Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 164/2025
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Commerciale
ORDINANZA
Nella causa tra:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Stanislao;
Parte 1
-reclamante-
Contro
(già CP 2 CP 1 in persona del rappresentante legale Controparte 1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Pesenti e Fabio Carrozzo;
-reclamata-
e in persona del Curatore dell'Eredità Giacente, con l'avv. Simonetta Pascali;
CP 3
-altro reclamato contumace-
Il Tribunale, composto dai Sig.ri Magistrati
Dr. Italo Mirko De Pasquale - Presidente Dr.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
Dr. Antonio Barbetta - Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025, osserva:
Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 10.01.2025, Parte 1 ha impugnato il provvedimento (di rigetto dell'istanza di sospensione cautelare della procedura esecutiva immobiliare) del Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Maria Gabriella Perrone comunicato il 30.12.2024 emesso nel procedimento n. 292/2022 RGE.
La reclamante ha sostenuto: 1) di essere moglie del debitore esecutato CP_3 del quale è erede, come è risultato all'esito dell'esperimento del procedimento per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità e come si evince dalla riscossione, in corso di procedura, della somma di € 6.125,00; 2) che la procedura esecutiva si fonda sull'erroneo assunto di una eredità giacente, tanto che il precetto, il titolo esecutivo ed il pignoramento sono stati notificati al curatore
3) a lei, Parte 1 non sono stati notificati né il titolo esecutivo, né il precetto, né il pignoramento;
4) questa omissione comporta la nullità dell'intera procedura esecutiva;
5) la notifica effettuata alla curatela dell'eredità giacente è inesistente.
Si è costituita Controparte_1 (già CP 2 CP 1 che ha contestato le deduzioni della reclamante ricostruendo i fatti in modo cronologico ed evidenziando che: a) nel 2013 era stato concesso un mutuo a CP_3 che decedeva, poi, nel 2016, lasciando - quali chiamati all'eredità – due figli e la moglie;
b) dovendo avviare l'azione esecutiva, la CP_4 chiedeva alla
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione l'attestazione di eventuali accettazioni/rinunce all'eredità e non risultava alcunché; c) si incardinava, quindi, l'azione ex art. 481 c.c., nel corso della quale si costituivano tutti i chiamati all'eredità ma, decorso il termine di 9 mesi concesso dal giudice per accettare o rinunciare all'eredità, non risultava che alcuno degli eredi avesse accettato;
d) a questo punto, la CP_4_incardinava giudizio ex art. 528 c.c. per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, nei confronti del quale veniva incardinata la procedura esecutiva immobiliare;
e) il perito stimatore nominato nell'ambito della procedura esecutiva effettuava il primo sopralluogo nell'immobile oggetto di esecuzione avvisando a tal fine la sig.ra Pt_1 nonché i suoi due figli, che risultavano occupare l'immobile; f) dopo che era stata disposta la vendita, la Curatela dell'eredità giacente riceveva notizia sul fatto che la sig.ra Parte 1 nel
2016 (ossia subito dopo la morte del marito) aveva posto in essere atti comportanti accettazione tacita dell'eredità e, conseguentemente, il Giudice dell'eredità giacente con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 14.02.2024 disponeva la chiusura del giudizio per intervenuta accettazione tacita di eredità del de cuius da parte di Parte 1 ; g) solo in data 16.07.2024 la sig.ra Pt 1 otteneva visibilità del fascicolo dell'esecuzione immobiliare ancorché conoscesse della pendenza dell'esecuzione dal primo accesso del perito (31.03.2023) e si costituiva il successivo 01.10.2024 (quasi tre mesi dopo la visibilità); h) mancano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione immobiliare;
i) l'opposizione è tardiva in quanto proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni;
1) l'opposizione è infondata nel merito.
All'udienza del 25.03.2025, il Collegio ha riservato la decisione.
***
Il reclamo appare infondato e va rigettato, con ogni conseguenza anche in tema di regolamentazione delle spese di lite.
È corretto quanto sostenuto dal giudice di prime cure secondo cui la contestazione riguardante l'omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto va proposta con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto; nel caso di specie, non può dubitarsi che, quantomeno dal 31.03.2023, la Pt 1 è venuta a conoscenza della procedura esecutiva e - quindi – ben avrebbe potuto dedurre il vizio di notifica.
L'opposizione proposta in primo grado è, pertanto, tardiva.
Peraltro, in punto di merito e per mera completezza, va anche detto che la Banca ha posto in essere tutti gli atti necessari per individuare l'erede del debitore originario, prima con l'actio interrogatoria (nella quale, peraltro, la Pt 1 si è costituita, omettendo di dichiarare
l'accettazione dell'eredità) e poi con l'azione per l'apertura dell'eredità giacente. Sicché, ad una valutazione sommaria, pare da escludersi che la procedura esecutiva sia stata instaurata in modo irregolare, a differenza di quanto sostenuto da parte reclamante.
Il reclamo deve essere rigettato.
Parte reclamante va condannata alle spese del presente grado nei confronti di Controparte 1
CP 2 CP 1, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
[...] (già
55/2014.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa n. 164/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna Parte 1 a rifondere alla reclamata Controparte_1 (già
CP 2 S.p.A.) le spese di lite che liquida in € 2.900,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti della parte contumace.
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice Il Presidente
dr. Italo Mirko De Pasquale dr.ssa Annafrancesca Capone