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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
RI GA Presidente
LL LO Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 306/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. VIANI Parte_1 P.IVA_1
DR RI AR dell'Avvocatura Regionale, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PISANU ENRICO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Conclusioni
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Varese,
pagina 1 di 8 Sezione II civile, n. 744 pubblicata in data 11.07.2023, non notificata, e per l'effetto, dichiarare come integralmente dovuto dal Signor in qualità di trasgressore e dalla Controparte_1
, in qualità di obbligata in Controparte_2 solido, l'importo di € 24.008,39 richiesto dalla a quest'ultimo con l'ordinanza di Parte_1 ingiunzione di pagamento n. 12235 del 25.08.2022 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 61, comma 2 della L.R. n. 31/08.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione e di richiesta istruttoria.
Per gli appellati
Chiedono All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia
In via preliminare, dichiarare manifestamente infondato ex art. 436 bis c.p.c. e/o inammissibile ex art. 434 c.p.c. il ricorso in appello per tutti motivi esposti al punto 1) del presente atto;
In via principale, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti al punto 2 - a) del presente atto e dunque confermare la Sentenza 744/2022 Tribunale di
Varese;
In via subordinata, e comunque, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi esposti al punto 2 – b), c) del presente atto e per l'effetto e conseguentemente revocare e/o annullare il Decreto 12235/2022 siccome illegittimo e/o nullo e/o manifestamente infondato;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare le somme dovute nella misura di € 6.885,65 per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 744/23, ha accolto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da e dalla , Controparte_1 Controparte_2 annullando l'ordinanza ingiunzione n. 12235 del 25.08.2022 emessa da
[...]
Parte_2
Con l'ordinanza opposta (e poi annullata dal Tribunale), emessa a carico di quale Controparte_1 trasgressore, e della quale soggetto coobbligato, era stata irrogata la Controparte_2
pagina 2 di 8 sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.008,39 ex artt. 42 co. 2 e 61 co. 2 L. R. 05.12.2008 n. 31 per la contestata trasformazione d'uso del bosco in Località LO (Comune di Malnate).
Nel giudizio di primo grado la era rimasta contumace. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base dei documenti che gli stessi opponenti avevano prodotto, che non risultasse accertata la violazione contestata.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dalla che la ritiene erronea per Parte_1 non aver considerato provato l'illecito contestato sulla base dei documenti acquisiti agli atti.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e comunque il rigetto nel merito.
La causa è stata discussa all'udienza del 7.5.2025 e decisa come da dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.
Come riferisce la stessa Regione appellante, l'ordinanza sanzionatoria è “stata adottata ai sensi degli articoli 43, comma 2 e 61, comma 2 della Legge Regionale n. 43 del 2008 per la trasformazione d'uso del bosco in Località LO (Comune di Malnate) fg. 9 mapp. 862, 3190 e 4680” (pag. 7 atto di appello).
L'ordinanza ingiunzione è stata preceduta dai seguenti atti, secondo quanto risulta dai documenti prodotti dalla parte appellata, qui riordinati in ordine cronologico:
-sopralluogo da parte dell'Architetto Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio del Comune di Malnate (VA) con il Vice Comandante e un Agente, in data 14.4.2020 in Zona LO, alla presenza di e (doc. 4.10) Controparte_2 Controparte_2
-segnalazione di attività in area boschiva da parte del medesimo Responsabile del Comune, inviata alla in data 13.5.2020 (doc. 4.8) Parte_1
-segnalazione di violazioni forestali in Comune di Malnate da parte di un Dirigente della
[...]
inviata al Comando Carabinieri Forestale di AR in data 10.12.2020, a seguito di Parte_1 verifiche effettuate in data 15.7.2020 (doc. 4.11)
-sopralluogo da parte del Comandante e di un Carabiniere della Stazione Carabinieri Forestale di
AR (VA) in località LO nel Comune di Malnate in data 23.12.2020 (doc. 2, processo verbale di accertamento del 19.1.2021 nel quale si dà atto che: “▪ i suddetti mappali sono caratterizzati oltre che dalla presenza di un bosco ceduo di quercia e robinia, da un'area prativa nella sua parte più interna, dalle seguenti strutture e cose:
pagina 3 di 8 • un'area adibita ad uso della “ , per il lavoro e il deposito della legna sia in Controparte_2 CP_2 tronchi che già spaccata nelle gabbie di ferro;
al momento del sopralluogo sono presenti diversi mezzi meccanici ed è evidente il ripetuto passaggio a terra di questi ultimi;
al suolo è ancora presente la ceppaia di una quercia di notevoli dimensioni tagliata alla base;
• una struttura delle dimensioni di circa 4,5 m x 6,00 m oggetto di condono nel 1992;
• un manufatto adibito a ricovero attrezzi appoggiato su pallet di circa 2m x1 m;
• un manufatto poggiato su basamento in legno delle dimensioni di 4,50 m x 4,90 m chiuso su tre lati con copertura in lamiera ondulata a tetto spiovente delle dimensioni di 6 m x 5 m con altezza massima di 3,10 m e minima di 2,10 m adibita a ricovero;
• annessa alla predetta struttura è stata predisposta un'area di 16 m x 6,20 m con recinzione in rete elettrosaldata e pali in legno conficcati a terra distinta in due zone e comunicanti con un cancelletto pedonale dove al suo interno sono presenti diverse galline (circa 20) e una decina di capre, inoltre al suo interno vi è un manufatto di circa 2 m x 1 m per il riparo degli ovini;
• nella medesima area è visibile una sola ceppaia;
• sul lato ovest della predetta struttura è evidente un movimento con asportazione della vegetazione insistente sul terreno con mezzo meccanico di recente realizzazione su di un'area che viene utilizzata per il deposito di materiale, legna e attrezzatura delle dimensioni di 30 m x 14 m;
• sul mappale 862 è stata realizzata una recinzione di 3,8 m x 3,6 m con struttura formata da 4 paline in ferro e 2 pali in legno infissi a terra per una altezza di 1,10 m, chiusa sui due lati e nella parte alta con rete elettrosaldata. Al suo interno è stata posizionata una cuccia per cani;
• le predette strutture, esclusa quella condonata, come dichiarato in sede di sopralluogo, sono di recente realizzazione ad opera di risultano essere ai margini Controparte_1 dell'attuale confine dell'area boscata e insistenti su un'area già classificata a bosco ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale vigente”).
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha ritenuto, in punto di diritto, che le norme richiamate nell'ingiunzione puniscano la “condotta commissiva volta alla trasformazione del bosco da intendersi come “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale” (così co. 1 L.R. Lombardia n. 31/2008)”.
pagina 4 di 8 Secondo il Tribunale, tuttavia, nel caso di specie, la sulla quale ricadeva l'onere, Parte_1 non aveva provato i fatti costitutivi della violazione contestata, non potendosi la trasformazione del bosco desumere dai documenti richiamati nell'ordinanza ingiunzione (prodotti dalla parte ricorrente, non essendo la costituita), di seguito indicati: Pt_1
“-verbale di sopralluogo effettuato da in data 14.04.2020 (prot. 106014 del Controparte_3
15.05.2020) (doc. 4.10);
- sopralluogo effettuato da del 15.07.2020 (doc. 4.11); CP_4
- storico delle ortofoto dell'area (doc. 4.3)
- processo verbale di accertamento e trasgressione n. 3 del 19.01.2021 elevato da
[...]
(doc. 2)”. Controparte_5
Secondo il Tribunale, infatti:
-il verbale di sopralluogo del (doc. 4.10) “nulla riferisce in ordine all'asserita attività di CP_3 trasformazione dell'area boschiva contenendo solo l'accertamento della presenza di 4 strutture (di cui una condonata) poggianti su pallet o struttura in ferro, di una recinzione per ricovero animali, di macerie frantumate oltre che della realizzazione di un forno attiguo alla struttura condonata”
-il verbale dell' del 15.7.2020 afferma solamente che “i rilievi fotografici/strumentali e le CP_4 successive verifiche amministrative evidenziano per l'area gestita dalla società agricola “ CP_2
[…] risulta essere stata trasformata in assenza di alcun titolo abilitativo al fine della realizzazione di strutture per il ricovero di mezzi/materiali/animali, del deposito di materiale varie e dallo stazionamento di varie macchine operatrici” senza alcun accenno alla trasformazione dell'area boschiva come intesa dal comma 1 dell'art. 43 L. R. Lombardia 31/2008
-le ortofoto agli atti (doc. 4.3) “nulla provano in ordine all'asserito disboscamento né alla sua eventuale estensione e, dall'altro, che non hanno fatto ingresso nel presente giudizio i “rilievi effettuati” dall'amministrazione così come l'indicazione delle “evidenze accertate in sede di sopralluogo” sulla base dei quali sarebbe stata elevata la sanzione che sono pur richiamate nel processo verbale.
Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che l'ordinanza dovesse essere annullata, non essendo stata acquisita la prova della “esistenza della condotta materiale sanzionata dal co. 1 dell'art. 43 della suindicata
Legge Regionale per come posta in essere proprio dagli opponenti”
pagina 5 di 8 La appellante ritiene, invece, che il processo verbale del 19.1.2021 (doc. 2 cit.) abbia accertato Pt_1
“in base ai rilievi effettuati e alle evidenze accertate in sede di sopralluogo, allo storico delle ortofoto dell'area in relazione al PIF, la trasformazione d'uso del bosco per una superficie complessiva di
1.970 mq”.
Il motivo di appello è così rubricato:
-Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 43 e 61, comma 2 della Legge Regionale n. 31 del
2008, con particolare riferimento alla erronea valutazione della documentazione in atti in relazione all'idoneità della stessa a dimostrare l'avvenuta trasformazione del bosco da parte dei trasgressori.
La in sintesi, ritiene erronea la decisione per non aver attribuito il giusto rilievo alle Pt_1 circostanze risultanti dai documenti agli atti e, in particolare, alla circostanza della “presenza di strutture non preventivamente autorizzate "ai margini dell'attuale confine dell'area boscata e insistenti su un'area già classificata a bosco ai sensi del PIF vigente" risultante dal processo verbale del
19.12021 e ritenuta irrilevante dal Tribunale.
La fa rilevare, infatti, che, come risulta dal suddetto processo verbale (doc. 2 cit.), i Pt_1
Carabinieri del Corpo Forestale hanno effettuato, in data 23.12.2020, un sopralluogo sui “Mappali del
Foglio n. 9 n. 862 (proprietà " ) - 3109-4680 (proprietà Parte_3 CP_2 [...]
, i quali risultano caratterizzati "dalla presenza di un bosco ceduo di quercia e Controparte_1 robinia e da un'area prativa nella sua parte più interna" e da una serie di strutture analiticamente descritte. Regione Carabinieri Forestale - Stazione di AR ha quindi accertato Parte_1 inequivocabilmente che le strutture descritte sono di recente realizzazione ad opera dell'odierno appellato e "insistenti su un area classificata a bosco ai sensi del PIF Controparte_1 vigente" (Cfr. Doc. n. 2 fascicolo primo grado e ”. CP_1 CP_2
Secondo la dovrebbe attribuirsi valore probatorio anche alla segnalazione inviata dalla Pt_1 al Comando Carabinieri Forestale il 10.12.2020 (doc.
4.11 cit.), nella quale vengono Pt_1 richiamate le verifiche svolte che avrebbero dimostrato la trasformazione del bosco.
La parte appellata contesta l'impugnazione avversaria, facendo rilevare che “è documentale la circostanza che non abbia fornito copia dei rilievi effettuati sulla base dei quali ha Parte_1 accertato l'asserita trasformazione del bosco per mq 1970. Ed infatti nel ricorso in appello non viene specificamente impugnata tale ultima circostanza né quella riportata in Sentenza che “le ortofoto agli atti nulla provano in ordine all'asserito disboscamento né alla sua eventuale estensione”.
pagina 6 di 8 Gli appellati richiamano tutte le difese svolte in primo grado, evidenziando, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione, collegata all'estensione della superficie asseritamente trasformata,
“l'omessa consegna degli atti e documenti riguardanti i rilievi e le misurazioni da cui è emerso che la superficie oggetto di contestazione e sanzione sia pari a mq 1970, nonché l'omessa consegna del verbale di sopralluogo del 15/07/2020 effettuato dalla Regione ”. Parte_1
Gli appellati chiedono la condanna ex art. 96 c.p.c. per “l'accanimento” da parte della Pt_1
In ogni caso gli appellati ribadiscono, richiamando i rogiti di acquisto (docc. 9, 10 e 11) e la sanatoria di una tettoia che si trova in loco, che l'area sarebbe stata classificata come agricola e non vi sarebbe stata alcuna trasformazione da area boschiva in area agricola e aggiungono che l'area interessata dall'accertamento è sempre stata caratterizzata da parti prative, prive di bosco e ciò fin dal 1970.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
La motivazione del Tribunale che si è sopra riportata non risulta, infatti, adeguatamente contrastata dai rilievi della che si fondano su valutazioni espresse nei documenti acquisiti e non sulla prova Pt_1 dei fatti costitutivi della violazione contestata.
Come ha fatto rilevare anche la parte appellata, non risultano, infatti, prodotti i rilievi effettuati, menzionati nel verbale di sopralluogo, sui quali si fonderebbe l'asserita trasformazione del bosco nei termini richiesti dalla norma sanzionatoria e cioè, come ha evidenziato il Tribunale, non risultano effettuati interventi artificiali comportanti “l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale”.
Le modifiche accertate, come ha osservato il Tribunale, risultano rappresentate soltanto da “4 strutture
(di cui una condonata) poggianti su pallet o struttura in ferro, (di) una recinzione per ricovero animali, (di) macerie frantumate oltre che (della) realizzazione di un forno attiguo alla struttura condonata”, strutture che, in sé sole, non possono essere considerate idonee ad integrare la violazione contestata e che peraltro, la stessa riconosce essere collocate “ai margini dell'attuale confine Pt_1 dell'area boscata”.
Neppure le ortofoto agli atti, come ha ritenuto il Tribunale, offrono la prova dell'asserito disboscamento e della sua estensione nei termini indicati nell'ordinanza impugnata.
pagina 7 di 8 L'appello, quindi, deve essere respinto, con la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Non si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dagli appellati, non potendosi considerare temeraria l'iniziativa della Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Varese n. 744/23;
-condanna la al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.966,00 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LL LO RI GA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
RI GA Presidente
LL LO Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 306/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. VIANI Parte_1 P.IVA_1
DR RI AR dell'Avvocatura Regionale, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PISANU ENRICO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Conclusioni
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Varese,
pagina 1 di 8 Sezione II civile, n. 744 pubblicata in data 11.07.2023, non notificata, e per l'effetto, dichiarare come integralmente dovuto dal Signor in qualità di trasgressore e dalla Controparte_1
, in qualità di obbligata in Controparte_2 solido, l'importo di € 24.008,39 richiesto dalla a quest'ultimo con l'ordinanza di Parte_1 ingiunzione di pagamento n. 12235 del 25.08.2022 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 61, comma 2 della L.R. n. 31/08.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione e di richiesta istruttoria.
Per gli appellati
Chiedono All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia
In via preliminare, dichiarare manifestamente infondato ex art. 436 bis c.p.c. e/o inammissibile ex art. 434 c.p.c. il ricorso in appello per tutti motivi esposti al punto 1) del presente atto;
In via principale, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti al punto 2 - a) del presente atto e dunque confermare la Sentenza 744/2022 Tribunale di
Varese;
In via subordinata, e comunque, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi esposti al punto 2 – b), c) del presente atto e per l'effetto e conseguentemente revocare e/o annullare il Decreto 12235/2022 siccome illegittimo e/o nullo e/o manifestamente infondato;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare le somme dovute nella misura di € 6.885,65 per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 744/23, ha accolto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da e dalla , Controparte_1 Controparte_2 annullando l'ordinanza ingiunzione n. 12235 del 25.08.2022 emessa da
[...]
Parte_2
Con l'ordinanza opposta (e poi annullata dal Tribunale), emessa a carico di quale Controparte_1 trasgressore, e della quale soggetto coobbligato, era stata irrogata la Controparte_2
pagina 2 di 8 sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.008,39 ex artt. 42 co. 2 e 61 co. 2 L. R. 05.12.2008 n. 31 per la contestata trasformazione d'uso del bosco in Località LO (Comune di Malnate).
Nel giudizio di primo grado la era rimasta contumace. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base dei documenti che gli stessi opponenti avevano prodotto, che non risultasse accertata la violazione contestata.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dalla che la ritiene erronea per Parte_1 non aver considerato provato l'illecito contestato sulla base dei documenti acquisiti agli atti.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e comunque il rigetto nel merito.
La causa è stata discussa all'udienza del 7.5.2025 e decisa come da dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.
Come riferisce la stessa Regione appellante, l'ordinanza sanzionatoria è “stata adottata ai sensi degli articoli 43, comma 2 e 61, comma 2 della Legge Regionale n. 43 del 2008 per la trasformazione d'uso del bosco in Località LO (Comune di Malnate) fg. 9 mapp. 862, 3190 e 4680” (pag. 7 atto di appello).
L'ordinanza ingiunzione è stata preceduta dai seguenti atti, secondo quanto risulta dai documenti prodotti dalla parte appellata, qui riordinati in ordine cronologico:
-sopralluogo da parte dell'Architetto Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio del Comune di Malnate (VA) con il Vice Comandante e un Agente, in data 14.4.2020 in Zona LO, alla presenza di e (doc. 4.10) Controparte_2 Controparte_2
-segnalazione di attività in area boschiva da parte del medesimo Responsabile del Comune, inviata alla in data 13.5.2020 (doc. 4.8) Parte_1
-segnalazione di violazioni forestali in Comune di Malnate da parte di un Dirigente della
[...]
inviata al Comando Carabinieri Forestale di AR in data 10.12.2020, a seguito di Parte_1 verifiche effettuate in data 15.7.2020 (doc. 4.11)
-sopralluogo da parte del Comandante e di un Carabiniere della Stazione Carabinieri Forestale di
AR (VA) in località LO nel Comune di Malnate in data 23.12.2020 (doc. 2, processo verbale di accertamento del 19.1.2021 nel quale si dà atto che: “▪ i suddetti mappali sono caratterizzati oltre che dalla presenza di un bosco ceduo di quercia e robinia, da un'area prativa nella sua parte più interna, dalle seguenti strutture e cose:
pagina 3 di 8 • un'area adibita ad uso della “ , per il lavoro e il deposito della legna sia in Controparte_2 CP_2 tronchi che già spaccata nelle gabbie di ferro;
al momento del sopralluogo sono presenti diversi mezzi meccanici ed è evidente il ripetuto passaggio a terra di questi ultimi;
al suolo è ancora presente la ceppaia di una quercia di notevoli dimensioni tagliata alla base;
• una struttura delle dimensioni di circa 4,5 m x 6,00 m oggetto di condono nel 1992;
• un manufatto adibito a ricovero attrezzi appoggiato su pallet di circa 2m x1 m;
• un manufatto poggiato su basamento in legno delle dimensioni di 4,50 m x 4,90 m chiuso su tre lati con copertura in lamiera ondulata a tetto spiovente delle dimensioni di 6 m x 5 m con altezza massima di 3,10 m e minima di 2,10 m adibita a ricovero;
• annessa alla predetta struttura è stata predisposta un'area di 16 m x 6,20 m con recinzione in rete elettrosaldata e pali in legno conficcati a terra distinta in due zone e comunicanti con un cancelletto pedonale dove al suo interno sono presenti diverse galline (circa 20) e una decina di capre, inoltre al suo interno vi è un manufatto di circa 2 m x 1 m per il riparo degli ovini;
• nella medesima area è visibile una sola ceppaia;
• sul lato ovest della predetta struttura è evidente un movimento con asportazione della vegetazione insistente sul terreno con mezzo meccanico di recente realizzazione su di un'area che viene utilizzata per il deposito di materiale, legna e attrezzatura delle dimensioni di 30 m x 14 m;
• sul mappale 862 è stata realizzata una recinzione di 3,8 m x 3,6 m con struttura formata da 4 paline in ferro e 2 pali in legno infissi a terra per una altezza di 1,10 m, chiusa sui due lati e nella parte alta con rete elettrosaldata. Al suo interno è stata posizionata una cuccia per cani;
• le predette strutture, esclusa quella condonata, come dichiarato in sede di sopralluogo, sono di recente realizzazione ad opera di risultano essere ai margini Controparte_1 dell'attuale confine dell'area boscata e insistenti su un'area già classificata a bosco ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale vigente”).
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha ritenuto, in punto di diritto, che le norme richiamate nell'ingiunzione puniscano la “condotta commissiva volta alla trasformazione del bosco da intendersi come “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale” (così co. 1 L.R. Lombardia n. 31/2008)”.
pagina 4 di 8 Secondo il Tribunale, tuttavia, nel caso di specie, la sulla quale ricadeva l'onere, Parte_1 non aveva provato i fatti costitutivi della violazione contestata, non potendosi la trasformazione del bosco desumere dai documenti richiamati nell'ordinanza ingiunzione (prodotti dalla parte ricorrente, non essendo la costituita), di seguito indicati: Pt_1
“-verbale di sopralluogo effettuato da in data 14.04.2020 (prot. 106014 del Controparte_3
15.05.2020) (doc. 4.10);
- sopralluogo effettuato da del 15.07.2020 (doc. 4.11); CP_4
- storico delle ortofoto dell'area (doc. 4.3)
- processo verbale di accertamento e trasgressione n. 3 del 19.01.2021 elevato da
[...]
(doc. 2)”. Controparte_5
Secondo il Tribunale, infatti:
-il verbale di sopralluogo del (doc. 4.10) “nulla riferisce in ordine all'asserita attività di CP_3 trasformazione dell'area boschiva contenendo solo l'accertamento della presenza di 4 strutture (di cui una condonata) poggianti su pallet o struttura in ferro, di una recinzione per ricovero animali, di macerie frantumate oltre che della realizzazione di un forno attiguo alla struttura condonata”
-il verbale dell' del 15.7.2020 afferma solamente che “i rilievi fotografici/strumentali e le CP_4 successive verifiche amministrative evidenziano per l'area gestita dalla società agricola “ CP_2
[…] risulta essere stata trasformata in assenza di alcun titolo abilitativo al fine della realizzazione di strutture per il ricovero di mezzi/materiali/animali, del deposito di materiale varie e dallo stazionamento di varie macchine operatrici” senza alcun accenno alla trasformazione dell'area boschiva come intesa dal comma 1 dell'art. 43 L. R. Lombardia 31/2008
-le ortofoto agli atti (doc. 4.3) “nulla provano in ordine all'asserito disboscamento né alla sua eventuale estensione e, dall'altro, che non hanno fatto ingresso nel presente giudizio i “rilievi effettuati” dall'amministrazione così come l'indicazione delle “evidenze accertate in sede di sopralluogo” sulla base dei quali sarebbe stata elevata la sanzione che sono pur richiamate nel processo verbale.
Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che l'ordinanza dovesse essere annullata, non essendo stata acquisita la prova della “esistenza della condotta materiale sanzionata dal co. 1 dell'art. 43 della suindicata
Legge Regionale per come posta in essere proprio dagli opponenti”
pagina 5 di 8 La appellante ritiene, invece, che il processo verbale del 19.1.2021 (doc. 2 cit.) abbia accertato Pt_1
“in base ai rilievi effettuati e alle evidenze accertate in sede di sopralluogo, allo storico delle ortofoto dell'area in relazione al PIF, la trasformazione d'uso del bosco per una superficie complessiva di
1.970 mq”.
Il motivo di appello è così rubricato:
-Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 43 e 61, comma 2 della Legge Regionale n. 31 del
2008, con particolare riferimento alla erronea valutazione della documentazione in atti in relazione all'idoneità della stessa a dimostrare l'avvenuta trasformazione del bosco da parte dei trasgressori.
La in sintesi, ritiene erronea la decisione per non aver attribuito il giusto rilievo alle Pt_1 circostanze risultanti dai documenti agli atti e, in particolare, alla circostanza della “presenza di strutture non preventivamente autorizzate "ai margini dell'attuale confine dell'area boscata e insistenti su un'area già classificata a bosco ai sensi del PIF vigente" risultante dal processo verbale del
19.12021 e ritenuta irrilevante dal Tribunale.
La fa rilevare, infatti, che, come risulta dal suddetto processo verbale (doc. 2 cit.), i Pt_1
Carabinieri del Corpo Forestale hanno effettuato, in data 23.12.2020, un sopralluogo sui “Mappali del
Foglio n. 9 n. 862 (proprietà " ) - 3109-4680 (proprietà Parte_3 CP_2 [...]
, i quali risultano caratterizzati "dalla presenza di un bosco ceduo di quercia e Controparte_1 robinia e da un'area prativa nella sua parte più interna" e da una serie di strutture analiticamente descritte. Regione Carabinieri Forestale - Stazione di AR ha quindi accertato Parte_1 inequivocabilmente che le strutture descritte sono di recente realizzazione ad opera dell'odierno appellato e "insistenti su un area classificata a bosco ai sensi del PIF Controparte_1 vigente" (Cfr. Doc. n. 2 fascicolo primo grado e ”. CP_1 CP_2
Secondo la dovrebbe attribuirsi valore probatorio anche alla segnalazione inviata dalla Pt_1 al Comando Carabinieri Forestale il 10.12.2020 (doc.
4.11 cit.), nella quale vengono Pt_1 richiamate le verifiche svolte che avrebbero dimostrato la trasformazione del bosco.
La parte appellata contesta l'impugnazione avversaria, facendo rilevare che “è documentale la circostanza che non abbia fornito copia dei rilievi effettuati sulla base dei quali ha Parte_1 accertato l'asserita trasformazione del bosco per mq 1970. Ed infatti nel ricorso in appello non viene specificamente impugnata tale ultima circostanza né quella riportata in Sentenza che “le ortofoto agli atti nulla provano in ordine all'asserito disboscamento né alla sua eventuale estensione”.
pagina 6 di 8 Gli appellati richiamano tutte le difese svolte in primo grado, evidenziando, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione, collegata all'estensione della superficie asseritamente trasformata,
“l'omessa consegna degli atti e documenti riguardanti i rilievi e le misurazioni da cui è emerso che la superficie oggetto di contestazione e sanzione sia pari a mq 1970, nonché l'omessa consegna del verbale di sopralluogo del 15/07/2020 effettuato dalla Regione ”. Parte_1
Gli appellati chiedono la condanna ex art. 96 c.p.c. per “l'accanimento” da parte della Pt_1
In ogni caso gli appellati ribadiscono, richiamando i rogiti di acquisto (docc. 9, 10 e 11) e la sanatoria di una tettoia che si trova in loco, che l'area sarebbe stata classificata come agricola e non vi sarebbe stata alcuna trasformazione da area boschiva in area agricola e aggiungono che l'area interessata dall'accertamento è sempre stata caratterizzata da parti prative, prive di bosco e ciò fin dal 1970.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
La motivazione del Tribunale che si è sopra riportata non risulta, infatti, adeguatamente contrastata dai rilievi della che si fondano su valutazioni espresse nei documenti acquisiti e non sulla prova Pt_1 dei fatti costitutivi della violazione contestata.
Come ha fatto rilevare anche la parte appellata, non risultano, infatti, prodotti i rilievi effettuati, menzionati nel verbale di sopralluogo, sui quali si fonderebbe l'asserita trasformazione del bosco nei termini richiesti dalla norma sanzionatoria e cioè, come ha evidenziato il Tribunale, non risultano effettuati interventi artificiali comportanti “l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale”.
Le modifiche accertate, come ha osservato il Tribunale, risultano rappresentate soltanto da “4 strutture
(di cui una condonata) poggianti su pallet o struttura in ferro, (di) una recinzione per ricovero animali, (di) macerie frantumate oltre che (della) realizzazione di un forno attiguo alla struttura condonata”, strutture che, in sé sole, non possono essere considerate idonee ad integrare la violazione contestata e che peraltro, la stessa riconosce essere collocate “ai margini dell'attuale confine Pt_1 dell'area boscata”.
Neppure le ortofoto agli atti, come ha ritenuto il Tribunale, offrono la prova dell'asserito disboscamento e della sua estensione nei termini indicati nell'ordinanza impugnata.
pagina 7 di 8 L'appello, quindi, deve essere respinto, con la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Non si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dagli appellati, non potendosi considerare temeraria l'iniziativa della Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Varese n. 744/23;
-condanna la al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.966,00 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LL LO RI GA
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