Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/1984, n. 5874
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Sentenza 17 novembre 1984

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In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - deve essere inteso (senza essere per ciò sospettabile d'illegittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 cost.) nel senso che la disposizione richiamata vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con conseguente esclusione delle mensilità aggiuntive, e, in generale, dei criteri di computo previsti dall'art. 2121 cod. civ. per la normale indennità di anzianità, e senza che al riguardo possa aver Rilevanza la sopravvenuta modificazione dell'indennità di buonuscita per gli statali ad opera della legge 20 marzo 1980 n. 75, attesa la natura ricettizia del rinvio all'art. 1 del d.P.R. citato. ( Conf 3956/82, mass n 421911; ( Conf 3955/82, mass n 421910; ( Conf 3954/82, mass n 421906; ( Conf 3915/82, mass n 421858).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/1984, n. 5874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5874
    Data del deposito : 17 novembre 1984

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