Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1980, n. 20
Articolo 1Articolo 3
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16 febbraio 1980
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332 , modificato dall' articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95 , e dall' articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354 , e sostituito dal seguente:
"L'ente e' retto da un consiglio di amministrazione composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;
f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;
g) un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;
h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
i) il rettore dell'Universita' statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;
l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;
m) un rappresentante della regione Lombardia".
Entrata in vigore il 16 febbraio 1980
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