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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa LB SI, nella causa iscritta al n. 17972/2024 RGL, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...] elettivamente C.F._1
domiciliato in Palermo, Via Giovanni Bonanno. 61 , presso e nello studio dell'Avvocato Lorenzo Mannino che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito da assegno sociale
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
Munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese. e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024, la ricorrente chiedeva di “dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità e/o comunque non dovuta e/o non ripetibile la somma di
€ 5.577,00 di cui al provvedimento dell di contestazione d'indebito per il CP_1
periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, pensione categoria AS n. 04032355”; con vittoria di spese di lite.
Premetteva che l' con provvedimento del 23.02.2015 aveva comunicato un CP_1
indebito di € 5.577,00 assumendo che per l'anno 2012 erano state riscorre ratei di assegno sociale non dovuti.
Contestava l'irreperibilità delle somme in applicazione principio di affidamento incolpevole richiamando la giurisprudenza in tema di indebito assistenziale che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
In ogni caso evidenziava che l'errore nell'erogazione della prestazione era solo
CP_ imputabile all' e a tal fine richiamava l'art. 52 L. 89/88 e l'art. 13 L. 412/1991.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando CP_1
che la situazione debitoria nasceva dalla natura stessa della prestazione poichè, essendo l'assegno sociale una prestazione legata al reddito non solo della titolare ma anche del coniuge, nella fattispecie, nell'anno 2012, era stato superato il limite avendo il marito della ricorrente percepito da giugno 2012, oltre alla rendita , CP_2
anche la pensione di vecchiaia.
Rappresentava altresì che le verifiche reddituali - cui sono annualmente soggette le prestazioni collegate al reddito – erano state eseguite nei termini prescritti tant'è che la ricostituzione era avvenuta a marzo 2013 e la prima nota di contestazione del debito era stata regolarmente notificata a parte ricorrente ad aprile 2013 mentre a marzo 2015 era stato notificato un ulteriore sollecito.
La conseguenza era pertanto la tempestività dell'azione e la ripetibilità delle somme.
All'udienza di oggi le parti, dopo una breve discussione orale, hanno precisato le conclusioni e la causa è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente è titolare di assegno sociale.
Ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta,
a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Ai sensi, poi, dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne (oggi 67) privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate, nonché delle entrate economiche del coniuge.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, il procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale si compone di due fasi: nella prima l'Ente liquida in via provvisoria l'assegno sulla base alla dichiarazione resa dall'assistito circa i redditi che percepirà nell'anno in corso ed una seconda che prende avvio dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi che consente di verificare la congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato ed i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata
(Cass. 7 febbraio 2024 n. 3522).
CP_ Nella fattispecie l' ha liquidato la prestazione tenendo conto di quanto dichiarato dalla richiedente, salvo successivamente verificare i redditi percepiti nel
2012 e contestare il superamento del limite reddituale, chiedendo la restituzione di quanto erogato poiché indebitamente.
CP_ Sono agli atti del fascicolo dell' la nota del 22.3.2013 nonché il sollecito del
2015 cui fa riferimento il ricorso.
Non essendo in contestazione il quantum debeatur ma esclusivamente il diritto alla ripetizione e non potendo ritenersi che la ricorrente abbia ragionevolmente potuto fare affidamento sulle somme corrisposte atteso che è il meccanismo dell'assegno sociale a comportare la non definitività della prestazione erogata finchè non viene operata la verifica dei redditi, le somme sono ripetibili.
Stante la dichiarazione di esenzione, ex art. 152 disp. att. cpc, si dichiara l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Palermo, 12.12.2025
Il Giudice onorario
LB SI
Firmato digitalmente