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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. DORIA FRANCESCA ROMANA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. CAVUOTO MARIALUISA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio in Napoli il 01/09/2015; che dal matrimonio erano nati due figli: , nato a [...], il 1° giugno 2013 e Per_1
nata a [...], il [...]; Per_2
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente continueranno a vivere, nelle residenze che fisseranno in seguito alla vendita della casa familiare, fermo l'obbligo di comunicarsi eventuali successivi cambi di residenza e/o domicilio a mezzo raccomandata a/r;
2) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Napoli alla via San Domenico n. 95, di comune accordo fra i coniugi è stato messo in vendita, giusto mandato firmato all'agenzia Engles & Volkers, in data 2 aprile 2024
3) Nelle more della vendita, in detto appartamento essi genitori si alterneranno in maniera paritaria, come di fatto stanno già facendo da mesi, esercitando così i rispettivi tempi di permanenza con i figli minori e;
Per_1 Per_2
4) I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e che conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione dei figli saranno adottate di comune accordo dagli stessi tenuto conto delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle capacità degli stessi, nonché delle effettive capacità economiche di entrambi coniugi ed hanno residenza presso l'attuale casa coniugale, ove saranno i genitori ad alternarsi come già si sta verificando dalla intervenuta separazione di fatto;
5) Alla luce di tutto ciò, considerando gli ottimi rapporti esistenti tra essi coniugi, essi intendono riproporre qui, gli accordi di affido paritario alternato che stanno sperimentando da lunghi mesi con successo sia riguardo il diritto di visita, sia riguardo il mantenimento ordinario e straordinario e precisamente: Riguardo i tempi di permanenza si precisa quanto segue: il dott avrà con sé i minori, Pt_1 impegnandosi ad accudirli, la prima settimana dal lunedì mattina, dopo che la madre avrà provveduto all'accompagnamento alle rispettive scuole, al martedì mattina, sino all'uscita di scuola;
il venerdì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina della successiva settimana, con accompagnamento alle rispettive scuole;
la dott.ssa allo stesso modo, terrà con sé i minori dal giovedì all'uscita di scuola Pt_2 fino al lunedì successivo con accompagnamento alle rispettive scuole, quando poi all'uscita li prenderà il papà. In considerazione della concorde volontà di avvalersi del regime di collocazione alternata, nell'interesse dei minori, le parti convengono espressamente che ciascuno provvederà alle esigenze di vita dei due figli minori, direttamente, secondo i rispettivi tempi di permanenza e senza la corresponsione
2 all'altro genitore di un assegno di mantenimento ordinario mensile;
Le spese straordinarie saranno regolamentate, come da Protocollo n. 1593 del 7 marzo 2018 del Tribunale di Napoli che qui si intende dalle parti accettato, e saranno divise tra essi genitori in parti uguali. I genitori convengono che il regime alternato si svolgerà durante tutto l'anno ad eccezione dei periodi natalizi, pasquali ed estivi, rispetto ai quali, le parti convengono che i minori staranno una settimana ciascuno con il padre e la madre ad anni alterni ( ovvero coincidente con il periodo festivo scolastico) e precisamente dal 24 al 31 dicembre e dal 31 al 6 gennaio mentre la settimana di Pasqua dal mercoledì al mercoledì successivo la trascorreranno con i minori ad anni alterni;
durante le vacanze estive i genitori si impegnano a trascorrere con i minori un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi, dalla fine della scuola( 10 giugno circa alla ripresa della stessa 8 settembre circa) da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno.
Riguardo i compleanni dei bambini, essi genitori si impegnano ad essere presenti entrambi accordando le preferenze degli stessi (casa materna, casa paterna, locale pubblico) e ne condivideranno le spese come spesa straordinaria;
Riguardo la festa della mamma e del papà, nonché i loro reciproci compleanni, essi li trascorreranno con l'uno o con l'altro senza alcun problema derogando all'eventuale alternanza;
Riguardo le famiglie di origine di padre e madre, nonni e nonne materni e paterni i bambini da sempre ne frequentano i rispettivi membri con ampia libertà, essendo entrambi essi genitori spesso coadiuvati nell'accudimento dei piccoli in loro assenza;
6) I coniugi e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto Pt_2 Pt_1 rinunciano reciprocamente a qualunque forma di mantenimento;
7) I coniugi e danno, sin da ora, il proprio consenso al rilascio dei reciproci Pt_2 Pt_1 passaporti;
8) Riguardo la casa familiare sita in Napoli alla via San Domenico n. 95, i coniugi pattuiscono che fino alla vendita della stessa entrambi i coniugi continueranno a pagare il 50% delle due rate di mutuo che ancora gravano sull'immobile fino alla data del rogito definitivo e che la somma che residuerà dalla vendita, maggiore o minore di € 160.000,00, dalla dott.ssa versata all'atto di acquisto, al netto Pt_2 dell'estinzione dei due mutui contratti, dei diritti di agenzia, delle eventuali pendenze condominiali e/o delle eventuali imposte e/o tasse gravanti sull'immobile, sarà interamente ad essa riconosciuta, così come pure saranno suoi tutti gli arredi e suppellettili che la corredano.
9) I coniugi convengono altresì che fin quando essi si alterneranno nella casa familiare, condivideranno al 50% le spese della domestica, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, delle utenze della casa coniugale, nonché delle imposte di godimento;
allorquando la casa sarà venduta ognuno sosterrà autonomamente le spese della propria abitazione;
10) La residenza dei minori resta fissata presso la casa familiare in Napoli alla via San Domenico
n.95; allorquando l'immobile sarà venduto entrambi i coniugi si obbligano a reperire ciascuno la propria abitazione in Napoli, nei pressi dello stesso istituto scolastico frequentato dai minori (Istituto Comprensivo
Nevio), trasferendo lì la propria residenza e anche quella degli stessi minori.
3 All'udienza cartolare del 12/11/2024 il giudice relatore rilevava la mancanza di uno schema riepilogativo dei redditi netti annui degli ultimi tre anni delle parti e la mancata previsione del regime di affido e della collocazione dei minori dopo la vendita della casa familiare.
Pertanto, all'udienza del 25/02/2025 il sig. dichiarava: “la mia retribuzione oscilla a Pt_1
seconda del numero di straordinari e notturni che riesco a fare. Preciso che fino ad ottobre lavoravo presso l'Ospedale di Aversa e quindi guadagnavo anche qualcosa in più per i turni straordinari. Mentre da novembre lavoro presso l'ospedale di Pozzuoli e l'unica voce extra che mi rimane è quella dei turni festivi e notturni, pertanto, la mia retribuzione sebbene abbia delle oscillazioni è sempre molto vicina ai 3.000,00€. Da circa due anni ci alterniamo secondo uno schema condiviso con mia moglie descritto in ricorso. Siamo noi che ci alterniamo mentre i figli vivono sempre nella stessa casa. A mio avviso le cose stanno andando bene, i figli si trovano bene.
Siamo sempre intenzionati, come già scritto in ricorso, a vendere la casa e qualora questo accada io ho già una nuova abitazione, in Via Ben Hur, n. 11, Soccavo, dove terrei figli, cioè a poca distanza dall'attuale abitazione. Pertanto, se anche mia moglie trovasse una casa nelle vicinanze, potremmo conservare l'affido paritario – alternato in due abitazioni diverse. Abbiamo diviso le spese straordinarie al 50%”.
La sig.ra dichiarava: “lavoro presso il Centro di Salute Mentale di Airola, Asl di Pt_2
Benevento, e guadagno sempre € 2.900,00 perché non svolgo turni straordinari, notturni o festivi.
Confermo che abbiamo sempre intenzione di vendere la casa e che abbiamo sperimentato con successo l'attuale regime di affido paritario – alternato. Così come ha detto mio marito anche io cercherò una casa sempre nelle vicinanze delle scuole, per cui anche io come lui voglio confermare l'affido paritario – alternato tra le due case. In alternativa, se non avessi una offerta degna comprerei la quota di mio marito e rimarrò nella casa attuale. Abbiamo diviso le spese straordinarie al 50%.”
I difensori delle parti chiedevano, alla luce dei chiarimenti offerti sia in ordine ai redditi che alla buona riuscita della sperimentazione effettuata, di recepire l'accordo raggiunto, precisando altresì che una volta venduta la casa, l'affido sarà sempre condiviso in forma paritaria con lo stesso schema già sperimentato e con l'unica differenza che i figli si alterneranno tra due abitazioni.
Secondo il Collegio non vi sono ragioni ostative a recepire l'accordo tra le parti e risulta, pertanto, conforme all'interesse dei minori la previsione di un affido in forma paritaria, in relazione ai tempi di permanenza con entrambi i genitori, come già di fatto avviene, in quanto le parti già da lungo tempo hanno positivamente sperimentato tale modalità secondo quanto riferito al giudice relatore.
4 Quanto alla contribuzione al mantenimento dei minori si osserva che tra le parti le condizioni economiche dei genitori sono pressoché equilibrate e, pertanto, non va prevista alcuna contribuzione indiretta, in quanto ciascun genitore già contribuisce in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.199, parte II, S. A Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 2015); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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