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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2270/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.11.2021, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi, Roberta Moretti e Giacomo
Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in Venezia
(VE), via Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
C.F./P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , con sede in Tavagnacco (UD), NTroparte_2 fraz. FE, Via Enrico Fermi n. 108, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe
Campeis, Giovanni De Cal e Maurizio Trevisan, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Venezia, Cannaregio 5677, appellata/appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso: A) la sentenza non definitiva n. 147/2021, pronunciata in data 27.1.2021 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, nel procedimento n. 5767/2016 R.G., pubblicata in data 1.2.2021
1 (rep. n. 523/2021 dell'1.2.2016), non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di;
B) la Parte_1 sentenza definitiva n. 1886/2021, pronunciata in data 29.9.2021 dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel medesimo procedimento n.
5767/2016 R.G., pubblicata in data 5.10.2021 (rep. n. 4954/2021 del 5.10.2021); causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : NTroparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione: A. in riforma della sentenza n. 1886/2021, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G. n.
5767/2016, in data 29 settembre 2021, pubblicata il 5 ottobre 2021 (rep. 4954/2021) notificata in data 21 ottobre 2021, nonché in riforma della sentenza non definitiva n.
147/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5767/2016 in data 27 gennaio 2021 e pubblicata in data 1 febbraio 2021 (rep. 523/2021), oggetto di riserva d'appello da parte di
non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti CP_4 dall'esponente: - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori: a) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
b) ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente, ivi ricomprese quelle formulate a prova contraria per la denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie;
c) dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti ex adverso nei limiti e per le ragioni esposte in atti e
l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale nei termini e per le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della
Sentenza Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'attrice odierna appellata: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla delle spese liquidande per il doppio grado di giudizio, Pt_1
2 nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (b) in Pt_1 subordine, con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei motivi di impugnazione, Pt_1 con compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio, accertamento che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio;
B. rigettare integralmente l'appello incidentale avversario e le domande, eccezioni e istanze riproposte ex art. 346 c.p.c., giacché inammissibili e comunque infondate”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ : CP_1
“1) dichiari inammissibile e/o rigetti l'adita Corte l'appello principale proposto da
e, per l'effetto, Parte_1
[... confermi, nelle parti impugnate dalla stessa Parte_1
, la sentenza definitiva n. 1886/2021 del Tribunale Parte_1 di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, di data 29/9/2021, pubblicata in data 5/10/2021, e la sentenza non definitiva n. 147/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, di data 27/1/2021, pubblicata in data 1/2/2021; 2) in via di appello incidentale condizionato, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 147/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, di data 27/1/2021, pubblicata in data 1/2/2021,
e – per quanto di ragione – della sentenza definitiva n. 1886/2021 del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, di data 29/9/2021, pubblicata in data 5/10/2021, accerti e dichiari la Corte la procedibilità delle domande proposte in primo grado da sub 7) e 9); - 3) in ogni caso, accolga la Corte le CP_1 seguenti conclusioni: I) accerti e dichiari la Corte la nullità del contratto con il quale
è addivenuta all'acquisto, dalla di 1.720 CP_1 Parte_1 azioni della banca stessa a seguito della «Domanda di ammissione a socio» di data
26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, per mancata indicazione della facoltà di recesso facente capo all'odierna attrice, ai sensi dell'art. 30, commi 6° e 7°, del d.lgs.
24/2/1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), ovvero perché conclusi dalla banca fuori sede senza avvalersi di promotori finanziari, ai sensi dell'art. 31 del T.U.F., nonché la conseguente nullità parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, in quanto costituente un'operazione unitaria rispetto al contratto di
3 acquisto dei titoli sopra indicato ovvero, comunque, ad esso collegato, per le ragioni esposte in atti;
II) accerti e dichiari la Corte la nullità del contratto avente ad oggetto
l'acquisto, da parte dell'odierna appellata, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la nullità parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista
Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati, per violazione dell'art. 2358 cod. civ. ovvero, comunque, per illiceità della causa o del motivo comune ai contraenti, ovvero ancora in quanto posti in essere in frode alla legge, per
i motivi esposti in atti;
III) accerti e dichiari la Corte la nullità del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito CP_4 della «Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la nullità parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati, per contrarietà a norme imperative o, comunque, perché aventi causa illecita (anche in quanto contraria all'ordine pubblico), ovvero ancora per essere stati posti in essere in frode alla legge o conclusi per un motivo illecito comune ad entrambi
i contraenti, essendo stata la provvista oggetto del contratto di finanziamento messa
a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e destinata in parte all'acquisto delle azioni per i motivi esposti in atti;
IV) annulli la Corte il contratto avente ad CP_4 oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna appellata, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché, parzialmente, il «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa
Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati, per dolo della banca convenuta o, comunque, dei suoi dipendenti, ovvero ancora per errore di CP_1
e/o del suo rappresentante, per i motivi esposti in atti;
V) accertato e dichiarato il grave inadempimento della banca agli obblighi gravanti sulla stessa e meglio descritti in atti, accerti e dichiari la Corte la risoluzione del contratto avente ad oggetto
l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la risoluzione parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario –
4 provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati;
VI) accertato e dichiarato che l'operazione oggetto di causa era inadeguata ovvero, comunque, inappropriata rispetto al profilo di accerti e dichiari CP_1 la Corte la nullità del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della «Domanda di ammissione a socio» di CP_4 data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la nullità parziale anche del
«contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro
107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati;
VII) accerti e dichiari la Corte il diritto di di ottenere da la restituzione CP_1 Parte_1 di tutto quanto indebitamente pagato dall'attrice (o che la medesima fosse chiamata
a pagare) a qualsiasi titolo in esecuzione dei contratti dei contratti oggetto di causa
– vale a dire del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della «Domanda di ammissione a socio» di data CP_4
26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014 –, maggiorato degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo, nonché l'obbligo della banca convenuta di risarcire i danni patiti dall'attrice (o che essa avesse a subire), per effetto della conclusione dei contratti stessi, importi e/o danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, almeno pari alla differenza tra tutto quanto l'odierna attrice ha o avrà pagato
(o quanto alla medesima sarà stato addebitato) in esecuzione dei contratti oggetto di causa e quanto dovesse eventualmente ricavare dalla cessione delle CP_1 azioni ovvero comunque il valore attuale delle stesse, importi maggiorati della CP_4 rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;
VIII) in ogni caso, accerti e dichiari la Corte che nulla deve l'odierna appellata alla banca appellante in relazione al contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, né in relazione al «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa
Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente, quanto a quest'ultimo, all'importo di euro 107.500,00 in linea capitale, utilizzato per l'acquisto delle predette azioni, nonché ai relativi interessi, spese ed oneri accessori, anche, eventualmente,
5 previa compensazione tra il predetto credito restitutorio e/o risarcitorio di CP_1
e l'eventuale debito residuo facente capo alla medesima a fronte del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data
25/11/2014, per le ragioni tutte esposte in atti;
IX) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale della banca appellante in relazione alle condotte descritte in atti, accerti e dichiari la Corte
l'obbligo di di provvedere al risarcimento dei danni Parte_1 subiti dall'odierna attrice in conseguenza della conclusione del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data,
a fronte dell'errata indicazione, da parte della banca convenuta, del valore delle azioni in parola, al momento dell'acquisto, pari ad euro 62,50, danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, pari alla differenza tra il valore effettivo delle azioni acquistate da e l'importo a tal fine dalla medesima pagata per CP_1 ciascuna di esse, importi maggiorati della rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;
4) condanni la Corte alla Parte_1 rifusione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio. In via istruttoria:
- B) Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate con la «Memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.» di data 23/12/2016 e con la «Memoria ex art. 183, comma
6°, n. 3, c.p.c.» di data 14/1/2017, nella misura in cui non siano già state, dapprima, ammesse con l'ordinanza di data 8/6/2017 ed assunte all'udienza del 30/3/2021, nonché, successivamente, ammesse con l'ordinanza di data 30/3/2021 (pronunciata
a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza) ed assunte all'udienza del 15/6/2021, e quindi: I) Senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sulla convenuta, odierna appellante principale, e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non documentalmente provate), si insiste – anche eventualmente in via di appello incidentale condizionato – per
l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante di
[...]
e per testi sui seguenti capitoli: Parte_1
- 1) «Vero che, nel mese di settembre del 2014, il Direttore Amministrativo di
[...]
sig. venne contattato telefonicamente dal sig. CP_1 Testimone_1 _2
, funzionario della filiale di FE ER di
[...] Parte_1
(di seguito anche “ ), che gli propose l'erogazione di un finanziamento in favore CP_4 di alle seguenti condizioni: importo erogabile: € 540.000,00; durata: 3 o CP_1
6 5 anni, a richiesta del cliente;
tipologia: mutuo chirografario;
tasso: euribor 3 mesi
+ spread 2,15% (indicizzato); restituzione: in rate mensili di uguale importo, senza preammortamento;
commissione istruttoria: 0,20%; penale in caso di rimborso anticipato: 1% (negoziabile)». - 2) «Vero che, in occasione del colloquio di cui al capitolo precedente, il sig. affermò che la concessione del Testimone_2 finanziamento alle condizioni proposte era sottoposta alla condizione del contestuale utilizzo, da parte di del 20% dell'importo erogato per l'acquisto di azioni CP_1 per un valore nominale corrispondente e per il pagamento del relativo prezzo». CP_4
- 3) «Vero che, in vista degli aumenti di capitale cui ha dato corso negli anni CP_4
2013 e 2014, gli amministratori e i dirigenti di hanno invitato i dipendenti della
CP_4 banca stessa a proporre e a consigliare a tutti i clienti l'acquisto di azioni e obbligazioni offrendo altresì l'erogazione di prestiti volti a mettere a
CP_4 disposizione la provvista necessaria per pagarne il prezzo». - 4) «Vero che, in vista degli aumenti di capitale cui ha dato corso negli anni 2013 e 2014, gli
CP_4 amministratori e i dirigenti di hanno istruito i dipendenti della banca stessa in
CP_4 ordine alla condotta da tenere con i clienti nel proporre loro l'acquisto di azioni e obbligazioni nonché sulle circostanze da riferire ai medesimi al fine di
CP_4 convincerli ad addivenire all'acquisto dei titoli in questione». - 5) «Vero che, prima del mese di settembre del 2014, non aveva mai acquistato strumenti CP_1 finanziari e, quando la sua attività aveva reso necessario il ricorso al credito bancario, aveva richiesto anticipi su fatture e contratti (da 30 giorni a 6 mesi circa)». - 6) «Vero che, in occasione del colloquio di cui ai precedenti capitoli 1) e 2), il sig. _2
riferì al sig. che l'acquisto di azioni rappresentava
[...] Testimone_1 CP_4 un'operazione sicura, «neutra», «a costo zero» e che non avrebbe arrecato alcun danno a . - 7) «Vero che, in occasione del colloquio di cui ai capitoli che CP_1 precedono, il sig. riferì al sig. che le azioni Testimone_2 Testimone_1 CP_4 che avrebbe acquistato avrebbero potuto essere liquidate in tempi brevi, CP_1 rivendendole alla stessa o a terzi». - 8) «Vero che, in occasione del colloquio di CP_4 cui ai capitoli che precedono, il sig. riferì al sig. che Testimone_2 Testimone_1 il valore dell'azione veniva determinato annualmente dalla stessa Assemblea CP_4 dei soci della banca, non era soggetto a speculazioni borsistiche ed alle conseguenti oscillazioni e, nel corso degli ultimi decenni, era costantemente aumentato». - 9)
«Vero che, in occasione del colloquio di cui ai capitoli che precedono, il sig. Tes_1 riferì al sig. che, con riferimento all'acquisto di azioni
[...] Testimone_2 CP_4 non intendeva sostenere alcun costo, né assumere alcun rischio di subire CP_1 perdite del capitale investito, ed il sig. gli assicurò che ciò non Testimone_2
7 sarebbe avvenuto». - 10) «Vero che, in occasione del colloquio di cui ai capitoli che precedono, il sig. riferì al sig. che, rappresentando Testimone_1 Testimone_2
l'acquisto di azioni per un'immobilizzazione finanziaria, l'operazione CP_4 CP_1 proposta dalla banca si sarebbe rivelata conveniente per l'odierna attrice unicamente sul presupposto che i titoli non avessero perso neppure un punto percentuale del loro valore e il sig. assicurò che questo non sarebbe avvenuto». - 11) Testimone_2
«Vero che il sig. riportò ai membri del Consiglio di Amministrazione di Testimone_1 quanto riferitogli dal sig. in occasione del colloquio di CP_1 Testimone_2 cui ai capitoli che precedono ed il Consiglio di Amministrazione deliberò di dare corso all'operazione proposta da col consenso anche del Collegio Sindacale». - 12) CP_4
«Vero che, in data 26/11/2014, il sig. si recò presso la sede di Testimone_2 in Tavagnacco, Via Enrico Fermi n. 108, dove l'allora legale CP_1 rappresentante della società, dott. sottoscrisse Persona_3 contestualmente il «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa
Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014 (docc. 1 e 2), il contratto di deposito titoli n.
711/2303640 di data 26/11/2014 (doc. 3) e la «Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014, relativa all'acquisto di 1.720 azioni (doc. 4), unitamente ai CP_4 relativi “preordini” (docc. 5-8)». - 13) «Vero che la somma oggetto del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data
25/11/2014 venne messa a disposizione di in data 27/11/2014 sul conto CP_1 corrente n. 711/570009320 e, con parte di essa, pari ad euro 107.500,00, la stessa odierna attrice pagò il prezzo delle 1.720 azioni acquistate». - 14) «Vero che, CP_4 alle richieste di chiarimenti rivoltegli dal sig. successivamente Testimone_1 all'Assemblea dei Soci di data 11/4/2015, nel corso della quale il valore CP_4 nominale di ciascuna azione della banca era stato rideterminato nella misura di euro
48,00, il sig. rispose ribadendo che, con riferimento all'operazione Testimone_2 oggetto di causa, avrebbe dovuto essere fiduciosa, affermando che il titolo CP_1 avrebbe potuto riacquistare il suo precedente valore». - Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli il sig. di il dott. Testimone_1 CP_1 Persona_3 da Udine, il sig. da Udine, il rag. da Udine ed il sig. Tes_3 Tes_4 _2
presso II) Si chiede che, ai sensi dell'art.
[...] Parte_1
210 c.p.c., sia ordinata l'esibizione: II.1) alla ON – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a delle delibere adottate e Parte_1 dei provvedimenti sanzionatori irrogati dalla stessa ON – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di a decorrere dal 2015 e, in CP_4
8 particolare, di quella citata dal doc. 24; II.2) a CA d'TA e a Parte_1
delle relazioni predisposte dalla stessa CA d'TA ad esito delle
[...] ispezioni condotte su a decorrere dall'anno 2010, nonché delle decisioni (anche CP_4 sanzionatorie) adottate dalla medesima nei confronti dell'odierna convenuta e dei membri del suo Consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 30); II.3) alla CA AL
PE ed a dei dossier stilati dalla stessa CA Parte_1
AL PE ad esito delle ispezioni condotte su Pt_1 Parte_1 negli anni 2015 e 2016 (e, in particolare, tra il 26/2/2015 e il 13/7/2015); II.4) alla
CA AL PE ed a del rapporto ispettivo Parte_1 del 15/12/2015, stilato ad esito delle verifiche condotte nei confronti della stessa
II.5) alla CA AL PE ed a della CP_4 Parte_1 lettera di data 24/2/2016 inviata dalla BCE a di cui è stata data parziale lettura CP_4 all'Assemblea dei Soci in data 5/3/2016; II.6) alla CA AL PE ed CP_4
a della lettera di SREP (Supervisory Review and Parte_1
Evaluation Process) di data 20/11/2015 inviata dalla BCE a II.7) al prof. avv. CP_4
Paolo Gualtieri ed a dei documenti elencati alle Parte_1 pagine da 7 a 10 (paragrafo 2.7, «Documentazione utilizzata») del rapporto di valutazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di data CP_4
11/2/2016, redatto dallo stesso prof. avv. Paolo Gualtieri e prodotto dall'appellata sub doc. 46; II.8) a PricewaterhousCoopers Advisory S.p.a. ed a Pt_1 [...]
dei documenti elencati alle pagine da 5 a 7 (paragrafo 1.2, Parte_1
«Documentazione utilizzata») del parere sul valore di liquidazione delle azioni CP_4 di data 11/2/2016, redatto dalla stessa PricewaterhousCoopers Advisory S.p.a. e prodotto dall'appellata sub doc. 47; II.9) a ed a CP_5 Parte_1
dei documenti elencati alle pagine da 3 a 8 (paragrafo 3,
[...]
«Documentazione utilizzata») della relazione della società di revisione ex art. 2437- ter, secondo comma, cod. civ. di data 16/2/2016, redatta dalla stessa CP_5
e prodotta dall'appellata sub doc. 48; II.10) allo Studio Legale Associato CP_6 ed a del parere redatto a seguito
[...] Parte_1 dell'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione della stessa con delibera CP_4 di data 13/7/2016 (cfr. docc. 69 e 70); II.11) a di Parte_1 tutti gli estratti conto periodici inviati a con riferimento al conto corrente CP_1
n. 711/570009320, nonché di tutti i rendiconti relativi deposito di titoli a custodia n.
711/2303640 (doc. 3), dalla data dell'1/7/2014 ad oggi;
II.12) a Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a., all'Associazione CAria TAna (“ABI”) ed a Parte_1
della dichiarazione della stessa di adesione alla «Convenzione
[...] CP_4
9 “Piattaforma Imprese”» conclusa tra DP e l'ABI (doc. 15); II.13) a Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a. ed a della documentazione attestante Parte_1 la messa a disposizione – dalla prima alla seconda della provvista erogata a
[...] con il «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e CP_1
Prestiti» di data 25/11/2014 (docc. 1 e 2). III) Si chiede che, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., vengano assunte informazioni dalla CA d'TA, dalla ON –
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dalla CA AL PE in ordine agli esiti delle attività e verifiche ispettive svolte nei confronti di
[...]
a decorrere dall'anno 2010, con particolare riferimento: Parte_1 agli aumenti di capitale disposti da negli anni 2013 e 2014 ed ai trasferimenti
CP_4 di azioni ed obbligazioni emesse da a decorrere dal 2013; alla situazione
CP_4 patrimoniale e finanziaria di tempo per tempo, a decorrere dal 2010, nonché
CP_4 all'effettivo valore delle sue azioni (con particolare riferimento al momento della conclusione dei contratti oggetto di causa); all'importo complessivo dei finanziamenti concessi da per l'acquisto di azioni proprie al momento della deliberazione
CP_4 dell'aumento di capitale avvenuta nell'anno 2013; alla correttezza dei dati risultanti dai bilanci al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 31/12/2015, con
CP_4 particolare riferimento al rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 cod. civ.
(importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e indisponibili, tenuto conto anche dell'acquisto di azioni proprie da parte della banca, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.). Si chiede inoltre che, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., vengano assunte informazioni da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e dall'Associazione CAria TAna (“ABI”) in ordine alle finalità ed ai presupposti dei contratti di finanziamento che sarebbe CP_4 stata legittimata a concludere utilizzando la provvista messale a disposizione da DP.
IV) Si chiede che sia disposta C.T.U. al fine di: valutare la correttezza dei bilanci depositati da al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 31/12/2015; CP_4 stimare, sia al momento delle operazioni oggetto di causa, sia alla data del
31/12/2012, l'effettivo valore del patrimonio netto di e delle sue azioni;
CP_4 verificare se al momento delle operazioni oggetto di causa, rispettasse le
CP_4 condizioni previste dall'art. 2358 cod. civ. per potere accordare prestiti per l'acquisto delle proprie azioni, indicando, in particolare, a quanto ammontassero (I) l'importo complessivo dei prestiti accordati e delle garanzie fornite da per l'acquisto o la
CP_4 sottoscrizione di azioni proprie, (II) il corretto valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ed indisponibili di tenuto conto anche dell'acquisto di azioni
CP_4 proprie da parte della banca stessa, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.; elaborare il piano di ammortamento che avrebbe avuto il contratto di mutuo oggetto di causa qualora
10 fosse stato erogato, sulla base delle stesse pattuizioni contrattuali, un capitale di euro
432.500,00, anziché di euro 540.000,00, precisando altresì l'importo complessivo
(comprensivo degli interessi maturati sul capitale così ricalcolato) che CP_1 dovrebbe versare e con il versamento di quale rata (ed in che misura) del piano di ammortamento originario essa avrebbe integralmente adempiuto agli obblighi restitutori sulla stessa gravanti nei confronti di in forza del piano di CP_4 ammortamento ricalcolato. V) Nel caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria sui capitoli stessi con i testimoni già indicati a prova diretta, vale a dire il sig. di Testimone_1 CP_1 il dott. da Udine, il sig. da Udine e il rag. Persona_3 Tes_3
da Udine. VI) Si insiste inoltre nelle istanze di rimessione in termini, ai Tes_4 sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., formulate con il «Foglio di precisazione delle conclusioni» di data 18/6/2019, riguardanti il deposito dei documenti da 72) a 105), prodotti in quella sede, nonché con il «Foglio di precisazione delle conclusioni» di data
29/9/2020, riguardanti il deposito dei documenti da 106) a 111), prodotti in quella sede”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 25.5.2016, conveniva in giudizio CP_1 avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la
[...]
deducendo, in sintesi, che: Parte_1
i) nel mese di settembre 2014, in persona del suo direttore CP_1 amministrativo, sig. era stata contattata telefonicamente dal suo Testimone_1 funzionario di riferimento della filiale di FE ER della Parte_1
sig. , che le aveva proposto l'erogazione di un
[...] Testimone_2 finanziamento a condizioni di favore;
ii) in particolare, il funzionario, aveva affermato che la concessione del NT finanziamento era subordinata alla contestuale destinazione da parte di del 20% circa della provvista che le sarebbe stata erogata all'acquisto di un pacchetto di azioni ma che l'operazione doveva comunque considerarsi del tutto sicura sotto il CP_4 profilo finanziario, siccome “neutra, a costo zero e priva di qualsiasi rischio;
iii) in data 26 novembre 2014 il sig. si era pertanto recato presso Testimone_2 NT la sede di in Tavagnacco e in quella occasione l'allora legale rappresentante della società, sig. sottoscrisse: - il contratto di finanziamento Persona_3 non ipotecario dell'importo di euro 540.00,00; - il contratto di deposito titoli n.
711/2303640; - la domanda di ammissione a socio di data 26/11/2014 relativa
11 all'acquisto di 1.720 azioni al prezzo di euro 62,50 ciascuna per un valore nominale complessivo di euro 107.500,00, unitamente ai relativi preordini riportanti i test di adeguatezza e appropriatezza relativi all'operazione; iv) in data 11.4.2015, l'Assemblea dei soci della aveva rideterminato il valore CP_4 di ciascuna azione della banca in euro 48,00 sulla base di una stima aggiornata del valore del patrimonio sociale e che all'attualità (e cioè al momento della proposizione della domanda) il valore delle azioni di era ulteriormente diminuito, risultando CP_4 nettamente inferiore rispetto a quello stabilito dall'Assemblea dell'11.4.2015;
v) l'operazione, da valutarsi necessariamente in maniera unitaria, era viziata da nullità parziale – limitata, cioè, all'importo utilizzato per l'acquisto delle azioni – CP_4 sotto più profili, e comunque annullabile per dolo o errore incidente, ovvero in ogni caso risolubile per inadempimento della banca alle proprie obbligazioni. In particolare, il contratto di acquisto/sottoscrizione delle azioni doveva ritenersi nullo in quanto concluso fuori dai locali della banca in assenza dell'indicazione della facoltà di recesso spettante al contraente e mediante personale della banca non iscritto all'albo dei promotori finanziari in violazione degli artt. 30 e 31 del D.L.gs n. 58 del
24.2.1998 (“Tuf”), con conseguente nullità parziale dell'affidamento in quanto costituente un'operazione unitaria rispetto al contratto di acquisto/sottoscrizione delle azioni e comunque ad esso collegato. L'operazione doveva ritenersi comunque nulla per violazione dell'art. 2358 c.c., relativo alla c.d. assistenza finanziaria nelle società per azioni, non avendo la banca rispettato la procedura di cui al terzo comma del predetto articolo;
inoltre, i contratti de quibus dovevano ritenersi nulli per contrarietà a norme imperative o comunque perché aventi causa illecita, ovvero ancora essendo stati posti in essere in frode alla legge o conclusi per un motivo illecito comune ad entrambi i contraenti. Fermi tali profili di nullità, i contratti (di acquisto dei titoli di finanziamento) erano comunque annullabili per dolo e/o errore, in CP_4 quanto i funzionari della banca avevano rappresentato alla società una situazione differente da quella reale. La banca era altresì responsabile per violazione dell'art. 21 del Tuf, nonché delle disposizioni di cui al regolamento ON adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007, con conseguente risoluzione dei contratti oggetto di causa,
e quindi, sulla base di tali premesse, chiedeva: a) la condanna di alla CP_4 restituzione di tutto quanto versato in esecuzione dei contratti stessi;
b) NT l'accertamento che nulla è dovuto da alla banca, neppure a titolo di interessi o spese;
c) in via gradata, la condanna di al risarcimento dei danni subiti in CP_4 relazione alla conclusione dei contratti oggetto di causa a fronte dell'errata indicazione da parte della banca del valore delle azioni, pari a euro 62,50, danni da
12 quantificarsi in corso di causa e pari alla differenza tra il valore effettivo delle azioni NT acquistate da e l'importo pagato da quest'ultima per ciascuna di esse.
2. La si costituiva in causa con comparsa di risposta in Parte_1 data 30.9.2016 contestando integralmente le domande attoree, e segnatamente deducendo:
i) l'infondatezza della tesi della nullità dei contratti per violazione degli artt. 30 e
31 del Tuf per inapplicabilità di dette disposizioni al caso di specie e comunque in ragione della avvenuta convalida degli ipotetici profili di nullità;
ii) l'insussistenza della invocata nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., sub specie di: a) insussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto/sottoscrizione delle azioni b) inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. e, CP_4 comunque, l'insussistenza di una sua violazione;
c) infondatezza della tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c.; d) validità dell'acquisto delle azioni;
iii) l'infondatezza della tesi attorea della nullità dei contratti per causa illecita o motivo illecito comune alle pari;
iv) l'infondatezza dell'eccezione di distrazione della provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti;
v) l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento dei contratti per errore e/o dolo;
vi) l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti in ragione del contestato inadempimento di all'art. 21 Tuf e al Regolamento intermediari e in CP_4 ogni caso l'insussistenza del preteso inadempimento della banca ai doveri informativi;
vii) l'infondatezza delle richieste restitutorie e risarcitorie;
viii) la inammissibilità delle istanze istruttorie, concludendo a propria volta per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e comunque per il suo rigetto siccome infondata, con vittoria di spese.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'istruttore, con ordinanza dell'8 giugno 2017, ammetteva parte delle istanze di prova testimoniale richieste dall'attrice e pressoché tutte le prove orali richieste dalla convenuta, rinviando per la loro assunzione all'udienza del 13 febbraio 2018.
4. Prima di tale udienza, sul presupposto della sottoposizione di al CP_4 procedimento di liquidazione coatta amministrativa, disposta con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, provvedeva a CP_1 riassumere la causa nei confronti della liquidatela di NTroparte_7
. In particolare, nell'atto di riassunzione del 23 ottobre 2017, l'attrice
[...] manteneva ferme le domande volte ad accertare la nullità, l'annullamento e la
13 risoluzione dei contratti per cui è causa, nonché ad accertare che nulla era dalla stessa dovuto alla banca e rinunciava alle domande di condanna, sostituendole con domande volte all'accertamento dei pretesi crediti restitutori o risarcitori nei confronti di CP_4
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pct il 17.5.2018,
[...] si costituiva in giudizio in persona dei Commissari Liquidatori pro NTroparte_8 tempore, riportandosi alle difese già assunte dalla banca in bonis ed inoltre eccependo, in sintesi:
i) l'inammissibilità/improcedibilità, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 T.U.B., delle domande attoree e, comunque, la loro inammissibilità per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 87 e ss. T.U.B.;
ii) l'infondatezza e l'inammissibilità nel merito delle domande attoree, concludendo, quindi, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti dalla convenuta, da intendersi ritrascritte: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 T.U.B.; - in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 T.U.B.; - nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio”.
6. All'udienza del 30.9.2020 le parti precisavano le conclusioni e il Collegio pronunciava sentenza non definitiva (i.e. la sentenza n. 147/2021 del 27 gennaio
2021, pubblicata in data 1 febbraio 2021), dichiarando improcedibili le domande di restituzione somme, di compensazione e risarcimento del danno a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e rimettendo, quindi, la causa in istruttoria come da separata ordinanza, con spese al definitivo.
7. Assunte le prove orali, la causa è stata decisa nel merito con la sentenza definitiva n. 1886/2021, con la quale il Tribunale: 1) ha dichiarato la nullità dell'acquisto azionario sottoscritto in data 26.11.2014 e parzialmente nullo, per l'importo capitale di euro 107.500,00, il finanziamento sottoscritto in data
14 25.11.2014; 2) dichiarato, per l'effetto, che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite per la parte utilizzata per l'acquisto azionario di euro 107.500,00; 3) compensato per la frazione di un quarto le spese di lite;
4) condannato la convenuta l.c.a. a Pt_1 pagare in favore della società attrice la residua frazione di ¾ delle spese di lite, liquidate in euro 10.072,50 per compensi e in euro 1.545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nello specifico ritenendo: a) che la banca aveva proposto e NT concesso, nell'anno 2014, a un finanziamento “subordinato” all'acquisto delle azioni (pure sollecitato da , che sarebbe stato possibile “proprio in ragione CP_4 CP_4 del finanziamento medesimo”; b) che l'operazione di finanziamento era “strettamente connessa” all'acquisto azionario, come confermato anche dai testimoni escussi nel corso del giudizio;
c) che sussisteva, quindi, un collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni di e il finanziamento concesso dalla banca;
d) che tutti i contratti di CP_4 riferimento erano stati sottoscritti al di fuori dei locali della Pt_1
8. Avverso la sentenza non definitiva (relativamente alla quale era stata ritualmente formulata riserva d'appello) e la sentenza definitiva ha proposto appello sulla base di dieci motivi, contestando le decisioni assunte dal NTroparte_8
Tribunale sia in rito (con riferimento all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di alla incompetenza del CP_8
Tribunale di Venezia;
alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
ii) con il secondo motivo di appello, che la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande proposte da sulla base dell'errato presupposto che le stesse fossero di CP_1 mero accertamento negativo;
15 iii) con il terzo motivo, che le sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
v) con il quinto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella parziale del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto per la quota parte del finanziamento ritenuta correlata all'investimento in azioni di CP_4
x) con il decimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
9. L'originaria attrice, si è costituita nel presente secondo grado CP_1 prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, svolgendo
16 altresì appello incidentale condizionato, in particolare avverso la sentenza non definitiva nella parte in cui state dichiarate improcedibili le domande volte NT all'accertamento dell'inesistenza di alcun credito della banca nei confronti di concludendo a propria volta come trascritto in epigrafe. ix) Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.11.2023, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 15 – 32) denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”.
L'interesse all'impugnazione in parte qua risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
1.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis)
L'eccezione di improcedibilità svolta da parte convenuta è solo in parte fondata.
Secondo quanto disposto dall'art. 83 del T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta,
"contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso, né proseguito, alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Tanto ciò premesso, la ratio dell'art. 83 T.U.B. è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum. In tal senso, si rammenta l'insegnamento secondo il quale: "qualsiasi credito nei
17 confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum" (Cass. civ. n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662). Debbono, quindi, ritenersi improcedibili, non solo le domande di ripetizione e di condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive quando le stesse rappresentino l'antecedente logico giuridico e siano strumentali rispetto alla ulteriore domanda volta all'ottenimento del credito. Applicando i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, devono, quindi, essere dichiarate improcedibili le domande di restituzione somme, nonché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale
e extracontrattuale (domande di cui ai punti 7 e 9 delle conclusioni attoree). A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alle ulteriori domande di nullità e di annullamento, le quali sono propedeutiche ad accertare che l'attore nulla deve alla procedura, così come prospettato, peraltro, nel momento della introduzione del giudizio. Con riferimento, invece, alla compensazione – la quale viene chiesta solo in via eventuale – va precisato che l'art 56 l.f. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso. Il T.U.B., all'art.
83, comma 3 bis, statuisce che “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge
Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. La ratio delle norme succitate è quella di consentire al creditore di ottenere l'estinzione della relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito, per poi riscuotere un controcredito sottoposto alle regole della falcidia fallimentare. Tali disposizioni, derogando in maniera significativa alla regola generale sancita dall'art. 52 l.f., richiamato dall'art. 86 TUB, devono essere fatte oggetto di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. L'eccezione di compensazione può, quindi, essere efficacemente sollevata solo se, e nella misura in cui, la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis e ciò al fine di evitare che il
18 debitore sia costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti della procedura, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può, invece, essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Non avendo, tuttavia, la Procedura introdotto alcuna domanda di condanna, non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, per cui le predette domande devono ritenersi improcedibili. Applicando, dunque, i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, deve, quindi, rilevarsi che la domanda di compensazione del debito nei confronti della banca con il credito da risarcimento danni nei confronti della
Procedura, sottendono una domanda di accertamento di un credito dell'attore nei confronti della massa, che pertanto deve essere dichiarata improcedibile. Tanto ciò premesso per le cause ancora procedibili deve essere disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo”.
1.2 La soluzione offerta dal Tribunale è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
1.3 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt-sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo
19 dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diventerebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico CArio non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta
20 e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad es. ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
21 In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla NTroparte_8 complessiva operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di affidamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n.
1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
1.4 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del secondo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione.
In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice ( , la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione CP_1 non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
1.5 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la
Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi
22 presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura
Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
2. Il secondo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 33 – 51) denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto che l'attrice abbia conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca in l.c.a. nei suoi confronti e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato, il dato che le domande dell'attrice non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non possono in realtà produrre alcun CP_9
“accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss.
c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne consegue l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla
“concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
2.1 L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande formulate dall'attrice come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti
23 sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
2.2 La tesi è infondata e non può essere accolta.
Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte dall'attrice, quelle in concreto accolte dal Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potranno mai essere utilizzate o interpretate al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato, come anticipato nel precedente punto 1.4, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa.
Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della
24 procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
3. Il terzo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 51 – 56) denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del Tribunale di Vicenza (foro concorsuale), escludendo
(la sentenza non definitiva) la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura,
i.e. del Tribunale di Vicenza.
3.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
3.2 Va innanzitutto sottolineato che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della questione se la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012.
Tale questione, infatti, non è stata sollevata d'ufficio, e neppure eccepita dalla banca originaria convenuta (le cui conclusioni nell'atto di costituzione in primo grado erano state le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: rigettare le domande avversarie per tutti i motivi già esposti, in quanto infondate e comunque, con riguardo alla domanda avversaria ex art. 1497 c.c., per intervenuto decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie e/o risarcitorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione
e produzione nelle successive difese”), sicché la competenza si è definitivamente radicata in capo al giudice adito (Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
25 Materia di Impresa) e non può più essere rimessa in gioco per il fatto che, a seguito dell'interruzione della causa in conseguenza della sottoposizione di alla CP_4 procedura di liquidazione coatta amministrativa e della successiva costituzione della liquidazione coatta in persona dei suoi commissari, la competenza del Tribunale di
Venezia sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione concorsuale (art. 83, co. 3, del TUB) al tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.
In ogni caso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi due motivi,
l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta da in questa sede non si può infatti considerare CP_1 come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate,
e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui la società attrice ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi) competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Pt_3
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
4. Il quarto motivo (cfr. atto d'appello, pag. 56 – 58) denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del
26 credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non NT produce alcun effetto sul debito contrattuale di e determina semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo alla stessa (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che lo stesso Tribunale di Venezia ha dichiarato però di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne consegue la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
5. Il quinto motivo (cfr. atto d'appello, pag. 58 – 59) denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha – in tesi inammissibilmente – pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello CP_4 specifico, per il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come indicato nel quarto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva, nel fare salve le domande attoree, abbia in realtà inteso “salvare” la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità CP_4 delle domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte CP_4 della società (reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il
Tribunale di Venezia non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne consegue, necessariamente, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
5.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e vanno pertanto respinti.
5.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì – in una prospettiva
27 relazionale – che sarebbe ravvisabile una ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
5.2.1 Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
5.2.2 La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di mutuo chirografario [al tasso euribor 3 mesi + spread 2,15% indicizzato, con previsione di restituzione in rate mensili di uguale importo, senza preammortamento], o comunque di affidamento bancario, e quello avente ad oggetto l'acquisto/sottoscrizione delle azioni di , che vanno invece considerati unitariamente come un'unica CP_4 operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria direttamente fornita dallo stesso istituto di credito) è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione fatta dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto invalido il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento (da parte della in bonis) e l'acquisto Parte_1 delle azioni da parte della società attrice: cfr. sentenza definitiva, pag. 8 – 12:
“Dirimente, ai fini del decidere, è l'accertamento dell'unitarietà dell'operazione di concessione del credito bancario e acquisto delle azioni da parte di CP_1
Dall'esame degli elementi documentali emersi nel corso del giudizio emerge: - che NT
quale legale rappresentante di in data 25.11.2014 Persona_3 ha sottoscritto contratto di finanziamento non ipotecario per l'importo di euro €
540.000,00, formalmente erogato in data 30.6.2014; - che in data 26.11.2014 è stato sottoscritto contratto di deposito titoli n. 711/2303640; - che in data
28 26.11.2014 è stata sottoscritta domanda di ammissione a socio relativa all'acquisto di 1.720 azioni per un valore nominale complessivo di € 107.500,00; - che in data
27.11.2014 la somma mutuata è stata messa a adisposizione sul conto corrente n.
711/570009320 e parte di essa (€ 107.500,00) destinata al pagamento del prezzo delle azioni così come risulta dagli estratti conto in atti. Già solo tali elementi CP_4 documentali evidenziano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa, dal punto di vista temporale, all'acquisto azionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento medesimo. Tale unitarietà tra
l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni emerge, altresì, in modo evidente dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio. In particolare, il teste _2
, già dipendente di ha confermato che l'operazione in oggetto è stata
[...] CP_4 prospettata dalla e che il finanziamento concesso era subordinato all'acquisto Pt_1 delle azioni Del medesimo tenore sono le dichiarazioni di CP_4 Testimone_1 dipendente sino al 2019 di il quale, altresì, ha confermato che la CP_1 concessione del finanziamento era condizionata all'acquisto, con parte dell'importo erogato, delle azioni Il teste ha aggiunto, peraltro, che i contratti CP_4 Testimone_1 NT vennero sottoscritti presso la sede di Deve dunque ritenersi provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e il finanziamento erogato. In punto di diritto si rileva che l'art. 2358 c.c. prevede il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma. Tenuto conto delle difese della convenuta, si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, tali da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi. A tal proposito si rileva come, seppure il legislatore ha previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006). Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che - in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni - vietano la conclusione stessa del contratto, sicché ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal
29 senso si sono espresse le S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26724 del
19/12/2007 secondo la quale “…tanto l'impugnata sentenza della corte d'appello di
Torino, quanto la più volte menzionata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005, sembrano individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. Ma … l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto,
e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento sarà quella della nullità. (omissis) Consegue che i contratti collegati nell'operazione vietata, debbono considerarsi affetti da nullità parziale (essendo stata destinata solo la somma di € 107.500,00 all'acquisto delle azioni) per violazione di norma imperativa, dovendosi dichiarare che parte attrice nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite, utilizzato per l'acquisto azionario assistito”.
È dunque evidente che la domanda ritenuta ammissibile – e cioè quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca – postula la necessità di dichiarare l'inefficacia di entrambi i contratti facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
30 6. Il sesto motivo (cfr. atto d'appello, pag. 59 – 73) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni del medesimo istituto di credito sulla base: A) di elementi presuntivi di fonte documentale (costituiti: - dalla coincidenza temporale tra la data di stipulazione del finanziamento e quella dell'acquisto delle azioni;
- dalla data in cui le somme concesse a mutuo mediante la stipula del finanziamento sono state erogate sul conto corrente NT n. 711/570009320 intestato a - dalle movimentazioni occorse sul conto corrente n. 711/570009320; - dalla data di stipula del NTrato Quadro n. 2303640 in forza del quale è stato effettuato l'investimento sub iudice), da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo, e, B) delle risultanze delle prove orali assunte in causa, da ritenersi da un lato inammissibili, e dall'altro comunque inconferenti, in quanto relative ad incontri preliminari che hanno preceduto la sottoscrizione dei contratti oggetti di causa, e come tali prive di una reale portata di convincimento del fatto rilevante, e cioè l'esistenza di uno specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi giuridici in parola.
6.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e per aver ritenuto assolto (con motivazione inadeguata) l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
6.2 Nello specifico, quanto al primo aspetto, va preliminarmente osservato che la valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove testimoniali poi ammesse costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, nella specie al Collegio, il quale ne ha evidentemente ritenuto la necessità al fine di implementare in termini conclusivi il quadro probatorio già emergente dai documenti prodotti al fine di verificare la piena fondatezza della tesi attorea.
Deve in ogni caso escludersi – nessuna contestazione di nullità essendo stata tempestivamente sollevata dalla difesa della banca, né prima della loro assunzione, né immediatamente dopo, né, ancora, all'atto della precisazione delle conclusioni – NT che le prove orali dedotte da potessero ritenersi inammissibili e fossero
31 comunque, una volta assunte, non valutabili dal Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza (invero, la mancata specificazione dei fatti impedisce al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente, e quindi di esercitare il potere di direzione del processo, con la conseguenza che l'apprezzamento della rilevanza della prova ha carattere ordinatorio processuale corrispondente all'esigenza di evitare un'attività che, in quanto relativa al mezzo di prova rilevante, contrasta con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo) e che oggetto delle deposizioni non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un interesse suo proprio al quale la società cliente, per il tramite del proprio direttore amministrativo, prima, e poi del presidente del C.d.A., suo legale rappresentante, si era prestata per ragioni strettamente attinenti alla rappresentata convenienza dell'operazione e della sua sostanziale neutralità. Invero, i testi non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
6.3 Quanto all'eccezione (di merito) di insufficienza delle prove (documentali, testimoniali e presuntive) raccolte nel processo a fornire la dimostrazione del collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. – ritenuto sussistente dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 8 – 11) e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va esclusa la fondatezza e per contro confermata la loro idoneità dimostrativa per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento è invero piena, e discende dalle risultanze della espletata istruttoria.
In particolare, il teste direttore amministrativo di fino al Testimone_1 CP_1
2019 (e quindi non più dipendente della stessa al momento della sua deposizione, raccolta all'udienza del 30.3.2021), ha confermato tutte le circostanze oggetto dei capitoli di prova, con particolare riguardo alla vantaggiosità del tasso di interesse proposto (capitolo 1), alla facile rinegoziabilità delle azioni propostegli dal funzionario della banca, sig. , che aveva gestito l'operazione (capitolo 6), alla Testimone_2 garanzia del funzionario che l'operazione non avrebbe ragionevolmente comportato
32 NT alcun rischio o perdita per (capitolo 9), alla sottoscrizione dei contratti fuori dai locali della CA (capitolo 12: “non ricordo la data, ma ero presente alla sottoscrizione. Ricordo che i contratti vennero sottoscritti presso la sede della CGS)
e persino alle rassicurazioni ricevute circa il buon esito dell'operazione, a fronte delle richieste di spiegazioni avanzate a seguito della rideterminazione del prezzo delle azioni nella misura di euro 48,00 (capitolo 14).
Le medesime circostanze sono state confermate dagli ulteriori testi escussi: rag. , presidente del Collegio Sindacale all'epoca dell'operazione; Tes_4 NT sig. socio, consigliere e dipendente di il quale ha dichiarato di Tes_3 essere stato edotto dal rag. “di una proposta da parte di un funzionario di Tes_1
a fronte di un acquisto di azioni (capitolo 1) e della circostanza che “a CP_4 CP_4 fronte della concessione del finanziamento era necessario acquistare azioni di
[...]
» (capitolo 2). Quanto alla firma dei contratti presso la sede Parte_1 sociale, egli ha ricordato che “i funzionari della banca in generale venivano presso la sede e prendevano appuntamento con che firmava” (capitolo 12). Per_3
Lo stesso funzionario che ha curato l'operazione oggetto di causa per conto della banca, sig. , ha confermato: Testimone_2
a) che nella seconda metà del 2014 aveva avuto un colloquio con il rag. Tes_1
Direttore amministrativo di durante il quale aveva proposto
[...] CP_1
l'erogazione alla società di un finanziamento dell'importo di euro 540.000,00: “sì, mi ricordo dell'operazione relativamente all'importo. Non ricordo il periodo, di sicuro seconda metà del 2014” (capitolo 1);
b) che l'operazione era unitaria, poiché la concessione del finanziamento alle condizioni proposte “era subordinato all'acquisto delle azioni (capitolo 2); CP_4
c) che, con riferimento all'operazione proposta, “l'iniziativa [era] partita dalla banca, sia per il finanziamento, che per l'acquisto azionario” (capitolo 1);
d) che aveva riferito al rag. che le azioni acquistate potevano essere Tes_1 CP_4 facilmente smobilizzate rivendendole alla stessa o a terzi (“sì, lo confermo;
riferii CP_4 che potevano essere smobilizzate, non ricordo di aver parlato dei tempi” (capitolo 7)
Come già ritenuto dal Tribunale, i testi di riferimento hanno quindi confermato i fatti così come dedotti dall'attrice, sicché può ritenersi che l'operazione nel suo complesso rientri nel modus operandi che la aveva adottato all'epoca Parte_1 dei fatti nell'ambito e in attuazione di una precisa strategia d'impresa volta a
“tamponare”, con l'appoggio degli stessi clienti, la situazione emergenziale in cui si trovava, incidente sulla propria consistenza patrimoniale;
strategia congegnata dagli organi direttivi apicali della banca, così come emerso in sede ispettiva ON (v.
33 doc. 72 – 78 di parte attrice), in sede di denuncia della CA d'TA (doc. 85), nel procedimento penale n. 5628/15 r.g.n.r., avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e conclusosi con la condanna dei principali vertici della
CA, nonché di quale responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da CP_4 reato (i cui atti sono stati parzialmente riversati e resi disponibili nel presente giudizio: v. doc. 99 – 104), oltre che dalle stesse interlocuzioni interne tra dirigenti e funzionari dell'istituto (v., ad es., doc. 89, contenente, tra le altre, la mail riservata inviata in data 5.2.2014 da , Responsabile della Testimone_5 Parte_4
di nella quale – e il rilievo è significativo – viene “intimato”
[...] CP_4 ai Capi Area di procedere in maniera rigorosa nel perseguimento della strategia aziendale volta a far sì che tutti coloro che comunque avevano ricevuto o avrebbero ricevuto finanziamenti dalla banca dovessero acquistare azioni della banca stessa:
“Come ampiamente e ripetutamente condiviso a tutti i livelli, è tassativo "pretendere" che tutti i nostri Clienti affidati debbano essere nostri SOCI. Il momento della revisione fidi dovrà "obbligare" tutti gli Organi Deliberanti (Direttore di Filiale o
Deliberante in Area) a verificarne il rispetto e/o porvi rimedio;
per le pratiche di competenza oltre l'Area la verifica dovrà essere effettuata dal Capoarea. Per gli affidamenti importanti e/o nuove operazioni a m.t. la reciprocità deve invece essere tassativamente proporzionale. Su questo argomento anche questa mattina ho avuto un deciso confronto con D.G. e VDG e pertanto, da oggi, personalmente non avvallerò nessuna richiesta in deroga. A breve saranno disponibili liste di possessori di carta
c/conto sprovvisti di conto corrente. Dobbiamo organizzare azione commerciale incisiva per aprire a tutti questi soggetti il conto corrente (gratis). Anche questo condiviso con . Allineate a stretto giro i Vostri collaboratori (non Parte_4 per Iscritto) su questi due punti”).
Dunque, il fenomeno delle c.d. “operazioni baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato, in tutto o in parte, l'acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice) era, non solo noto ai vertici della banca, ma era stato dagli stessi ideato, promosso e organizzato e il caso oggetto di causa si colloca esattamente in tale contesto, di cui risulta attuazione, in termini, appunto standard, secondo la metodica (illecita) che la banca aveva congegnato per superare le criticità patrimoniali in cui versava e che avrebbe di seguito condotto alle contestazioni della ON, della CA d'TA, della BCE e quindi alla sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Pur trattandosi di fatti che possono ritenersi ormai notori, è al riguardo opportuno richiamare l'attenzione, per la loro portata “illuminante”, su alcune circostanze
34 emerse nell'ambito del richiamato processo penale, nel quale dibattimento sono state raccolte deposizioni significative in merito alla predetta strategia operativa volta alla implementazione del patrimonio sociale di CP_4
In particolare, sono state acquisite le seguenti evidenze: a) le operazioni c.d.
“baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni «operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato l'acquisto di azioni) potevano avere una copertura totale o anche solo parziale (così il teste – doc. 101, pagg. 29). Tes_6
Più precisamente, nella maggior parte dei casi, le «azioni immesse nel deposito del cliente» avevano «un controvalore leggermente inferiore» all'importo dell'affidamento, «in modo tale che ci fosse la possibilità da parte della banca di addebitare gli interessi passivi» (teste – doc. 107, pag. 30). Talvolta le Tes_7 operazioni erano anche baciate c.d. parziali, nelle quali «la banca ha ampliato i finanziamenti richiesti dai clienti/soci, dirottando parte della liquidità erogata all'acquisto di azioni proprie» (doc. 112, pag. 320), quale quella oggetto della presente causa;
b) l'ideazione delle operazioni baciate ad opera degli organi di vertice della CA (quali, tra gli altri, il direttore generale, il vice direttore generale e il direttore dell'area mercati: cfr. doc. 112, pag. 315 e ss.), che avevano poi impartito specifiche istruzioni all'intera rete di nel corso delle riunioni periodiche, al fine CP_4 di dare corso alle stesse (cfr. ad esempio le dichiarazioni dei testi: – doc. Tes_6
101, pagg. 26 e ss. e pag. 40; – doc. 102, pagg. 39 e ss.; – doc. CP_10 Parte_5
102, pag. 96; – doc. 106, pagg. 46 e 50-51; – doc. 107, pagg. Parte_6 Tes_7
31-32; – doc. 108, pagg. 38 e 43), tanto che le organizzazioni sindacali, Tes_5 ponendo in dubbio la legittimità delle operazioni richieste ai funzionari della CA, denunciarono la condotta alla direzione generale di nell'ottobre 2012 (teste CP_4
– doc. 103, pagg. 124-125; teste – doc. 104, pag. 16), nonché Tes_8 Tes_9
l'intensificarsi di tali operazioni in particolare nel settembre/ottobre 2014 (cfr. 34 doc.
112, pag. 319), ossia il periodo della sottoscrizione dei contratti oggetto della presente causa;
c) le richieste dei vertici della di individuare i nominativi dei Pt_1 clienti ai quali proporre tali operazioni, proponendo loro di «sostenere la », di Pt_1 farle un «favore» (testi: – doc. 101, pagg. 27 e 32; – doc. 104, Tes_6 CP_11 pag. 36; – doc. 104, pagg. 64 e 85; – doc. 106, pag. 16; CP_12 CP_13 CP_14
– doc. 108, pag. 10), «un piacere» (teste – doc. 107, pag. 30 e pag. 85), di Tes_7 darle «un “aiuto”, un contributo (…) di sostenere l'attività della banca acquistando azioni proprio perché le azioni erano come benzina» (teste – doc. 102, Tes_10 pag. 17; si vedano anche i testi: – doc. 107, pag. 17; – doc. 108, CP_15 Tes_5 pag. 47), nonché di chiedere ai medesimi che «dessero appunto una mano alla banca
35 attraverso la sottoscrizione di capitale, che poteva essere non comprato direttamente dal sottoscrittore, ma magari attraverso un affidamento che gli veniva concesso» Tes_ (teste – doc. 102, pag. 40. In senso conforme teste – doc. 106, pag. CP_10
85); d) l'esistenza di plurimi accorgimenti volti ad occultare l'esistenza delle operazioni baciate, quali: il divieto per i funzionari della CA di indicare, nelle richieste di finanziamento relative alle operazioni baciate, la reale finalità del finanziamento medesimo (testi: – doc. 101, pag. 60; – doc. 102, Tes_6 CP_10 pag. 50; – doc. 102, pag. 99), mentre la natura dell'operazione veniva Parte_5 Tes_ comunicata «per le vie brevi» alla direzione della CA (teste – doc. 106, pag.
88); il divieto per i medesimi funzionari di inviare alla direzione di CP_4 contestualmente la richiesta di affidamento e il modulo di sottoscrizione delle azioni, nonché la veemente reazione del responsabile dell'ufficio crediti quando ciò non avveniva («“Non voglio vedere queste cose qua, mandi su la pratica fatta in maniera corretta, e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata. Io non ne voglio sapere”»: teste – doc. 106, pagg. 52-53); l'apertura di conti correnti Parte_6
e depositi titoli ad hoc per la gestione delle operazioni baciate, distinti da quelli ordinariamente utilizzati dal cliente (testi: – doc. 104, pag. 25; – doc. CP_11 Tes_7
107, pag. 30; – doc. 108, pag. 104); la necessità che l'importo del Parte_7 finanziamento non fosse esattamente pari al controvalore delle azioni acquistate «per evitare che si capisse certamente che la cosa fosse coincidente ed esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni» (teste – doc. 108, pag. 64). Allorquando Tes_5 il responsabile dell'internal audit di dott. , espresse al direttore CP_4 Per_4 generale la propria preoccupazione per l'incremento esponenziale del Pt_8 fenomeno “baciate” e gli sottopose un documento in tal senso, « gli rispose Pt_8
“Accartoccia questa carta e mangiatela!”» (teste – doc. 107, pag. 55); e) il fatto Tes_7 che le operazioni baciate – come nel caso in esame che vede coinvolta – CP_1 fossero presentate come neutre per il cliente, nel senso che il rendimento dei titoli avrebbe dovuto parificare il costo del finanziamento concesso per il loro acquisto
(testi: – doc. 101, pag. 31; – doc. 108, pagg. 47-48) e prive di Tes_6 Tes_5 rischi (testi: – doc. 107, pagg. 12 e 14; Boer – doc. 107, pag. 95); f) il CP_15 carattere temporaneo delle operazioni baciate, le quali «dovevano avere una durata limitata nel tempo» (testi: – doc. 101, pag. 33 e pag. 65; – doc. Tes_6 Parte_5
102, pag. 95) e, alla scadenza del periodo previsto, la avrebbe riacquistato le Pt_1 azioni dal cliente, con destinazione del corrispettivo della cessione all'estinzione del finanziamento, come veniva da subito assicurato al cliente (testi: – doc. Tes_10
102, pag. 18; – doc. 102, pag. 42; – doc. 102, pagg. 103-104; CP_10 Parte_5
36 Tes_
– doc. 104, pag. 71; – doc. 106, pag. 19; – doc. 106, pag. 77; CP_12 CP_13
– doc. 107, pag. 18; – 36 doc. 107, pag. 30; – doc. CP_15 Tes_7 Parte_7
108, pag. 102). Tecnicamente tale chiusura dell'operazione veniva definita
“smontare” la baciata (teste – doc. 102, pag. 44). Gli impegni al riacquisto CP_10 delle azioni, a scadenza, da parte di venivano generalmente assunti mediante CP_4
«accordi verbali» e più raramente con apposite lettere (testi: – doc. 101, Tes_6 pag. 71; – doc. 104, pag. 82; – doc. 106, pag. 24; – doc. CP_12 CP_13 CP_15
107, pag. 12; cfr. doc. 112, pag. 453 e ss.); g) il fatto che, per come erano strutturate le operazioni baciate e la loro chiusura, al cliente fosse richiesto di rendersi intestatario formale delle azioni, di occuparsi della «temporanea custodia» dei titoli
(teste – doc. 108, pagg. 10 e 12, pag. 27), che però, nella sostanza, CP_14 rimanevano di proprietà della CA (testi: – doc. 104, pag. 65; CP_12 [...]
– doc. 108, pagg. 101-102). Ai clienti dunque veniva richiesto «di fare da Parte_7 prestanome per l'intestazione di un pacchetto di azioni» (teste – doc. CP_14
108, pag. 11); h) l'esistenza di precisi obiettivi assegnati dalla CA ai propri funzionari in merito alla conclusione delle operazioni baciate, con forti pressioni per il loro raggiungimento (testi: – doc. 101, pagg. 39 e ss. e 48-49; Tes_6 Parte_5
– doc. 102, pag. 135); i) la prassi per cui i funzionari di si recavano presso il CP_4 cliente – e dunque le operazioni venivano perfezionate fuori sede – a proporre le operazioni baciate, portando con loro la documentazione precompilata per la richiesta di affidamento, con «le crocette dove i clienti dovevano firmare» (teste – doc. Tes_7
107, pagg. 40-41). Ed anche «i questionari MiFID erano prestampati (…) venivano precompilati e poi fatti firmare al cliente» (ibidem, pag. 70).
Quanto descritto è accaduto esattamente anche nella vicenda oggetto di causa, nel senso che a è stata proposta la concessione di un finanziamento a CP_1 condizioni allettanti, ma con l'obbligo di investire in azioni il 20% circa del CP_4 capitale finanziato e la sottoscrizione dei relativi contratti è avvenuta pressoché contestualmente.
Da ultimo, è appena il caso di sottolineare come risulti del tutto irrilevante la NT circostanza che in epoca coeva al pagamento delle azioni avesse ricevuto da propri clienti pagamenti rilevanti confluiti nel proprio conto corrente, atteso che ciò che rileva, stante la natura di bene infungibile del denaro, è che la banca abbia erogato alla società il finanziamento di riferimento (di 540.000 €) alla specifica condizione che parte di questo (il 20%) fosse destinato all'acquisto di proprie azioni, fatto che si è poi verificato nei termini dedotti dalla società attrice.
37 7. Il settimo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 74 – 83) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, Pt_1 Parte_1 per l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva, connessi, dipendenti,
e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di Venezia non ha condotto alcuna analisi.
7.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, affermando: “Quanto, invece, Parte_1 all'applicabilità della disposizione in commento alle società cooperative, si rileva che
l'interesse preminente tutelato dal legislatore - l'integrità del capitale sociale – deve essere ritenuto rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
[...]
all'epoca dei fatti di causa. Le società cooperative, pur connotate Parte_1 dallo scopo di fornire beni e servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, operano mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, secondo criteri di economicità, razionalità e quindi, in primo luogo, con salvaguardia del capitale mediante il quale lo scopo mutualistico può realizzarsi. Del resto, la disciplina di cui all'art. 2358 c.c., che limita le operazioni che possano
38 mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 c.c., prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Si rileva, infine, che il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all'art. 150-bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari e in particolare gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l'applicabilità alle popolari dell'art. 2358 c.c.”.
7.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone, invero, nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
39 Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla
40 posizione della , dalla ON, che nella propria relazione Parte_1 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico CArio) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve in ogni caso rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
41 La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte attrice, pag. 24 – 26), nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
CA AL PE (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
8. L'ottavo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 83 – 101) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto effettuato
42 da delle azioni di e del relativo finanziamento (cioè della quota parte CP_1 CP_4 di € 107.500) per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato che:
i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve
(la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di
43 sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_9 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 12: “(omissis) Nel caso di specie, l'operazione di acquisto delle azioni da parte attrice con collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare in bonis è intervenuta al di fuori di qualsivoglia unitaria programmazione mediante delibera dell'assemblea straordinaria a ciò deputata e con formalità riconducibili all'art. 2358 cc. Solo nella relazione finanziaria semestrale
2015 e nel bilancio 2015, gli amministratori di hanno provveduto ad iscrivere al CP_4 patrimonio netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 c.c., con ciò
44 confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata adottata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria”).
9. Il nono motivo (cfr. atto d'appello 101 – 106) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite per la parte utilizzata per l'acquisto azionario di € 107.500. In tesi, tale conclusione, oltre a essere stata dedotta in termini immotivati e in contrasto con quanto argomentato nei precedenti motivi, presupporrebbe necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, la stessa sarebbe del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.), compensazione da ritenersi tuttavia preclusa (tra poste attive e passive) perché la banca non ha fatto valere propri crediti verso la controparte – in realtà ceduti a , non parte in causa, fatto incidente anche sull'interesse ad CP_16 agire della società attrice per ottenere un accertamento altrimenti non opponibile – sicché non potevano neppure ritenersi sussistenti i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore devono essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Risulterebbe, inoltre, del tutto omessa la valutazione del comportamento tenuto dal cliente successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle relative pretese. Infine, non adeguatamente considerato sarebbe pure il profilo dell'assenza di colpa della banca nella perdita di valore delle sue azioni.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 Richiamato quanto si è detto in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della Parte_1
avevano provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili
[...] ex art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata il 26/27.11.2014) non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e liberazione della società (acquirente finanziata) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dal contratto di finanziamento oggetto di lite utilizzato
45 per l'acquisto azionario assistito, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione. Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Con l'ulteriore considerazione, in relazione a quanto dedotto dalla banca a pag. 102,
§ 225, 226, 227 dell'atto d'appello:
a) che trattandosi di un'invalidità genetica del contratto il contraddittore non può che essere la NTroparte_3
b) che non risulta affatto dimostrato che il contratto di finanziamento e gli eventuali crediti dallo stesso nascenti (compresi quelli connessi alla parte impiegata dall'attrice per l'acquisto azionario di riferimento) sarebbero mai stati ceduti a
[...]
; CP_16
c) che in ogni caso deve escludersi la legittimazione sostanziale di CP_16
(id est la titolarità dal lato passivo della pretesa azionata dalla attrice) con riferimento alle domande proposte con il ricorso in riassunzione sub 1, 2 e 4, che sono fondate sull'accertamento di violazioni della normativa sui servizi di investimento poste in essere da parte di nelle operazioni di commercializzazione delle proprie azioni, CP_4 sicché i relativi debiti azionati con dette domande rientrano nelle c.d. “Passività escluse”: ciò ai sensi del D.L. n. 99/2017, art. 3, primo comma, lett. b), che espressamente esclude dal perimetro del trasferimento “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e/o obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate” ed altresì dell'3.1.4, lett. b), del contratto di cessione, secondo cui “A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e
46 Co non saranno trasferiti a : - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in
LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.
Quanto poi alla censura secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto dalla società (CGS) successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, e segnatamente il non aver contestato la nullità dell'operazione di cui è causa se non quando le azioni avevano ormai perso CP_4 quasi totalmente il loro valore, ne va esclusa la fondatezza facendo riferimento a eventi e comportamenti che non incidono sull'invalidità ex art. 2358 c.c. dei negozi oggetto di causa e che peraltro si giustificano proprio in ragione della condotta tenuta dalla banca in danno del cliente.
Parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono, infine, tutte le ulteriori deduzioni contenute ai punti 233, 234, 235 dell'atto d'appello circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dalle Autorità di vigilanza
10. Il decimo motivo, infine (cfr. atto d'appello, pag. 106 – 108), denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo stata – in tesi – adeguatamente valorizzata: - la circostanza che l'attrice
è risultata totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
- l'assoluta novità delle questioni dedotte e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una (pure inammissibile) applicazione analogica di norme
(applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che l'attrice non è risultata vincitrice in relazione a tutte le domande proposte, valorizzando la circostanza compensando le spese di lite nella misura di un quarto.
47 Si tratta di una valutazione, che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto conto che le domande principali dell'attrice hanno trovato accoglimento.
Quanto alle ulteriori questioni, che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese processuali, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione della loro imputazione, e comunque del relativo carico, rispetto a quanto già deciso in merito dal Tribunale, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità, inserendosi la vertenza oggetto di causa in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti
(non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui sono parti in causa sempre le due banche venete in liquidazione coatta amministrativa ( Parte_1
e Veneto CA), aventi analogo oggetto e involgenti questioni
[...] sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Alla luce delle evidenze di causa e della decisione assunta risulta pertanto corretta la statuizione adottata in parte qua dal Tribunale di compensare le spese di lite per un quarto e di porre a carico della i restanti tre NTroparte_3 quarti (cfr. sentenza definitiva, pag. 13).
11. Atteso l'esito del giudizio, con rigetto integrale dell'appello principale, l'appello incidentale di non va esaminato, essendo stato proposto in via CP_1 espressamente subordinata per il (solo) caso di accoglimento del gravame principale, sicché al riguardo va disposto non luogo a provvedere.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore della appellata con riferimento al D.M. n.
[...] CP_1
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 52.001 a € 260.000”.
Poiché l'impugnazione (principale) è stata proposta successivamente al 30 gennaio
2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza
48 dell'obbligo di versamento, da parte della appellante NTroparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2270/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la NTroparte_3 impugnate sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale proposto in via subordinata da CP_1
c) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare all'appellata le spese di lite del
[...] CP_1 secondo grado, che liquida, per compensi, in € 9.991, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. NTroparte_3
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.2.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
49
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2270/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.11.2021, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi, Roberta Moretti e Giacomo
Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in Venezia
(VE), via Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
C.F./P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , con sede in Tavagnacco (UD), NTroparte_2 fraz. FE, Via Enrico Fermi n. 108, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe
Campeis, Giovanni De Cal e Maurizio Trevisan, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Venezia, Cannaregio 5677, appellata/appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso: A) la sentenza non definitiva n. 147/2021, pronunciata in data 27.1.2021 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, nel procedimento n. 5767/2016 R.G., pubblicata in data 1.2.2021
1 (rep. n. 523/2021 dell'1.2.2016), non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di;
B) la Parte_1 sentenza definitiva n. 1886/2021, pronunciata in data 29.9.2021 dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel medesimo procedimento n.
5767/2016 R.G., pubblicata in data 5.10.2021 (rep. n. 4954/2021 del 5.10.2021); causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : NTroparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione: A. in riforma della sentenza n. 1886/2021, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G. n.
5767/2016, in data 29 settembre 2021, pubblicata il 5 ottobre 2021 (rep. 4954/2021) notificata in data 21 ottobre 2021, nonché in riforma della sentenza non definitiva n.
147/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5767/2016 in data 27 gennaio 2021 e pubblicata in data 1 febbraio 2021 (rep. 523/2021), oggetto di riserva d'appello da parte di
non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti CP_4 dall'esponente: - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori: a) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
b) ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente, ivi ricomprese quelle formulate a prova contraria per la denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie;
c) dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti ex adverso nei limiti e per le ragioni esposte in atti e
l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale nei termini e per le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della
Sentenza Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'attrice odierna appellata: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla delle spese liquidande per il doppio grado di giudizio, Pt_1
2 nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla (b) in Pt_1 subordine, con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei motivi di impugnazione, Pt_1 con compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio, accertamento che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio;
B. rigettare integralmente l'appello incidentale avversario e le domande, eccezioni e istanze riproposte ex art. 346 c.p.c., giacché inammissibili e comunque infondate”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ : CP_1
“1) dichiari inammissibile e/o rigetti l'adita Corte l'appello principale proposto da
e, per l'effetto, Parte_1
[... confermi, nelle parti impugnate dalla stessa Parte_1
, la sentenza definitiva n. 1886/2021 del Tribunale Parte_1 di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, di data 29/9/2021, pubblicata in data 5/10/2021, e la sentenza non definitiva n. 147/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, di data 27/1/2021, pubblicata in data 1/2/2021; 2) in via di appello incidentale condizionato, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 147/2021 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, di data 27/1/2021, pubblicata in data 1/2/2021,
e – per quanto di ragione – della sentenza definitiva n. 1886/2021 del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, di data 29/9/2021, pubblicata in data 5/10/2021, accerti e dichiari la Corte la procedibilità delle domande proposte in primo grado da sub 7) e 9); - 3) in ogni caso, accolga la Corte le CP_1 seguenti conclusioni: I) accerti e dichiari la Corte la nullità del contratto con il quale
è addivenuta all'acquisto, dalla di 1.720 CP_1 Parte_1 azioni della banca stessa a seguito della «Domanda di ammissione a socio» di data
26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, per mancata indicazione della facoltà di recesso facente capo all'odierna attrice, ai sensi dell'art. 30, commi 6° e 7°, del d.lgs.
24/2/1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), ovvero perché conclusi dalla banca fuori sede senza avvalersi di promotori finanziari, ai sensi dell'art. 31 del T.U.F., nonché la conseguente nullità parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, in quanto costituente un'operazione unitaria rispetto al contratto di
3 acquisto dei titoli sopra indicato ovvero, comunque, ad esso collegato, per le ragioni esposte in atti;
II) accerti e dichiari la Corte la nullità del contratto avente ad oggetto
l'acquisto, da parte dell'odierna appellata, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la nullità parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista
Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati, per violazione dell'art. 2358 cod. civ. ovvero, comunque, per illiceità della causa o del motivo comune ai contraenti, ovvero ancora in quanto posti in essere in frode alla legge, per
i motivi esposti in atti;
III) accerti e dichiari la Corte la nullità del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito CP_4 della «Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la nullità parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati, per contrarietà a norme imperative o, comunque, perché aventi causa illecita (anche in quanto contraria all'ordine pubblico), ovvero ancora per essere stati posti in essere in frode alla legge o conclusi per un motivo illecito comune ad entrambi
i contraenti, essendo stata la provvista oggetto del contratto di finanziamento messa
a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e destinata in parte all'acquisto delle azioni per i motivi esposti in atti;
IV) annulli la Corte il contratto avente ad CP_4 oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna appellata, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché, parzialmente, il «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa
Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati, per dolo della banca convenuta o, comunque, dei suoi dipendenti, ovvero ancora per errore di CP_1
e/o del suo rappresentante, per i motivi esposti in atti;
V) accertato e dichiarato il grave inadempimento della banca agli obblighi gravanti sulla stessa e meglio descritti in atti, accerti e dichiari la Corte la risoluzione del contratto avente ad oggetto
l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la risoluzione parziale del «contratto di finanziamento non ipotecario –
4 provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro 107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati;
VI) accertato e dichiarato che l'operazione oggetto di causa era inadeguata ovvero, comunque, inappropriata rispetto al profilo di accerti e dichiari CP_1 la Corte la nullità del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della «Domanda di ammissione a socio» di CP_4 data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché la nullità parziale anche del
«contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente al finanziamento della somma capitale di euro
107.500,00, utilizzata per l'acquisto delle predette azioni, costituenti un unico negozio atipico ovvero in quanto tra loro collegati;
VII) accerti e dichiari la Corte il diritto di di ottenere da la restituzione CP_1 Parte_1 di tutto quanto indebitamente pagato dall'attrice (o che la medesima fosse chiamata
a pagare) a qualsiasi titolo in esecuzione dei contratti dei contratti oggetto di causa
– vale a dire del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della «Domanda di ammissione a socio» di data CP_4
26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, nonché del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014 –, maggiorato degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo, nonché l'obbligo della banca convenuta di risarcire i danni patiti dall'attrice (o che essa avesse a subire), per effetto della conclusione dei contratti stessi, importi e/o danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, almeno pari alla differenza tra tutto quanto l'odierna attrice ha o avrà pagato
(o quanto alla medesima sarà stato addebitato) in esecuzione dei contratti oggetto di causa e quanto dovesse eventualmente ricavare dalla cessione delle CP_1 azioni ovvero comunque il valore attuale delle stesse, importi maggiorati della CP_4 rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;
VIII) in ogni caso, accerti e dichiari la Corte che nulla deve l'odierna appellata alla banca appellante in relazione al contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data, né in relazione al «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa
Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014, limitatamente, quanto a quest'ultimo, all'importo di euro 107.500,00 in linea capitale, utilizzato per l'acquisto delle predette azioni, nonché ai relativi interessi, spese ed oneri accessori, anche, eventualmente,
5 previa compensazione tra il predetto credito restitutorio e/o risarcitorio di CP_1
e l'eventuale debito residuo facente capo alla medesima a fronte del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data
25/11/2014, per le ragioni tutte esposte in atti;
IX) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale della banca appellante in relazione alle condotte descritte in atti, accerti e dichiari la Corte
l'obbligo di di provvedere al risarcimento dei danni Parte_1 subiti dall'odierna attrice in conseguenza della conclusione del contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierna attrice, di 1.720 azioni a seguito della CP_4
«Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014 ed ai “preordini” di pari data,
a fronte dell'errata indicazione, da parte della banca convenuta, del valore delle azioni in parola, al momento dell'acquisto, pari ad euro 62,50, danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, pari alla differenza tra il valore effettivo delle azioni acquistate da e l'importo a tal fine dalla medesima pagata per CP_1 ciascuna di esse, importi maggiorati della rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;
4) condanni la Corte alla Parte_1 rifusione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio. In via istruttoria:
- B) Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate con la «Memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.» di data 23/12/2016 e con la «Memoria ex art. 183, comma
6°, n. 3, c.p.c.» di data 14/1/2017, nella misura in cui non siano già state, dapprima, ammesse con l'ordinanza di data 8/6/2017 ed assunte all'udienza del 30/3/2021, nonché, successivamente, ammesse con l'ordinanza di data 30/3/2021 (pronunciata
a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza) ed assunte all'udienza del 15/6/2021, e quindi: I) Senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sulla convenuta, odierna appellante principale, e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non documentalmente provate), si insiste – anche eventualmente in via di appello incidentale condizionato – per
l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante di
[...]
e per testi sui seguenti capitoli: Parte_1
- 1) «Vero che, nel mese di settembre del 2014, il Direttore Amministrativo di
[...]
sig. venne contattato telefonicamente dal sig. CP_1 Testimone_1 _2
, funzionario della filiale di FE ER di
[...] Parte_1
(di seguito anche “ ), che gli propose l'erogazione di un finanziamento in favore CP_4 di alle seguenti condizioni: importo erogabile: € 540.000,00; durata: 3 o CP_1
6 5 anni, a richiesta del cliente;
tipologia: mutuo chirografario;
tasso: euribor 3 mesi
+ spread 2,15% (indicizzato); restituzione: in rate mensili di uguale importo, senza preammortamento;
commissione istruttoria: 0,20%; penale in caso di rimborso anticipato: 1% (negoziabile)». - 2) «Vero che, in occasione del colloquio di cui al capitolo precedente, il sig. affermò che la concessione del Testimone_2 finanziamento alle condizioni proposte era sottoposta alla condizione del contestuale utilizzo, da parte di del 20% dell'importo erogato per l'acquisto di azioni CP_1 per un valore nominale corrispondente e per il pagamento del relativo prezzo». CP_4
- 3) «Vero che, in vista degli aumenti di capitale cui ha dato corso negli anni CP_4
2013 e 2014, gli amministratori e i dirigenti di hanno invitato i dipendenti della
CP_4 banca stessa a proporre e a consigliare a tutti i clienti l'acquisto di azioni e obbligazioni offrendo altresì l'erogazione di prestiti volti a mettere a
CP_4 disposizione la provvista necessaria per pagarne il prezzo». - 4) «Vero che, in vista degli aumenti di capitale cui ha dato corso negli anni 2013 e 2014, gli
CP_4 amministratori e i dirigenti di hanno istruito i dipendenti della banca stessa in
CP_4 ordine alla condotta da tenere con i clienti nel proporre loro l'acquisto di azioni e obbligazioni nonché sulle circostanze da riferire ai medesimi al fine di
CP_4 convincerli ad addivenire all'acquisto dei titoli in questione». - 5) «Vero che, prima del mese di settembre del 2014, non aveva mai acquistato strumenti CP_1 finanziari e, quando la sua attività aveva reso necessario il ricorso al credito bancario, aveva richiesto anticipi su fatture e contratti (da 30 giorni a 6 mesi circa)». - 6) «Vero che, in occasione del colloquio di cui ai precedenti capitoli 1) e 2), il sig. _2
riferì al sig. che l'acquisto di azioni rappresentava
[...] Testimone_1 CP_4 un'operazione sicura, «neutra», «a costo zero» e che non avrebbe arrecato alcun danno a . - 7) «Vero che, in occasione del colloquio di cui ai capitoli che CP_1 precedono, il sig. riferì al sig. che le azioni Testimone_2 Testimone_1 CP_4 che avrebbe acquistato avrebbero potuto essere liquidate in tempi brevi, CP_1 rivendendole alla stessa o a terzi». - 8) «Vero che, in occasione del colloquio di CP_4 cui ai capitoli che precedono, il sig. riferì al sig. che Testimone_2 Testimone_1 il valore dell'azione veniva determinato annualmente dalla stessa Assemblea CP_4 dei soci della banca, non era soggetto a speculazioni borsistiche ed alle conseguenti oscillazioni e, nel corso degli ultimi decenni, era costantemente aumentato». - 9)
«Vero che, in occasione del colloquio di cui ai capitoli che precedono, il sig. Tes_1 riferì al sig. che, con riferimento all'acquisto di azioni
[...] Testimone_2 CP_4 non intendeva sostenere alcun costo, né assumere alcun rischio di subire CP_1 perdite del capitale investito, ed il sig. gli assicurò che ciò non Testimone_2
7 sarebbe avvenuto». - 10) «Vero che, in occasione del colloquio di cui ai capitoli che precedono, il sig. riferì al sig. che, rappresentando Testimone_1 Testimone_2
l'acquisto di azioni per un'immobilizzazione finanziaria, l'operazione CP_4 CP_1 proposta dalla banca si sarebbe rivelata conveniente per l'odierna attrice unicamente sul presupposto che i titoli non avessero perso neppure un punto percentuale del loro valore e il sig. assicurò che questo non sarebbe avvenuto». - 11) Testimone_2
«Vero che il sig. riportò ai membri del Consiglio di Amministrazione di Testimone_1 quanto riferitogli dal sig. in occasione del colloquio di CP_1 Testimone_2 cui ai capitoli che precedono ed il Consiglio di Amministrazione deliberò di dare corso all'operazione proposta da col consenso anche del Collegio Sindacale». - 12) CP_4
«Vero che, in data 26/11/2014, il sig. si recò presso la sede di Testimone_2 in Tavagnacco, Via Enrico Fermi n. 108, dove l'allora legale CP_1 rappresentante della società, dott. sottoscrisse Persona_3 contestualmente il «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa
Depositi e Prestiti» di data 25/11/2014 (docc. 1 e 2), il contratto di deposito titoli n.
711/2303640 di data 26/11/2014 (doc. 3) e la «Domanda di ammissione a socio» di data 26/11/2014, relativa all'acquisto di 1.720 azioni (doc. 4), unitamente ai CP_4 relativi “preordini” (docc. 5-8)». - 13) «Vero che la somma oggetto del «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e Prestiti» di data
25/11/2014 venne messa a disposizione di in data 27/11/2014 sul conto CP_1 corrente n. 711/570009320 e, con parte di essa, pari ad euro 107.500,00, la stessa odierna attrice pagò il prezzo delle 1.720 azioni acquistate». - 14) «Vero che, CP_4 alle richieste di chiarimenti rivoltegli dal sig. successivamente Testimone_1 all'Assemblea dei Soci di data 11/4/2015, nel corso della quale il valore CP_4 nominale di ciascuna azione della banca era stato rideterminato nella misura di euro
48,00, il sig. rispose ribadendo che, con riferimento all'operazione Testimone_2 oggetto di causa, avrebbe dovuto essere fiduciosa, affermando che il titolo CP_1 avrebbe potuto riacquistare il suo precedente valore». - Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli il sig. di il dott. Testimone_1 CP_1 Persona_3 da Udine, il sig. da Udine, il rag. da Udine ed il sig. Tes_3 Tes_4 _2
presso II) Si chiede che, ai sensi dell'art.
[...] Parte_1
210 c.p.c., sia ordinata l'esibizione: II.1) alla ON – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a delle delibere adottate e Parte_1 dei provvedimenti sanzionatori irrogati dalla stessa ON – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di a decorrere dal 2015 e, in CP_4
8 particolare, di quella citata dal doc. 24; II.2) a CA d'TA e a Parte_1
delle relazioni predisposte dalla stessa CA d'TA ad esito delle
[...] ispezioni condotte su a decorrere dall'anno 2010, nonché delle decisioni (anche CP_4 sanzionatorie) adottate dalla medesima nei confronti dell'odierna convenuta e dei membri del suo Consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 30); II.3) alla CA AL
PE ed a dei dossier stilati dalla stessa CA Parte_1
AL PE ad esito delle ispezioni condotte su Pt_1 Parte_1 negli anni 2015 e 2016 (e, in particolare, tra il 26/2/2015 e il 13/7/2015); II.4) alla
CA AL PE ed a del rapporto ispettivo Parte_1 del 15/12/2015, stilato ad esito delle verifiche condotte nei confronti della stessa
II.5) alla CA AL PE ed a della CP_4 Parte_1 lettera di data 24/2/2016 inviata dalla BCE a di cui è stata data parziale lettura CP_4 all'Assemblea dei Soci in data 5/3/2016; II.6) alla CA AL PE ed CP_4
a della lettera di SREP (Supervisory Review and Parte_1
Evaluation Process) di data 20/11/2015 inviata dalla BCE a II.7) al prof. avv. CP_4
Paolo Gualtieri ed a dei documenti elencati alle Parte_1 pagine da 7 a 10 (paragrafo 2.7, «Documentazione utilizzata») del rapporto di valutazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di data CP_4
11/2/2016, redatto dallo stesso prof. avv. Paolo Gualtieri e prodotto dall'appellata sub doc. 46; II.8) a PricewaterhousCoopers Advisory S.p.a. ed a Pt_1 [...]
dei documenti elencati alle pagine da 5 a 7 (paragrafo 1.2, Parte_1
«Documentazione utilizzata») del parere sul valore di liquidazione delle azioni CP_4 di data 11/2/2016, redatto dalla stessa PricewaterhousCoopers Advisory S.p.a. e prodotto dall'appellata sub doc. 47; II.9) a ed a CP_5 Parte_1
dei documenti elencati alle pagine da 3 a 8 (paragrafo 3,
[...]
«Documentazione utilizzata») della relazione della società di revisione ex art. 2437- ter, secondo comma, cod. civ. di data 16/2/2016, redatta dalla stessa CP_5
e prodotta dall'appellata sub doc. 48; II.10) allo Studio Legale Associato CP_6 ed a del parere redatto a seguito
[...] Parte_1 dell'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione della stessa con delibera CP_4 di data 13/7/2016 (cfr. docc. 69 e 70); II.11) a di Parte_1 tutti gli estratti conto periodici inviati a con riferimento al conto corrente CP_1
n. 711/570009320, nonché di tutti i rendiconti relativi deposito di titoli a custodia n.
711/2303640 (doc. 3), dalla data dell'1/7/2014 ad oggi;
II.12) a Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a., all'Associazione CAria TAna (“ABI”) ed a Parte_1
della dichiarazione della stessa di adesione alla «Convenzione
[...] CP_4
9 “Piattaforma Imprese”» conclusa tra DP e l'ABI (doc. 15); II.13) a Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a. ed a della documentazione attestante Parte_1 la messa a disposizione – dalla prima alla seconda della provvista erogata a
[...] con il «contratto di finanziamento non ipotecario – provvista Cassa Depositi e CP_1
Prestiti» di data 25/11/2014 (docc. 1 e 2). III) Si chiede che, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., vengano assunte informazioni dalla CA d'TA, dalla ON –
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dalla CA AL PE in ordine agli esiti delle attività e verifiche ispettive svolte nei confronti di
[...]
a decorrere dall'anno 2010, con particolare riferimento: Parte_1 agli aumenti di capitale disposti da negli anni 2013 e 2014 ed ai trasferimenti
CP_4 di azioni ed obbligazioni emesse da a decorrere dal 2013; alla situazione
CP_4 patrimoniale e finanziaria di tempo per tempo, a decorrere dal 2010, nonché
CP_4 all'effettivo valore delle sue azioni (con particolare riferimento al momento della conclusione dei contratti oggetto di causa); all'importo complessivo dei finanziamenti concessi da per l'acquisto di azioni proprie al momento della deliberazione
CP_4 dell'aumento di capitale avvenuta nell'anno 2013; alla correttezza dei dati risultanti dai bilanci al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 31/12/2015, con
CP_4 particolare riferimento al rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 cod. civ.
(importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e indisponibili, tenuto conto anche dell'acquisto di azioni proprie da parte della banca, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.). Si chiede inoltre che, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., vengano assunte informazioni da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e dall'Associazione CAria TAna (“ABI”) in ordine alle finalità ed ai presupposti dei contratti di finanziamento che sarebbe CP_4 stata legittimata a concludere utilizzando la provvista messale a disposizione da DP.
IV) Si chiede che sia disposta C.T.U. al fine di: valutare la correttezza dei bilanci depositati da al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 31/12/2015; CP_4 stimare, sia al momento delle operazioni oggetto di causa, sia alla data del
31/12/2012, l'effettivo valore del patrimonio netto di e delle sue azioni;
CP_4 verificare se al momento delle operazioni oggetto di causa, rispettasse le
CP_4 condizioni previste dall'art. 2358 cod. civ. per potere accordare prestiti per l'acquisto delle proprie azioni, indicando, in particolare, a quanto ammontassero (I) l'importo complessivo dei prestiti accordati e delle garanzie fornite da per l'acquisto o la
CP_4 sottoscrizione di azioni proprie, (II) il corretto valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ed indisponibili di tenuto conto anche dell'acquisto di azioni
CP_4 proprie da parte della banca stessa, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.; elaborare il piano di ammortamento che avrebbe avuto il contratto di mutuo oggetto di causa qualora
10 fosse stato erogato, sulla base delle stesse pattuizioni contrattuali, un capitale di euro
432.500,00, anziché di euro 540.000,00, precisando altresì l'importo complessivo
(comprensivo degli interessi maturati sul capitale così ricalcolato) che CP_1 dovrebbe versare e con il versamento di quale rata (ed in che misura) del piano di ammortamento originario essa avrebbe integralmente adempiuto agli obblighi restitutori sulla stessa gravanti nei confronti di in forza del piano di CP_4 ammortamento ricalcolato. V) Nel caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria sui capitoli stessi con i testimoni già indicati a prova diretta, vale a dire il sig. di Testimone_1 CP_1 il dott. da Udine, il sig. da Udine e il rag. Persona_3 Tes_3
da Udine. VI) Si insiste inoltre nelle istanze di rimessione in termini, ai Tes_4 sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., formulate con il «Foglio di precisazione delle conclusioni» di data 18/6/2019, riguardanti il deposito dei documenti da 72) a 105), prodotti in quella sede, nonché con il «Foglio di precisazione delle conclusioni» di data
29/9/2020, riguardanti il deposito dei documenti da 106) a 111), prodotti in quella sede”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 25.5.2016, conveniva in giudizio CP_1 avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la
[...]
deducendo, in sintesi, che: Parte_1
i) nel mese di settembre 2014, in persona del suo direttore CP_1 amministrativo, sig. era stata contattata telefonicamente dal suo Testimone_1 funzionario di riferimento della filiale di FE ER della Parte_1
sig. , che le aveva proposto l'erogazione di un
[...] Testimone_2 finanziamento a condizioni di favore;
ii) in particolare, il funzionario, aveva affermato che la concessione del NT finanziamento era subordinata alla contestuale destinazione da parte di del 20% circa della provvista che le sarebbe stata erogata all'acquisto di un pacchetto di azioni ma che l'operazione doveva comunque considerarsi del tutto sicura sotto il CP_4 profilo finanziario, siccome “neutra, a costo zero e priva di qualsiasi rischio;
iii) in data 26 novembre 2014 il sig. si era pertanto recato presso Testimone_2 NT la sede di in Tavagnacco e in quella occasione l'allora legale rappresentante della società, sig. sottoscrisse: - il contratto di finanziamento Persona_3 non ipotecario dell'importo di euro 540.00,00; - il contratto di deposito titoli n.
711/2303640; - la domanda di ammissione a socio di data 26/11/2014 relativa
11 all'acquisto di 1.720 azioni al prezzo di euro 62,50 ciascuna per un valore nominale complessivo di euro 107.500,00, unitamente ai relativi preordini riportanti i test di adeguatezza e appropriatezza relativi all'operazione; iv) in data 11.4.2015, l'Assemblea dei soci della aveva rideterminato il valore CP_4 di ciascuna azione della banca in euro 48,00 sulla base di una stima aggiornata del valore del patrimonio sociale e che all'attualità (e cioè al momento della proposizione della domanda) il valore delle azioni di era ulteriormente diminuito, risultando CP_4 nettamente inferiore rispetto a quello stabilito dall'Assemblea dell'11.4.2015;
v) l'operazione, da valutarsi necessariamente in maniera unitaria, era viziata da nullità parziale – limitata, cioè, all'importo utilizzato per l'acquisto delle azioni – CP_4 sotto più profili, e comunque annullabile per dolo o errore incidente, ovvero in ogni caso risolubile per inadempimento della banca alle proprie obbligazioni. In particolare, il contratto di acquisto/sottoscrizione delle azioni doveva ritenersi nullo in quanto concluso fuori dai locali della banca in assenza dell'indicazione della facoltà di recesso spettante al contraente e mediante personale della banca non iscritto all'albo dei promotori finanziari in violazione degli artt. 30 e 31 del D.L.gs n. 58 del
24.2.1998 (“Tuf”), con conseguente nullità parziale dell'affidamento in quanto costituente un'operazione unitaria rispetto al contratto di acquisto/sottoscrizione delle azioni e comunque ad esso collegato. L'operazione doveva ritenersi comunque nulla per violazione dell'art. 2358 c.c., relativo alla c.d. assistenza finanziaria nelle società per azioni, non avendo la banca rispettato la procedura di cui al terzo comma del predetto articolo;
inoltre, i contratti de quibus dovevano ritenersi nulli per contrarietà a norme imperative o comunque perché aventi causa illecita, ovvero ancora essendo stati posti in essere in frode alla legge o conclusi per un motivo illecito comune ad entrambi i contraenti. Fermi tali profili di nullità, i contratti (di acquisto dei titoli di finanziamento) erano comunque annullabili per dolo e/o errore, in CP_4 quanto i funzionari della banca avevano rappresentato alla società una situazione differente da quella reale. La banca era altresì responsabile per violazione dell'art. 21 del Tuf, nonché delle disposizioni di cui al regolamento ON adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007, con conseguente risoluzione dei contratti oggetto di causa,
e quindi, sulla base di tali premesse, chiedeva: a) la condanna di alla CP_4 restituzione di tutto quanto versato in esecuzione dei contratti stessi;
b) NT l'accertamento che nulla è dovuto da alla banca, neppure a titolo di interessi o spese;
c) in via gradata, la condanna di al risarcimento dei danni subiti in CP_4 relazione alla conclusione dei contratti oggetto di causa a fronte dell'errata indicazione da parte della banca del valore delle azioni, pari a euro 62,50, danni da
12 quantificarsi in corso di causa e pari alla differenza tra il valore effettivo delle azioni NT acquistate da e l'importo pagato da quest'ultima per ciascuna di esse.
2. La si costituiva in causa con comparsa di risposta in Parte_1 data 30.9.2016 contestando integralmente le domande attoree, e segnatamente deducendo:
i) l'infondatezza della tesi della nullità dei contratti per violazione degli artt. 30 e
31 del Tuf per inapplicabilità di dette disposizioni al caso di specie e comunque in ragione della avvenuta convalida degli ipotetici profili di nullità;
ii) l'insussistenza della invocata nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., sub specie di: a) insussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto/sottoscrizione delle azioni b) inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. e, CP_4 comunque, l'insussistenza di una sua violazione;
c) infondatezza della tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c.; d) validità dell'acquisto delle azioni;
iii) l'infondatezza della tesi attorea della nullità dei contratti per causa illecita o motivo illecito comune alle pari;
iv) l'infondatezza dell'eccezione di distrazione della provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti;
v) l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento dei contratti per errore e/o dolo;
vi) l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti in ragione del contestato inadempimento di all'art. 21 Tuf e al Regolamento intermediari e in CP_4 ogni caso l'insussistenza del preteso inadempimento della banca ai doveri informativi;
vii) l'infondatezza delle richieste restitutorie e risarcitorie;
viii) la inammissibilità delle istanze istruttorie, concludendo a propria volta per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e comunque per il suo rigetto siccome infondata, con vittoria di spese.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'istruttore, con ordinanza dell'8 giugno 2017, ammetteva parte delle istanze di prova testimoniale richieste dall'attrice e pressoché tutte le prove orali richieste dalla convenuta, rinviando per la loro assunzione all'udienza del 13 febbraio 2018.
4. Prima di tale udienza, sul presupposto della sottoposizione di al CP_4 procedimento di liquidazione coatta amministrativa, disposta con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, provvedeva a CP_1 riassumere la causa nei confronti della liquidatela di NTroparte_7
. In particolare, nell'atto di riassunzione del 23 ottobre 2017, l'attrice
[...] manteneva ferme le domande volte ad accertare la nullità, l'annullamento e la
13 risoluzione dei contratti per cui è causa, nonché ad accertare che nulla era dalla stessa dovuto alla banca e rinunciava alle domande di condanna, sostituendole con domande volte all'accertamento dei pretesi crediti restitutori o risarcitori nei confronti di CP_4
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pct il 17.5.2018,
[...] si costituiva in giudizio in persona dei Commissari Liquidatori pro NTroparte_8 tempore, riportandosi alle difese già assunte dalla banca in bonis ed inoltre eccependo, in sintesi:
i) l'inammissibilità/improcedibilità, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 T.U.B., delle domande attoree e, comunque, la loro inammissibilità per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 87 e ss. T.U.B.;
ii) l'infondatezza e l'inammissibilità nel merito delle domande attoree, concludendo, quindi, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti dalla convenuta, da intendersi ritrascritte: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 T.U.B.; - in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 T.U.B.; - nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio”.
6. All'udienza del 30.9.2020 le parti precisavano le conclusioni e il Collegio pronunciava sentenza non definitiva (i.e. la sentenza n. 147/2021 del 27 gennaio
2021, pubblicata in data 1 febbraio 2021), dichiarando improcedibili le domande di restituzione somme, di compensazione e risarcimento del danno a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e rimettendo, quindi, la causa in istruttoria come da separata ordinanza, con spese al definitivo.
7. Assunte le prove orali, la causa è stata decisa nel merito con la sentenza definitiva n. 1886/2021, con la quale il Tribunale: 1) ha dichiarato la nullità dell'acquisto azionario sottoscritto in data 26.11.2014 e parzialmente nullo, per l'importo capitale di euro 107.500,00, il finanziamento sottoscritto in data
14 25.11.2014; 2) dichiarato, per l'effetto, che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite per la parte utilizzata per l'acquisto azionario di euro 107.500,00; 3) compensato per la frazione di un quarto le spese di lite;
4) condannato la convenuta l.c.a. a Pt_1 pagare in favore della società attrice la residua frazione di ¾ delle spese di lite, liquidate in euro 10.072,50 per compensi e in euro 1.545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nello specifico ritenendo: a) che la banca aveva proposto e NT concesso, nell'anno 2014, a un finanziamento “subordinato” all'acquisto delle azioni (pure sollecitato da , che sarebbe stato possibile “proprio in ragione CP_4 CP_4 del finanziamento medesimo”; b) che l'operazione di finanziamento era “strettamente connessa” all'acquisto azionario, come confermato anche dai testimoni escussi nel corso del giudizio;
c) che sussisteva, quindi, un collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni di e il finanziamento concesso dalla banca;
d) che tutti i contratti di CP_4 riferimento erano stati sottoscritti al di fuori dei locali della Pt_1
8. Avverso la sentenza non definitiva (relativamente alla quale era stata ritualmente formulata riserva d'appello) e la sentenza definitiva ha proposto appello sulla base di dieci motivi, contestando le decisioni assunte dal NTroparte_8
Tribunale sia in rito (con riferimento all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di alla incompetenza del CP_8
Tribunale di Venezia;
alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
ii) con il secondo motivo di appello, che la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande proposte da sulla base dell'errato presupposto che le stesse fossero di CP_1 mero accertamento negativo;
15 iii) con il terzo motivo, che le sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
v) con il quinto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella parziale del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto per la quota parte del finanziamento ritenuta correlata all'investimento in azioni di CP_4
x) con il decimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
9. L'originaria attrice, si è costituita nel presente secondo grado CP_1 prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, svolgendo
16 altresì appello incidentale condizionato, in particolare avverso la sentenza non definitiva nella parte in cui state dichiarate improcedibili le domande volte NT all'accertamento dell'inesistenza di alcun credito della banca nei confronti di concludendo a propria volta come trascritto in epigrafe. ix) Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.11.2023, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 15 – 32) denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”.
L'interesse all'impugnazione in parte qua risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
1.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis)
L'eccezione di improcedibilità svolta da parte convenuta è solo in parte fondata.
Secondo quanto disposto dall'art. 83 del T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta,
"contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso, né proseguito, alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Tanto ciò premesso, la ratio dell'art. 83 T.U.B. è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum. In tal senso, si rammenta l'insegnamento secondo il quale: "qualsiasi credito nei
17 confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum" (Cass. civ. n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662). Debbono, quindi, ritenersi improcedibili, non solo le domande di ripetizione e di condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive quando le stesse rappresentino l'antecedente logico giuridico e siano strumentali rispetto alla ulteriore domanda volta all'ottenimento del credito. Applicando i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, devono, quindi, essere dichiarate improcedibili le domande di restituzione somme, nonché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale
e extracontrattuale (domande di cui ai punti 7 e 9 delle conclusioni attoree). A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alle ulteriori domande di nullità e di annullamento, le quali sono propedeutiche ad accertare che l'attore nulla deve alla procedura, così come prospettato, peraltro, nel momento della introduzione del giudizio. Con riferimento, invece, alla compensazione – la quale viene chiesta solo in via eventuale – va precisato che l'art 56 l.f. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso. Il T.U.B., all'art.
83, comma 3 bis, statuisce che “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge
Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. La ratio delle norme succitate è quella di consentire al creditore di ottenere l'estinzione della relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito, per poi riscuotere un controcredito sottoposto alle regole della falcidia fallimentare. Tali disposizioni, derogando in maniera significativa alla regola generale sancita dall'art. 52 l.f., richiamato dall'art. 86 TUB, devono essere fatte oggetto di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. L'eccezione di compensazione può, quindi, essere efficacemente sollevata solo se, e nella misura in cui, la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis e ciò al fine di evitare che il
18 debitore sia costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti della procedura, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può, invece, essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Non avendo, tuttavia, la Procedura introdotto alcuna domanda di condanna, non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, per cui le predette domande devono ritenersi improcedibili. Applicando, dunque, i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, deve, quindi, rilevarsi che la domanda di compensazione del debito nei confronti della banca con il credito da risarcimento danni nei confronti della
Procedura, sottendono una domanda di accertamento di un credito dell'attore nei confronti della massa, che pertanto deve essere dichiarata improcedibile. Tanto ciò premesso per le cause ancora procedibili deve essere disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo”.
1.2 La soluzione offerta dal Tribunale è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
1.3 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt-sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo
19 dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diventerebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico CArio non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta
20 e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad es. ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
21 In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla NTroparte_8 complessiva operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di affidamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n.
1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
1.4 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del secondo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione.
In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice ( , la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione CP_1 non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
1.5 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la
Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi
22 presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura
Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
2. Il secondo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 33 – 51) denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto che l'attrice abbia conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca in l.c.a. nei suoi confronti e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato, il dato che le domande dell'attrice non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non possono in realtà produrre alcun CP_9
“accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss.
c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne consegue l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla
“concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
2.1 L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande formulate dall'attrice come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti
23 sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
2.2 La tesi è infondata e non può essere accolta.
Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte dall'attrice, quelle in concreto accolte dal Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potranno mai essere utilizzate o interpretate al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato, come anticipato nel precedente punto 1.4, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa.
Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della
24 procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
3. Il terzo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 51 – 56) denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del Tribunale di Vicenza (foro concorsuale), escludendo
(la sentenza non definitiva) la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura,
i.e. del Tribunale di Vicenza.
3.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
3.2 Va innanzitutto sottolineato che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della questione se la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012.
Tale questione, infatti, non è stata sollevata d'ufficio, e neppure eccepita dalla banca originaria convenuta (le cui conclusioni nell'atto di costituzione in primo grado erano state le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: rigettare le domande avversarie per tutti i motivi già esposti, in quanto infondate e comunque, con riguardo alla domanda avversaria ex art. 1497 c.c., per intervenuto decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie e/o risarcitorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione
e produzione nelle successive difese”), sicché la competenza si è definitivamente radicata in capo al giudice adito (Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
25 Materia di Impresa) e non può più essere rimessa in gioco per il fatto che, a seguito dell'interruzione della causa in conseguenza della sottoposizione di alla CP_4 procedura di liquidazione coatta amministrativa e della successiva costituzione della liquidazione coatta in persona dei suoi commissari, la competenza del Tribunale di
Venezia sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione concorsuale (art. 83, co. 3, del TUB) al tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.
In ogni caso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi due motivi,
l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta da in questa sede non si può infatti considerare CP_1 come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate,
e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui la società attrice ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi) competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Pt_3
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
4. Il quarto motivo (cfr. atto d'appello, pag. 56 – 58) denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del
26 credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non NT produce alcun effetto sul debito contrattuale di e determina semmai l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo alla stessa (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che lo stesso Tribunale di Venezia ha dichiarato però di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne consegue la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
5. Il quinto motivo (cfr. atto d'appello, pag. 58 – 59) denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha – in tesi inammissibilmente – pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello CP_4 specifico, per il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come indicato nel quarto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva, nel fare salve le domande attoree, abbia in realtà inteso “salvare” la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità CP_4 delle domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte CP_4 della società (reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il
Tribunale di Venezia non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne consegue, necessariamente, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
5.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e vanno pertanto respinti.
5.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì – in una prospettiva
27 relazionale – che sarebbe ravvisabile una ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
5.2.1 Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
5.2.2 La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di mutuo chirografario [al tasso euribor 3 mesi + spread 2,15% indicizzato, con previsione di restituzione in rate mensili di uguale importo, senza preammortamento], o comunque di affidamento bancario, e quello avente ad oggetto l'acquisto/sottoscrizione delle azioni di , che vanno invece considerati unitariamente come un'unica CP_4 operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria direttamente fornita dallo stesso istituto di credito) è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione fatta dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto invalido il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento (da parte della in bonis) e l'acquisto Parte_1 delle azioni da parte della società attrice: cfr. sentenza definitiva, pag. 8 – 12:
“Dirimente, ai fini del decidere, è l'accertamento dell'unitarietà dell'operazione di concessione del credito bancario e acquisto delle azioni da parte di CP_1
Dall'esame degli elementi documentali emersi nel corso del giudizio emerge: - che NT
quale legale rappresentante di in data 25.11.2014 Persona_3 ha sottoscritto contratto di finanziamento non ipotecario per l'importo di euro €
540.000,00, formalmente erogato in data 30.6.2014; - che in data 26.11.2014 è stato sottoscritto contratto di deposito titoli n. 711/2303640; - che in data
28 26.11.2014 è stata sottoscritta domanda di ammissione a socio relativa all'acquisto di 1.720 azioni per un valore nominale complessivo di € 107.500,00; - che in data
27.11.2014 la somma mutuata è stata messa a adisposizione sul conto corrente n.
711/570009320 e parte di essa (€ 107.500,00) destinata al pagamento del prezzo delle azioni così come risulta dagli estratti conto in atti. Già solo tali elementi CP_4 documentali evidenziano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa, dal punto di vista temporale, all'acquisto azionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento medesimo. Tale unitarietà tra
l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni emerge, altresì, in modo evidente dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio. In particolare, il teste _2
, già dipendente di ha confermato che l'operazione in oggetto è stata
[...] CP_4 prospettata dalla e che il finanziamento concesso era subordinato all'acquisto Pt_1 delle azioni Del medesimo tenore sono le dichiarazioni di CP_4 Testimone_1 dipendente sino al 2019 di il quale, altresì, ha confermato che la CP_1 concessione del finanziamento era condizionata all'acquisto, con parte dell'importo erogato, delle azioni Il teste ha aggiunto, peraltro, che i contratti CP_4 Testimone_1 NT vennero sottoscritti presso la sede di Deve dunque ritenersi provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e il finanziamento erogato. In punto di diritto si rileva che l'art. 2358 c.c. prevede il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma. Tenuto conto delle difese della convenuta, si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, tali da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi. A tal proposito si rileva come, seppure il legislatore ha previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006). Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che - in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni - vietano la conclusione stessa del contratto, sicché ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal
29 senso si sono espresse le S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26724 del
19/12/2007 secondo la quale “…tanto l'impugnata sentenza della corte d'appello di
Torino, quanto la più volte menzionata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005, sembrano individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. Ma … l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto,
e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento sarà quella della nullità. (omissis) Consegue che i contratti collegati nell'operazione vietata, debbono considerarsi affetti da nullità parziale (essendo stata destinata solo la somma di € 107.500,00 all'acquisto delle azioni) per violazione di norma imperativa, dovendosi dichiarare che parte attrice nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite, utilizzato per l'acquisto azionario assistito”.
È dunque evidente che la domanda ritenuta ammissibile – e cioè quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca – postula la necessità di dichiarare l'inefficacia di entrambi i contratti facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
30 6. Il sesto motivo (cfr. atto d'appello, pag. 59 – 73) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni del medesimo istituto di credito sulla base: A) di elementi presuntivi di fonte documentale (costituiti: - dalla coincidenza temporale tra la data di stipulazione del finanziamento e quella dell'acquisto delle azioni;
- dalla data in cui le somme concesse a mutuo mediante la stipula del finanziamento sono state erogate sul conto corrente NT n. 711/570009320 intestato a - dalle movimentazioni occorse sul conto corrente n. 711/570009320; - dalla data di stipula del NTrato Quadro n. 2303640 in forza del quale è stato effettuato l'investimento sub iudice), da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo, e, B) delle risultanze delle prove orali assunte in causa, da ritenersi da un lato inammissibili, e dall'altro comunque inconferenti, in quanto relative ad incontri preliminari che hanno preceduto la sottoscrizione dei contratti oggetti di causa, e come tali prive di una reale portata di convincimento del fatto rilevante, e cioè l'esistenza di uno specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi giuridici in parola.
6.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e per aver ritenuto assolto (con motivazione inadeguata) l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
6.2 Nello specifico, quanto al primo aspetto, va preliminarmente osservato che la valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove testimoniali poi ammesse costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, nella specie al Collegio, il quale ne ha evidentemente ritenuto la necessità al fine di implementare in termini conclusivi il quadro probatorio già emergente dai documenti prodotti al fine di verificare la piena fondatezza della tesi attorea.
Deve in ogni caso escludersi – nessuna contestazione di nullità essendo stata tempestivamente sollevata dalla difesa della banca, né prima della loro assunzione, né immediatamente dopo, né, ancora, all'atto della precisazione delle conclusioni – NT che le prove orali dedotte da potessero ritenersi inammissibili e fossero
31 comunque, una volta assunte, non valutabili dal Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza (invero, la mancata specificazione dei fatti impedisce al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente, e quindi di esercitare il potere di direzione del processo, con la conseguenza che l'apprezzamento della rilevanza della prova ha carattere ordinatorio processuale corrispondente all'esigenza di evitare un'attività che, in quanto relativa al mezzo di prova rilevante, contrasta con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo) e che oggetto delle deposizioni non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un interesse suo proprio al quale la società cliente, per il tramite del proprio direttore amministrativo, prima, e poi del presidente del C.d.A., suo legale rappresentante, si era prestata per ragioni strettamente attinenti alla rappresentata convenienza dell'operazione e della sua sostanziale neutralità. Invero, i testi non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
6.3 Quanto all'eccezione (di merito) di insufficienza delle prove (documentali, testimoniali e presuntive) raccolte nel processo a fornire la dimostrazione del collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. – ritenuto sussistente dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 8 – 11) e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va esclusa la fondatezza e per contro confermata la loro idoneità dimostrativa per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento è invero piena, e discende dalle risultanze della espletata istruttoria.
In particolare, il teste direttore amministrativo di fino al Testimone_1 CP_1
2019 (e quindi non più dipendente della stessa al momento della sua deposizione, raccolta all'udienza del 30.3.2021), ha confermato tutte le circostanze oggetto dei capitoli di prova, con particolare riguardo alla vantaggiosità del tasso di interesse proposto (capitolo 1), alla facile rinegoziabilità delle azioni propostegli dal funzionario della banca, sig. , che aveva gestito l'operazione (capitolo 6), alla Testimone_2 garanzia del funzionario che l'operazione non avrebbe ragionevolmente comportato
32 NT alcun rischio o perdita per (capitolo 9), alla sottoscrizione dei contratti fuori dai locali della CA (capitolo 12: “non ricordo la data, ma ero presente alla sottoscrizione. Ricordo che i contratti vennero sottoscritti presso la sede della CGS)
e persino alle rassicurazioni ricevute circa il buon esito dell'operazione, a fronte delle richieste di spiegazioni avanzate a seguito della rideterminazione del prezzo delle azioni nella misura di euro 48,00 (capitolo 14).
Le medesime circostanze sono state confermate dagli ulteriori testi escussi: rag. , presidente del Collegio Sindacale all'epoca dell'operazione; Tes_4 NT sig. socio, consigliere e dipendente di il quale ha dichiarato di Tes_3 essere stato edotto dal rag. “di una proposta da parte di un funzionario di Tes_1
a fronte di un acquisto di azioni (capitolo 1) e della circostanza che “a CP_4 CP_4 fronte della concessione del finanziamento era necessario acquistare azioni di
[...]
» (capitolo 2). Quanto alla firma dei contratti presso la sede Parte_1 sociale, egli ha ricordato che “i funzionari della banca in generale venivano presso la sede e prendevano appuntamento con che firmava” (capitolo 12). Per_3
Lo stesso funzionario che ha curato l'operazione oggetto di causa per conto della banca, sig. , ha confermato: Testimone_2
a) che nella seconda metà del 2014 aveva avuto un colloquio con il rag. Tes_1
Direttore amministrativo di durante il quale aveva proposto
[...] CP_1
l'erogazione alla società di un finanziamento dell'importo di euro 540.000,00: “sì, mi ricordo dell'operazione relativamente all'importo. Non ricordo il periodo, di sicuro seconda metà del 2014” (capitolo 1);
b) che l'operazione era unitaria, poiché la concessione del finanziamento alle condizioni proposte “era subordinato all'acquisto delle azioni (capitolo 2); CP_4
c) che, con riferimento all'operazione proposta, “l'iniziativa [era] partita dalla banca, sia per il finanziamento, che per l'acquisto azionario” (capitolo 1);
d) che aveva riferito al rag. che le azioni acquistate potevano essere Tes_1 CP_4 facilmente smobilizzate rivendendole alla stessa o a terzi (“sì, lo confermo;
riferii CP_4 che potevano essere smobilizzate, non ricordo di aver parlato dei tempi” (capitolo 7)
Come già ritenuto dal Tribunale, i testi di riferimento hanno quindi confermato i fatti così come dedotti dall'attrice, sicché può ritenersi che l'operazione nel suo complesso rientri nel modus operandi che la aveva adottato all'epoca Parte_1 dei fatti nell'ambito e in attuazione di una precisa strategia d'impresa volta a
“tamponare”, con l'appoggio degli stessi clienti, la situazione emergenziale in cui si trovava, incidente sulla propria consistenza patrimoniale;
strategia congegnata dagli organi direttivi apicali della banca, così come emerso in sede ispettiva ON (v.
33 doc. 72 – 78 di parte attrice), in sede di denuncia della CA d'TA (doc. 85), nel procedimento penale n. 5628/15 r.g.n.r., avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e conclusosi con la condanna dei principali vertici della
CA, nonché di quale responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da CP_4 reato (i cui atti sono stati parzialmente riversati e resi disponibili nel presente giudizio: v. doc. 99 – 104), oltre che dalle stesse interlocuzioni interne tra dirigenti e funzionari dell'istituto (v., ad es., doc. 89, contenente, tra le altre, la mail riservata inviata in data 5.2.2014 da , Responsabile della Testimone_5 Parte_4
di nella quale – e il rilievo è significativo – viene “intimato”
[...] CP_4 ai Capi Area di procedere in maniera rigorosa nel perseguimento della strategia aziendale volta a far sì che tutti coloro che comunque avevano ricevuto o avrebbero ricevuto finanziamenti dalla banca dovessero acquistare azioni della banca stessa:
“Come ampiamente e ripetutamente condiviso a tutti i livelli, è tassativo "pretendere" che tutti i nostri Clienti affidati debbano essere nostri SOCI. Il momento della revisione fidi dovrà "obbligare" tutti gli Organi Deliberanti (Direttore di Filiale o
Deliberante in Area) a verificarne il rispetto e/o porvi rimedio;
per le pratiche di competenza oltre l'Area la verifica dovrà essere effettuata dal Capoarea. Per gli affidamenti importanti e/o nuove operazioni a m.t. la reciprocità deve invece essere tassativamente proporzionale. Su questo argomento anche questa mattina ho avuto un deciso confronto con D.G. e VDG e pertanto, da oggi, personalmente non avvallerò nessuna richiesta in deroga. A breve saranno disponibili liste di possessori di carta
c/conto sprovvisti di conto corrente. Dobbiamo organizzare azione commerciale incisiva per aprire a tutti questi soggetti il conto corrente (gratis). Anche questo condiviso con . Allineate a stretto giro i Vostri collaboratori (non Parte_4 per Iscritto) su questi due punti”).
Dunque, il fenomeno delle c.d. “operazioni baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato, in tutto o in parte, l'acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice) era, non solo noto ai vertici della banca, ma era stato dagli stessi ideato, promosso e organizzato e il caso oggetto di causa si colloca esattamente in tale contesto, di cui risulta attuazione, in termini, appunto standard, secondo la metodica (illecita) che la banca aveva congegnato per superare le criticità patrimoniali in cui versava e che avrebbe di seguito condotto alle contestazioni della ON, della CA d'TA, della BCE e quindi alla sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Pur trattandosi di fatti che possono ritenersi ormai notori, è al riguardo opportuno richiamare l'attenzione, per la loro portata “illuminante”, su alcune circostanze
34 emerse nell'ambito del richiamato processo penale, nel quale dibattimento sono state raccolte deposizioni significative in merito alla predetta strategia operativa volta alla implementazione del patrimonio sociale di CP_4
In particolare, sono state acquisite le seguenti evidenze: a) le operazioni c.d.
“baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni «operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato l'acquisto di azioni) potevano avere una copertura totale o anche solo parziale (così il teste – doc. 101, pagg. 29). Tes_6
Più precisamente, nella maggior parte dei casi, le «azioni immesse nel deposito del cliente» avevano «un controvalore leggermente inferiore» all'importo dell'affidamento, «in modo tale che ci fosse la possibilità da parte della banca di addebitare gli interessi passivi» (teste – doc. 107, pag. 30). Talvolta le Tes_7 operazioni erano anche baciate c.d. parziali, nelle quali «la banca ha ampliato i finanziamenti richiesti dai clienti/soci, dirottando parte della liquidità erogata all'acquisto di azioni proprie» (doc. 112, pag. 320), quale quella oggetto della presente causa;
b) l'ideazione delle operazioni baciate ad opera degli organi di vertice della CA (quali, tra gli altri, il direttore generale, il vice direttore generale e il direttore dell'area mercati: cfr. doc. 112, pag. 315 e ss.), che avevano poi impartito specifiche istruzioni all'intera rete di nel corso delle riunioni periodiche, al fine CP_4 di dare corso alle stesse (cfr. ad esempio le dichiarazioni dei testi: – doc. Tes_6
101, pagg. 26 e ss. e pag. 40; – doc. 102, pagg. 39 e ss.; – doc. CP_10 Parte_5
102, pag. 96; – doc. 106, pagg. 46 e 50-51; – doc. 107, pagg. Parte_6 Tes_7
31-32; – doc. 108, pagg. 38 e 43), tanto che le organizzazioni sindacali, Tes_5 ponendo in dubbio la legittimità delle operazioni richieste ai funzionari della CA, denunciarono la condotta alla direzione generale di nell'ottobre 2012 (teste CP_4
– doc. 103, pagg. 124-125; teste – doc. 104, pag. 16), nonché Tes_8 Tes_9
l'intensificarsi di tali operazioni in particolare nel settembre/ottobre 2014 (cfr. 34 doc.
112, pag. 319), ossia il periodo della sottoscrizione dei contratti oggetto della presente causa;
c) le richieste dei vertici della di individuare i nominativi dei Pt_1 clienti ai quali proporre tali operazioni, proponendo loro di «sostenere la », di Pt_1 farle un «favore» (testi: – doc. 101, pagg. 27 e 32; – doc. 104, Tes_6 CP_11 pag. 36; – doc. 104, pagg. 64 e 85; – doc. 106, pag. 16; CP_12 CP_13 CP_14
– doc. 108, pag. 10), «un piacere» (teste – doc. 107, pag. 30 e pag. 85), di Tes_7 darle «un “aiuto”, un contributo (…) di sostenere l'attività della banca acquistando azioni proprio perché le azioni erano come benzina» (teste – doc. 102, Tes_10 pag. 17; si vedano anche i testi: – doc. 107, pag. 17; – doc. 108, CP_15 Tes_5 pag. 47), nonché di chiedere ai medesimi che «dessero appunto una mano alla banca
35 attraverso la sottoscrizione di capitale, che poteva essere non comprato direttamente dal sottoscrittore, ma magari attraverso un affidamento che gli veniva concesso» Tes_ (teste – doc. 102, pag. 40. In senso conforme teste – doc. 106, pag. CP_10
85); d) l'esistenza di plurimi accorgimenti volti ad occultare l'esistenza delle operazioni baciate, quali: il divieto per i funzionari della CA di indicare, nelle richieste di finanziamento relative alle operazioni baciate, la reale finalità del finanziamento medesimo (testi: – doc. 101, pag. 60; – doc. 102, Tes_6 CP_10 pag. 50; – doc. 102, pag. 99), mentre la natura dell'operazione veniva Parte_5 Tes_ comunicata «per le vie brevi» alla direzione della CA (teste – doc. 106, pag.
88); il divieto per i medesimi funzionari di inviare alla direzione di CP_4 contestualmente la richiesta di affidamento e il modulo di sottoscrizione delle azioni, nonché la veemente reazione del responsabile dell'ufficio crediti quando ciò non avveniva («“Non voglio vedere queste cose qua, mandi su la pratica fatta in maniera corretta, e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata. Io non ne voglio sapere”»: teste – doc. 106, pagg. 52-53); l'apertura di conti correnti Parte_6
e depositi titoli ad hoc per la gestione delle operazioni baciate, distinti da quelli ordinariamente utilizzati dal cliente (testi: – doc. 104, pag. 25; – doc. CP_11 Tes_7
107, pag. 30; – doc. 108, pag. 104); la necessità che l'importo del Parte_7 finanziamento non fosse esattamente pari al controvalore delle azioni acquistate «per evitare che si capisse certamente che la cosa fosse coincidente ed esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni» (teste – doc. 108, pag. 64). Allorquando Tes_5 il responsabile dell'internal audit di dott. , espresse al direttore CP_4 Per_4 generale la propria preoccupazione per l'incremento esponenziale del Pt_8 fenomeno “baciate” e gli sottopose un documento in tal senso, « gli rispose Pt_8
“Accartoccia questa carta e mangiatela!”» (teste – doc. 107, pag. 55); e) il fatto Tes_7 che le operazioni baciate – come nel caso in esame che vede coinvolta – CP_1 fossero presentate come neutre per il cliente, nel senso che il rendimento dei titoli avrebbe dovuto parificare il costo del finanziamento concesso per il loro acquisto
(testi: – doc. 101, pag. 31; – doc. 108, pagg. 47-48) e prive di Tes_6 Tes_5 rischi (testi: – doc. 107, pagg. 12 e 14; Boer – doc. 107, pag. 95); f) il CP_15 carattere temporaneo delle operazioni baciate, le quali «dovevano avere una durata limitata nel tempo» (testi: – doc. 101, pag. 33 e pag. 65; – doc. Tes_6 Parte_5
102, pag. 95) e, alla scadenza del periodo previsto, la avrebbe riacquistato le Pt_1 azioni dal cliente, con destinazione del corrispettivo della cessione all'estinzione del finanziamento, come veniva da subito assicurato al cliente (testi: – doc. Tes_10
102, pag. 18; – doc. 102, pag. 42; – doc. 102, pagg. 103-104; CP_10 Parte_5
36 Tes_
– doc. 104, pag. 71; – doc. 106, pag. 19; – doc. 106, pag. 77; CP_12 CP_13
– doc. 107, pag. 18; – 36 doc. 107, pag. 30; – doc. CP_15 Tes_7 Parte_7
108, pag. 102). Tecnicamente tale chiusura dell'operazione veniva definita
“smontare” la baciata (teste – doc. 102, pag. 44). Gli impegni al riacquisto CP_10 delle azioni, a scadenza, da parte di venivano generalmente assunti mediante CP_4
«accordi verbali» e più raramente con apposite lettere (testi: – doc. 101, Tes_6 pag. 71; – doc. 104, pag. 82; – doc. 106, pag. 24; – doc. CP_12 CP_13 CP_15
107, pag. 12; cfr. doc. 112, pag. 453 e ss.); g) il fatto che, per come erano strutturate le operazioni baciate e la loro chiusura, al cliente fosse richiesto di rendersi intestatario formale delle azioni, di occuparsi della «temporanea custodia» dei titoli
(teste – doc. 108, pagg. 10 e 12, pag. 27), che però, nella sostanza, CP_14 rimanevano di proprietà della CA (testi: – doc. 104, pag. 65; CP_12 [...]
– doc. 108, pagg. 101-102). Ai clienti dunque veniva richiesto «di fare da Parte_7 prestanome per l'intestazione di un pacchetto di azioni» (teste – doc. CP_14
108, pag. 11); h) l'esistenza di precisi obiettivi assegnati dalla CA ai propri funzionari in merito alla conclusione delle operazioni baciate, con forti pressioni per il loro raggiungimento (testi: – doc. 101, pagg. 39 e ss. e 48-49; Tes_6 Parte_5
– doc. 102, pag. 135); i) la prassi per cui i funzionari di si recavano presso il CP_4 cliente – e dunque le operazioni venivano perfezionate fuori sede – a proporre le operazioni baciate, portando con loro la documentazione precompilata per la richiesta di affidamento, con «le crocette dove i clienti dovevano firmare» (teste – doc. Tes_7
107, pagg. 40-41). Ed anche «i questionari MiFID erano prestampati (…) venivano precompilati e poi fatti firmare al cliente» (ibidem, pag. 70).
Quanto descritto è accaduto esattamente anche nella vicenda oggetto di causa, nel senso che a è stata proposta la concessione di un finanziamento a CP_1 condizioni allettanti, ma con l'obbligo di investire in azioni il 20% circa del CP_4 capitale finanziato e la sottoscrizione dei relativi contratti è avvenuta pressoché contestualmente.
Da ultimo, è appena il caso di sottolineare come risulti del tutto irrilevante la NT circostanza che in epoca coeva al pagamento delle azioni avesse ricevuto da propri clienti pagamenti rilevanti confluiti nel proprio conto corrente, atteso che ciò che rileva, stante la natura di bene infungibile del denaro, è che la banca abbia erogato alla società il finanziamento di riferimento (di 540.000 €) alla specifica condizione che parte di questo (il 20%) fosse destinato all'acquisto di proprie azioni, fatto che si è poi verificato nei termini dedotti dalla società attrice.
37 7. Il settimo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 74 – 83) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti, e quindi, Pt_1 Parte_1 per l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva, connessi, dipendenti,
e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di Venezia non ha condotto alcuna analisi.
7.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, affermando: “Quanto, invece, Parte_1 all'applicabilità della disposizione in commento alle società cooperative, si rileva che
l'interesse preminente tutelato dal legislatore - l'integrità del capitale sociale – deve essere ritenuto rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
[...]
all'epoca dei fatti di causa. Le società cooperative, pur connotate Parte_1 dallo scopo di fornire beni e servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, operano mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, secondo criteri di economicità, razionalità e quindi, in primo luogo, con salvaguardia del capitale mediante il quale lo scopo mutualistico può realizzarsi. Del resto, la disciplina di cui all'art. 2358 c.c., che limita le operazioni che possano
38 mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 c.c., prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Si rileva, infine, che il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all'art. 150-bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari e in particolare gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l'applicabilità alle popolari dell'art. 2358 c.c.”.
7.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone, invero, nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
39 Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla
40 posizione della , dalla ON, che nella propria relazione Parte_1 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico CArio) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve in ogni caso rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
41 La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte attrice, pag. 24 – 26), nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
CA AL PE (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
8. L'ottavo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 83 – 101) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto effettuato
42 da delle azioni di e del relativo finanziamento (cioè della quota parte CP_1 CP_4 di € 107.500) per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato che:
i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve
(la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di
43 sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_9 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 12: “(omissis) Nel caso di specie, l'operazione di acquisto delle azioni da parte attrice con collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare in bonis è intervenuta al di fuori di qualsivoglia unitaria programmazione mediante delibera dell'assemblea straordinaria a ciò deputata e con formalità riconducibili all'art. 2358 cc. Solo nella relazione finanziaria semestrale
2015 e nel bilancio 2015, gli amministratori di hanno provveduto ad iscrivere al CP_4 patrimonio netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 c.c., con ciò
44 confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata adottata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria”).
9. Il nono motivo (cfr. atto d'appello 101 – 106) denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite per la parte utilizzata per l'acquisto azionario di € 107.500. In tesi, tale conclusione, oltre a essere stata dedotta in termini immotivati e in contrasto con quanto argomentato nei precedenti motivi, presupporrebbe necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, la stessa sarebbe del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.), compensazione da ritenersi tuttavia preclusa (tra poste attive e passive) perché la banca non ha fatto valere propri crediti verso la controparte – in realtà ceduti a , non parte in causa, fatto incidente anche sull'interesse ad CP_16 agire della società attrice per ottenere un accertamento altrimenti non opponibile – sicché non potevano neppure ritenersi sussistenti i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore devono essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Risulterebbe, inoltre, del tutto omessa la valutazione del comportamento tenuto dal cliente successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle relative pretese. Infine, non adeguatamente considerato sarebbe pure il profilo dell'assenza di colpa della banca nella perdita di valore delle sue azioni.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 Richiamato quanto si è detto in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della Parte_1
avevano provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili
[...] ex art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata il 26/27.11.2014) non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e liberazione della società (acquirente finanziata) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dal contratto di finanziamento oggetto di lite utilizzato
45 per l'acquisto azionario assistito, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione. Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Con l'ulteriore considerazione, in relazione a quanto dedotto dalla banca a pag. 102,
§ 225, 226, 227 dell'atto d'appello:
a) che trattandosi di un'invalidità genetica del contratto il contraddittore non può che essere la NTroparte_3
b) che non risulta affatto dimostrato che il contratto di finanziamento e gli eventuali crediti dallo stesso nascenti (compresi quelli connessi alla parte impiegata dall'attrice per l'acquisto azionario di riferimento) sarebbero mai stati ceduti a
[...]
; CP_16
c) che in ogni caso deve escludersi la legittimazione sostanziale di CP_16
(id est la titolarità dal lato passivo della pretesa azionata dalla attrice) con riferimento alle domande proposte con il ricorso in riassunzione sub 1, 2 e 4, che sono fondate sull'accertamento di violazioni della normativa sui servizi di investimento poste in essere da parte di nelle operazioni di commercializzazione delle proprie azioni, CP_4 sicché i relativi debiti azionati con dette domande rientrano nelle c.d. “Passività escluse”: ciò ai sensi del D.L. n. 99/2017, art. 3, primo comma, lett. b), che espressamente esclude dal perimetro del trasferimento “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e/o obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate” ed altresì dell'3.1.4, lett. b), del contratto di cessione, secondo cui “A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e
46 Co non saranno trasferiti a : - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in
LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.
Quanto poi alla censura secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto dalla società (CGS) successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, e segnatamente il non aver contestato la nullità dell'operazione di cui è causa se non quando le azioni avevano ormai perso CP_4 quasi totalmente il loro valore, ne va esclusa la fondatezza facendo riferimento a eventi e comportamenti che non incidono sull'invalidità ex art. 2358 c.c. dei negozi oggetto di causa e che peraltro si giustificano proprio in ragione della condotta tenuta dalla banca in danno del cliente.
Parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono, infine, tutte le ulteriori deduzioni contenute ai punti 233, 234, 235 dell'atto d'appello circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dalle Autorità di vigilanza
10. Il decimo motivo, infine (cfr. atto d'appello, pag. 106 – 108), denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite, non essendo stata – in tesi – adeguatamente valorizzata: - la circostanza che l'attrice
è risultata totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
- l'assoluta novità delle questioni dedotte e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una (pure inammissibile) applicazione analogica di norme
(applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che l'attrice non è risultata vincitrice in relazione a tutte le domande proposte, valorizzando la circostanza compensando le spese di lite nella misura di un quarto.
47 Si tratta di una valutazione, che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto conto che le domande principali dell'attrice hanno trovato accoglimento.
Quanto alle ulteriori questioni, che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese processuali, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione della loro imputazione, e comunque del relativo carico, rispetto a quanto già deciso in merito dal Tribunale, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità, inserendosi la vertenza oggetto di causa in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti
(non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui sono parti in causa sempre le due banche venete in liquidazione coatta amministrativa ( Parte_1
e Veneto CA), aventi analogo oggetto e involgenti questioni
[...] sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Alla luce delle evidenze di causa e della decisione assunta risulta pertanto corretta la statuizione adottata in parte qua dal Tribunale di compensare le spese di lite per un quarto e di porre a carico della i restanti tre NTroparte_3 quarti (cfr. sentenza definitiva, pag. 13).
11. Atteso l'esito del giudizio, con rigetto integrale dell'appello principale, l'appello incidentale di non va esaminato, essendo stato proposto in via CP_1 espressamente subordinata per il (solo) caso di accoglimento del gravame principale, sicché al riguardo va disposto non luogo a provvedere.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore della appellata con riferimento al D.M. n.
[...] CP_1
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 52.001 a € 260.000”.
Poiché l'impugnazione (principale) è stata proposta successivamente al 30 gennaio
2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza
48 dell'obbligo di versamento, da parte della appellante NTroparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2270/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la NTroparte_3 impugnate sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale proposto in via subordinata da CP_1
c) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare all'appellata le spese di lite del
[...] CP_1 secondo grado, che liquida, per compensi, in € 9.991, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. NTroparte_3
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.2.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
49