Art. 1.
In deroga all' art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615 , il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.
Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:
a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:
1) abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' professionale;
2) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attivita' professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 .
I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'eta' di quarantacinque anni.
Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A e' cumulabile con quello dell'attivita' professionale.
Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera b) n. 2.
In deroga all' art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615 , il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.
Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:
a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:
1) abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' professionale;
2) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attivita' professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 .
I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'eta' di quarantacinque anni.
Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A e' cumulabile con quello dell'attivita' professionale.
Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera b) n. 2.