Nel caso in esame, militano nel senso della sussistenza del requisito della insolvenza patrimoniale in primo luogo la mancata nomina, da parte del Ministero, di un commissario liquidatore, al momento dello scioglimento coattivo, ciò che postula l'assenza di attivo liquidabile.
D'altro canto, la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese esclude che la società sia in condizione di produrre flussi di cassa di sorta.
D'altro canto, il mancato deposito di bilanci sin dal 2014, l'inadempimento nei confronti della ricorrente, la debitoria nei confronti dell'erario di oltre 500.000,00 concorrono nel senso di sostenere a tesi della ricorrenza del requisito della insolvenza,
1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta cancellata in data 12.06.24.
Nulla osta, peraltro, ala dichiarazione di insolvenza, posto che lo scioglimento coattivo della cooperativa opera su un piano meramente amministrativo e non involge la valutazione del requisito della insolvenza;
peraltro, lo stesso Ministero allega che, in effetti, la cooperativa resistente è assoggettabile tato alla liquidazione giudiziale tanto alla l.c.a.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt.293 e ss
P.Q.M.
DICHIARA LO STATO DI INSOLVENZA de Controparte_1 cf in persona del rappresentante legale p.t.
[...] P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in EL alla via Cuomo 81, CAP 84092
[...]
DICHIARA la contumacia di parte resistente non costituitasi;
NULLA per le spese.
DISPONE la comunicazione, a cura della Cancelleria, ai sensi dell'art. 297 CCII comma 5, al Ministero dello
Sviluppo Economico della presente sentenza nonché la relativa pubblicazione
Salerno, 12/06/2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Giuseppina Valiante
24-1/ /2025
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE
IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel.
Dottoressa Enza Faracchio Giudice
Dottoressa Federica Felaco Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA EX ART.297 CCII
nel procedimento iscritto al n. 24-1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Avv. Antonio Vicentini C.F._1
RICORRENTE
PER LA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA DI
Controparte_1
C.F.: P.IVA_1
REA SA-420120
SEDE : EL (SA), Via Cuomo 81, CAP 84092
RESISTENTE NON COSTITUITO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato in data 06.02.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante precisa di essere creditrice della resistente, in virtù di decreto ingiuntivo n. 2/2022 reso dal Tribunale di Salerno, sezione lavoro, R.G. 7222/2021, in data 04/1/2022, non opposto nel termine, dichiarato esecutorio con decreto del 03/12/2024, con il quale la società
[...]
veniva condannata a pagare in suo favore la somma Controparte_1 di euro 9240,61 a titolo di emolumenti retributivi non pagati, oltre spese per onorario di procedura e accessori. Tanto premesso, l'istante chiede che l'adito Tribunale voglia dichiarare lo stato di insolvenza ex art. 297
CCII nei confronti della società cf , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t. , con sede legale in EL alla via Controparte_2
Cuomo 81, CAP 840921.
2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 20.03.25 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.
1.3 La società resistente non si è costituita, benché la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sia stata ritualmente effettuata, a mezzo PEC, dall'Ufficio all'indirizzo alla stessa riferibile e risultante dalla visura camerale. La peculiarità della detta notifica afferisce alla circostanza per cui l'indirizzo ( ) non risulta essere quello comunicato dalla società ma PartitaIVA_2 quello assegnato d'ufficio dal conservatore del registro ai sensi dell'art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76
(convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Tale normativa ha infatti modificato l'art. 16 D.L. 185/2008 e s.m.i., prevedendo che le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all'attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio attivo solo in ricezione ed accessibile dal rappresentante dell'impresa.
1.4 All'udienza del 20.03.2025, nessuno compariva ma risultavano depositate memorie nell'interesse della ricorrente, con le quali, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo, chiedeva accertarsi e dichiararsi lo stato di insolvenza della resistente. Risultava inoltre depositato parere dell'autorità di vigilanza ex art 297 CCII in cui la stessa precisava che alla resistente, in ragione dell'attività esercitata, risulterebbe in linea teorica applicabile sia la disciplina della liquidazione giudiziale sia quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545- terdecies del codice civile. Nel suindicato parere si rappresentava inoltre che la Società era stata sanzionata in data 8 marzo 2024, con lo scioglimento senza nomina del Commissario Liquidatore (ex art. 223- septiesdecies disp. att. c.c.), al quale era seguita la cancellazione dal Registro delle Imprese, in data 12 giugno
2024, per mancata opposizione da parte dei creditori.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio.
1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in EL , ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente, in quanto il credito risulta cristallizzato in un provvedimento monitorio divenuto esecutivo. 1.7 In diritto, deve rammentarsi che la dichiarazione dello stato di insolvenza presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera b) e d), 293 ss. CCII.
Quanto al superamento delle soglie dimensionali, è sufficiente all'uopo riportare l'ammontare della debitoria erariale superiore ad euro 500.000,00.
Nel caso di specie, va evidenziato che la cooperativa resistente risulta sciolta autoritativamente per mancato deposito di bilanci.
1.8 Va osservato che per le società in liquidazione o cessata la verifica da operare ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza attiene unicamente alla sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare il passivo, risultando per contro irrilevante qualsivoglia considerazione in ordine al raffronto dei tempi della liquidazione concorsuale rispetto a quella civilistica.
In particolare, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
Tale accertamento, continua la Suprema Corte, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.
Nel caso in esame, militano nel senso della sussistenza del requisito della insolvenza patrimoniale in primo luogo la mancata nomina, da parte del Ministero, di un commissario liquidatore, al momento dello scioglimento coattivo, ciò che postula l'assenza di attivo liquidabile.
D'altro canto, la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese esclude che la società sia in condizione di produrre flussi di cassa di sorta.
D'altro canto, il mancato deposito di bilanci sin dal 2014, l'inadempimento nei confronti della ricorrente, la debitoria nei confronti dell'erario di oltre 500.000,00 concorrono nel senso di sostenere a tesi della ricorrenza del requisito della insolvenza,
1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta cancellata in data 12.06.24.
Nulla osta, peraltro, ala dichiarazione di insolvenza, posto che lo scioglimento coattivo della cooperativa opera su un piano meramente amministrativo e non involge la valutazione del requisito della insolvenza;
peraltro, lo stesso Ministero allega che, in effetti, la cooperativa resistente è assoggettabile tato alla liquidazione giudiziale tanto alla l.c.a.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt.293 e ss
P.Q.M.
DICHIARA LO STATO DI INSOLVENZA de Controparte_1 cf in persona del rappresentante legale p.t.
[...] P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in EL alla via Cuomo 81, CAP 84092
[...]
DICHIARA la contumacia di parte resistente non costituitasi;
NULLA per le spese.
DISPONE la comunicazione, a cura della Cancelleria, ai sensi dell'art. 297 CCII comma 5, al Ministero dello
Sviluppo Economico della presente sentenza nonché la relativa pubblicazione
Salerno, 12/06/2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Giuseppina Valiante