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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di ZA
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 153/2023 R.G.
promossa
da
(c.f. e p.iva Parte_1
) con sede legale in Bruxelles (Belgio) Place Du P.IVA_1
Champ De Mars, n. 5, in riferimento al rischio assunto con il
Certificato n. in persona della dott.ssa NumeroDi_1 Parte_2
in qualità di Procuratore di
[...] Parte_1
domiciliata per la carica in Milano, Corso
[...]
Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Locatelli del Foro di Padova (C.F. ) come C.F._1
da procura apposta in calce all'atto di citazione in grado d'appello, sottoscritta dalla dott.ssa con Parte_2
1 domicilio eletto presso il proprio studio in Galleria Alcide De
Gasperi 4, Padova
- appellante -
contro
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...]n. 17 (C.F. ), C.F._2
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Gerhard
Brandstätter (C.F.: , PEC: C.F._3
del Foro di Email_1
ZA, e Prof. Leonardo Di Brina (C.F.: , C.F._4
PEC: ) del Foro di Roma, Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ZA,
Via dr Streiter n. 12, come da delega in calce all'atto di citazione dd. 15.06.2020;
- appellato -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
NEL MERITO:
in accoglimento del presente gravame e in riforma della
Sentenza n. 315/2023 del Tribunale di ZA emessa il 15
aprile 2021, accogliersi le domande tutte come proposte dagli che hanno assunto il rischio di cui al Parte_3
2 Certificato n. CH900006869 in primo grado, per i motivi sopra esposti;
in accoglimento, quindi, del presente gravame e in riforma della
Sentenza n. 315/2023 del Tribunale di ZA emessa il 15
aprile 2023, si chiede che vengano rigettate le domande di manleva proposte da dichiarando, quindi, Controparte_1
esente da qualsivoglia Pt_1 Parte_1
obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, assolvendo l'appellante da ogni avversa pretesa.
Conseguentemente alla richiesta di riforma della sentenza con assoluzione integrale di si Parte_1
chiede che i destinatari dei pagamenti effettuati, vengano condannati a restituire a tutte Parte_1
quelle somme che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria proposta, l'Assicuratore si fosse trovato a pagare nelle more del giudizio;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio comprensive di rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. nella misura di legge;
dei procuratori di parte appellata:
- respingere il gravame proposta dalla , con integrale Pt_1
conferma della sentenza impugnata, con conseguente condanna degli a tenere indenne Parte_3 [...]
da tutte le somme che questi sarà chiamato a CP_1
3 corrispondere allo Stato in relazione ai fatti contestati nel giudizio di responsabilità contabile-amministrativa in cui è
stata resa la sentenza della Corte dei Conti – Sezione d'Appello
per il Trentino-Alto Adige, n. 25/2020 d.d. 23.1.2020, oltre agli interessi legali e moratori dovuti per legge;
- con vittoria di spese giudiziali e degli accessori, come per legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con la sentenza n. 248 pubblicata il 18.06.2018 la
Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei
Conti ha condannato al risarcimento del danno erariale già Controparte_1 Controparte_2
, per avere autorizzato la soppressione di
[...]
2655 esemplari di fauna selvatica in assenza delle necessarie condizioni di legge.
Il danno erariale, secondo la Corte, derivava dall'adozione nel periodo dal 29.07.2010 al 20.06.2024 di circa cento decreti di autorizzazione in deroga al divieto generale di abbattimento stabilito dalla normativa comunitaria, dalla legge nazionale e dalla normativa provinciale in materia di tutela della fauna.
I prelievi in deroga sono, infatti, subordinati a rigorose condizioni da verificare a seguito di un puntuale procedimento,
laddove nella specie il pubblico amministratore aveva autorizzato l'abbattimento dei capi di fauna selvatica senza il rispetto del dovuto procedimento, senza dunque che fossero
4 state accertate le condizioni legittimanti la deroga.
Su ricorso di due associazioni per la tutela della fauna il aveva annullato alcuni di questi provvedimenti CP_3
riscontrando il difetto o l'insufficiente istruttoria sulle condizioni legittimanti i prelievi faunistici nonché il difetto di motivazione in ordine all'esercizio della discrezionalità tecnica con riguardo alla valutazione dei presupposti per i predetti prelievi in deroga al divieto di legge.
In ragione della reiterazione dei decreti di prelievo e sull'assunto che indistintamente tutti i decreti di prelievo,
dunque anche quelli che non erano stati annullati dal CP_3
fossero affetti dai medesimi vizi, la Corte ha ravvisato la colpa grave del pubblico amministratore.
Qualificata la fauna selvatica, in base all'art. 1 della legge
11 febbraio 1992 n. 1572 nonché all'art. 2, comma 2 della
Legge Provinciale di ZA n. 14 del 17 luglio 1987, come patrimonio indisponibile dello Stato affidato in gestione alla
Provincia, dunque in adesione alla declinazione patrimonialistica dell'appartenenza della fauna selvatica allo
Stato, la Corte ha concluso che la soppressione di ogni singolo animale in assenza delle condizioni previste dalla legge,
autorizzata, pertanto, in violazione del divieto, aveva cagionato un danno erariale in misura pari al valore di ciascuno degli esemplari abbattuto per un totale di € 568.125,00.
Con successiva pronuncia n. 25 emessa il 30.01.2020
5 all'esito di giudizio di revocazione la Corte ha ridotto ad €
468.615,00 la condanna risarcitoria per il danno diretto al patrimonio indisponibile dello Stato e confermato l'addebito di €
6.192,23 per danno erariale indiretto, pari agli esborsi sostenuti dalla nei giudizi di impugnazione dei Controparte_2
decreti innanzi al TRGA.
2. Con citazione d.d. 15.06.2020 ha Controparte_1
convenuto davanti al Tribunale di ZA Parte_1
(già che hanno assunto il
[...] Parte_3
rischio di cui al certificato CH00006869).
Ha dedotto di aver stipulato con la convenuta per il periodo di assicurazione dal 30.06.2013 al 30.06.2014 una polizza a copertura della responsabilità amministrativa e contabile per i danni cagionati all'ente di appartenenza, allo
Stato o alla pubblica amministrazione in generale in conseguenza di atti o omissioni inerenti all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, la quale comprendeva nella garanzia anche le somme che egli fosse tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti.
Ha chiesto, pertanto, che in relazione al descritto sinistro fosse accertata la copertura assicurativa con conseguente condanna dell'assicuratore all'adempimento dell'obbligo indennitario.
3. Si è costituito l'assicuratore deducendo il difetto di copertura assicurativa sollevando le seguenti eccezioni.
6 - Ha anzitutto dedotto che la polizza contenesse pattuizioni appartenenti rispettivamente alla tipologia claims
made e loss occurance e prevedesse la copertura assicurativa in due distinte ipotesi:
(a) (claims made) qualora le richieste di risarcimento fossero state presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza - con decorrenza iniziale dalla stipula
(30.06.2013) e termine finale coincidente con la cessazione dell'assicurato dall'incarico -, a condizione che esse fossero derivate da comportamenti colposi non anteriori al 30.06.2001;
(b) (loss occurance) qualora tali richieste fossero state presentate nei cinque anni successivi alla cessazione della
“validità dell'assicurazione” (c.d. garanzia postuma, riferendosi la clausola alla copertura temporale e non a profili patologici dell'accordo), purché concernenti comportamenti colposi dell'assicurato posti in essere durante la vigenza della polizza
(come sopra definita e cioè dal 30.06.2013 al 30.06.2014) e non prima, secondo quanto invece previsto nell'ipotesi di cui sub (a)
(vale a dire dal 30.06.2001 in poi).
Sulla base del regolamento negoziale l'assicuratore ha,
quindi, eccepito la temprale inefficacia, almeno parziale, della polizza deducendo i seguenti rilevi in fatto.
L'assicurato aveva cessato la propria carica pubblica nel gennaio del 2014 ed aveva ricevuto la richiesta di risarcimento dalla Procura Erariale dapprima con l'invito a dedurre nel luglio
7 del 2015 e poi con l'atto di citazione nell'aprile 2016.
Il sinistro rientrava, pertanto, nell'ipotesi sub (b) (loss
occurance) trattandosi di garanzia c.d. postuma per effetto della quale poteva trovare copertura soltanto la parte di danno verificatosi durante il tempo dell'assicurazione, riconducibile,
dunque, ai decreti autorizzativi il prelievo degli animali selvatici emessi tra il 30.06.2013 e il mese di gennaio del 2014.
- Ai sensi dell'art. 16 lett. r) della polizza sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali.
Nella specie la più consistente voce di danno riconosciuta nella condanna risarcitoria pronunciata dalla Corte dei Conti
riguardava appunto il pregiudizio direttamente arrecato agli animali selvatici, dunque, al patrimonio indisponibile della
Stato.
Pertanto, trattandosi di danno materiale non era indennizzabile a termini di polizza.
– Ai sensi dell'art. 16 lett. n) del contratto nonché dell'art. 1892 c.c., la copertura assicurativa è esclusa per fatti o circostanze pregresse note all'assicurato e/o denunciate prima della data di decorrenza della polizza che non siano state comunicate all'assicuratore.
Nella specie l'assicurato aveva disatteso l'obbligo informativo, stabilito dal contratto e dalla legge, avendo omesso di comunicare all'assicuratore in sede di stipula della polizza le pregresse pronunce del di ZA che avevano annullato CP_3
8 i decreti autorizzativi illegittimi, circostanza questa che aveva precluso all'assicuratore la corretta valutazione circa l'effettiva portata del rischio assicurativo.
- Infine, la reiterazione della trasgressione concretatasi nell'emanazione di un centinaio di decreti autorizzativi illegittimi era sintomatica del carattere doloso della condotta, il che escludeva la copertura assicurativa a termini di polizza ed ai sensi dell'art. 1900 c.c..
4. La causa, istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con la sentenza n. 315 pubblicata il 15.04.2023.
Il Tribunale ha riconosciuto la copertura assicurativa e condannato l'assicuratore all'adempimento dell'obbligo indennitario in relazione a tutte le voci di danno addebitate all'assicurato dalla Corte dei Conti con l'ulteriore aggravio delle spese del grado.
5. Il Tribunale ha disatteso le eccezioni sollevate dall'assicuratore con le seguenti motivazioni.
Ha respinto l'eccezione di temprale inefficacia parziale della garanzia postuma ritenendo che ad essa andasse estesa la retroattività sino al 30.06.2001, ancorché contrattualmente prevista per la sola clausola claims made.
Ha disatteso l'eccezione di non indennizzabilità dei danni materiali sul rilievo che, a termini di polizza, tale causa di esclusione della copertura assicurativa riguardasse la sola
9 assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non invece anche l'assicurazione per la responsabilità
amministrativa e contabile, nella specie accertata dal Giudice
Contabile.
Ha escluso la rilevanza del mancato assolvimento all'obbligo informativo sul rilievo che l'assicuratore non aveva dimostrato la consapevolezza da parte dell'assicurato del rischio di essere condannato per responsabilità erariale a fronte dell'annullamento dei propri decreti da parte del CP_3
In ordine all'illecito erariale ha, infine, escluso il dolo dell'assicurato sul rilievo che non erano stati dimessi in causa né i decreti da lui illegittimamente emessi, né le pronunce del che li avevano annullati. CP_3
Tanto precludeva di accertare il titolo doloso dell'illecito erariale che, comunque, la Corte dei Conti gli aveva imputato per colpa grave.
6. Avverso questa pronuncia con citazione d.d.
10.09.2023 ha interposto appello l'assicuratore che ha svolto quattro motivi d'impugnazione.
L'assicurato appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
09.04.2025.
7. Il primo motivo d'impugnazione denuncia l'erroneità,
l'illegittimità e la contraddittorietà della sentenza pronunciata
10 dal Tribunale, in particolare del capo decisorio che ha disatteso l'eccezione di parziale inefficacia temporale della c.d. garanzia postuma.
L'appellante ribadisce, in punto di fatto, che la Procura
Erariale ha contestato la responsabilità
amministrativo/contabile dell'assicurato dopo la sua cessazione dall'incarico di pubblico amministratore ed in relazione all'inadempimento di obblighi istituzionali che si collocava temporalmente, almeno in parte, in un periodo precedente la stipula e quindi l'efficacia della polizza.
Pertanto, la fattispecie oggetto di giudizio è, ad avviso dell'appellante, soggetta alla c.d. garanzia postuma regolata al 3
capoverso dell'art. 17 della polizza (doc. n. 2 dell'appellato), il quale stabilisce testualmente:
“Nel caso di morte, pensionamento dell'assicurato, nonché
di cessazione dell'attività per la quale risulta assicurato senza
che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle
assicurabili con la presente convenzione, l'assicurazione è altresì
operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 anni
successivi alla data di cessazione, purché afferenti a
comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente
alla data iniziale di decorrenza del contratto indicata nel
certificato”.
È pacifico che, nella specie, il sinistro è stato denunciato entro il limite temporale di efficacia fissato dalla polizza,
11 precisamente, in forza del periodo di validità concernente la c.d.
garanzia postuma, entro i cinque anni successivi alla cessazione della stessa.
La suddetta pattuizione, ad avviso dell'appellante, va inquadrata come clausola loss occurence che opera secondo lo schema delineato dall'art. 1917 c.c..
Essa obbliga, pertanto, l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo, soltanto in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione.
Il suddetto tempo dell'assicurazione nella specie coincide con il periodo contrattualmente stabilito, vale a dire dal
30.06.2013 al 30.06.2014, sicché è indennizzabile unicamente il danno cagionato dai decreti autorizzativi illegittimamente emessi dall'assicurato nel ridetto lasso temporale, rectius entro il mese di gennaio del 2014, quando egli ha cessato dall'incarico.
8. È senz'altro condivisibile il rilievo mosso dall'appellante, secondo il quale nel caso di specie il sinistro non è regolato dalla clausola claims made contenuta nel primo capoverso dell'art. 17 della polizza che estende il periodo di efficacia della garanzia assicurativa retroattivamente e, cioè,
agli illeciti colposi che l'assicurato abbia commesso dal
30.06.2001 in poi.
L'eccezione d'inefficacia temporale della copertura
12 assicurativa è nondimeno infondata per le seguenti considerazioni.
9. Ha stabilito C. n. 1558/2018 (citata nella sentenza impugnata e conforme a C. 31125/2023 e C. n. 1469/2025):
“Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti
dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il
rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella
categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione
del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali,
temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo
della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti
fattuali per l'applicazione di dette clausole”.
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso),
integra un'eccezione in senso stratto.
Spetta perciò all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole c.d. di delimitazione, nel caso di specie temporale, del rischio indennizzabile.
Tanto chiarito, la clausola di polizza della quale si discute in causa è quella che regola la garanzia postuma.
13 Come detto, a termini di polizza, questa è operante per i sinistri denunciati all'assicuratore nei cinque anni successivi alla data di cessazione dell'assicurato dall'incarico purché
afferenti a comportamenti colposi da lui posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contatto,
quindi non antecedenti al 30.06.2013.
Deriva che, a fronte della denuncia del sinistro rientrante nei rischi inclusi nella garanzia postuma, perché pacificamente avvenuta nel periodo di relativa efficacia (entro i cinque anni dalla cessazione dell'assicurato dall'incarico), incombeva sull'assicuratore, che ha appunto sollevato l'eccezione d'inefficacia temporale della copertura assicurativa con riguardo al tempo di verificazione delle condotte colpose causative del danno, l'onere di provare quali fossero i decreti autorizzativi i prelievi faunistici che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., non erano stati emessi nel tempo dell'assicurazione, quindi prima del
30.06.2013, così da dimostrare qual'è la parte del sinistro, che appunto per ragioni temporali, è priva di copertura assicurativa.
Per la verità, è allegata all'atto di citazione della Procura
Erariale d.d. 12.04.2016 (doc. n. 28 dell'appellato) una tabella che analiticamente indica tutti i decreti adottati dall'assicurato e reca, altresì, la data di emissione di ciascuno di essi, la specie ed il numero di animali selvatici di cui è stata autorizzata la soppressione.
14 L'assicuratore avrebbe, dunque, potuto chiederne l'esibizione è così, in relazione a ciascuna condotta causativa del danno, fornire la prova circa la sussistenza della copertura assicurativa e in tal modo sostanziare l'eccezione d'inefficacia temporale della garanzia assicurativa rispetto a quella parte del sinistro conseguente ai decreti emessi al di fuori del tempo dell'assicurazione.
In ragione del mancato assolvimento all'onere probatorio nei termini specificati va disattesa la doglianza che ha criticato il rigetto dell'eccezione di esclusione temprale della copertura assicurativa.
10. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante,
sotto il profilo della violazione degli art. 1362 e 1363 c.c.,
denuncia l'erroneità, l'illegittimità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ha negato che nella specie operasse la causa di esclusione della copertura assicurativa data dalla non indennizzabilità dei danni materiali,
dunque anche dei danni alle specie faunistiche protette,
stabilita dalla lett. r) dell'art. 16 della polizza.
Il Tribunale ha negato la causa di esclusione della garanzia assicurativa valorizzando la previsione di cui al n. 2
della lettera b) dell'art. 13 della polizza che regola la responsabilità per danno erariale e responsabilità
amministrativa, nonché la previsione di cui alla lettera r)
dell'art. 16.
15 La prima delle disposizioni contrattuali cit. stabilisce testualmente:
“l'assicurazione si intende estesa: (…) 2) alla
responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati
dall'assicurato all'ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica
Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di
cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue
mansioni e/o funzioni istituzionali”.
La clausola, ha osservato il Tribunale, include nella copertura assicurativa indistintamente tutti i danni cagionati dall'assicurato mediante atti od omissioni che costituiscono esercizio delle sue attribuzioni istituzionali.
La clausola, dunque, non distingue in alcun modo i danni materiali dalle perdite economiche di diversa natura.
La seconda delle disposizioni cit. prevede testualmente:
“L'assicurazione della responsabilità civile non vale,
inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti: r) danni
materiali di qualsiasi tipo”.
Pertanto, l'esclusione della copertura per i danni materiali riguarda, secondo il Tribunale, solo l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e non invece la responsabilità
per danno erariale e responsabilità amministrativa che nella specie la Corte dei Conti ha addebitato all'assicurato.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto inconferente ai fini della ricostruzione della comune volontà contrattuale delle parti in
16 ordine alla tipologia di danno indennizzabile il richiamo operato dall'assicuratore all'estensione di garanzia prevista per il
“danno materiale”.
Ed, infatti, soltanto dietro il pagamento di un sovrapprezzo, nella specie non corrisposto dall'assicurato, la polizza prevede che la garanzia opera anche:
“per danni cagionati dall'assicurato all'ente di
appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in
genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente
cagionati all'ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica
Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto
accidentale di cui l' debba rispondere a norma di Parte_4
legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni
presso l'ente o gli enti per i quali sia stata dichiarata
l'appartenenza nel modulo di adesione”.
Ad avviso del Tribunale, tale garanzia aggiuntiva opererebbe in relazione ai danni materiali non già conseguenti agli atti o alle omissioni dall'assicurato posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, che sono, infatti,
già coperti dalla clausola di cui al n. 2 della lettera b) dell'art. 13 della polizza (sopra trascritta).
La garanzia aggiuntiva opererebbe piuttosto in relazione ai danni materiali conseguenti a condotte colpose dell'assicurato (fatto accidentale) diverse dagli atti od omissioni da lui posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni
17 istituzionali ma a queste correlate da un nesso di occasionalità
necessaria.
L'appellante rimprovera al Tribunale di aver errato nel ricostruire il senso del testo contrattuale e di avere così violato gli artt. 1362 e 1363 c.c..
In particolare, il focus della censura è incentrato sull'asserito omesso coordinamento della disposizione contrattuale di cui al n. 2 della lettera b) dell'art. 13, che, come si è visto, regola la responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa, con quella che prevede l'estensione a pagamento della garanzia per gli obblighi risarcitori conseguenti a danneggiamenti materiali.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni cit.
deriverebbe, secondo l'assunto interpretativo dell'appellante,
che la garanzia assicurativa per la responsabilità erariale ed amministrativa riguarderebbe unicamente le perdite patrimoniali diverse dai danni materiali, i quali nella specie non sarebbero coperti proprio perché l'assicurato non ha pagato il sovrapprezzo per ottenere l'estensione della garanzia.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
9. Occorre muovere dalla premessa che nella
“applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare
l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione
fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle
parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero
18 contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole
va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione
negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”,
dovendo, inoltre, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti
abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così,
in motivazione, C. n. 24699/2021).
Inoltre, “l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1
prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle
parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al
contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della
convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed
univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la
lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione
non è ammissibile” (C. n. 10967/2023).
10. Nell'accertamento dello scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione della polizza assicurativa oggetto di causa dirimente è la considerazione del ruolo istituzionale, desumibile dalla documentazione versata in causa (cfr. in particolare le sentenze della Corte dei Conti docc.
n. 29 e 30 dell'appellato), di assessore provinciale alle foreste ricoperto dall'assicurato quando ha sottoscritto il contratto.
È, dunque, mediante l'esercizio delle funzioni istituzionalmente affidate all'assicurato che la CP_2
ha espletato la competenza normativamente
[...]
19 assegnatale di gestire il patrimonio faunistico quale componente del patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. art. 1
della legge 11 febbraio 1992 n. 1572 nonché art. 2, comma 2
della Legge Provinciale di ZA n. 14 del 17 luglio 1987).
Chiara esplicazione della competenza gestoria in ordine al patrimonio faunistico sono i provvedimenti autorizzativi dei prelievi venatori in deroga al divieto, tendenzialmente generale,
di abbattimento della fauna selvatica
L'adozione di tali provvedimenti implica l'esercizio di discrezionalità tecnica dovendo avvenire contemperando la conservazione delle popolazioni faunistiche con l'ulteriore esigenza di rilievo pubblicistico di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi l'equilibrio ecologico, l'agricoltura, la silvicoltura, la sicurezza pubblica ecc..
È, dunque, chiaro che l'esercizio dell'attività
provvedimentale da parte dell'assicurato amministratore pubblico, proprio in ragione della sua funzione gestoria rispetto al patrimonio faunistico, implicava necessariamente anche l'eventualità di autorizzare la soppressione di capi della fauna selvatica.
Con la conseguenza del tutto prevedibile che la colpevole adozione di errati provvedimenti autorizzativi dei prelievi faunistici avrebbe cagionato un diretto danno materiale al patrimonio indisponibile dello Stato.
20 Ed è appunto tenuto conto anche del particolare atteggiarsi di questo tipo di rischio che le parti hanno concluso la polizza per garantire l'assicurato amministratore pubblico dagli effetti negativi derivanti dalla responsabilità erariale ed amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni istituzionali della a lui affidato. Controparte_2
È, quindi, con riguardo a questo specifico scopo pratico,
del quale le parti avevano (o comunque avrebbero potuto agevolmente avere) consapevolezza che va ricostruito il senso della formulazione letterale dell'intera dichiarazione negoziale contenuta nella polizza assicurativa.
11. Per le seguenti considerazioni va, pertanto,
confermato l'esito interpretativo al quale è pervenuto il
Tribunale.
Nel regolare la garanzia assicurativa sulla responsabilità
contabile e amministrativa, la clausola di cui al n. 2 della lett.
b) dell'art. 13 individua anzitutto la fonte della responsabilità in
atti od omissioni imputabili all'assicurato indistintamente
nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali, senza che sia stata contrattualmente esclusa alcuna di queste mansioni o funzioni istituzionali, dunque senza che sia stata esclusa la funzione istituzionale relativa alla gestione del patrimonio faunistico dello Stato.
Le mansioni o funzioni istituzionali sono all'evidenza quelle dell'istituzione di appartenenza, quelle, dunque, che
21 rientrano nella competenza della Provincia di ZA e che l'assicurato esercita in nome e per conto dell'ente di appartenenza.
La scelta di tale formulazione testuale si contrappone a quella nettamente diversa di fatto accidentale imputabile all'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni
presso l'ente di appartenenza, che si rinviene nel testo della clausola che regola l'estensione a pagamento della garanzia per i “danni materiali”.
Alla luce dello scopo pratico del contratto, la diversità
testuale si giustifica in ragione del fatto che la possibile fonte di responsabilità contabile ed amministrativa dell'assicurato dipendeva eminentemente dall'esercizio delle funzioni dell'istituzione di appartenenza affidate proprio al ruolo di amministratore pubblico da lui ricoperto.
Come detto, le funzioni istituzionali affidate all'assicurato includevano anche la gestione del patrimonio faunistico dello
Stato, la quale a sua volta poteva implicare l'adozione di discrezionali provvedimenti amministrativi che autorizzavano la soppressione di animali selvatici.
Tenendo sempre presente il precisato scopo pratico della polizza, quello cioè di manlevare l'assicurato dagli effetti negativi dell'errato esercizio dell'attività istituzionale afferente tra l'altro alla gestione del patrimonio faunistico dello Stato, va ricostruito anche il significato dell'espressione testuale che
22 definisce indistintamente come danni la tipologia di pregiudizi indennizzabili prevista dalla specifica clausola sulla copertura assicurativa della responsabilità contabile ed amministrativa.
L'indifferenziata indennizzabilità dei danni, senza cioè
distinzione tra pregiudizi materiali e perdite economiche di diverso genere, si giustifica evidentemente in ragione del particolare rischio immanente alla specifica funzione istituzionale affidata all'assicurato, comprensiva cioè, nella diretta gestione di valori patrimoniali pubblici, anche del potere discrezionale di autorizzare la soppressione di capi della fauna selvatica.
Le parti contrattuali devono ben aver avuto presente al momento della stipula della polizza che, eventualmente errando nell'adottare tali provvedimenti gestori, dunque errando nell'autorizzare i prelievi faunistici, l'assicurato avrebbe necessariamente recato un irreversibile danno materiale al patrimonio indisponibile dello Stato.
Di qui la sua esigenza di proteggersi contro questo particolare tipo di rischio che difatti nessuna clausola contrattuale esplicitamente esclude.
È, pertanto, del tutto plausibile, in quanto consonante con la specifica funzione assicurativa che i contraenti hanno perseguito concludendo la polizza in disamina, l'interpretazione prospettata dal Tribunale con riguardo alla clausola relativa alla garanzia aggiuntiva sui “danni materiali”.
23 Essa copre i danni materiali conseguenti a fatto
accidentale, dunque ad una condotta colposa assunta dall'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni o funzioni.
Poiché, però, non vengono qualificate come istituzionali,
queste devono intendersi come diverse ed ulteriori rispetto a quelle inerenti all'esercizio delle competenze istituzionali dell'ente di appartenenza affidato all'assicurato e che la clausola sulla garanzia assicurativa della responsabilità
amministrativa e contabile specificamente regola senza la minima distinzione tra pregiudizio materiale e perdita economica di qualsiasi altro tipo.
Inoltre, ad ulteriore conferma della qui condivisa interpretazione del Tribunale, non risulta coerente con la sistematica del regolamento contrattuale desumere dalla clausola sulla garanzia aggiuntiva del “danno materiale” un rischio escluso dalla copertura assicurativa.
Ed infatti, il testo contrattuale enuncia espressamente le delimitazioni del rischio all'art. 16 della polizza e alla lettera q)
dell'art. cit. esclude l'indennizzabilità dei danni materiali di
qualsiasi tipo unicamente con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile senza alcuna menzione della responsabilità
contabile ed amministrativa.
Conclusivamente, in piena adesione all'accertamento del
Tribunale, deva confermarsi che la polizza sottoscritta dall'assicurato accorda la garanzia assicurativa per ogni tipo di
24 danno conseguente alla sua responsabilità contabile ed amministrativa per avere colpevolmente errato nell'esercizio delle funzioni dell'istituzione di appartenenza a lui affidate nella qualità di amministratore pubblico.
Senza il pagamento del sovraprezzo non sono invece indennizzabili i danni materiali conseguenti alla sua responsabilità civile verso terzi ovvero quelli dipendenti da qualsiasi condotta colposa che non sia esplicativa delle funzioni istituzionali a lui affidate ma con queste si pongano in rapporto di occasionalità necessaria.
12. Con il terzo motivo d'impugnazione, sotto il profilo della violazione degli artt. 1900, 1917 c.c. nonché degli artt.
1362 e 1363 c.c. l'appellante denuncia l'erroneità, l'illegittimità
e la contraddittorietà della sentenza del Tribunale per avere disatteso l'eccezione d'inoperatività della copertura assicurativa argomentata sul titolo doloso dell'illecito erariale imputato all'assicurato.
Il Tribunale ha motivato la pronuncia di rigetto dell'eccezione sul rilievo che non sono stati acquisiti in causa i decreti che avevano autorizzato i prelievi faunistici e nemmeno le sentenze del che li avevano, almeno in parte, CP_3
annullati, il che precludeva di valutare, con riguardo ai singoli atti provvedimentali viziati, se l'illecito erariale fosse imputabile all'assicurato a titolo doloso tenuto oltretutto conto del fatto che la Corte dei Conti lo aveva condannato a titolo di colpa grave.
25 Obietta l'appellante che l'elevato numero (circa un centinaio) di provvedimenti, dunque, la loro reiterazione,
nonché la consapevolezza della loro illegittimità desumibile dagli annullamenti pronunciati dal Giudice Amministrativo
davano l'evidenza che l'assicurato aveva consapevolmente e volontariamente serbato la condotta antidoverosa accettando il rischio che essa potesse risultare dannosa per il patrimonio faunistico dello Stato.
Prosegue l'appellante sostenendo che ai fini dell'applicazione delle previsioni normative di cui agli artt. 1900
e 1917 c.c. il dolo consiste nella consapevolezza e nella volontarietà delle conseguenze della condotta antidoverosa posta in essere dall'assicurato, e dunque nella rappresentazione e accettazione dell'evento dannoso a questa conseguente anche secondo l'articolazione del c.d. dolo eventuale (cfr. p. 18 e 19
della comparsa conclusionale dell'appellante d.d. 10.03.2025).
Conclude l'appellante affermando che nella specie, tenuto conto dal numero dei provvedimenti illegittimi e delle pronunce di annullamento emesse dal l'assicurato era CP_3
consapevole dell'antidoverosità della propria condotta ad ha persistito nel mantenerla accettando così che essa potesse rivelarsi dannosa per il patrimonio faunistico delle Stato.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
13. Dirimente è anzitutto la considerazione che la lettera f) dell'art. 16 di polizza, clausola che, come si è visto, regola i
26 rischi esclusi dall'assicurazione, prevede testualmente:
“L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i
danni conseguenti a: (…) f) azioni od omissioni imputabili
all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento
definitivo dell'autorità competente …”.
Contrattualmente, dunque, il dolo rileva come causa di esclusione della copertura assicurativa soltanto quando sia stato accertato da un provvedimento definitivo.
Nella specie non ricorre alcun definitivo provvedimento,
tanto meno giudiziale, che abbia imputato all'assicurato l'illecito erariale a titolo di dolo.
14. Oltre a tale di per sé assorbente rilievo vale anche considerare che, come condivisibilmente osservato dal
Tribunale, il sinistro nella specie è contraddistinto dalla particolarità che l'assicurato ha cagionato il danno erariale mediante una pluralità di provvedimenti, non tutti impugnati davanti al Giudice Amministrativo e da questo annullati.
Poiché, dunque, non viene in rilievo un'unica condotta trasgressiva dell'assicurato ma una pluralità di condotte illecite,
ciascuna della quali causativa di separati e distinti danni erariali sarebbe stato necessario poter esprimere il giudizio di colpevolezza su ciascuna attività provvedimentale, tanto più con riguardo a quelle autorizzazioni che non sono state sindacate dal CP_3
Il che è precluso per l'indisponibilità dei ridetti
27 provvedimenti.
15. Vale, infine, la seguente considerazione.
A proposito dell'adozione delle autorizzazioni ai prelievi faunistici si è trattato di provvedimenti esplicativi di attività
amministrativa discrezionale dal momento che la relativa emissione ha comportato la necessità di contemperare una pluralità di contrapposte esigenze pubblicistiche, tra le quali assumeva appunto rilievo, accanto alla tutela del patrimonio faunistico, anche la salvaguardia di altri interessi, non ultimi l'equilibrio ecologico dell'ambiente e la sicurezza pubblica.
Ha stabilito C. n. 840/2015: “Il giudice civile, in assenza
di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in
base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra
le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata
costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della
relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,
proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e
all'assunzione della prova”.
Applicando il trascritto principio al caso di specie, può
concludersi che alla luce delle evidenze desumibili dalla sentenza n. 25/2020 della Corte dei Conti che ha avuto accesso ai qui indisponibili provvedimenti autorizzativi, all'assicurato è
stata contestata la condotta antidoverosa consistita nell'insufficiente istruttoria con riguardo alle condizioni legittimanti il prelievo dei capi faunistici e nell'insufficiente
28 motivazione con riguardo alla ponderazione dei diversi interessi attinti dall'attività provvedimentale.
Ciò, tuttavia, dimostra soltanto che l'assicurato, secondo la valutazione della Corte dei Conti, ha adottato le contestate autorizzazioni senza che sia obiettivamente verificabile se esistessero le condizioni per l'esercizio del relativo potere discrezionale e se esse rispondessero davvero ai contemperati pubblici interessi ai quali erano preordinate.
Non vi è, invece, alcuna evidenza che dimostri che l'assicurato non abbia correttamente ponderato i diversi interessi in gioco ed abbia, invece, intenzionalmente abdicato alla tutela del patrimonio faunistico, accettando il rischio di recare danno ai beni indisponibili dello Stato.
L'addebito di responsabilità si incentra piuttosto sul profilo procedimentale, rispetto al quale il Giudice Contabile ha in effetti riconosciuto una condotta abusiva, limitatamente tuttavia alle modalità di conduzione dell'attività
provvedimentale, l'effetto della quale è stato l'opacità dell'azione amministrativa.
Conferma che la condotta dell'assicurato non è stata connotata da alcun dolo di danno, nemmeno nell'articolazione del dolo eventuale, proprio l'esito del giudizio contabile, il quale non ha riconosciuto questo criterio d'imputazione dell'illecito avendolo ascritto a titolo di colpa grave.
Conclusivamente, va confermato l'accertamento del
29 Tribunale che ha escluso il dolo quale fatto costitutivo dell'eccezione di esclusione della copertura assicurativa.
16. Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante,
sotto il profilo della violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c.,
denuncia l'erroneità, la contraddittorietà, l'illegittimità e la nullità della sentenza gravata per non aver disconosciuto l'operatività della garanzia assicurativa a causa dell'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'assicurato.
La censura investe la pronuncia laddove ha escluso la rilevanza del fatto che l'assicurato al momento della stipula della polizza non ha comunicato all'assicuratore il contenzioso in corso in ordine ai provvedimenti autorizzativi e l'annullamento di alcuni di essi pronunciato dal CP_3
In tal modo l'assicurato avrebbe precluso all'assicuratore la possibilità di apprezzare compiutamente il rischio assicurativo che assumeva accettando di garantirlo dagli effetti negativi derivanti dall'esercizio della sua attività di pubblico amministratore.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
17. Essa va traguardata alla luce di C. n. 3165/2003:
“L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di
assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da
parte dell'assicurato (art. 1892, cod. civ.) non richiede che questi
ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto
30 al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una
dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che
la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave
negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o
della dichiarazione della notizia, occorrendo che l'assicurato
abbia consapevolezza della importanza dell'informazione; a
quest'ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l'obbligo
dell'assicurato, l'assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le
circostanze che egli intende conoscere”.
La reticenza dolosa o colposa circa l'informazione per l'assicuratore rilevante ai fini della ponderazione del rischio assicurativo presuppone che questi abbia indicato all'assicurato le circostanze che intende conoscere.
In mancanza di tale indicazione all'assicurato non può
essere rimproverato di aver sottaciuto consapevolmente un'informazione essenziale per la controparte.
Nella specie l'assicuratore non ha né allegato, né tanto meno dimostrato di avere richiesto all'assicurato, prima di sottoscrivere la polizza, se i provvedimenti da lui emessi fossero oggetto di contenzioso o fossero stati addirittura annullati perché illegittimi.
Poiché non vi è prova che l'assicurato sapesse della rilevanza di queste informazioni, va escluso che nei suoi confronti possa essere elevata un'imputazione di reticenza dolosa o anche solo colposa.
31 Anche sotto questo profilo va, pertanto, confermato l'accertamento del Tribunale circa l'inesistenza dell'elemento di fatto addotto a sostegno dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa.
18. Attesa l'infondatezza dell'impugnazione l'appellante va gravata delle spese del grado.
Esse sono liquidate sulla base dei parametri medi relativi ad un valore di causa di € 421.361,04, con esclusione della fase decisoria non avendo l'appellato, in tale sede, depositato scritture conclusionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di ZA,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 315/2023 del 15.04.2023 del
[...]
Tribunale di ZA così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di
€ 6.941,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi Parte_1
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 32 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in ZA, lì 28.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di ZA
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 153/2023 R.G.
promossa
da
(c.f. e p.iva Parte_1
) con sede legale in Bruxelles (Belgio) Place Du P.IVA_1
Champ De Mars, n. 5, in riferimento al rischio assunto con il
Certificato n. in persona della dott.ssa NumeroDi_1 Parte_2
in qualità di Procuratore di
[...] Parte_1
domiciliata per la carica in Milano, Corso
[...]
Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Locatelli del Foro di Padova (C.F. ) come C.F._1
da procura apposta in calce all'atto di citazione in grado d'appello, sottoscritta dalla dott.ssa con Parte_2
1 domicilio eletto presso il proprio studio in Galleria Alcide De
Gasperi 4, Padova
- appellante -
contro
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...]n. 17 (C.F. ), C.F._2
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Gerhard
Brandstätter (C.F.: , PEC: C.F._3
del Foro di Email_1
ZA, e Prof. Leonardo Di Brina (C.F.: , C.F._4
PEC: ) del Foro di Roma, Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ZA,
Via dr Streiter n. 12, come da delega in calce all'atto di citazione dd. 15.06.2020;
- appellato -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
NEL MERITO:
in accoglimento del presente gravame e in riforma della
Sentenza n. 315/2023 del Tribunale di ZA emessa il 15
aprile 2021, accogliersi le domande tutte come proposte dagli che hanno assunto il rischio di cui al Parte_3
2 Certificato n. CH900006869 in primo grado, per i motivi sopra esposti;
in accoglimento, quindi, del presente gravame e in riforma della
Sentenza n. 315/2023 del Tribunale di ZA emessa il 15
aprile 2023, si chiede che vengano rigettate le domande di manleva proposte da dichiarando, quindi, Controparte_1
esente da qualsivoglia Pt_1 Parte_1
obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, assolvendo l'appellante da ogni avversa pretesa.
Conseguentemente alla richiesta di riforma della sentenza con assoluzione integrale di si Parte_1
chiede che i destinatari dei pagamenti effettuati, vengano condannati a restituire a tutte Parte_1
quelle somme che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria proposta, l'Assicuratore si fosse trovato a pagare nelle more del giudizio;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio comprensive di rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. nella misura di legge;
dei procuratori di parte appellata:
- respingere il gravame proposta dalla , con integrale Pt_1
conferma della sentenza impugnata, con conseguente condanna degli a tenere indenne Parte_3 [...]
da tutte le somme che questi sarà chiamato a CP_1
3 corrispondere allo Stato in relazione ai fatti contestati nel giudizio di responsabilità contabile-amministrativa in cui è
stata resa la sentenza della Corte dei Conti – Sezione d'Appello
per il Trentino-Alto Adige, n. 25/2020 d.d. 23.1.2020, oltre agli interessi legali e moratori dovuti per legge;
- con vittoria di spese giudiziali e degli accessori, come per legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con la sentenza n. 248 pubblicata il 18.06.2018 la
Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei
Conti ha condannato al risarcimento del danno erariale già Controparte_1 Controparte_2
, per avere autorizzato la soppressione di
[...]
2655 esemplari di fauna selvatica in assenza delle necessarie condizioni di legge.
Il danno erariale, secondo la Corte, derivava dall'adozione nel periodo dal 29.07.2010 al 20.06.2024 di circa cento decreti di autorizzazione in deroga al divieto generale di abbattimento stabilito dalla normativa comunitaria, dalla legge nazionale e dalla normativa provinciale in materia di tutela della fauna.
I prelievi in deroga sono, infatti, subordinati a rigorose condizioni da verificare a seguito di un puntuale procedimento,
laddove nella specie il pubblico amministratore aveva autorizzato l'abbattimento dei capi di fauna selvatica senza il rispetto del dovuto procedimento, senza dunque che fossero
4 state accertate le condizioni legittimanti la deroga.
Su ricorso di due associazioni per la tutela della fauna il aveva annullato alcuni di questi provvedimenti CP_3
riscontrando il difetto o l'insufficiente istruttoria sulle condizioni legittimanti i prelievi faunistici nonché il difetto di motivazione in ordine all'esercizio della discrezionalità tecnica con riguardo alla valutazione dei presupposti per i predetti prelievi in deroga al divieto di legge.
In ragione della reiterazione dei decreti di prelievo e sull'assunto che indistintamente tutti i decreti di prelievo,
dunque anche quelli che non erano stati annullati dal CP_3
fossero affetti dai medesimi vizi, la Corte ha ravvisato la colpa grave del pubblico amministratore.
Qualificata la fauna selvatica, in base all'art. 1 della legge
11 febbraio 1992 n. 1572 nonché all'art. 2, comma 2 della
Legge Provinciale di ZA n. 14 del 17 luglio 1987, come patrimonio indisponibile dello Stato affidato in gestione alla
Provincia, dunque in adesione alla declinazione patrimonialistica dell'appartenenza della fauna selvatica allo
Stato, la Corte ha concluso che la soppressione di ogni singolo animale in assenza delle condizioni previste dalla legge,
autorizzata, pertanto, in violazione del divieto, aveva cagionato un danno erariale in misura pari al valore di ciascuno degli esemplari abbattuto per un totale di € 568.125,00.
Con successiva pronuncia n. 25 emessa il 30.01.2020
5 all'esito di giudizio di revocazione la Corte ha ridotto ad €
468.615,00 la condanna risarcitoria per il danno diretto al patrimonio indisponibile dello Stato e confermato l'addebito di €
6.192,23 per danno erariale indiretto, pari agli esborsi sostenuti dalla nei giudizi di impugnazione dei Controparte_2
decreti innanzi al TRGA.
2. Con citazione d.d. 15.06.2020 ha Controparte_1
convenuto davanti al Tribunale di ZA Parte_1
(già che hanno assunto il
[...] Parte_3
rischio di cui al certificato CH00006869).
Ha dedotto di aver stipulato con la convenuta per il periodo di assicurazione dal 30.06.2013 al 30.06.2014 una polizza a copertura della responsabilità amministrativa e contabile per i danni cagionati all'ente di appartenenza, allo
Stato o alla pubblica amministrazione in generale in conseguenza di atti o omissioni inerenti all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, la quale comprendeva nella garanzia anche le somme che egli fosse tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti.
Ha chiesto, pertanto, che in relazione al descritto sinistro fosse accertata la copertura assicurativa con conseguente condanna dell'assicuratore all'adempimento dell'obbligo indennitario.
3. Si è costituito l'assicuratore deducendo il difetto di copertura assicurativa sollevando le seguenti eccezioni.
6 - Ha anzitutto dedotto che la polizza contenesse pattuizioni appartenenti rispettivamente alla tipologia claims
made e loss occurance e prevedesse la copertura assicurativa in due distinte ipotesi:
(a) (claims made) qualora le richieste di risarcimento fossero state presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza - con decorrenza iniziale dalla stipula
(30.06.2013) e termine finale coincidente con la cessazione dell'assicurato dall'incarico -, a condizione che esse fossero derivate da comportamenti colposi non anteriori al 30.06.2001;
(b) (loss occurance) qualora tali richieste fossero state presentate nei cinque anni successivi alla cessazione della
“validità dell'assicurazione” (c.d. garanzia postuma, riferendosi la clausola alla copertura temporale e non a profili patologici dell'accordo), purché concernenti comportamenti colposi dell'assicurato posti in essere durante la vigenza della polizza
(come sopra definita e cioè dal 30.06.2013 al 30.06.2014) e non prima, secondo quanto invece previsto nell'ipotesi di cui sub (a)
(vale a dire dal 30.06.2001 in poi).
Sulla base del regolamento negoziale l'assicuratore ha,
quindi, eccepito la temprale inefficacia, almeno parziale, della polizza deducendo i seguenti rilevi in fatto.
L'assicurato aveva cessato la propria carica pubblica nel gennaio del 2014 ed aveva ricevuto la richiesta di risarcimento dalla Procura Erariale dapprima con l'invito a dedurre nel luglio
7 del 2015 e poi con l'atto di citazione nell'aprile 2016.
Il sinistro rientrava, pertanto, nell'ipotesi sub (b) (loss
occurance) trattandosi di garanzia c.d. postuma per effetto della quale poteva trovare copertura soltanto la parte di danno verificatosi durante il tempo dell'assicurazione, riconducibile,
dunque, ai decreti autorizzativi il prelievo degli animali selvatici emessi tra il 30.06.2013 e il mese di gennaio del 2014.
- Ai sensi dell'art. 16 lett. r) della polizza sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali.
Nella specie la più consistente voce di danno riconosciuta nella condanna risarcitoria pronunciata dalla Corte dei Conti
riguardava appunto il pregiudizio direttamente arrecato agli animali selvatici, dunque, al patrimonio indisponibile della
Stato.
Pertanto, trattandosi di danno materiale non era indennizzabile a termini di polizza.
– Ai sensi dell'art. 16 lett. n) del contratto nonché dell'art. 1892 c.c., la copertura assicurativa è esclusa per fatti o circostanze pregresse note all'assicurato e/o denunciate prima della data di decorrenza della polizza che non siano state comunicate all'assicuratore.
Nella specie l'assicurato aveva disatteso l'obbligo informativo, stabilito dal contratto e dalla legge, avendo omesso di comunicare all'assicuratore in sede di stipula della polizza le pregresse pronunce del di ZA che avevano annullato CP_3
8 i decreti autorizzativi illegittimi, circostanza questa che aveva precluso all'assicuratore la corretta valutazione circa l'effettiva portata del rischio assicurativo.
- Infine, la reiterazione della trasgressione concretatasi nell'emanazione di un centinaio di decreti autorizzativi illegittimi era sintomatica del carattere doloso della condotta, il che escludeva la copertura assicurativa a termini di polizza ed ai sensi dell'art. 1900 c.c..
4. La causa, istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con la sentenza n. 315 pubblicata il 15.04.2023.
Il Tribunale ha riconosciuto la copertura assicurativa e condannato l'assicuratore all'adempimento dell'obbligo indennitario in relazione a tutte le voci di danno addebitate all'assicurato dalla Corte dei Conti con l'ulteriore aggravio delle spese del grado.
5. Il Tribunale ha disatteso le eccezioni sollevate dall'assicuratore con le seguenti motivazioni.
Ha respinto l'eccezione di temprale inefficacia parziale della garanzia postuma ritenendo che ad essa andasse estesa la retroattività sino al 30.06.2001, ancorché contrattualmente prevista per la sola clausola claims made.
Ha disatteso l'eccezione di non indennizzabilità dei danni materiali sul rilievo che, a termini di polizza, tale causa di esclusione della copertura assicurativa riguardasse la sola
9 assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non invece anche l'assicurazione per la responsabilità
amministrativa e contabile, nella specie accertata dal Giudice
Contabile.
Ha escluso la rilevanza del mancato assolvimento all'obbligo informativo sul rilievo che l'assicuratore non aveva dimostrato la consapevolezza da parte dell'assicurato del rischio di essere condannato per responsabilità erariale a fronte dell'annullamento dei propri decreti da parte del CP_3
In ordine all'illecito erariale ha, infine, escluso il dolo dell'assicurato sul rilievo che non erano stati dimessi in causa né i decreti da lui illegittimamente emessi, né le pronunce del che li avevano annullati. CP_3
Tanto precludeva di accertare il titolo doloso dell'illecito erariale che, comunque, la Corte dei Conti gli aveva imputato per colpa grave.
6. Avverso questa pronuncia con citazione d.d.
10.09.2023 ha interposto appello l'assicuratore che ha svolto quattro motivi d'impugnazione.
L'assicurato appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
09.04.2025.
7. Il primo motivo d'impugnazione denuncia l'erroneità,
l'illegittimità e la contraddittorietà della sentenza pronunciata
10 dal Tribunale, in particolare del capo decisorio che ha disatteso l'eccezione di parziale inefficacia temporale della c.d. garanzia postuma.
L'appellante ribadisce, in punto di fatto, che la Procura
Erariale ha contestato la responsabilità
amministrativo/contabile dell'assicurato dopo la sua cessazione dall'incarico di pubblico amministratore ed in relazione all'inadempimento di obblighi istituzionali che si collocava temporalmente, almeno in parte, in un periodo precedente la stipula e quindi l'efficacia della polizza.
Pertanto, la fattispecie oggetto di giudizio è, ad avviso dell'appellante, soggetta alla c.d. garanzia postuma regolata al 3
capoverso dell'art. 17 della polizza (doc. n. 2 dell'appellato), il quale stabilisce testualmente:
“Nel caso di morte, pensionamento dell'assicurato, nonché
di cessazione dell'attività per la quale risulta assicurato senza
che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle
assicurabili con la presente convenzione, l'assicurazione è altresì
operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 anni
successivi alla data di cessazione, purché afferenti a
comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente
alla data iniziale di decorrenza del contratto indicata nel
certificato”.
È pacifico che, nella specie, il sinistro è stato denunciato entro il limite temporale di efficacia fissato dalla polizza,
11 precisamente, in forza del periodo di validità concernente la c.d.
garanzia postuma, entro i cinque anni successivi alla cessazione della stessa.
La suddetta pattuizione, ad avviso dell'appellante, va inquadrata come clausola loss occurence che opera secondo lo schema delineato dall'art. 1917 c.c..
Essa obbliga, pertanto, l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo, soltanto in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione.
Il suddetto tempo dell'assicurazione nella specie coincide con il periodo contrattualmente stabilito, vale a dire dal
30.06.2013 al 30.06.2014, sicché è indennizzabile unicamente il danno cagionato dai decreti autorizzativi illegittimamente emessi dall'assicurato nel ridetto lasso temporale, rectius entro il mese di gennaio del 2014, quando egli ha cessato dall'incarico.
8. È senz'altro condivisibile il rilievo mosso dall'appellante, secondo il quale nel caso di specie il sinistro non è regolato dalla clausola claims made contenuta nel primo capoverso dell'art. 17 della polizza che estende il periodo di efficacia della garanzia assicurativa retroattivamente e, cioè,
agli illeciti colposi che l'assicurato abbia commesso dal
30.06.2001 in poi.
L'eccezione d'inefficacia temporale della copertura
12 assicurativa è nondimeno infondata per le seguenti considerazioni.
9. Ha stabilito C. n. 1558/2018 (citata nella sentenza impugnata e conforme a C. 31125/2023 e C. n. 1469/2025):
“Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti
dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il
rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella
categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione
del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali,
temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo
della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti
fattuali per l'applicazione di dette clausole”.
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso),
integra un'eccezione in senso stratto.
Spetta perciò all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole c.d. di delimitazione, nel caso di specie temporale, del rischio indennizzabile.
Tanto chiarito, la clausola di polizza della quale si discute in causa è quella che regola la garanzia postuma.
13 Come detto, a termini di polizza, questa è operante per i sinistri denunciati all'assicuratore nei cinque anni successivi alla data di cessazione dell'assicurato dall'incarico purché
afferenti a comportamenti colposi da lui posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contatto,
quindi non antecedenti al 30.06.2013.
Deriva che, a fronte della denuncia del sinistro rientrante nei rischi inclusi nella garanzia postuma, perché pacificamente avvenuta nel periodo di relativa efficacia (entro i cinque anni dalla cessazione dell'assicurato dall'incarico), incombeva sull'assicuratore, che ha appunto sollevato l'eccezione d'inefficacia temporale della copertura assicurativa con riguardo al tempo di verificazione delle condotte colpose causative del danno, l'onere di provare quali fossero i decreti autorizzativi i prelievi faunistici che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., non erano stati emessi nel tempo dell'assicurazione, quindi prima del
30.06.2013, così da dimostrare qual'è la parte del sinistro, che appunto per ragioni temporali, è priva di copertura assicurativa.
Per la verità, è allegata all'atto di citazione della Procura
Erariale d.d. 12.04.2016 (doc. n. 28 dell'appellato) una tabella che analiticamente indica tutti i decreti adottati dall'assicurato e reca, altresì, la data di emissione di ciascuno di essi, la specie ed il numero di animali selvatici di cui è stata autorizzata la soppressione.
14 L'assicuratore avrebbe, dunque, potuto chiederne l'esibizione è così, in relazione a ciascuna condotta causativa del danno, fornire la prova circa la sussistenza della copertura assicurativa e in tal modo sostanziare l'eccezione d'inefficacia temporale della garanzia assicurativa rispetto a quella parte del sinistro conseguente ai decreti emessi al di fuori del tempo dell'assicurazione.
In ragione del mancato assolvimento all'onere probatorio nei termini specificati va disattesa la doglianza che ha criticato il rigetto dell'eccezione di esclusione temprale della copertura assicurativa.
10. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante,
sotto il profilo della violazione degli art. 1362 e 1363 c.c.,
denuncia l'erroneità, l'illegittimità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ha negato che nella specie operasse la causa di esclusione della copertura assicurativa data dalla non indennizzabilità dei danni materiali,
dunque anche dei danni alle specie faunistiche protette,
stabilita dalla lett. r) dell'art. 16 della polizza.
Il Tribunale ha negato la causa di esclusione della garanzia assicurativa valorizzando la previsione di cui al n. 2
della lettera b) dell'art. 13 della polizza che regola la responsabilità per danno erariale e responsabilità
amministrativa, nonché la previsione di cui alla lettera r)
dell'art. 16.
15 La prima delle disposizioni contrattuali cit. stabilisce testualmente:
“l'assicurazione si intende estesa: (…) 2) alla
responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati
dall'assicurato all'ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica
Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di
cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue
mansioni e/o funzioni istituzionali”.
La clausola, ha osservato il Tribunale, include nella copertura assicurativa indistintamente tutti i danni cagionati dall'assicurato mediante atti od omissioni che costituiscono esercizio delle sue attribuzioni istituzionali.
La clausola, dunque, non distingue in alcun modo i danni materiali dalle perdite economiche di diversa natura.
La seconda delle disposizioni cit. prevede testualmente:
“L'assicurazione della responsabilità civile non vale,
inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti: r) danni
materiali di qualsiasi tipo”.
Pertanto, l'esclusione della copertura per i danni materiali riguarda, secondo il Tribunale, solo l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e non invece la responsabilità
per danno erariale e responsabilità amministrativa che nella specie la Corte dei Conti ha addebitato all'assicurato.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto inconferente ai fini della ricostruzione della comune volontà contrattuale delle parti in
16 ordine alla tipologia di danno indennizzabile il richiamo operato dall'assicuratore all'estensione di garanzia prevista per il
“danno materiale”.
Ed, infatti, soltanto dietro il pagamento di un sovrapprezzo, nella specie non corrisposto dall'assicurato, la polizza prevede che la garanzia opera anche:
“per danni cagionati dall'assicurato all'ente di
appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in
genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente
cagionati all'ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica
Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto
accidentale di cui l' debba rispondere a norma di Parte_4
legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni
presso l'ente o gli enti per i quali sia stata dichiarata
l'appartenenza nel modulo di adesione”.
Ad avviso del Tribunale, tale garanzia aggiuntiva opererebbe in relazione ai danni materiali non già conseguenti agli atti o alle omissioni dall'assicurato posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, che sono, infatti,
già coperti dalla clausola di cui al n. 2 della lettera b) dell'art. 13 della polizza (sopra trascritta).
La garanzia aggiuntiva opererebbe piuttosto in relazione ai danni materiali conseguenti a condotte colpose dell'assicurato (fatto accidentale) diverse dagli atti od omissioni da lui posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni
17 istituzionali ma a queste correlate da un nesso di occasionalità
necessaria.
L'appellante rimprovera al Tribunale di aver errato nel ricostruire il senso del testo contrattuale e di avere così violato gli artt. 1362 e 1363 c.c..
In particolare, il focus della censura è incentrato sull'asserito omesso coordinamento della disposizione contrattuale di cui al n. 2 della lettera b) dell'art. 13, che, come si è visto, regola la responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa, con quella che prevede l'estensione a pagamento della garanzia per gli obblighi risarcitori conseguenti a danneggiamenti materiali.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni cit.
deriverebbe, secondo l'assunto interpretativo dell'appellante,
che la garanzia assicurativa per la responsabilità erariale ed amministrativa riguarderebbe unicamente le perdite patrimoniali diverse dai danni materiali, i quali nella specie non sarebbero coperti proprio perché l'assicurato non ha pagato il sovrapprezzo per ottenere l'estensione della garanzia.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
9. Occorre muovere dalla premessa che nella
“applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare
l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione
fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle
parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero
18 contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole
va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione
negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”,
dovendo, inoltre, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti
abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così,
in motivazione, C. n. 24699/2021).
Inoltre, “l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1
prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle
parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al
contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della
convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed
univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la
lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione
non è ammissibile” (C. n. 10967/2023).
10. Nell'accertamento dello scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione della polizza assicurativa oggetto di causa dirimente è la considerazione del ruolo istituzionale, desumibile dalla documentazione versata in causa (cfr. in particolare le sentenze della Corte dei Conti docc.
n. 29 e 30 dell'appellato), di assessore provinciale alle foreste ricoperto dall'assicurato quando ha sottoscritto il contratto.
È, dunque, mediante l'esercizio delle funzioni istituzionalmente affidate all'assicurato che la CP_2
ha espletato la competenza normativamente
[...]
19 assegnatale di gestire il patrimonio faunistico quale componente del patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. art. 1
della legge 11 febbraio 1992 n. 1572 nonché art. 2, comma 2
della Legge Provinciale di ZA n. 14 del 17 luglio 1987).
Chiara esplicazione della competenza gestoria in ordine al patrimonio faunistico sono i provvedimenti autorizzativi dei prelievi venatori in deroga al divieto, tendenzialmente generale,
di abbattimento della fauna selvatica
L'adozione di tali provvedimenti implica l'esercizio di discrezionalità tecnica dovendo avvenire contemperando la conservazione delle popolazioni faunistiche con l'ulteriore esigenza di rilievo pubblicistico di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi l'equilibrio ecologico, l'agricoltura, la silvicoltura, la sicurezza pubblica ecc..
È, dunque, chiaro che l'esercizio dell'attività
provvedimentale da parte dell'assicurato amministratore pubblico, proprio in ragione della sua funzione gestoria rispetto al patrimonio faunistico, implicava necessariamente anche l'eventualità di autorizzare la soppressione di capi della fauna selvatica.
Con la conseguenza del tutto prevedibile che la colpevole adozione di errati provvedimenti autorizzativi dei prelievi faunistici avrebbe cagionato un diretto danno materiale al patrimonio indisponibile dello Stato.
20 Ed è appunto tenuto conto anche del particolare atteggiarsi di questo tipo di rischio che le parti hanno concluso la polizza per garantire l'assicurato amministratore pubblico dagli effetti negativi derivanti dalla responsabilità erariale ed amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni istituzionali della a lui affidato. Controparte_2
È, quindi, con riguardo a questo specifico scopo pratico,
del quale le parti avevano (o comunque avrebbero potuto agevolmente avere) consapevolezza che va ricostruito il senso della formulazione letterale dell'intera dichiarazione negoziale contenuta nella polizza assicurativa.
11. Per le seguenti considerazioni va, pertanto,
confermato l'esito interpretativo al quale è pervenuto il
Tribunale.
Nel regolare la garanzia assicurativa sulla responsabilità
contabile e amministrativa, la clausola di cui al n. 2 della lett.
b) dell'art. 13 individua anzitutto la fonte della responsabilità in
atti od omissioni imputabili all'assicurato indistintamente
nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali, senza che sia stata contrattualmente esclusa alcuna di queste mansioni o funzioni istituzionali, dunque senza che sia stata esclusa la funzione istituzionale relativa alla gestione del patrimonio faunistico dello Stato.
Le mansioni o funzioni istituzionali sono all'evidenza quelle dell'istituzione di appartenenza, quelle, dunque, che
21 rientrano nella competenza della Provincia di ZA e che l'assicurato esercita in nome e per conto dell'ente di appartenenza.
La scelta di tale formulazione testuale si contrappone a quella nettamente diversa di fatto accidentale imputabile all'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni
presso l'ente di appartenenza, che si rinviene nel testo della clausola che regola l'estensione a pagamento della garanzia per i “danni materiali”.
Alla luce dello scopo pratico del contratto, la diversità
testuale si giustifica in ragione del fatto che la possibile fonte di responsabilità contabile ed amministrativa dell'assicurato dipendeva eminentemente dall'esercizio delle funzioni dell'istituzione di appartenenza affidate proprio al ruolo di amministratore pubblico da lui ricoperto.
Come detto, le funzioni istituzionali affidate all'assicurato includevano anche la gestione del patrimonio faunistico dello
Stato, la quale a sua volta poteva implicare l'adozione di discrezionali provvedimenti amministrativi che autorizzavano la soppressione di animali selvatici.
Tenendo sempre presente il precisato scopo pratico della polizza, quello cioè di manlevare l'assicurato dagli effetti negativi dell'errato esercizio dell'attività istituzionale afferente tra l'altro alla gestione del patrimonio faunistico dello Stato, va ricostruito anche il significato dell'espressione testuale che
22 definisce indistintamente come danni la tipologia di pregiudizi indennizzabili prevista dalla specifica clausola sulla copertura assicurativa della responsabilità contabile ed amministrativa.
L'indifferenziata indennizzabilità dei danni, senza cioè
distinzione tra pregiudizi materiali e perdite economiche di diverso genere, si giustifica evidentemente in ragione del particolare rischio immanente alla specifica funzione istituzionale affidata all'assicurato, comprensiva cioè, nella diretta gestione di valori patrimoniali pubblici, anche del potere discrezionale di autorizzare la soppressione di capi della fauna selvatica.
Le parti contrattuali devono ben aver avuto presente al momento della stipula della polizza che, eventualmente errando nell'adottare tali provvedimenti gestori, dunque errando nell'autorizzare i prelievi faunistici, l'assicurato avrebbe necessariamente recato un irreversibile danno materiale al patrimonio indisponibile dello Stato.
Di qui la sua esigenza di proteggersi contro questo particolare tipo di rischio che difatti nessuna clausola contrattuale esplicitamente esclude.
È, pertanto, del tutto plausibile, in quanto consonante con la specifica funzione assicurativa che i contraenti hanno perseguito concludendo la polizza in disamina, l'interpretazione prospettata dal Tribunale con riguardo alla clausola relativa alla garanzia aggiuntiva sui “danni materiali”.
23 Essa copre i danni materiali conseguenti a fatto
accidentale, dunque ad una condotta colposa assunta dall'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni o funzioni.
Poiché, però, non vengono qualificate come istituzionali,
queste devono intendersi come diverse ed ulteriori rispetto a quelle inerenti all'esercizio delle competenze istituzionali dell'ente di appartenenza affidato all'assicurato e che la clausola sulla garanzia assicurativa della responsabilità
amministrativa e contabile specificamente regola senza la minima distinzione tra pregiudizio materiale e perdita economica di qualsiasi altro tipo.
Inoltre, ad ulteriore conferma della qui condivisa interpretazione del Tribunale, non risulta coerente con la sistematica del regolamento contrattuale desumere dalla clausola sulla garanzia aggiuntiva del “danno materiale” un rischio escluso dalla copertura assicurativa.
Ed infatti, il testo contrattuale enuncia espressamente le delimitazioni del rischio all'art. 16 della polizza e alla lettera q)
dell'art. cit. esclude l'indennizzabilità dei danni materiali di
qualsiasi tipo unicamente con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile senza alcuna menzione della responsabilità
contabile ed amministrativa.
Conclusivamente, in piena adesione all'accertamento del
Tribunale, deva confermarsi che la polizza sottoscritta dall'assicurato accorda la garanzia assicurativa per ogni tipo di
24 danno conseguente alla sua responsabilità contabile ed amministrativa per avere colpevolmente errato nell'esercizio delle funzioni dell'istituzione di appartenenza a lui affidate nella qualità di amministratore pubblico.
Senza il pagamento del sovraprezzo non sono invece indennizzabili i danni materiali conseguenti alla sua responsabilità civile verso terzi ovvero quelli dipendenti da qualsiasi condotta colposa che non sia esplicativa delle funzioni istituzionali a lui affidate ma con queste si pongano in rapporto di occasionalità necessaria.
12. Con il terzo motivo d'impugnazione, sotto il profilo della violazione degli artt. 1900, 1917 c.c. nonché degli artt.
1362 e 1363 c.c. l'appellante denuncia l'erroneità, l'illegittimità
e la contraddittorietà della sentenza del Tribunale per avere disatteso l'eccezione d'inoperatività della copertura assicurativa argomentata sul titolo doloso dell'illecito erariale imputato all'assicurato.
Il Tribunale ha motivato la pronuncia di rigetto dell'eccezione sul rilievo che non sono stati acquisiti in causa i decreti che avevano autorizzato i prelievi faunistici e nemmeno le sentenze del che li avevano, almeno in parte, CP_3
annullati, il che precludeva di valutare, con riguardo ai singoli atti provvedimentali viziati, se l'illecito erariale fosse imputabile all'assicurato a titolo doloso tenuto oltretutto conto del fatto che la Corte dei Conti lo aveva condannato a titolo di colpa grave.
25 Obietta l'appellante che l'elevato numero (circa un centinaio) di provvedimenti, dunque, la loro reiterazione,
nonché la consapevolezza della loro illegittimità desumibile dagli annullamenti pronunciati dal Giudice Amministrativo
davano l'evidenza che l'assicurato aveva consapevolmente e volontariamente serbato la condotta antidoverosa accettando il rischio che essa potesse risultare dannosa per il patrimonio faunistico dello Stato.
Prosegue l'appellante sostenendo che ai fini dell'applicazione delle previsioni normative di cui agli artt. 1900
e 1917 c.c. il dolo consiste nella consapevolezza e nella volontarietà delle conseguenze della condotta antidoverosa posta in essere dall'assicurato, e dunque nella rappresentazione e accettazione dell'evento dannoso a questa conseguente anche secondo l'articolazione del c.d. dolo eventuale (cfr. p. 18 e 19
della comparsa conclusionale dell'appellante d.d. 10.03.2025).
Conclude l'appellante affermando che nella specie, tenuto conto dal numero dei provvedimenti illegittimi e delle pronunce di annullamento emesse dal l'assicurato era CP_3
consapevole dell'antidoverosità della propria condotta ad ha persistito nel mantenerla accettando così che essa potesse rivelarsi dannosa per il patrimonio faunistico delle Stato.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
13. Dirimente è anzitutto la considerazione che la lettera f) dell'art. 16 di polizza, clausola che, come si è visto, regola i
26 rischi esclusi dall'assicurazione, prevede testualmente:
“L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i
danni conseguenti a: (…) f) azioni od omissioni imputabili
all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento
definitivo dell'autorità competente …”.
Contrattualmente, dunque, il dolo rileva come causa di esclusione della copertura assicurativa soltanto quando sia stato accertato da un provvedimento definitivo.
Nella specie non ricorre alcun definitivo provvedimento,
tanto meno giudiziale, che abbia imputato all'assicurato l'illecito erariale a titolo di dolo.
14. Oltre a tale di per sé assorbente rilievo vale anche considerare che, come condivisibilmente osservato dal
Tribunale, il sinistro nella specie è contraddistinto dalla particolarità che l'assicurato ha cagionato il danno erariale mediante una pluralità di provvedimenti, non tutti impugnati davanti al Giudice Amministrativo e da questo annullati.
Poiché, dunque, non viene in rilievo un'unica condotta trasgressiva dell'assicurato ma una pluralità di condotte illecite,
ciascuna della quali causativa di separati e distinti danni erariali sarebbe stato necessario poter esprimere il giudizio di colpevolezza su ciascuna attività provvedimentale, tanto più con riguardo a quelle autorizzazioni che non sono state sindacate dal CP_3
Il che è precluso per l'indisponibilità dei ridetti
27 provvedimenti.
15. Vale, infine, la seguente considerazione.
A proposito dell'adozione delle autorizzazioni ai prelievi faunistici si è trattato di provvedimenti esplicativi di attività
amministrativa discrezionale dal momento che la relativa emissione ha comportato la necessità di contemperare una pluralità di contrapposte esigenze pubblicistiche, tra le quali assumeva appunto rilievo, accanto alla tutela del patrimonio faunistico, anche la salvaguardia di altri interessi, non ultimi l'equilibrio ecologico dell'ambiente e la sicurezza pubblica.
Ha stabilito C. n. 840/2015: “Il giudice civile, in assenza
di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in
base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra
le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata
costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della
relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,
proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e
all'assunzione della prova”.
Applicando il trascritto principio al caso di specie, può
concludersi che alla luce delle evidenze desumibili dalla sentenza n. 25/2020 della Corte dei Conti che ha avuto accesso ai qui indisponibili provvedimenti autorizzativi, all'assicurato è
stata contestata la condotta antidoverosa consistita nell'insufficiente istruttoria con riguardo alle condizioni legittimanti il prelievo dei capi faunistici e nell'insufficiente
28 motivazione con riguardo alla ponderazione dei diversi interessi attinti dall'attività provvedimentale.
Ciò, tuttavia, dimostra soltanto che l'assicurato, secondo la valutazione della Corte dei Conti, ha adottato le contestate autorizzazioni senza che sia obiettivamente verificabile se esistessero le condizioni per l'esercizio del relativo potere discrezionale e se esse rispondessero davvero ai contemperati pubblici interessi ai quali erano preordinate.
Non vi è, invece, alcuna evidenza che dimostri che l'assicurato non abbia correttamente ponderato i diversi interessi in gioco ed abbia, invece, intenzionalmente abdicato alla tutela del patrimonio faunistico, accettando il rischio di recare danno ai beni indisponibili dello Stato.
L'addebito di responsabilità si incentra piuttosto sul profilo procedimentale, rispetto al quale il Giudice Contabile ha in effetti riconosciuto una condotta abusiva, limitatamente tuttavia alle modalità di conduzione dell'attività
provvedimentale, l'effetto della quale è stato l'opacità dell'azione amministrativa.
Conferma che la condotta dell'assicurato non è stata connotata da alcun dolo di danno, nemmeno nell'articolazione del dolo eventuale, proprio l'esito del giudizio contabile, il quale non ha riconosciuto questo criterio d'imputazione dell'illecito avendolo ascritto a titolo di colpa grave.
Conclusivamente, va confermato l'accertamento del
29 Tribunale che ha escluso il dolo quale fatto costitutivo dell'eccezione di esclusione della copertura assicurativa.
16. Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante,
sotto il profilo della violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c.,
denuncia l'erroneità, la contraddittorietà, l'illegittimità e la nullità della sentenza gravata per non aver disconosciuto l'operatività della garanzia assicurativa a causa dell'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'assicurato.
La censura investe la pronuncia laddove ha escluso la rilevanza del fatto che l'assicurato al momento della stipula della polizza non ha comunicato all'assicuratore il contenzioso in corso in ordine ai provvedimenti autorizzativi e l'annullamento di alcuni di essi pronunciato dal CP_3
In tal modo l'assicurato avrebbe precluso all'assicuratore la possibilità di apprezzare compiutamente il rischio assicurativo che assumeva accettando di garantirlo dagli effetti negativi derivanti dall'esercizio della sua attività di pubblico amministratore.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
17. Essa va traguardata alla luce di C. n. 3165/2003:
“L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di
assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da
parte dell'assicurato (art. 1892, cod. civ.) non richiede che questi
ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto
30 al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una
dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che
la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave
negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o
della dichiarazione della notizia, occorrendo che l'assicurato
abbia consapevolezza della importanza dell'informazione; a
quest'ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l'obbligo
dell'assicurato, l'assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le
circostanze che egli intende conoscere”.
La reticenza dolosa o colposa circa l'informazione per l'assicuratore rilevante ai fini della ponderazione del rischio assicurativo presuppone che questi abbia indicato all'assicurato le circostanze che intende conoscere.
In mancanza di tale indicazione all'assicurato non può
essere rimproverato di aver sottaciuto consapevolmente un'informazione essenziale per la controparte.
Nella specie l'assicuratore non ha né allegato, né tanto meno dimostrato di avere richiesto all'assicurato, prima di sottoscrivere la polizza, se i provvedimenti da lui emessi fossero oggetto di contenzioso o fossero stati addirittura annullati perché illegittimi.
Poiché non vi è prova che l'assicurato sapesse della rilevanza di queste informazioni, va escluso che nei suoi confronti possa essere elevata un'imputazione di reticenza dolosa o anche solo colposa.
31 Anche sotto questo profilo va, pertanto, confermato l'accertamento del Tribunale circa l'inesistenza dell'elemento di fatto addotto a sostegno dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa.
18. Attesa l'infondatezza dell'impugnazione l'appellante va gravata delle spese del grado.
Esse sono liquidate sulla base dei parametri medi relativi ad un valore di causa di € 421.361,04, con esclusione della fase decisoria non avendo l'appellato, in tale sede, depositato scritture conclusionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di ZA,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 315/2023 del 15.04.2023 del
[...]
Tribunale di ZA così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di
€ 6.941,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi Parte_1
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 32 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in ZA, lì 28.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
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