Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00970/2025REG.PROV.COLL.
N. 01013/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella Annina, Renato Angelo Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
-OMISSIS- S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1770/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. IO IO AS AN e uditi gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello notificato il 30 ottobre 2023 e depositato l’8 novembre 2023 la -OMISSIS- – titolare di proprietà superficiaria a seguito di acquisto dalla società -OMISSIS- s.p.a., a sua volta titolare di concessione demaniale marittima (n. 370/2006) in località -OMISSIS- nel Comune di Licata – ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 1770 del 2023, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il suo ricorso proposto avverso il d.d.g. dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente-Dipartimento dell’ambiente n. 470 del 16 giugno 2014, di dichiarazione di decadenza della predetta concessione demaniale marittima.
2. Nel presente giudizio si sono costituiti l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentando la possibile sussistenza di una causa di sopravvenuta carenza di interesse ed in subordine opponendosi all’accoglimento dell’appello.
4. L’appellante con la memoria depositata il 17 settembre 2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali a seguito della sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 152 del 2024, che ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del decreto legge n. 104/2020, del gravato provvedimento di decadenza.
5. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti in causa, tratteneva l’appello in decisione.
6. Il Collegio - a fronte di quanto dichiarato da entrambe le parti in causa, ed a seguito della sentenza della Sezione n. 152 del 2024, che ha dichiarato “integralmente inefficace” il d.d.g. dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 470 del 16 giugno 2014 (oggetto altresì del presente giudizio), ai sensi dell’art. 100, comma 5, del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni con legge n. 126/2020 – dichiara la cessazione della materia del contendere.
7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e tutte le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de IS, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IO IO AS AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IO AS AN | RM de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.