TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/9/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4136 /2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. GILBERTO CERUTTI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE SGRO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede “Voglia il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare che il trattamento retributivo corrisposto nel periodo per cui è causa è stato inosservante dei criteri minimi di adeguatezza e sufficienza fissati dagli artt.
2099 Cod. Civ. e 36 Cost. in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive di cui al conteggio effettuato sulla base dei minimi spettanti per il livello di inquadramento D2 dal C.C.N.L. Metalmeccanici Industria quale riferimento parametrico per l'adeguamento ex art. 36
Cost. della retribuzione, con conseguente condanna della convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 28.304,75 o della maggior o minor somma che si riterrà più giusta e/o equa, anche con riferimento a diverso livello di inquadramento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge;
b) in via subordinata, sempre accertando che il trattamento retributivo corrisposto nel periodo per cui è causa è stato inosservante dei criteri minimi di adeguatezza e sufficienza fissati dagli artt. 2099 Cod. Civ. e 36 Cost., dichiarare il diritto di parte ricorrente almeno alle differenze retributive di cui al conteggio effettuato sulla base dei minimi spettanti per la 3° categoria di inquadramento C.C.N.L. Metalmeccanici Artigianato applicato da parte datrice, con conseguente condanna della convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 20.940,83 o della maggior o minor somma che si riterrà più giusta e/o equa, anche con riferimento a diverso livello di inquadramento, con rivalutazione ed interessi di legge;
c) dichiarare l'inefficacia
e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto: 1) ordinare al datore di lavoro, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
2) condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno dl licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero condannando lo stesso datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria pari ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante pari ad € 1.959,70 (€ 1.808,95 x 13 : 12); e) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv.
Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
Parte resistente chiede “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare in accoglimento dell'eccezione spiegata dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità, inesistenza dell'impugnazione del licenziamento per difetto di forma e violazione di norma di legge e per l'effetto assumere i provvedimenti del caso e dichiarare inammissibile, improcedibile la relativa domanda risarcitoria per impugnativa di licenziamento. Nel merito: 2) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente in favore della CP_2 resistente, ivi comprese le mansioni, è stato conforme a quanto contrattualmente sottoscritto;
3) accertare e dichiarare
l'inaccoglibilità e l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa anche riguardo alle differenze retributive richieste, alla reintegra e all'entità del risarcimento richiesto;
4) accertare e dichiarare la correttezza del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti in data 01/12/21 e la legittima sua risoluzione avvenuta in data
20/03/24 per le ragioni comunicate dichiarando per l'effetto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione di licenziamento;
5) nel merito per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate in Ricorso ex art. 414 C.p.c dalla sig.ra compresa quelle relative al livello superiore, all'applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello applicato, al Pt_1 lavoro festivo, alle differenze retributive, contributi previdenziali e assicurativi ecc.ecc., in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto sopra dedotto e argomentato, stante le argomentazioni logico giuridiche nelle premesse rassegnate e i pagamenti effettuati dalla resistente;
6) in via subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria anche parziale, accertare e dichiarare l'entità delle competenze residuali ed ancora spettanti alla ricorrente come da CCNL Metalmeccanico Artigiano di riferimento applicato dalla resistente sulla base della prestazione lavorativa accertata, avuto riguardo alle somme già percepite come da buste paga in atti da decurtare agli importi che dovessero essere riconosciuti al lavoratore”. Con vittoria di spese
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 1.12.21 al 20.3.24, presso la sede sita in San Cesareo (RM), Via della
Produzione n. 9, inizialmente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualificato come apprendistato professionalizzante con riferimento al C.C.N.L. metalmeccanica artigianato ed inquadramento nel livello 5°, mansioni di addetta alla segreteria, fino al licenziamento comminatole per giustificato motivo oggettivo.
2. Sostiene la ricorrente che l'orario di lavoro svolto sarebbe stato per 5 giorni a settimana
(dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 17.30, (con intervallo dalle 13.00 alle 14.00 per il pranzo); che, contrariamente alle risultanze documentali, il rapporto di apprendistato sarebbe stato fittizio difettando radicalmente la componente formativa;
che le mansioni svolte on coinciderebbero con quelle di formale inquadramento, essendo riconducibili al livello D2 del CCNL Metalmeccanici industria, ritenuto applicabile ratione materiae, o in subordine al livello III del CCNL Metalmeccanici artigianato applicato dalla società. Ha quindi chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento e la corresponsione delle differenze retributive quantificate come in epigrafe.
3. Ha inoltre sostenuto l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, chiedendo la condanna del datore di lavoro alla reintegra ed al risarcimento del danno subìto, quantificato in relazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o nella diversa misura indicata in epigrafe, oltre accessori.
4. Si è costituita la resistente, eccependo preliminarmente l'invalidità dell'impugnativa del licenziamento, sostenendo in fatto la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto di entrambe le domande.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e l'acquisizione degli estratti del l.u.l. e discussa all'udienza odierna.
6. Quanto alla domanda relativa all'inquadramento, a fronte della formalizzazione del rapporto come di apprendistato professionalizzante controversa tra le parti è innanzitutto la natura formativa o meno del rapporto.
7. Sul punto, deve richiamarsi quanto già affermato con ordinanza del dicembre 2024, nel senso che la domanda volta all'accertamento della legittimità del contratto di apprendistato è implicita nella domanda di condanna alle differenze retributive, peraltro espressamente formulata in termini di riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, a fronte della pregiudizialità logica tra domanda di accertamento e domanda di condanna – per cui la pronuncia sul quantum debeatur estende il proprio giudicato necessariamente alla questione dell'an debeatur (per tutte e da ultimo cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 20351 del 23.7.2024), sicché l'accertamento dell'illegittimità del contratto di apprendistato
è antecedente logicamente necessario al fine di riconoscere lo svolgimento delle mansioni nei termini e con le modalità dedotte.
8. La normativa di riferimento è quella di cui al d.lgs. 81/2015, che definisce il contratto di apprendistato come “finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” (art. 41), con forma scritta ad substantiam che include il piano formativo individuale (art. 42 co. 1) e disciplina rimessa alla contrattazione collettiva, fermi i principi espressi dallo stesso decreto (art. 42, co. 5) tra cui, per quanto qui interessa, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, e la necessaria presenza di un tutore o referente aziendale.
9. Elemento causale qualificante il contratto di apprendistato è quindi la formazione che il datore di lavoro è tenuto ad erogare al fine di permettere al lavoratore l'acquisizione delle competenze professionali oggetto del contratto stesso, come da piano formativo individualizzato che deve necessariamente essere contenuto in contratto. In virtù di ciò, il contratto di apprendistato si qualifica come a causa mista con finalità formative, e non può quindi essere stipulato al solo scopo di far svolgere al tirocinante le mansioni tipiche del profilo professionale al cui raggiungimento il contratto è volto, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro. Ne consegue che in caso di mancata formazione, viene meno la causa dell'apprendistato, ed il rapporto si deve ricondurre a quello di lavoro subordinato codicistico, a tempo indeterminato.
10. La necessaria effettività del momento formativo comporta pertanto una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto al fine di una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, circa la sussistenza di una attività formativa adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. Civ. n. 2015/2012 ; Cass. Civ. n. 11265/2013).
11. Quanto all'attività formativa concretamente svolta, assume rilievo la necessaria coesistenza nel rapporto di apprendistato di tale componente con quella lavorativa, sicché l'assoluta mancanza di formazione comporta come già detto la nullità del contratto stesso e la trasformazione del contratto ab initio in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre l'inadeguatezza del progetto formativo ai fini previsti dal contratto implica una valutazione della gravità del relativo inadempimento di parte datoriale, riconoscendo la giurisprudenza di legittimità un margine di discrezionalità al datore nel modulare le concrete modalità di svolgimento della formazione (Sez. L - , Ordinanza n. 16595 del
3/8/2020).
12. Nel caso in esame va rilevato innanzitutto, sotto il profilo formale, come nel contratto allegato (doc. 4 ricorso) sia presente il piano formativo individuale, con indicazione del tutor in persona della SI nonché indicazione di attività formativa identica per i tre anni di durata del Parte_2 rapporto. Il carattere generico di tale indicazione non ne determina di per sé l'illegittimità, in quanto astrattamente conforme all'esigenza di acquisire competenze via via più complesse nei medesimi ambiti.
13. Deve tuttavia rilevarsi, quale elemento documentale ipoteticamente rilevante in via presuntiva unitamente alle altre risultanze istruttorie, che la tutor designata aveva, al momento della stipula del contratto, due anni di anzianità, inferiore quindi a quella che avrebbe avuto la ricorrente all'esito del tirocinio stesso. Si rileva infine che la tutor stessa risulta non essere stata più in servizio presso la resistente quantomeno a far data dal 10.8.2023.
14. Dall'istruttoria orale è emerso quanto segue.
15. Il teste ha riferito di una prassi di affiancamento dei nuovi assunti, sebbene Tes_1 rispetto alla formazione della ricorrente il teste non abbia saputo precisare né le concrete modalità di svolgimento né la durata, non sapendo riferire neppure di cosa concretamente si occupasse la ricorrente stessa ed avendo della circostanza una conoscenza de relato: “Era prassi in questa azienda che i nuovi fossero affiancati, inizialmente la SI era affiancata dalla SI , non ricordo il cognome, e successivamente Pt_1 Pt_2 dalla SI Non ricordo quanto sia durato questo periodo di affiancamento. […] Lo so perché ho Persona_1 rapporto diretto, ho avuto sempre rapporto diretto con tutti. Avevo rapporti con tutti in questa azienda, anche con . Pt_2
ADR. La SI svolgeva le gare di appalto. La SI non so esattamente di cosa si occupasse, svolgeva Per_1 Pt_2 una funzione sempre di segreteria. ADR. Il tutor della SI era la SI dapprima, e poi quando Pt_1 Pt_2
è andata via, è stata la SI ADR. Lo so perché mi era stato detto, conosco tutti in quell'azienda, mi Pt_2 Per_1 era stato detto dalla proprietà. ADR. Mi è capitato di parlare con la e che lei mi dicesse di parlarne con Per_1 Pt_1
Non ho mai visto personalmente le volte che sono venuto a Roma la SI o la SI svolgere il
[...] Pt_2 Per_1 tutoraggio con la SI Capitava però che io chiedessi qualcosa a e che lei avesse bisogno di confrontarsi Pt_1 Pt_1 con la proprietà prima di rispondermi, sia per cose banali che per cose importanti.”. Il teste conferma Tes_2
l'esistenza di un tutor senza tuttavia saper riferire in cosa consistesse l'attività formativa, salvo generico riferimento all'esigenza di spiegare alla ricorrente come dovesse svolgersi il lavoro “se c'era qualcosa di nuovo”: “Mi risulta che quando è arrivata avesse come tutor la SI nel senso che per qualsiasi
Pt_1 Parte_2 cosa facesse doveva chiedere a che svolgeva a sua volta da anni questo ruolo di segreteria. Non lavoravano
Pt_1 Pt_2 fisicamente nello stesso ufficio, era nella hall al piano terra mentre aveva una sua stanza al primo piano,
Pt_1 Per_2 ma si interfacciavano, spesso ero presente, che avvenivano sia nell'ufficio della SI che nella hall. Quando è Pt_2 andata via era Marzo 2024, nessuno è subentrato. se n'è andata prima di Ferragosto del 2023.
Pt_1 Parte_3
A quel punto è subentrata come tutor di la SI , e poiché si è liberato il posto di al primo piano Pt_1 CP_3 Pt_2
è venuta su da noi, nella stanza adiacente a quella della SI , le sue mansioni sono rimaste invariate. Pt_1 CP_3
Caponi che io sappia non è mai stata senza tutor. […] Tutto quello che girava sulle lavorazioni della segretaria, non so spiegare. Era che chiedeva a anche su richiesta di e a volte no, le dava l'imput su come si Pt_1 Per_2 Per_2 Pt_1 dovesse svolgere il lavoro. Non so fare esempi specifici. Il lavoro di segreteria consisteva nello smistare le telefonate, preparare i documenti di trasporto, associarli alla commessa, trasmettere il tutto all'ufficio tecnico che così poteva preparare i documenti inerenti alle certificazioni ed alla contabilità della commessa. Questa era l'attività della SI Pt_1
ADR. aveva un tutor nel senso che se c'era qualcosa di nuovo le veniva spiegato dalla SI , ad esempio Pt_1 CP_3
l'introduzione del programma nuovo per fare i ddt.”. Il teste ha riferito: “La era affiancata nel Tes_3 Pt_1 senso che erano in due, le due segretarie, questo non solo all'inizio del rapporto ma sempre, non so riferire altro sui loro rapporti. Per noi era indifferente parlare con l'una o con l'altra quando chiamavamo”. Il teste ha Tes_4 dichiarato: “Che io sappia non aveva un tutor, non la vedevo affiancare qualcuno, ogni tanto andava come da Pt_1 me in altri uffici, per brevi incontri”.
16. Tali dichiarazioni descrivono l'attività formativa in termini talmente generici da non consentire neppure una valutazione della congruità della stessa, non essendone emersa la consistenza né il contenuto. L'istruttoria non consente quindi di ritenere integrata un'attività formativa pianificata e sviluppatasi nel corso del rapporto, non essendo emerso altro che un mero affiancamento volto a trasmettere alla lavoratrice le modalità operative in uso in azienda, né è emerso che dette modalità operative fossero tali da necessitare una maggior formazione del personale addetto, formazione verosimilmente esauritasi in brevissimo tempo e successivamente per ampia parte concretizzatosi nella possibilità per la ricorrente di rivolgersi alla tutor (o ad altro soggetto neppure formalmente qualificato come tale) al fine di ottenere chiarimenti ove necessario.
17. Pertanto, in assenza di prova del rispetto integrale della normativa in materia di obblighi di formazione, il contratto è nullo per mancanza di causa, restando assorbita ogni eventuale questione in punto di nullità per fronde alla legge, che discenderebbe dall'asserita pregressa esperienza della ricorrente stessa (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15308/2004), non documentata in relazione alle mansioni di segreteria.
18. Conseguentemente, il rapporto deve ritenersi svolto come normale rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato fin dall'inizio.
19. Devono conseguentemente essere esaminate le mansioni concretamente svolte al fine di individuare il corretto inquadramento da riconoscersi alla ricorrente, come da domanda.
20. Quanto al CCNL applicabile al rapporto, deve darsi atto che nel contratto di lavoro individuale stipulato tra le parti è menzionato il CCNL Metalmeccanici Artigianato, che costituisce quindi disciplina del rapporto per espressa volontà delle parti. Deve quindi essere rigettata la domanda principale di parte ricorrente laddove la stessa invoca l'applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria in considerazione del fatto che questo sarebbe più aderente al settore di attività.
21. A riguardo, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva. L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n.
20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
22. Va premesso, quanto al CCNL applicabile al rapporto, che la parte ricorrente invoca l'applicazione del CCNL metalmeccanici industria anziché quello, applicato, metalmeccanici artigianato.
Sul punto è appena il caso di osservare che non si verte nel caso di specie di individuare il parametro per la quantificazione della retribuzione ex art. 36 Cost. in mancanza di formalizzazione del contratto intercorso tra le parti, bensì di verificare la correttezza dell'inquadramento e, solo di conseguenza, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dal parametro negoziale, salvo farne una applicazione rispettosa dei principi costituzionali in base a quanto immediatamente si dirà.
23. Le allegazioni contenute in ricorso con riguardo alle mansioni si concentrano sulle attività che la ricorrente sostiene di aver svolto, ed in particolare attività di rapporti col pubblico (sia in termini di accoglienza fisica che telefonica), rapporti coi fornitori, attività propriamente di cancelleria ivi inclusa asseritamente la redazione di documenti (ddt), la relazione con enti e soggetti terzi al fine di ottenere autorizzazioni, disbrigo di pratiche e incombenze di varia natura.
24. Quanto alle declaratorie contrattuali, la ricorrente le allega individuando il criterio discretivo tra il quinto livello – di formale inquadramento – ed il terzo – rivendicato – nel fatto che nel primo rientrerebbero mansioni amministrative meramente esecutive mentre nel terzo rientrerebbero attività svolte con autonomia esecutiva.
25. Al quinto livello sono inclusi “i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
26. Al terzo livello sono inclusi “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.”.
27. Tra i due suddetti livelli è presente nel CCNL di riferimento un ulteriore livello intermedio, il quarto, che comprende i “lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
28. Il profilo discretivo tra i tre livelli consiste quindi nel livello di autonomia e nel rilievo delle attività amministrative svolte.
29. I testi escussi hanno riferito che la ricorrente svolgesse attività di segreteria, ma nessuno dei testi ha potuto riferire nel dettaglio sulla concreta consistenza di tali attività in termini di autonomia.
In particolare il teste ha dichiarato: “era segretaria, si occupava di varie mansioni, ad esempio quando Tes_3 eravamo fuori si occupava del pernottamento, viaggi e quant'altro, perché la maggior parte delle volte eravamo in giro per
l'Italia. Gestiva i rapporti con i fornitori, perché quando ci servivano informazioni su nostre esigenze era lei che chiamavamo, e lei ci diceva cosa stesse facendo a riguardo. Qualsiasi cosa ci servisse se ne occupava lei. ADR. Penso che si occupasse lei anche delle nostre ferie, noi lo comunicavamo sempre a lei, poi non è che ci fosse tutto questo personale. ADR.
Non c'erano altre figure amministrative con cui ci relazionavamo. ADR. Di preciso non so riferire di rapporti con i clienti, ma l'ho vista parlare con i clienti o con i fornitori, con magazzinieri che portavano il materiale. Non so dire nulla di più preciso, come già detto mi capitava soltanto di vedere ma non so cosa accadesse poi in ufficio. ADR. La ricorrente era presente sia al banco dell'accoglienza e sia in ufficio. Io la trovavo giù quando arrivavo alcune volte, altre no.”. Il teste ha dichiarato: “Non so riferire cosa facesse esattamente in reception, ma per esperienza diretta Tes_4 Pt_1 fu lei ad accogliermi, perciò presumo questa fosse una sua mansione, accoglienza degli ospiti. Con me si occupò del contatto per i colloqui, lo scambio del contratto, come ho detto. Non mi risulta che avesse anche un ufficio, se veniva in ufficio, sempre per mia esperienza, era per chiedermi documenti, non aveva una sua postazione sopra. Penso che ricevesse le telefonate. Non so riferire chi si occupasse di fatturazione. Non c'era un vero e proprio ufficio acquisti, chi era investito di fare un certo acquisto lo facevo, io lo facevo a volte per i profili di mia competenza. La non mi coadiuvava negli Pt_1 acquisiti, penso che lei facesse lo step successivo, ossia preparare i documenti di trasporto per consegne, per questo mi chiedeva gli ordini relativi agli acquisiti che avevo fatto.”. Il teste ha dichiarato: “La SI si Tes_1 Parte_1 occupava di segreteria, le passavo le distinte per fare una bolla, o gestivamo un fornitore con cui c'erano problematiche, bolle di consegna e tanto altro. Io non ero a San Cesareo, ma ad esempio se c'era un problema le chiedevo di telefonate, ad esempio su bolle di consegna, scarichi, forniture. […] Credo che avesse accesso alla mail aziendale “info” su cui Pt_1 giravano i documenti di tutti noi quando non volevamo dare la nostra email aziendale”. Il teste ha Tes_2 riferito: “Inizialmente era ubicata al piano terra, nella hall, come segreteria, rispondeva al telefono, visionava tutto quello che entrava e usciva dalla porta carraia, ad esempio se veniva un fornitore chiamava chi di dovere. Non mi risulta che firmasse documenti. Come documenti di trasporto si, li preparava lei su input mio per le questioni tecniche, da noi quello che esce è tutto materiale lavorato, è tutto materiale riferito al lavoro del tecnico. […] Il lavoro di segreteria consisteva nello smistare le telefonate, preparare i documenti di trasporto, associarli alla commessa, trasmettere il tutto all'ufficio tecnico che così poteva preparare i documenti inerenti alle certificazioni ed alla contabilità della commessa. Questa era l'attività della SI ”. Pt_1 30. Dall'insieme di tali testimonianze, anche in relazione a quanto già sintetizzato al precedente punto 15, non è emerso un livello di autonomia esecutiva tale da configurare in capo alla ricorrente il diritto all'inquadramento al terzo livello.
31. Deve tuttavia riconoscersi che le attività svolte – sebbene di natura esecutiva – possano qualificarsi come “di particolare rilievo” in quanto inerenti a tutti i settori di attività della società e comportanti diretta assistenza alle figure tecniche presenti, senza intermediazione di altre figure amministrative di coordinamento, sicché esse rientrano pienamente in quelle svolte dai lavoratori inquadrati al quarto livello.
32. Del resto, analoga conclusione consegue di per sé alla declaratoria di invalidità del contratto di apprendistato alla luce del quale la ricorrente era stata inquadrata al V livello.
33. Alla ricorrente devono quindi essere riconosciute le differenze tra quanto astrattamente spettante in ragione di tale superiore inquadramento e quanto percepito in corso di rapporto.
34. La quantificazione delle differenze stesse è stata demandata direttamente alla parte, per ragioni di economica processuale, la quale ha depositato conteggi alternativi rimasti incontestati da controparte quanto a criteri e modalità di calcolo, da cui emergono differenze per euro 16.700,98.
35. Su tali somme spettano la rivalutazione e gli interessi dalla spettanza al saldo, come per legge.
36. Quanto al licenziamento intimato con lettera del 20.3.2024, tempestivamente impugnato con PEC del 15.5.2024, deve innanzitutto rilevarsi la validità dell'impugnativa stessa. Tale incombente,
a norma dell'art. 6 l. 604/66, è integrato da “qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. La norma espressamente esclude, a tutela del lavoratore, che siano necessarie formule sacramentali né tantomeno formalità di altro genere, sicché del tutto ultroneo è il riferimento effettuato da parte resistente alla normativa tecnica in materia di firma digitale degli atti o attestazione di conformità delle relative copie digitali.
37. Nel merito, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di allegazione e prova dei presupposti di legittimità del licenziamento è a carico del datore a norma dell'art. 5 della l. 604/66. Tale onere ha ad oggetto tanto le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, quanto l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. repêchage), ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/66 (Cass. Civ., sentenza n.
29102/2019 e sentenza n. 9158/2022). 38. Grava inoltre sulla parte datoriale il dovere di repêchage, ossia di ricollocare il lavoratore nello svolgimento di mansioni rientranti nella categoria contrattuale di appartenenza o anche a categoria inferiore, ove ciò sia ragionevolmente possibile (Cass. n. 34132/2019), alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede (Cass., Sez. Un., n. 7755/1998) e nell'ottica di un contemperamento tra le esigenze datoriali e gli interessi del lavoratore per cui il licenziamento rimane extrema ratio. La giurisprudenza ha tuttavia escluso che l'obbligo di repêchage sussista laddove le motivazioni del licenziamento siano espressamente riferite alla necessità di riduzione dei costi del personale, essendo incompatibile con tale esigenza il mantenimento in servizio del lavoratore, anche con mansioni inferiori
(Cass., sentenza n. 1508/2021).
39. La prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore ben può essere fornita, avendo ad oggetto circostanza negativa, a mezzo di presunzioni o mediante la prova di fatti positivi incompatibili, sicché non assolve il relativo onere il datore che ometta di fornire qualsivoglia elemento in tal senso (ad esempio non allegando e dimostrando l'inesistenza di posizioni in cui poter ricollocare il lavoratore negli altri appalti gestiti, o omettendo di indicare la qualifica ed inquadramento dei nuovi assunti al fine di valutare la fungibilità delle relative mansioni con quelle svolte dal lavoratore licenziato, cfr. Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 23789/2019).
40. Quanto al primo profilo, si osserva innanzitutto che le motivazioni contenute nella lettera di licenziamento fanno riferimento ad un processo di “riassetto aziendale che passa per una più efficace ridistribuzione dei ruoli all'interno dell'Azienda” nell'ambito del quale le mansioni di segreteria svolte dalla ricorrente “saranno svolte direttamente dalla proprietà” con conseguente “soppressione della posizione lavorativa”,
e ciò “per motivi di economicità imposti dall'attività produttiva, nonché al fine di rendere più funzionale l'espletamento di alcune attività con una conseguente migliore efficienza gestionale” (lettera di licenziamento, in atti).
41. La scelta di attuare una riorganizzazione aziendale è esplicazione di libertà di iniziativa economica, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi alla verifica che le addotte ragioni inerenti l'organizzazione del lavoro richiedano il mutamento organizzativo che comporti la soppressione di una unità, senza che il sindacato possa spingersi a valutare la congruità o opportunità delle misure intraprese al fine prefissatosi dall'imprenditore (Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023).
42. Grava in ogni caso sul datore la prova dell'esistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata.
43. Nel caso di specie, le ragioni organizzative addotte (necessità di riassorbire le mansioni di segreteria in quelle amministrative già svolte da altri soggetti) appare conforme all'organizzazione aziendale come emersa dall'istruttoria, che ha consentito di accertare che molti incombenti amministrativi erano già trattenuti direttamente in capo ai singoli addetti (teste “Veniva poi da Tes_4 me per chiedere gli ordini che facevo in relazione ai materiali relativi alle commesse, presumo per fare i documenti di trasporto o altre operazioni relative allo svolgimento della commessa. […] Quanto ai rapporti coi clienti, ero io a fare i sopralluoghi e a preparare i disegni per la produzione e gli ordini, e questo implicava rapporti coi clienti in fase di esecuzione, preparavo anche qualche offerta ogni tanto, ma le trattative e la chiusura dei pressi la facevano i […] CP_1 chi era investito di fare un certo acquisto lo facevo, io lo facevo a volte per i profili di mia competenza. La non mi Pt_1 coadiuvava negli acquisiti, penso che lei facesse lo step successivo, ossia preparare i documenti di trasporto per consegne, per questo mi chiedeva gli ordini relativi agli acquisiti che avevo fatto”; teste “Gli acquisti li faceva un certo Tes_1 Per_3 il tutto passava al vaglio della famiglia anche io spesso facevo delle trattative ma venivano chiuse sempre da CP_1
e la famiglia era molto presente […] Ognuno fa il suo, il geometra, l'ufficio acquisiti chiamano CP_4 Parte_4
i propri fornitori, la contabilità fa la contabilità. Ognuno fa il suo per conto proprio.”; teste “Come Tes_2 documenti di trasporto si, li preparava lei su input mio per le questioni tecniche, da noi quello che esce è tutto materiale lavorato, è tutto materiale riferito al lavoro del tecnico. […] Prima di farlo partire me lo portava ed io lo controllavo [ndr in relazione ai ddt]”.
44. Deve inoltre darsi atto del fatto che dall'insieme delle testimonianze assunte è emersa la presenza diretta della proprietà, coinvolta nelle mansioni relative ai rapporti coi clienti e più in generale nelle attività gestorie, e quindi anche nei connessi incombenti amministrativi originariamente demandati alla ricorrente (teste : “Gli acquisti li faceva un certo il tutto passava al vaglio della famiglia Tes_1 Per_3 CP_1 anche io spesso facevo delle trattative ma venivano chiuse sempre da e la famiglia era molto CP_4 Parte_4 presente”; teste “Ho visto sia la SI che e lavorare insieme nello stesso Tes_3 Per_1 Pt_4 Parte_5 ufficio, di preciso non so riferire cosa facessero. Non so riferire se fosse una cosa abituale o occasionale, non essendo io in ufficio.”; teste “le trattative e la chiusura dei pressi la facevano i […] avevo una postazione al Tes_4 CP_1 primo piano, era il piano uffici, c'era la direzione, ufficio tecnico che era quello dove ero io, non ricordo esattamente, c'era
l'ufficio del signor quello della moglie, quello di ”), sicché appare coerente la scelta Persona_4 Parte_5 di accentrare le residue mansioni di segreteria in capo alla proprietà stessa.
45. Le ragioni organizzative sottese al licenziamento sono quindi astrattamente tali da richiedere il mutamento organizzativo che ha comportato la soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
46. In concreto, tuttavia, non è emersa la prova della riorganizzazione aziendale nel senso fin qui esposto. Il teste unico a saper riferire a riguardo, ha dichiarato: “Quando è andata via Tes_2 era Marzo 2024, nessuno è subentrato. se n'è andata prima di Ferragosto del 2023”. Tuttavia, Pt_1 Parte_3 tale testimonianza è smentita dagli estratti del l.u.l., che devono essere esaminate anche ai fini dell'indagine sull'assolvimento dell'obbligo di repêchage.
47. In particolare, è documentalmente provato che successivamente al licenziamento della ricorrente vi sono state nuove assunzioni: il 20.8.2024 è stato assunto il dipendente , Parte_6 inquadrato nel 4° livello, come “addetto ufficio acquisti”; il 16.9.2024 è stata assunta la dipendente inquadrata nel 4° livello, come “impiegata amministrativa”; il 24.7.2024 è stata assunta la CP_5 dipendente con inquadramento al 3° livello e qualifica di “addetta alla contabilità Parte_7 generale”; il 20.6.2024 è stata assunta la dipendente con contratto di apprendistato Parte_8 professionalizzante volto all'acquisizione della qualifica di addetto alla contabilità generale.
48. La dipendente è stata assunta con inquadramento e mansioni non Parte_7 compatibili con quelle precedentemente svolte dalla ricorrente, e rispetto alle quali la stessa non era qualificata. Pt_
49. Per quanto attiene al dipendente , i testi escussi hanno riferito che egli sarebbe subentrato nell'ufficio acquisti a (teste , circostanza confermata Parte_9 Tes_2 dall'esame del l.u.l. da cui risulta che il rapporto di sarebbe cessato il 31.5.2024, sicché deve Pt_9 concludersi in primo luogo che la mansione di addetto all'ufficio acquisti non fosse sovrapponibile a quelle amministrative svolte dalla ricorrente anche in favore di tale ufficio – poiché la ricorrente stessa e Pt_
sono stati in servizio contemporaneamente – ed in secondo luogo che l'assunzione di è Pt_9 effettivamente avvenuta in sostituzione di stesso. Pt_9
50. Per quanto attiene alla dipendente la resistente sostiene dai LUL allegati la stessa
CP_5 risulterebbe essere “una ragioniera contabile con 20 anni di esperienza nel settore contabilità proveniente da uno studio commercialista, dunque in una posizione del tutto diversa da quella della ricorrente , e che prima di lei Pt_1 sarebbero state assunte in successione altre “2 ragioniere contabili e (non Parte_8 Parte_7 contemporaneamente ma prima una e poi l'altra)”; sul punto il teste ha riferito che la dipendente Tes_2 sarebbe stata assunta nel settore contabilità. Tali circostanze, tuttavia, non risultano dal l.u.l., in
CP_5 cui la dipendente risulta inquadrata come impiegata amministrativa, a differenza della dipendente
CP_5 assunta a luglio specificamente come addetta alla contabilità (e con inquadramento al terzo Pt_7 livello, quindi superiore alla . Risultano, al contrario, in capo alla un inquadramento ed una
CP_5 CP_5 mansione del tutto analoghe a quelle precedentemente svolte dalla ricorrente (né la parte datoriale ha addotto motivazioni sul perché la dipendente sarebbe stata inquadrata in modo difforme rispetto
CP_5
a quanto la resistente afferma essere stata la sua effettiva collocazione). Quanto alla dipendente
, la stessa risulta inquadrata come apprendista, smentendo quindi le allegazioni di parte Parte_8 resistente in base alle quali ella sarebbe stata addetta a mansioni complesse incompatibili con le qualifiche della ricorrente;
al contrario, l'assunzione di un'apprendista nel settore contabilità rende evidente come fosse necessario, in tale settore, l'apporto di personale meno qualificato rispetto alla ricorrente stessa.
51. Tali risultanze rendono evidente, da un lato, che le ragioni addotte a sostegno del licenziamento non sono effettive, posto che l'assunzione di un'impiegata amministrativa – in mancanza di diverse risultanze – deve ritenersi come volto ad assicurare lo svolgimento di mansioni sostanzialmente analoghe a quelle precedentemente assicurate dalla ricorrente;
dall'altro, è evidente che l'obbligo di repêchage non è stato assolto nel caso di specie, essendo disponibili posizioni di livello pari o inferiore a quello ricoperto dalla ricorrente al momento del licenziamento.
52. Ne consegue l'illegittimità del recesso datoriale.
53. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, in virtù della data di assunzione della ricorrente alle dipendenze della resistente trova applicazione l'art. 3, co. 1, d.lgs.
23/2015, con la precisazione che il requisito dimensionale dei 15 dipendenti risulta superato in base alle risultanze dei l.u.l.
54. Deve quindi dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, e riconoscersi alla lavoratrice il diritto ad una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in ragione dell'anzianità della ricorrente (di poco superiore ai due anni), nella misura minima di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del TFR. L'importo di tale retribuzione è stato quantificato dalla ricorrente, ed incontestato da controparte, in euro 1.959,70 mensili, sicché la misura dell'indennità totale dovuta alla ricorrente è pari ad euro 11.758,20.
55. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4136 /2024 r.g.:
- Accertato che la SI avrebbe dovuto essere inquadrata fin dall'inizio del Parte_1 rapporto nel livello del C.C.N.L. metalmeccanica artigianato, condanna la Controparte_1
a rifondere alla stessa le differenze retributive spettanti quantificate in euro 16.700,98,
[...] oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
- Dichiara l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo ed in conseguenza annulla il licenziamento intimato a in data 20.3.2024; Parte_1
- Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente la a corrispondere alla ricorrente una indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata in euro 1.959,70, e quindi per un totale di euro 11.758,20; - Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, von distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/9/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4136 /2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. GILBERTO CERUTTI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE SGRO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede “Voglia il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare che il trattamento retributivo corrisposto nel periodo per cui è causa è stato inosservante dei criteri minimi di adeguatezza e sufficienza fissati dagli artt.
2099 Cod. Civ. e 36 Cost. in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive di cui al conteggio effettuato sulla base dei minimi spettanti per il livello di inquadramento D2 dal C.C.N.L. Metalmeccanici Industria quale riferimento parametrico per l'adeguamento ex art. 36
Cost. della retribuzione, con conseguente condanna della convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 28.304,75 o della maggior o minor somma che si riterrà più giusta e/o equa, anche con riferimento a diverso livello di inquadramento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge;
b) in via subordinata, sempre accertando che il trattamento retributivo corrisposto nel periodo per cui è causa è stato inosservante dei criteri minimi di adeguatezza e sufficienza fissati dagli artt. 2099 Cod. Civ. e 36 Cost., dichiarare il diritto di parte ricorrente almeno alle differenze retributive di cui al conteggio effettuato sulla base dei minimi spettanti per la 3° categoria di inquadramento C.C.N.L. Metalmeccanici Artigianato applicato da parte datrice, con conseguente condanna della convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 20.940,83 o della maggior o minor somma che si riterrà più giusta e/o equa, anche con riferimento a diverso livello di inquadramento, con rivalutazione ed interessi di legge;
c) dichiarare l'inefficacia
e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto: 1) ordinare al datore di lavoro, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
2) condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno dl licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero condannando lo stesso datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria pari ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante pari ad € 1.959,70 (€ 1.808,95 x 13 : 12); e) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv.
Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
Parte resistente chiede “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare in accoglimento dell'eccezione spiegata dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità, inesistenza dell'impugnazione del licenziamento per difetto di forma e violazione di norma di legge e per l'effetto assumere i provvedimenti del caso e dichiarare inammissibile, improcedibile la relativa domanda risarcitoria per impugnativa di licenziamento. Nel merito: 2) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente in favore della CP_2 resistente, ivi comprese le mansioni, è stato conforme a quanto contrattualmente sottoscritto;
3) accertare e dichiarare
l'inaccoglibilità e l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa anche riguardo alle differenze retributive richieste, alla reintegra e all'entità del risarcimento richiesto;
4) accertare e dichiarare la correttezza del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti in data 01/12/21 e la legittima sua risoluzione avvenuta in data
20/03/24 per le ragioni comunicate dichiarando per l'effetto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione di licenziamento;
5) nel merito per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate in Ricorso ex art. 414 C.p.c dalla sig.ra compresa quelle relative al livello superiore, all'applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello applicato, al Pt_1 lavoro festivo, alle differenze retributive, contributi previdenziali e assicurativi ecc.ecc., in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto sopra dedotto e argomentato, stante le argomentazioni logico giuridiche nelle premesse rassegnate e i pagamenti effettuati dalla resistente;
6) in via subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria anche parziale, accertare e dichiarare l'entità delle competenze residuali ed ancora spettanti alla ricorrente come da CCNL Metalmeccanico Artigiano di riferimento applicato dalla resistente sulla base della prestazione lavorativa accertata, avuto riguardo alle somme già percepite come da buste paga in atti da decurtare agli importi che dovessero essere riconosciuti al lavoratore”. Con vittoria di spese
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 1.12.21 al 20.3.24, presso la sede sita in San Cesareo (RM), Via della
Produzione n. 9, inizialmente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualificato come apprendistato professionalizzante con riferimento al C.C.N.L. metalmeccanica artigianato ed inquadramento nel livello 5°, mansioni di addetta alla segreteria, fino al licenziamento comminatole per giustificato motivo oggettivo.
2. Sostiene la ricorrente che l'orario di lavoro svolto sarebbe stato per 5 giorni a settimana
(dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 17.30, (con intervallo dalle 13.00 alle 14.00 per il pranzo); che, contrariamente alle risultanze documentali, il rapporto di apprendistato sarebbe stato fittizio difettando radicalmente la componente formativa;
che le mansioni svolte on coinciderebbero con quelle di formale inquadramento, essendo riconducibili al livello D2 del CCNL Metalmeccanici industria, ritenuto applicabile ratione materiae, o in subordine al livello III del CCNL Metalmeccanici artigianato applicato dalla società. Ha quindi chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento e la corresponsione delle differenze retributive quantificate come in epigrafe.
3. Ha inoltre sostenuto l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, chiedendo la condanna del datore di lavoro alla reintegra ed al risarcimento del danno subìto, quantificato in relazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o nella diversa misura indicata in epigrafe, oltre accessori.
4. Si è costituita la resistente, eccependo preliminarmente l'invalidità dell'impugnativa del licenziamento, sostenendo in fatto la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto di entrambe le domande.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e l'acquisizione degli estratti del l.u.l. e discussa all'udienza odierna.
6. Quanto alla domanda relativa all'inquadramento, a fronte della formalizzazione del rapporto come di apprendistato professionalizzante controversa tra le parti è innanzitutto la natura formativa o meno del rapporto.
7. Sul punto, deve richiamarsi quanto già affermato con ordinanza del dicembre 2024, nel senso che la domanda volta all'accertamento della legittimità del contratto di apprendistato è implicita nella domanda di condanna alle differenze retributive, peraltro espressamente formulata in termini di riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, a fronte della pregiudizialità logica tra domanda di accertamento e domanda di condanna – per cui la pronuncia sul quantum debeatur estende il proprio giudicato necessariamente alla questione dell'an debeatur (per tutte e da ultimo cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 20351 del 23.7.2024), sicché l'accertamento dell'illegittimità del contratto di apprendistato
è antecedente logicamente necessario al fine di riconoscere lo svolgimento delle mansioni nei termini e con le modalità dedotte.
8. La normativa di riferimento è quella di cui al d.lgs. 81/2015, che definisce il contratto di apprendistato come “finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” (art. 41), con forma scritta ad substantiam che include il piano formativo individuale (art. 42 co. 1) e disciplina rimessa alla contrattazione collettiva, fermi i principi espressi dallo stesso decreto (art. 42, co. 5) tra cui, per quanto qui interessa, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, e la necessaria presenza di un tutore o referente aziendale.
9. Elemento causale qualificante il contratto di apprendistato è quindi la formazione che il datore di lavoro è tenuto ad erogare al fine di permettere al lavoratore l'acquisizione delle competenze professionali oggetto del contratto stesso, come da piano formativo individualizzato che deve necessariamente essere contenuto in contratto. In virtù di ciò, il contratto di apprendistato si qualifica come a causa mista con finalità formative, e non può quindi essere stipulato al solo scopo di far svolgere al tirocinante le mansioni tipiche del profilo professionale al cui raggiungimento il contratto è volto, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro. Ne consegue che in caso di mancata formazione, viene meno la causa dell'apprendistato, ed il rapporto si deve ricondurre a quello di lavoro subordinato codicistico, a tempo indeterminato.
10. La necessaria effettività del momento formativo comporta pertanto una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto al fine di una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, circa la sussistenza di una attività formativa adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. Civ. n. 2015/2012 ; Cass. Civ. n. 11265/2013).
11. Quanto all'attività formativa concretamente svolta, assume rilievo la necessaria coesistenza nel rapporto di apprendistato di tale componente con quella lavorativa, sicché l'assoluta mancanza di formazione comporta come già detto la nullità del contratto stesso e la trasformazione del contratto ab initio in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre l'inadeguatezza del progetto formativo ai fini previsti dal contratto implica una valutazione della gravità del relativo inadempimento di parte datoriale, riconoscendo la giurisprudenza di legittimità un margine di discrezionalità al datore nel modulare le concrete modalità di svolgimento della formazione (Sez. L - , Ordinanza n. 16595 del
3/8/2020).
12. Nel caso in esame va rilevato innanzitutto, sotto il profilo formale, come nel contratto allegato (doc. 4 ricorso) sia presente il piano formativo individuale, con indicazione del tutor in persona della SI nonché indicazione di attività formativa identica per i tre anni di durata del Parte_2 rapporto. Il carattere generico di tale indicazione non ne determina di per sé l'illegittimità, in quanto astrattamente conforme all'esigenza di acquisire competenze via via più complesse nei medesimi ambiti.
13. Deve tuttavia rilevarsi, quale elemento documentale ipoteticamente rilevante in via presuntiva unitamente alle altre risultanze istruttorie, che la tutor designata aveva, al momento della stipula del contratto, due anni di anzianità, inferiore quindi a quella che avrebbe avuto la ricorrente all'esito del tirocinio stesso. Si rileva infine che la tutor stessa risulta non essere stata più in servizio presso la resistente quantomeno a far data dal 10.8.2023.
14. Dall'istruttoria orale è emerso quanto segue.
15. Il teste ha riferito di una prassi di affiancamento dei nuovi assunti, sebbene Tes_1 rispetto alla formazione della ricorrente il teste non abbia saputo precisare né le concrete modalità di svolgimento né la durata, non sapendo riferire neppure di cosa concretamente si occupasse la ricorrente stessa ed avendo della circostanza una conoscenza de relato: “Era prassi in questa azienda che i nuovi fossero affiancati, inizialmente la SI era affiancata dalla SI , non ricordo il cognome, e successivamente Pt_1 Pt_2 dalla SI Non ricordo quanto sia durato questo periodo di affiancamento. […] Lo so perché ho Persona_1 rapporto diretto, ho avuto sempre rapporto diretto con tutti. Avevo rapporti con tutti in questa azienda, anche con . Pt_2
ADR. La SI svolgeva le gare di appalto. La SI non so esattamente di cosa si occupasse, svolgeva Per_1 Pt_2 una funzione sempre di segreteria. ADR. Il tutor della SI era la SI dapprima, e poi quando Pt_1 Pt_2
è andata via, è stata la SI ADR. Lo so perché mi era stato detto, conosco tutti in quell'azienda, mi Pt_2 Per_1 era stato detto dalla proprietà. ADR. Mi è capitato di parlare con la e che lei mi dicesse di parlarne con Per_1 Pt_1
Non ho mai visto personalmente le volte che sono venuto a Roma la SI o la SI svolgere il
[...] Pt_2 Per_1 tutoraggio con la SI Capitava però che io chiedessi qualcosa a e che lei avesse bisogno di confrontarsi Pt_1 Pt_1 con la proprietà prima di rispondermi, sia per cose banali che per cose importanti.”. Il teste conferma Tes_2
l'esistenza di un tutor senza tuttavia saper riferire in cosa consistesse l'attività formativa, salvo generico riferimento all'esigenza di spiegare alla ricorrente come dovesse svolgersi il lavoro “se c'era qualcosa di nuovo”: “Mi risulta che quando è arrivata avesse come tutor la SI nel senso che per qualsiasi
Pt_1 Parte_2 cosa facesse doveva chiedere a che svolgeva a sua volta da anni questo ruolo di segreteria. Non lavoravano
Pt_1 Pt_2 fisicamente nello stesso ufficio, era nella hall al piano terra mentre aveva una sua stanza al primo piano,
Pt_1 Per_2 ma si interfacciavano, spesso ero presente, che avvenivano sia nell'ufficio della SI che nella hall. Quando è Pt_2 andata via era Marzo 2024, nessuno è subentrato. se n'è andata prima di Ferragosto del 2023.
Pt_1 Parte_3
A quel punto è subentrata come tutor di la SI , e poiché si è liberato il posto di al primo piano Pt_1 CP_3 Pt_2
è venuta su da noi, nella stanza adiacente a quella della SI , le sue mansioni sono rimaste invariate. Pt_1 CP_3
Caponi che io sappia non è mai stata senza tutor. […] Tutto quello che girava sulle lavorazioni della segretaria, non so spiegare. Era che chiedeva a anche su richiesta di e a volte no, le dava l'imput su come si Pt_1 Per_2 Per_2 Pt_1 dovesse svolgere il lavoro. Non so fare esempi specifici. Il lavoro di segreteria consisteva nello smistare le telefonate, preparare i documenti di trasporto, associarli alla commessa, trasmettere il tutto all'ufficio tecnico che così poteva preparare i documenti inerenti alle certificazioni ed alla contabilità della commessa. Questa era l'attività della SI Pt_1
ADR. aveva un tutor nel senso che se c'era qualcosa di nuovo le veniva spiegato dalla SI , ad esempio Pt_1 CP_3
l'introduzione del programma nuovo per fare i ddt.”. Il teste ha riferito: “La era affiancata nel Tes_3 Pt_1 senso che erano in due, le due segretarie, questo non solo all'inizio del rapporto ma sempre, non so riferire altro sui loro rapporti. Per noi era indifferente parlare con l'una o con l'altra quando chiamavamo”. Il teste ha Tes_4 dichiarato: “Che io sappia non aveva un tutor, non la vedevo affiancare qualcuno, ogni tanto andava come da Pt_1 me in altri uffici, per brevi incontri”.
16. Tali dichiarazioni descrivono l'attività formativa in termini talmente generici da non consentire neppure una valutazione della congruità della stessa, non essendone emersa la consistenza né il contenuto. L'istruttoria non consente quindi di ritenere integrata un'attività formativa pianificata e sviluppatasi nel corso del rapporto, non essendo emerso altro che un mero affiancamento volto a trasmettere alla lavoratrice le modalità operative in uso in azienda, né è emerso che dette modalità operative fossero tali da necessitare una maggior formazione del personale addetto, formazione verosimilmente esauritasi in brevissimo tempo e successivamente per ampia parte concretizzatosi nella possibilità per la ricorrente di rivolgersi alla tutor (o ad altro soggetto neppure formalmente qualificato come tale) al fine di ottenere chiarimenti ove necessario.
17. Pertanto, in assenza di prova del rispetto integrale della normativa in materia di obblighi di formazione, il contratto è nullo per mancanza di causa, restando assorbita ogni eventuale questione in punto di nullità per fronde alla legge, che discenderebbe dall'asserita pregressa esperienza della ricorrente stessa (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15308/2004), non documentata in relazione alle mansioni di segreteria.
18. Conseguentemente, il rapporto deve ritenersi svolto come normale rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato fin dall'inizio.
19. Devono conseguentemente essere esaminate le mansioni concretamente svolte al fine di individuare il corretto inquadramento da riconoscersi alla ricorrente, come da domanda.
20. Quanto al CCNL applicabile al rapporto, deve darsi atto che nel contratto di lavoro individuale stipulato tra le parti è menzionato il CCNL Metalmeccanici Artigianato, che costituisce quindi disciplina del rapporto per espressa volontà delle parti. Deve quindi essere rigettata la domanda principale di parte ricorrente laddove la stessa invoca l'applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria in considerazione del fatto che questo sarebbe più aderente al settore di attività.
21. A riguardo, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva. L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n.
20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
22. Va premesso, quanto al CCNL applicabile al rapporto, che la parte ricorrente invoca l'applicazione del CCNL metalmeccanici industria anziché quello, applicato, metalmeccanici artigianato.
Sul punto è appena il caso di osservare che non si verte nel caso di specie di individuare il parametro per la quantificazione della retribuzione ex art. 36 Cost. in mancanza di formalizzazione del contratto intercorso tra le parti, bensì di verificare la correttezza dell'inquadramento e, solo di conseguenza, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dal parametro negoziale, salvo farne una applicazione rispettosa dei principi costituzionali in base a quanto immediatamente si dirà.
23. Le allegazioni contenute in ricorso con riguardo alle mansioni si concentrano sulle attività che la ricorrente sostiene di aver svolto, ed in particolare attività di rapporti col pubblico (sia in termini di accoglienza fisica che telefonica), rapporti coi fornitori, attività propriamente di cancelleria ivi inclusa asseritamente la redazione di documenti (ddt), la relazione con enti e soggetti terzi al fine di ottenere autorizzazioni, disbrigo di pratiche e incombenze di varia natura.
24. Quanto alle declaratorie contrattuali, la ricorrente le allega individuando il criterio discretivo tra il quinto livello – di formale inquadramento – ed il terzo – rivendicato – nel fatto che nel primo rientrerebbero mansioni amministrative meramente esecutive mentre nel terzo rientrerebbero attività svolte con autonomia esecutiva.
25. Al quinto livello sono inclusi “i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
26. Al terzo livello sono inclusi “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.”.
27. Tra i due suddetti livelli è presente nel CCNL di riferimento un ulteriore livello intermedio, il quarto, che comprende i “lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
28. Il profilo discretivo tra i tre livelli consiste quindi nel livello di autonomia e nel rilievo delle attività amministrative svolte.
29. I testi escussi hanno riferito che la ricorrente svolgesse attività di segreteria, ma nessuno dei testi ha potuto riferire nel dettaglio sulla concreta consistenza di tali attività in termini di autonomia.
In particolare il teste ha dichiarato: “era segretaria, si occupava di varie mansioni, ad esempio quando Tes_3 eravamo fuori si occupava del pernottamento, viaggi e quant'altro, perché la maggior parte delle volte eravamo in giro per
l'Italia. Gestiva i rapporti con i fornitori, perché quando ci servivano informazioni su nostre esigenze era lei che chiamavamo, e lei ci diceva cosa stesse facendo a riguardo. Qualsiasi cosa ci servisse se ne occupava lei. ADR. Penso che si occupasse lei anche delle nostre ferie, noi lo comunicavamo sempre a lei, poi non è che ci fosse tutto questo personale. ADR.
Non c'erano altre figure amministrative con cui ci relazionavamo. ADR. Di preciso non so riferire di rapporti con i clienti, ma l'ho vista parlare con i clienti o con i fornitori, con magazzinieri che portavano il materiale. Non so dire nulla di più preciso, come già detto mi capitava soltanto di vedere ma non so cosa accadesse poi in ufficio. ADR. La ricorrente era presente sia al banco dell'accoglienza e sia in ufficio. Io la trovavo giù quando arrivavo alcune volte, altre no.”. Il teste ha dichiarato: “Non so riferire cosa facesse esattamente in reception, ma per esperienza diretta Tes_4 Pt_1 fu lei ad accogliermi, perciò presumo questa fosse una sua mansione, accoglienza degli ospiti. Con me si occupò del contatto per i colloqui, lo scambio del contratto, come ho detto. Non mi risulta che avesse anche un ufficio, se veniva in ufficio, sempre per mia esperienza, era per chiedermi documenti, non aveva una sua postazione sopra. Penso che ricevesse le telefonate. Non so riferire chi si occupasse di fatturazione. Non c'era un vero e proprio ufficio acquisti, chi era investito di fare un certo acquisto lo facevo, io lo facevo a volte per i profili di mia competenza. La non mi coadiuvava negli Pt_1 acquisiti, penso che lei facesse lo step successivo, ossia preparare i documenti di trasporto per consegne, per questo mi chiedeva gli ordini relativi agli acquisiti che avevo fatto.”. Il teste ha dichiarato: “La SI si Tes_1 Parte_1 occupava di segreteria, le passavo le distinte per fare una bolla, o gestivamo un fornitore con cui c'erano problematiche, bolle di consegna e tanto altro. Io non ero a San Cesareo, ma ad esempio se c'era un problema le chiedevo di telefonate, ad esempio su bolle di consegna, scarichi, forniture. […] Credo che avesse accesso alla mail aziendale “info” su cui Pt_1 giravano i documenti di tutti noi quando non volevamo dare la nostra email aziendale”. Il teste ha Tes_2 riferito: “Inizialmente era ubicata al piano terra, nella hall, come segreteria, rispondeva al telefono, visionava tutto quello che entrava e usciva dalla porta carraia, ad esempio se veniva un fornitore chiamava chi di dovere. Non mi risulta che firmasse documenti. Come documenti di trasporto si, li preparava lei su input mio per le questioni tecniche, da noi quello che esce è tutto materiale lavorato, è tutto materiale riferito al lavoro del tecnico. […] Il lavoro di segreteria consisteva nello smistare le telefonate, preparare i documenti di trasporto, associarli alla commessa, trasmettere il tutto all'ufficio tecnico che così poteva preparare i documenti inerenti alle certificazioni ed alla contabilità della commessa. Questa era l'attività della SI ”. Pt_1 30. Dall'insieme di tali testimonianze, anche in relazione a quanto già sintetizzato al precedente punto 15, non è emerso un livello di autonomia esecutiva tale da configurare in capo alla ricorrente il diritto all'inquadramento al terzo livello.
31. Deve tuttavia riconoscersi che le attività svolte – sebbene di natura esecutiva – possano qualificarsi come “di particolare rilievo” in quanto inerenti a tutti i settori di attività della società e comportanti diretta assistenza alle figure tecniche presenti, senza intermediazione di altre figure amministrative di coordinamento, sicché esse rientrano pienamente in quelle svolte dai lavoratori inquadrati al quarto livello.
32. Del resto, analoga conclusione consegue di per sé alla declaratoria di invalidità del contratto di apprendistato alla luce del quale la ricorrente era stata inquadrata al V livello.
33. Alla ricorrente devono quindi essere riconosciute le differenze tra quanto astrattamente spettante in ragione di tale superiore inquadramento e quanto percepito in corso di rapporto.
34. La quantificazione delle differenze stesse è stata demandata direttamente alla parte, per ragioni di economica processuale, la quale ha depositato conteggi alternativi rimasti incontestati da controparte quanto a criteri e modalità di calcolo, da cui emergono differenze per euro 16.700,98.
35. Su tali somme spettano la rivalutazione e gli interessi dalla spettanza al saldo, come per legge.
36. Quanto al licenziamento intimato con lettera del 20.3.2024, tempestivamente impugnato con PEC del 15.5.2024, deve innanzitutto rilevarsi la validità dell'impugnativa stessa. Tale incombente,
a norma dell'art. 6 l. 604/66, è integrato da “qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. La norma espressamente esclude, a tutela del lavoratore, che siano necessarie formule sacramentali né tantomeno formalità di altro genere, sicché del tutto ultroneo è il riferimento effettuato da parte resistente alla normativa tecnica in materia di firma digitale degli atti o attestazione di conformità delle relative copie digitali.
37. Nel merito, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di allegazione e prova dei presupposti di legittimità del licenziamento è a carico del datore a norma dell'art. 5 della l. 604/66. Tale onere ha ad oggetto tanto le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, quanto l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. repêchage), ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/66 (Cass. Civ., sentenza n.
29102/2019 e sentenza n. 9158/2022). 38. Grava inoltre sulla parte datoriale il dovere di repêchage, ossia di ricollocare il lavoratore nello svolgimento di mansioni rientranti nella categoria contrattuale di appartenenza o anche a categoria inferiore, ove ciò sia ragionevolmente possibile (Cass. n. 34132/2019), alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede (Cass., Sez. Un., n. 7755/1998) e nell'ottica di un contemperamento tra le esigenze datoriali e gli interessi del lavoratore per cui il licenziamento rimane extrema ratio. La giurisprudenza ha tuttavia escluso che l'obbligo di repêchage sussista laddove le motivazioni del licenziamento siano espressamente riferite alla necessità di riduzione dei costi del personale, essendo incompatibile con tale esigenza il mantenimento in servizio del lavoratore, anche con mansioni inferiori
(Cass., sentenza n. 1508/2021).
39. La prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore ben può essere fornita, avendo ad oggetto circostanza negativa, a mezzo di presunzioni o mediante la prova di fatti positivi incompatibili, sicché non assolve il relativo onere il datore che ometta di fornire qualsivoglia elemento in tal senso (ad esempio non allegando e dimostrando l'inesistenza di posizioni in cui poter ricollocare il lavoratore negli altri appalti gestiti, o omettendo di indicare la qualifica ed inquadramento dei nuovi assunti al fine di valutare la fungibilità delle relative mansioni con quelle svolte dal lavoratore licenziato, cfr. Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 23789/2019).
40. Quanto al primo profilo, si osserva innanzitutto che le motivazioni contenute nella lettera di licenziamento fanno riferimento ad un processo di “riassetto aziendale che passa per una più efficace ridistribuzione dei ruoli all'interno dell'Azienda” nell'ambito del quale le mansioni di segreteria svolte dalla ricorrente “saranno svolte direttamente dalla proprietà” con conseguente “soppressione della posizione lavorativa”,
e ciò “per motivi di economicità imposti dall'attività produttiva, nonché al fine di rendere più funzionale l'espletamento di alcune attività con una conseguente migliore efficienza gestionale” (lettera di licenziamento, in atti).
41. La scelta di attuare una riorganizzazione aziendale è esplicazione di libertà di iniziativa economica, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi alla verifica che le addotte ragioni inerenti l'organizzazione del lavoro richiedano il mutamento organizzativo che comporti la soppressione di una unità, senza che il sindacato possa spingersi a valutare la congruità o opportunità delle misure intraprese al fine prefissatosi dall'imprenditore (Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023).
42. Grava in ogni caso sul datore la prova dell'esistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata.
43. Nel caso di specie, le ragioni organizzative addotte (necessità di riassorbire le mansioni di segreteria in quelle amministrative già svolte da altri soggetti) appare conforme all'organizzazione aziendale come emersa dall'istruttoria, che ha consentito di accertare che molti incombenti amministrativi erano già trattenuti direttamente in capo ai singoli addetti (teste “Veniva poi da Tes_4 me per chiedere gli ordini che facevo in relazione ai materiali relativi alle commesse, presumo per fare i documenti di trasporto o altre operazioni relative allo svolgimento della commessa. […] Quanto ai rapporti coi clienti, ero io a fare i sopralluoghi e a preparare i disegni per la produzione e gli ordini, e questo implicava rapporti coi clienti in fase di esecuzione, preparavo anche qualche offerta ogni tanto, ma le trattative e la chiusura dei pressi la facevano i […] CP_1 chi era investito di fare un certo acquisto lo facevo, io lo facevo a volte per i profili di mia competenza. La non mi Pt_1 coadiuvava negli acquisiti, penso che lei facesse lo step successivo, ossia preparare i documenti di trasporto per consegne, per questo mi chiedeva gli ordini relativi agli acquisiti che avevo fatto”; teste “Gli acquisti li faceva un certo Tes_1 Per_3 il tutto passava al vaglio della famiglia anche io spesso facevo delle trattative ma venivano chiuse sempre da CP_1
e la famiglia era molto presente […] Ognuno fa il suo, il geometra, l'ufficio acquisiti chiamano CP_4 Parte_4
i propri fornitori, la contabilità fa la contabilità. Ognuno fa il suo per conto proprio.”; teste “Come Tes_2 documenti di trasporto si, li preparava lei su input mio per le questioni tecniche, da noi quello che esce è tutto materiale lavorato, è tutto materiale riferito al lavoro del tecnico. […] Prima di farlo partire me lo portava ed io lo controllavo [ndr in relazione ai ddt]”.
44. Deve inoltre darsi atto del fatto che dall'insieme delle testimonianze assunte è emersa la presenza diretta della proprietà, coinvolta nelle mansioni relative ai rapporti coi clienti e più in generale nelle attività gestorie, e quindi anche nei connessi incombenti amministrativi originariamente demandati alla ricorrente (teste : “Gli acquisti li faceva un certo il tutto passava al vaglio della famiglia Tes_1 Per_3 CP_1 anche io spesso facevo delle trattative ma venivano chiuse sempre da e la famiglia era molto CP_4 Parte_4 presente”; teste “Ho visto sia la SI che e lavorare insieme nello stesso Tes_3 Per_1 Pt_4 Parte_5 ufficio, di preciso non so riferire cosa facessero. Non so riferire se fosse una cosa abituale o occasionale, non essendo io in ufficio.”; teste “le trattative e la chiusura dei pressi la facevano i […] avevo una postazione al Tes_4 CP_1 primo piano, era il piano uffici, c'era la direzione, ufficio tecnico che era quello dove ero io, non ricordo esattamente, c'era
l'ufficio del signor quello della moglie, quello di ”), sicché appare coerente la scelta Persona_4 Parte_5 di accentrare le residue mansioni di segreteria in capo alla proprietà stessa.
45. Le ragioni organizzative sottese al licenziamento sono quindi astrattamente tali da richiedere il mutamento organizzativo che ha comportato la soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
46. In concreto, tuttavia, non è emersa la prova della riorganizzazione aziendale nel senso fin qui esposto. Il teste unico a saper riferire a riguardo, ha dichiarato: “Quando è andata via Tes_2 era Marzo 2024, nessuno è subentrato. se n'è andata prima di Ferragosto del 2023”. Tuttavia, Pt_1 Parte_3 tale testimonianza è smentita dagli estratti del l.u.l., che devono essere esaminate anche ai fini dell'indagine sull'assolvimento dell'obbligo di repêchage.
47. In particolare, è documentalmente provato che successivamente al licenziamento della ricorrente vi sono state nuove assunzioni: il 20.8.2024 è stato assunto il dipendente , Parte_6 inquadrato nel 4° livello, come “addetto ufficio acquisti”; il 16.9.2024 è stata assunta la dipendente inquadrata nel 4° livello, come “impiegata amministrativa”; il 24.7.2024 è stata assunta la CP_5 dipendente con inquadramento al 3° livello e qualifica di “addetta alla contabilità Parte_7 generale”; il 20.6.2024 è stata assunta la dipendente con contratto di apprendistato Parte_8 professionalizzante volto all'acquisizione della qualifica di addetto alla contabilità generale.
48. La dipendente è stata assunta con inquadramento e mansioni non Parte_7 compatibili con quelle precedentemente svolte dalla ricorrente, e rispetto alle quali la stessa non era qualificata. Pt_
49. Per quanto attiene al dipendente , i testi escussi hanno riferito che egli sarebbe subentrato nell'ufficio acquisti a (teste , circostanza confermata Parte_9 Tes_2 dall'esame del l.u.l. da cui risulta che il rapporto di sarebbe cessato il 31.5.2024, sicché deve Pt_9 concludersi in primo luogo che la mansione di addetto all'ufficio acquisti non fosse sovrapponibile a quelle amministrative svolte dalla ricorrente anche in favore di tale ufficio – poiché la ricorrente stessa e Pt_
sono stati in servizio contemporaneamente – ed in secondo luogo che l'assunzione di è Pt_9 effettivamente avvenuta in sostituzione di stesso. Pt_9
50. Per quanto attiene alla dipendente la resistente sostiene dai LUL allegati la stessa
CP_5 risulterebbe essere “una ragioniera contabile con 20 anni di esperienza nel settore contabilità proveniente da uno studio commercialista, dunque in una posizione del tutto diversa da quella della ricorrente , e che prima di lei Pt_1 sarebbero state assunte in successione altre “2 ragioniere contabili e (non Parte_8 Parte_7 contemporaneamente ma prima una e poi l'altra)”; sul punto il teste ha riferito che la dipendente Tes_2 sarebbe stata assunta nel settore contabilità. Tali circostanze, tuttavia, non risultano dal l.u.l., in
CP_5 cui la dipendente risulta inquadrata come impiegata amministrativa, a differenza della dipendente
CP_5 assunta a luglio specificamente come addetta alla contabilità (e con inquadramento al terzo Pt_7 livello, quindi superiore alla . Risultano, al contrario, in capo alla un inquadramento ed una
CP_5 CP_5 mansione del tutto analoghe a quelle precedentemente svolte dalla ricorrente (né la parte datoriale ha addotto motivazioni sul perché la dipendente sarebbe stata inquadrata in modo difforme rispetto
CP_5
a quanto la resistente afferma essere stata la sua effettiva collocazione). Quanto alla dipendente
, la stessa risulta inquadrata come apprendista, smentendo quindi le allegazioni di parte Parte_8 resistente in base alle quali ella sarebbe stata addetta a mansioni complesse incompatibili con le qualifiche della ricorrente;
al contrario, l'assunzione di un'apprendista nel settore contabilità rende evidente come fosse necessario, in tale settore, l'apporto di personale meno qualificato rispetto alla ricorrente stessa.
51. Tali risultanze rendono evidente, da un lato, che le ragioni addotte a sostegno del licenziamento non sono effettive, posto che l'assunzione di un'impiegata amministrativa – in mancanza di diverse risultanze – deve ritenersi come volto ad assicurare lo svolgimento di mansioni sostanzialmente analoghe a quelle precedentemente assicurate dalla ricorrente;
dall'altro, è evidente che l'obbligo di repêchage non è stato assolto nel caso di specie, essendo disponibili posizioni di livello pari o inferiore a quello ricoperto dalla ricorrente al momento del licenziamento.
52. Ne consegue l'illegittimità del recesso datoriale.
53. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, in virtù della data di assunzione della ricorrente alle dipendenze della resistente trova applicazione l'art. 3, co. 1, d.lgs.
23/2015, con la precisazione che il requisito dimensionale dei 15 dipendenti risulta superato in base alle risultanze dei l.u.l.
54. Deve quindi dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, e riconoscersi alla lavoratrice il diritto ad una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in ragione dell'anzianità della ricorrente (di poco superiore ai due anni), nella misura minima di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del TFR. L'importo di tale retribuzione è stato quantificato dalla ricorrente, ed incontestato da controparte, in euro 1.959,70 mensili, sicché la misura dell'indennità totale dovuta alla ricorrente è pari ad euro 11.758,20.
55. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4136 /2024 r.g.:
- Accertato che la SI avrebbe dovuto essere inquadrata fin dall'inizio del Parte_1 rapporto nel livello del C.C.N.L. metalmeccanica artigianato, condanna la Controparte_1
a rifondere alla stessa le differenze retributive spettanti quantificate in euro 16.700,98,
[...] oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
- Dichiara l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo ed in conseguenza annulla il licenziamento intimato a in data 20.3.2024; Parte_1
- Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente la a corrispondere alla ricorrente una indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata in euro 1.959,70, e quindi per un totale di euro 11.758,20; - Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, von distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni